Proposta di legge n. 64/9^

Art. 1
(Finalità e ambito di applicazione)

La presente legge regionale disciplina, secondo i principi e in applicazione delle disposizioni della legge 5 luglio 1982, n. 441, le modalità intese ad assicurare la pubblicità della situazione patrimoniale e tributaria dei:

a) consiglieri regionali;
b) assessori esterni ex articolo 35, comma quarto, dello Statuto della Regione Calabria;
c) sottosegretari ex articolo 35, ultimo comma, dello Statuto della Regione Calabria come modificato dalla legge regionale 19 gennaio 2010 n. 3;
d) presidenti, vice-presidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina spettino al Consiglio Regionale;
e) presidenti, vice-presidenti, amministratori delegati e direttori generali delle società al cui capitale il Consiglio Regionale concorra, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, in misura superiore al 20%;
f) presidenti, vice-presidenti, amministratori delegati e direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento il Consiglio Regionale concorra in misura superiore al 50% dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio, sempre che queste superino la somma annua di € 258.228,45 (£. 500.000.000). La disciplina prevista dalla presente legge si applica, altresì, quando l'organo regionale competente sia, relativamente alla lettera d) del precedente comma, il Presidente della Giunta Regionale o la Giunta Regionale e, per le fattispecie delle lettere e), ed f), la Giunta Regionale medesima.

Art. 2
(Situazione patrimoniale e soggetti obbligati)

Entro tre mesi dalla proclamazione dei consiglieri o dalla nomina degli assessori esterni, dei sottosegretari e dei soggetti indicati nell'articolo 1, lettere d), e) ed f), gli stessi sono tenuti a depositare presso l'Ufficio di Presidenza dei Consiglio Regionale:

1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di società, con l'apposizione delle formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero;
2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.
I soggetti rientranti nella previsione dell'articolo 1, secondo comma, sono tenuti a depositare le dichiarazioni e la documentazione indicate nel precedente comma presso la Presidenza della Giunta della Regione Calabria.
Gli adempimenti di cui al presente articolo concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separata e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.

Art. 3
(Variazione della situazione patrimoniale)

Ogni anno, entro un mese dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione concernente i redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati nell'articolo 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), sono tenuti a depositare presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale un'attestazione concernente le variazioni della loro situazione patrimoniale intervenute rispetto all'anno precedente e copia dell'ultima dichiarazione dei redditi.
I soggetti rientranti nella previsione dell'articolo 1, secondo comma, sono tenuti a depositare l'attestazione di cui al precedente comma presso la Presidenza della Giunta della Regione Calabria.
Si applica, altresì, la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo precedente.

Art. 4
(Cessazione dalla carica)

Entro tre mesi successivi alla cessazione dalla carica i soggetti indicati nell'articolo 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), sono tenuti a depositare presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione.
Essi sono tenuti, altresì, a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa all'imposta sui redditi delle persone fisiche entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione stessa
I soggetti rientranti nella previsione dell'articolo 1, secondo comma, sono tenuti a depositare le dichiarazioni di cui ai precedenti commi presso la Presidenza della Giunta della Regione Calabria.
Tali adempimenti si estendono anche alla situazione patrimoniale del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi lo consentono, secondo le modalità di cui al precedente articolo 2.
Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano nel caso di conferma degli interessati nella medesima carica, alla scadenza della stessa.

Art. 5
(Modulistica)

Le dichiarazioni patrimoniali indicate nei precedenti articoli sono effettuate sugli schemi di modulo allegati alla presente legge; gli interessati possono, comunque, reperire copia della modulistica presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale e la Presidenza della Giunta- della Regione Calabria.

Art. 6
(Inadempienze)

Ove i soggetti indicati nell'articolo 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) non adempiano agli obblighi previsti dagli articoli 2 e 3 della presente legge, il Presidente del Consiglio Regionale diffida l'interessato ad adempiere entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della diffida medesima.
Se inadempienti sono i soggetti rientranti nella previsione dell'articolo 1, secondo comma, la diffida ad adempiere, entro il medesimo termine, compete al Presidente della Giunta della Regione Calabria.
Nel caso di inosservanza della diffida da parte dei soggetti indicati nell'articolo 1, lettere a), b), c), il Presidente del Consiglio Regionale dà notizia dell'inadempienza all''assemblea.
Nel caso di inosservanza della diffida da parte dei soggetti indicati nell'articolo 1, lettere d), e) ed f), il Presidente del Consiglio Regionale ne dà notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Nel caso di inosservanza della diffida da parte dei soggetti rientranti nella previsione dell'articolo 1, secondo comma, il Presidente della Giunta della Regione Calabria ne dà notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione

Art. 7
(Pubblicazione delle dichiarazioni)

Le dichiarazioni previste dagli articoli 2, 3 e 4 della presente legge sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
Nello stesso bollettino sono, altresì, riportate, per ciascun soggetto, le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi.

Art. 8
(Norma di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nella presente legge si rinvia alla legislazione statale vigente in materia.

Art. 9
(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione per i soggetti di cui alle lettere d) e) ed f) dell'articolo 1 della presente legge.