Proposta di legge n. 67/9

RELAZIONE

La discussione sulla Legge Regionale dell' l 1 agosto 2010, n° 21 ha evidenziato in aula la volontā chiara ed inequivocabile del Consiglio Regionale di limitare l'ampliamento della volumetria ai fabbricati esistenti con una volumetria non superiore, in ogni caso, a 1.000 mc. Il testo pubblicato a seguito di. coordinamento formale, evidenzia una non esatta, corrispondenza della volontā espressa dal Consiglio Regionale anche attraverso la discussione ed il voto su specifici emendamenti.
Con la presente Proposta di Legge si intende ovviare a quanto sopra evidenziato, ribadendo la ratio legis sul punto chiaramente emerso in sede di Consiglio Regionale.
Giova aggiungere che la proposta di legge, se accolta, eviterā equivoci ed insuperabili difficoltā in sede di applicazione della normativa.

Articolo 1

All'articolo 4, comma 1, tra la frase "con le modalitā previste nella presente legge" e lā frase " che abbiano una volumetria esistente alla data del 31/03/2003, sostituire le parole "sulle unitā abitative" con le parole "sui fabbricati".

Articolo 2

All'articolo 4, comma 1, dopo le parole "entro il limite del 20% della superficie lorda" sopprimere la frase "per unitā abitativa giā esistente degli edifici residenziali previsti nell'art. 3, comma 1, lettera A) fino ad un massimo di 200 mc di volume e di 60mq di superficie lorda per unitā abitativa"

Articolo 3

All'articolo 4, comma i, della L.R. 21/2010 dopo la frase "nel caso di edifici plurifamiliari l'ampliamento č ammesso se realizzato in maniera uniforme con le stesse modalitā" sopprimere la frase "su tutte le unitā immobiliari appartenenti alla medesima tipologia ovvero, se si tratta di condominio, l'ampliamento č ammesso quando esso č realizzato in maniera uniforme, con le stesse modalitā, sulle unitā immobiliari appartenenti alla stessa tipologia o in conformitā agli articoli 1120, 1121 e 1122 del Codice civile".