Proposta di legge n. 63/9^

Relazione

Gli incidenti stradali sono un fenomeno di notevole dimensione da ricondurre a numerosi fattori causali, tra i quali rivestono particolare rilievo le condizioni strutturali inerenti alla circolazione sulle strade (volumi del traffico, condizioni del fondo stradale, idoneità della segnaletica); quelle inerenti ai mezzi di trasporto (adeguatezza del mezzo, dotazione di strumenti di sicurezza passiva, condizioni di manutenzione); mancato rispetto delle norme del codice della strada (velocità eccessiva, mancato rispetto delle precedenze e dei semafori); scorretti comportamenti personali, con particolare riferimento agli stili di guida, alle condizioni psicofisiche del conducente e al suo stato di salute.
Gli indici statistici stanno a dimostrare quanto sopra richiamato. Infatti, l'indice di gravità dell'intero tratto autostradale tra Salerno e Villa San Giovanni è del 23,6. li Rischio di incidenti è superiore a 1 (1,18), ma quello che è più grave è il numero di incidenti- per chilometro per anno, che, pur non essendo il più alto in Italia, raggiunge in ogni caso il considerevole dato di 11,26 per Km. È necessario, inoltre, valutare il peso economico che ha sulla collettività calabrese la perdita di vite umane e la disabilità da incidenti stradali. Da una stima dei costi sociali fatta dall'ISTAT nell'anno 2001 è risultato che in Italia tali costi raggiungono la considerevole somma di, 65.454 miliardi delle vecchie lire, corrispondente ad una manovra finanziaria nazionale di grosse proporzioni. Sono stati calcolati sia i costi di mancata produzione presenti e futuri, sia le voci di danno alla persona, sia i costi sanitari ed assimilabili.
Prima causa di morte nella popolazione italiana sotto i 40 anni, gli incidenti stradali costituiscono un problema primario anche nella nostra Regione. Questo progetto di legge, partendo da tale assunto, si pone l'obiettivo di promuovere un sistema integrato di strategie per il miglioramento della sicurezza stradale regionale e per la riduzione degli incidenti stradali sia in termini di numero che di gravità degli stessi, secondo quanto stabilito dalla Commissione Europea.
L'anno in corso era stato individuato dalla Commissione Europea come limite temporale entro cui ridurre, attraverso le strategie dalla stessa concepite ed attuate, con il concorso degli interventi degli stati membri, del 50% il numero degli incidenti stradali. L'Italia, come è noto, non ha raggiunto questo ambizioso obiettivo; la Calabria ne condiziona in misura consistente questo ritardo. L'Italia, in coerenza con la direttiva europea, si era dotata attraverso la legge 17.07.1999, n.144, di un Piano Nazionale per la sicurezza stradale (PNSS), allo scopo di creare le condizioni per una mobilità sostenibile più sicura.
In particolare si tratta di un sistema articolato di indirizzi, di misure per la promozione e l'incentivazione di piani e strumenti per migliorare i livelli di sicurezza da parte degli Enti proprietari e gestori, di interventi sulle strade. Pertanto, nell'ottica di avviare un processo stabile di strategie e interventi per la sicurezza stradale, viene attribuita una elevata priorità a quelle azioni tendenti a rafforzare le strutture preposte al governo della sicurezza stradale.
Il presupposto da cui si è partiti, nella stesura di questo progetto di legge, è proprio quello di migliorare le conoscenze sullo stato dell'incidentalità, con l'individuazione delle situazioni di massimo rischio e dei relativi fattori, promuovendo anche l'elaborazione di piani, programmi e interventi per migliorare la sicurezza stradale e fornire ai cittadini e alle imprese una informazione completa e tale da consentire la scelta di tipi di mobilità che offrono le maggiori garanzie di sicurezza.
Nell'ambito delle misure destinate a rafforzare tali capacità di governo, il progetto di legge mira, innanzitutto, alla costituzione di strutture tecniche dedicate alla sicurezza stradale.
In questo quadro, rientra l'azione di incentivazione a favore della diffusione di una cultura riferita specificatamente alla sicurezza stradale nonché quella finalizzata alla realizzazione di piani o programmi integrati. Più specificatamente, la legge prevede:
- l'istituzione del Centro di Monitoraggio Regionale della Sicurezza Stradale e dei Centri di Monitoraggio Provinciali;
- la predisposizione del Piano Regionale della Sicurezza Stradale;
- l'istituzione della Consulta Regionale della Sicurezza Stradale;
- procedure di finanziamento.
In particolare la presente proposta di legge viene scandita dai seguenti punti: All'art. 1 vengono identificati i principi e le finalità della legge.
All'art. 2 vengono specificati gli interventi necessari per ridurre il numero dei sinistri stradali nonché i rischi connessi alla sicurezza dei trasporti.
Con l'art. 3, viene istituito il Centro di Monitoraggio Regionale della Sicurezza Stradale concepito come rete dei centri provinciali presenti sul territorio regionale, che ha il compito di raccogliere le conoscenze di base per valutare l'efficacia delle strategie di sicurezza stradale.
L'art. 4 precisa le funzioni del Centro di Monitoraggio Regionale della Sicurezza Stradale che, in particolare, ha il compito di migliorare lo stato delle conoscenze e di sviluppare le analisi, le elaborazioni- e le rilevazioni necessarie per offrire supporti per la definizione degli interventi da realizzare in tutti settori. pubblici e privati, che incidono direttamente o indirettamente sui livelli e sulle caratteristiche della sicurezza stradale.
L'art. 5 individua la Provincia di Crotone centro d'eccellenza nella materia de qua, ed obbliga la Regione Calabria ad Istituire presso di Essa il Centro di Monitoraggio Regionale mediante un Protocollo d'intesa con l'amministrazione Provinciale.
L'art. 6 individua le funzioni dei Centri di Monitoraggio Provinciali.
L'art. 7 prevede la realizzazione del Piano Regionale della Sicurezza Stradale, che consiste in un sistema articolato di indirizzi, misure e: interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale -secondo le linee guida fissate a livello nazionale e comunitario.
Gli artt. 8 e 9 disciplinano l'istituzione della Consulta Regionale della Sicurezza Stradale quale sede permanente di confronto, discussione e proposta sui problemi legati alla mobilità e alla sicurezza stradale regionale.
Nell'art. 10 vengono specificati gli interventi contributivi in materia di sicurezza stradale. L'art. 11 prevede la stipula di convenziona da parte della Regione.

Relazione Finanziaria

Linee di finanziamento del progetto di legge. Programma operativo Regione Calabria 2007-2013. Linea di Intervento 6.1.4.5 - Sicurezza Stradale

La Linea di Intervento sostiene la riduzione del tasso di incidentalità, che in Calabria presenta tuttora proporzioni assai elevati sia. in ambito extraurbano che in quello urbano.
Ne deriva che i finanziamenti previsti sono finalizzati a promuovere e incentivare ogni iniziativa idonea a perseguire l'obiettivo di ridurre il numero dei sinistri stradali nonché i rischi connessi alla sicurezza. In tal senso appaiono del tutto coerenti con gli orientamenti promossi dalla Comunità Europea e dal Piano Nazionale della `.Sicurezza Stradale. In particolare essi sono diretti alla realizzazione di sistemi di monitoraggio, di informazione e allerta sulle reti stradali calabresi che presentano elevati rischi di incidentalità.
Il finanziamento di €. 4.797.184,1, è già disponibile.

Ministero delle Infrastrutture. Piano di Attuazione del Nazionale della Sicurezza Stradale.

La Regione Calabria ha avuto ulteriori finanziamenti, per un importo pari ad €. 2.500.000,00, allo scopo di realizzare un Centro di Monitoraggio per la Sicurezza Stradale. Tale finanziamento è stato già approvato e trasferito alla Regione Calabria nel mese di Novembre 2009, tanto che le relative risorse sono allocate all'UPS 2.3.01.01 (capitolo 23010108) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010. All'uopo si fa presente che con Legge Regionale da questa somma è stata decurtato l'importo di €.150.000,00 allo scopo di assicurare la continuità operativa del centro di monitoraggio di sicurezza stradale della Provincia di Crotone €.150.000,00.
Alla luce di quanto sopra esposto, l'art. 12 individua, pertanto, gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 2010/2013 si fa fronte mediante la spesa ricadente sul Programma Operativo Regione Calabria - 2007-2013 - Linea di Intervento 6.1.4.5 - Sicurezza Stradale e sulle risorse, relative alle assegnazioni statali per l'attuazione del piano nazionale della sicurezza stradale.
2. Per gli esercizi successivi si provvederà in sede-di approvazione della legge annuale di bilancio.
In definitiva, il presente progetto di legge mira alla costruzione di una nuova cultura della sicurezza stradale, non limitata ad solo ad alcune categorie, ma estesa a tutti gli utenti, ivi compresi i tecnici e i decisori. Esso rappresenta un"iniziativa concreta che, oltre a favorire una nuova cultura politica rivolta alla riduzione del numero delle vittime in incidenti stradali nelle situazioni di massimo rischio, darà la possibilità di coinvolgere in un progetto unitario tutte le amministrazioni e gli organismi pubblici e privati che: possono contribuire a migliorare la sicurezza stradale regionale.

TITOLO I
Disposizione Generali

Art. 1
(Principi e finalità)

1. La Regione, in conformità agli obiettivi individuati dall'Unione Europea e in adesione alle direttive del Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, promuove e incentiva ogni iniziativa di carattere scientifico, tecnico, tecnologico, normativo, educativo e culturale, idonea a perseguire l'obiettivo di ridurre il numero dei sinistri stradali nonché i rischi connessi alla sicurezza dei trasporti quale valore primario che concorre a determinare la qualità della vita.

Art. 2
(Interventi)

La Regione per l'attuazione della presente legge, svolge un ruolo di indirizzo e coordinamento tra le diverse Amministrazioni competenti in materia di sicurezza stradale, e promuove i seguenti interventi:

a) istituisce il Centro di di Monitoraggio Regionale ed i Centri di Monitoraggio Provinciali della Sicurezza Stradale, allo scopo di organizzare, analizzare e diffondere le informazioni relative ai sinistri stradali, ai fattori di rischio e alle relative concause;
b) pianifica e programma interventi -nel campo della sicurezza stradale regionale; attraverso la predisposizione del Piano Regionale della Sicurezza Stradale di cui al successivo articolo 7;
c) istituisce la Consulta Regionale della Sicurezza Stradale, quale sede permanente di confronto, discussione e proposta sui problemi legati alla mobilità e alla sicurezza stradale regionale;
d) promuove e attua iniziative volte a diffondere la cultura e l'educazione della sicurezza stradale;
e) coinvolge, attraverso un'attività di pianificazione e programmazione, tutte le Amministrazioni competenti in materia di sicurezza stradale e gli organismi pubblici o privati di comprovata esperienza che possono contribuire al suo miglioramento.

TITOLO II
Funzioni e Competenze

Art.3
(Centro di Monitoraggio Regionale della Sicurezza Stradale)

l. La Regione Calabria, al fine di attuare gli obiettivi indicati negli artt. 1 e 2 istituisce entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Centro di Monitoraggio Regionale della Sicurezza Stradale. Per la funzionalità del Centro di Monitoraggio Regionale della Sicurezza Stradale l'Amministrazione Regionale si avvale delle strutture già esistenti così come previsto dal successivo articolo 5 della presente legge.
2. Il Centro di Monitoraggio Regionale della Sicurezza Stradale, concepito come rete dei centri provinciali presenti sul territorio regionale, raccoglie le conoscenze di base per valutare l'efficacia delle strategie di sicurezza. stradale poste in essere e individua, conseguentemente, le cosiddette buone pratiche da diffondere attraverso strumenti di incentivazione, regolamentazione e orientamento.

Art. 4
(Funzioni del Centro di Monitoraggio Regionale della Sicurezza Stradale)

1. Il Centro di Monitoraggio Regionale della Sicurezza Stradale persegue l'obiettivo di migliorare lo stato delle conoscenze e: di sviluppare le analisi, le elaborazioni e le rilevazioni necessarie per offrire supporti per la definizione degli interventi da realizzare in tutti i settori, pubblici e privati, che incidono direttamente o indirettamente sui livelli e sulle caratteristiche della sicurezza stradale. 2. Il Centro di Monitoraggio Regionale della Sicurezza Stradale, coerentemente con l'impostazione discendente dal Piano Nazionale sulla Sicurezza Stradale svolge, nello specifico, le seguenti funzioni:

a. cura la raccolta, l'elaborazione e la qualità dei dati, anche sanitari, relativi agli incidenti stradali che si verificano sul territorio regionale, consentendo l'estrapolazione di informazioni puntuali e complessive sullo stato della sicurezza stradale regionale e sull'efficacia degli interventi realizzati;
b. individua gli interventi di maggiore efficacia, favorendo, sostenendo, svolgendo attività di studio e di ricerca per approfondire la conoscenza dei fattori di rischio e delle cause che determinano gli incidenti stradali;
c. svolge un'attività di raccordo e di coordinamento, di indirizzo, di supporto, di formazione e di sostegno, che assicuri l'equilibrio e l'omogeneità della rete regionale di monitoraggio, allo scopo di disporre di un quadro armonico e coerente di conoscenze e valutazioni, essenziale per la programmazione e l'allocazione delle risorse;
d. redige la Relazione annuale di analisi dello stato della sicurezza e dell'educazione stradale sulla base delle informazioni raccolte dai Centri di Monitoraggio Provinciali e dall'ISTAT, da inviare alla Consulta Regionale, alla Giunta Regionale e al Consiglio Regionale;
e. trasmette, con cadenza prefissata, i dati ufficiali sugli incidenti stradali all'ISTAT, attraverso apposita convenzione;
f. elabora gli elementi tecnico-statistici necessari per la redazione del Piano Regionale della Sicurezza Stradale;
g. cura la pubblicazione e la diffusione dei dati monitorati;
h. promuove la redazione e l'attuazione di piani e programmi provinciali e comunali per la sicurezza stradale;
i. gestisce i programmi d'attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale afferenti alla Regione Calabria;
j. fornisce ed organizza apposita attività di formazione rivolta a tutti gli operatori che, per diversa natura, operano nell'ambito della sicurezza stradale;
k. fornisce supporto alla Consulta Regionale della Sicurezza Stradale.

Art.5
(Personale e Struttura)

1. La Regione, per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, si avvale delle strutture già esistenti nelle Province, purché abbiano significativi riconoscimenti a livello europeo e nazionale per la loro attività nel campo della sicurezza stradale.
2. A tal fine la Regione riconosce che l'Amministrazione Provinciale di Crotone è la prima ad aver avviato in Calabria il Centro di Monitoraggio della Sicurezza Stradale, ed all'uopo si obbliga a stipulare un Protocollo d'Intesa con il predetto Ente, allo scopo di poter disporre del personale e delle strutture in capo ad esso, in modo da consentire un avvio immediato e garantirne un più efficace funzionamento.

Art.6
(Centri di Monitoraggio provinciali)

1. Si istituisce presso le Province non ancora dotate, il Centro di Monitoraggio Provinciale della Sicurezza Stradale, quale centro di riferimento per le politiche della sicurezza stradale rivolte al territorio provinciale di appartenenza.
2. Per ogni Centro di Monitoraggio Provinciale viene designato un referente che deve cooperare con il Centro di Monitoraggio Regionale nella gestione della politica regionale e nella raccolta dei dati.
3. L'attività dei Centri di Monitoraggio Provinciali, deve essere ricondotta ai seguenti obiettivi:

a. al miglioramento della qualità dei dati sugli incidenti stradali, in modo da garantire accuratezza e completezza delle informazioni, nonché alla localizzazione puntuale degli incidenti ricadenti sull'intera rete viaria provinciale;
b. all'analisi dei fattori di rischio e alla individuazione di soluzioni idonee a rimuoverli o a ridurne significatamene la portata;
c. alla definizione e all'attuazione degli interventi per il miglioramento della sicurezza stradale provinciale.

Art. 7
(Piano Regionale della Sicurezza Stradale)

1. Il Piano Regionale della Sicurezza Stradale consiste in un sistema articolato di indirizzi, misure e interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale secondo le linee guida fissate a livello nazionale e comunitario.
2. Il Piano Regionale della Sicurezza Stradale persegue i seguenti obiettivi:

a. promuove il governo sistematico e coordinato della sicurezza stradale;
b. favorisce e sviluppa l'educazione alla sicurezza stradale, dando priorità alla popolazione scolastica giovanile e a particolari categorie di utenti della strada;
c. programma e realizza interventi infrastrutturali ricadenti sul territorio regionale;
d. programma e realizza interventi volti a ridurre l'incidentalità e le sue conseguenze.

Il Piano Regionale della Sicurezza Stradale, in particolare, sviluppa le seguenti linee di intervento:

a. misure di indirizzo, coordinamento e incentivazione riguardanti- progetti e interventi per migliorare la sicurezza stradale da parte della Regione, del sistema delle autonomie locali, degli enti gestori delle strade e dei servizi di. trasporto regionali e delle imprese regionali;
b. costruzione di una cultura della sicurezza stradale attraverso un'azione di informazione ed educazione dei cittadini e di sensibilizzazione e formazione dei tecnici e dei livelli decisori;
c. rafforzamento dell'azione sanitaria, sia per quanto riguarda le misure preventive e di controllo, sia per quanto riguarda la natura e la tempestività del primo e del pronto soccorso, attraverso un attività di supporto delle autorità regionali sanitarie;
d. miglioramento della organizzazione del traffico, della rete infrastrutturale tramite la predisposizione di nuovi strumenti di pianificazione del traffico e dei livelli di sicurezza della rete stradale, l'incentivazione di progetti volti a creare condizioni di maggior equilibrio tra qualità urbana, situazione ambientale, sicurezza dei pedoni, vivibilità delle aree urbane ed esigenze della circolazione dei veicoli.

Il Piano Regionale della Sicurezza Stradale, predisposto dalla Presidenza della Giunta Regionale con il supporto tecnico del Centro di Monitoraggio Regionale della Sicurezza Stradale, è approvato dal Consiglio Regionale, sentita la Consulta Regionale della Sicurezza Stradale. Il Piano viene aggiornato ogni quattro anni o quando fattori particolari ne motivino la revisione.
Alla redazione del Piano Regionale della Sicurezza Stradale fanno seguito i Piani di Attuazione Annuali che saranno appositamente finanziati.

Art. 8
(Consulta Regionale della Sicurezza Stradale)

1. E' istituita la Consulta Regionale per la Sicurezza Stradale, quale argano tecnico consultivo e strumento di confronto e di raccordo fra la Regione e le diverse Amministrazioni le rappresentanze economiche e le associazioni civili, in materia di- sicurezza, circolazione, educazione stradale.
2. La Consulta Regionale della Sicurezza Stradale è organo consultivo dell'Amministrazione Regionale. Essa elabora gli elementi conoscitivi e interpretativi disponibili, con specifico riguardo a quelli forniti ed elaborati dal Centro di Monitoraggio Regionale della Sicurezza Stradale di cui all'articolo 3, a supporto del confronto e della concertazione tra le istituzioni e le rappresentanze interessate alla sicurezza stradale e formula alla Giunta Regionale proposte operative ai fini della pianificazione e programmazione regionale.
3. La Consulta Regionale della Sicurezza Stradale è costituita con deliberazione della Giunta Regionale. Essa dura in carica tre anni e ha sede presso la Presidenza della Giunta Regionale.

Art.9
(Componenti della Consulta Regionale della Sicurezza stradale)

1. Sono definiti membri di diritto della Consulta Regionale della Sicurezza Stradale:

a. il Presidente della Giunta Regionale o un suo delegato, che la presiede;
b. il Dirigente Generale del Dipartimento competente in materia di infrastrutture di trasporto o un suo delegato;
c. il Dirigente Generale del Dipartimento competente in materia di salute e politiche sanitarie o un suo delegato;
d. il Dirigente Generale del Dipartimento competente in materia di istruzione e politiche giovanili o un suo delegato;
e. i Presidenti delle Province o loro delegati;
f. un rappresentante per ogni Centro di Monitoraggio Provinciale;
g. i Sindaci dei capoluoghi di provincia o loro delegati;
h. i rappresentanti delle Forze dell'Ordine e dei Vigili del Fuoco;
i. i rappresentanti degli Enti gestori delle strade;
j. i rappresentanti degli Enti gestori delle ferrovie;
k. i rappresentanti delle Aziende Sanitarie Provinciali;
1. i rappresentanti delle Aziende di Trasporto operanti nel territorio regionale; m. un rappresentante del Distretto Scolastico Regionale;
n. un rappresentante dell'Automobile Club Italia (ACI).

2. Alle sedute della Consulta Regionale della Sicurezza Stradale possono essere invitati. senza diritto di voto, funzionari dell'Amministrazione regionale, nonché, per la trattazione di particolari problemi, docenti universitari, tecnici, esperti del settore e le rappresentanze interessate alla sicurezza stradale, con facoltà di esprimere parere.
3. La Consulta Regionale della Sicurezza Stradale predispone un Regolamento per il funzionamento dell'organismo e l'adesione dei componenti.
4. Il Segretario della Consulta sarà nominato tra i dipendente della direzione generale competente in materia di pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto appositamente nominato.
5. La partecipazione, a qualsiasi titolo, alla Consulta Regionale della Sicurezza Stradale non è retribuita.

TITOLO III
Procedure di intervento e finanziamento

Art. 10
(Interventi contributivi in materia di sicurezza stradale)

1. La Regione, per gli interventi previsti dalla presente legge ed in sede di prima attuazione, stabilisce con apposito regolamento, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, i contenuti e i requisiti dei progetti e le modalità dei procedimenti istruttori.
2. Sono ammissibili interventi contributivi da parte di terzi, purché regolamentati da specifiche convenzioni e/o accordi.
3. Tutti gli interventi contributivi, inclusi quelli derivanti dal Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, possono essere assegnati a favore delle diverse Amministrazioni ricadenti nel territorio calabrese che operino per l'organizzazione e lo sviluppo della sicurezza stradale.

Art. 11
(Collaborazioni tra enti)

1. La Regione, per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, promuove all'occorrenza, ovvero conviene con le Amministrazioni interessate, accordi di programma.
2. La Regione promuove altresì la stipulazione di convenzioni e intese con soggetti, sia pubblici che privati, i quali perseguano fini coincidenti con quelli della presente legge, per realizzare la più ampia e proficua collaborazione tra i soggetti che impegnano mezzi e risorse per la sicurezza nella circolazione stradale.
3. Qualora per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge si debba dar corso a un procedimento amministrativo coinvolgente una pluralità di soggetti pubblici, l'autorità competente convoca, ove lo ritenga opportuno, una Conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e integrazioni.
4. Delle convenzioni di cui. al comma 1 si da' comunicazione alla Giunta Regionale.

Art. 12
(Norme finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 2010/2013 si fa fronte mediante la spesa ricadente sul Programma Operativo Regione Calabria - 2007-2013 - Linea di Intervento 6.1.4.5 - Sicurezza Stradale e sulle risorse, relative alle assegnazioni statali per l'attuazione del piano nazionale della sicurezza stradale.
2. Per gli esercizi successivi si provvederà. in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore trascorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione.