Proposta di legge n. 62/9^
RELAZIONE
L'amianto, secondo la classificazione del Centro Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), appartiene agli agenti cancerogeni del Gruppo I, ovvero quelli che provocano sicuramente eventi cancerogeni per l'essere umano. La presenza, negli ambienti di vita e di lavoro, di materiali contenenti amianto e le rocce naturali che lo contengono, non pregiudica le condizioni di salubrità ambientale, perché la pericolosità dell'amianto è legata alle non buone condizioni dei materiali nei quali è contenuto e/o quando gli stessi subiscono stress e alterazioni di tipo chimico-fisico, meccanico o semplicemente dovute al logorio del tempo, con la conseguente diffusione di fibre di asbesto inalabili.
In accordo con la normativa nazionale che disciplina organicamente la materia attraverso la legge quadro 257/92 e successive modifiche, si evidenzia, in primis, la necessità di predisporre, a scala regionale, un testo legislativo organico che abbia l'obiettivo primario di tutelare e salvaguardare la popolazione dai rischi derivanti dall'amianto mediante un'apposita mappatura delle zone del territorio interessate dalla sua presenza per come previsto dal DM 101/03, prima di operare con azioni dirette di sostituzione e rimozione.
La Regione Calabria risulta attualmente sprovvista di uno strumento di pianificazione che regoli tutta la tematica relativa al rischio amianto. Tale carenza ha orientato la programmazione- regionale unitaria POR FESR 2007-2013, a prevedere una linea di intervento specifica per l'attuazione del Piano di- Protezione dell'Ambiente, di Decontaminazione, di Smaltimento e di Bonifica ai fini della Difesa dai Pericoli derivanti dall'Amianto.
A supporto della predisposizione di questo Piano, la cui titolarità è in capo alla Regione Calabria, è indispensabile la realizzazione di indagini ed analisi specifiche per completare lo stato di conoscenza complessiva del rischio amianto. In tal senso appare di primaria importanza che la Regione Calabria, attraverso i Dipartimenti Competenti, Politiche dell'Ambiente e Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, coordini tutti gli enti territoriali preposti a svolgere ruoli raccolta dati, elaborazione, studi, investendo l'Arpacal, le Aziende Sanitarie Provinciali, le Amministrazioni Provinciali e quelle Comunali, nonché tutte le associazioni interessate. L'effettuazione di una raccolta di dati secondo criteri di priorità che tengano conto di diversi fattori (tipologia di materiale, quantità, tipo di utilizzo, localizzazione) al fine di individuare i livelli di pericolosità, è propedeutica a suggerire e incentivare gli interventi di bonifica più urgenti. Inoltre la raccolta ed elaborazione di dati epidemiologici consentirà di comprendere meglio l'evoluzione del fenomeno nel contesto socio-territoriale calabrese, per monitorare la tutela dell'ambiente e della salute umana.Art. 1
(Finalità)1. La presente legge, in armonia con i principi della Costituzione, della normativa comunitaria e della legge 27 marzo 1992, n. 257 recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto, disciplina la bonifica delle strutture pubbliche e private e dei territori contaminati da amianto, al fine di tutelare la salute umana ed attuare politiche di risanamento dell'ambiente.
2. La Regione coordina tutti gli interventi volti al raggiungimento delle finalità previste al comma 1 con la partecipazione degli enti locali e dei soggetti coinvolti.Art. 2
(Obiettivi)1. La Regione Calabria promuove:
a) la salvaguardia e la tutela della salute pubblica nei confronti dell'inquinamento provocato da fibre di amianto nei luoghi di vita e di lavoro;
b) il sostegno alle persone affette da malattie correlabili all'amianto, anche attraverso studi specifici;
c) la rimozione dei fattori di rischio indotti dall'amianto mediante la bonifica di siti, impianti, edifici e manufatti in cui sia stata rilevata la presenza di amianto;
d) la ricerca e la sperimentazione di tecniche per la bonifica dell'amianto e il recupero dei siti contaminati;
e) la promozione di iniziative di educazione ed informazione finalizzate a ridurre il rischio amianto.Art. 3
(Iniziative della Regione)1. Per il conseguimento degli obiettivi previsti nell'art. 2, la Regione, attraverso il Dipartimento Politiche dell'Ambiente e il Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, con la collaborazione dell'Aziende Sanitarie Provinciali, delle Province, dei Comuni, dell'Arpacal, e di tutte le organizzazioni pubbliche e private interessate, provvede:
a) alla predisposizione e all'aggiornamento del "Piano di Protezione dell'Ambiente, di Decontaminazione, di Smaltimento e di Bonifica ai fini della Difesa dai Pericoli derivanti dall'Amianto.", la cui denominazione prevista nella programmazione unitaria regionale, per semplicità viene convertita in "Piano Regionale Amianto per la Calabria" (PRAC) ;
b) al monitoraggio delle patologie correlabili all'amianto;
c) a redigere, in collaborazione con le aziende sanitarie locali, l'Arpacal e i comitati previsti nell'art. 6, la mappa dei rischi nei-territori interessati al rischio da amianto;
d) ad erogare sovvenzioni per lo smaltimento delle strutture contenenti amianto.Art. 4
(Piano Regionale Amianto per la Calabria)1. La Regione approva, con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il "Piano Regionale Amianto per la Calabria" di seguito denominato PRAC.
2. Il PRAC contiene le azioni, gli strumenti e le risorse necessari per realizzare gli obiettivi di cui all'art. 2.
3. Il PRAC ha durata quinquennale ed è aggiornato con deliberazione della Giunta regionale.Art. 5
(Contenuto del PRAC)1. Il PRAC è articolato nei seguenti punti:
a) censimento degli impianti, degli edifici, dei siti e dei mezzi di trasporto con presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, coordinato dall'Arpacal e dalle Aziende Sanitarie Provinciali, in collaborazione con i comuni del territorio;
b) mappatura georeferenziata, effettuata da Arpacal, dei territori interessati al rischio di amianto quali:1) stabilimenti produttivi dismessi in cui sia stato manipolato amianto a qualsiasi titolo o materiale che lo contiene;
2) discariche controllate o abusive in cui sia stato depositato amianto, suoi residui o materiali contenenti amianto;
3) edifici pubblici e privati contenenti amianto;
4) strade, cortili, aie e simili nonché tubazioni di qualsiasi genere, interrate o meno, in cui si rilevi la presenza di amianto;
5) località che presentino affioramenti naturali di rocce contenenti amianto;c) individuazione dei criteri per la valutazione dei livelli di rischio e la definizione delle priorità degli interventi di bonifica;
d) promozione, a livello comunale, di iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione sulle problematiche relative all'amianto,
e) sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti o che sono stati esposti all'amianto;
f) definizione delle linee di indirizzo e coordinamento delle attività delle Asp e dell'ARPACAL.Art.6
(Comitato di partecipazione)1. L'Arpacal, le Asp ed i comuni preposti al censimento della presenza di amianto e le imprese che operano per lo smaltimento e la rimozione dell'amianto e per la bonifica delle aree interessate devono consultare un comitato di partecipazione dei lavoratori e dei cittadini.
2. II comitato, istituito per ogni Comune o per associazione di Comuni limitrofi, è presieduto dal sindaco ed è composto da un referente tecnico dell'amministrazione comunale e un numero di componenti variabile, di cui possono far parte cittadini residenti, su richiesta, e persone appartenenti ad associazioni ambientaliste, riconosciute a livello Ministeriale, o a rappresentanze dei lavoratori.
3. Il comitato collabora con gli enti pubblici preposti al censimento dei siti contaminati da amianto e verifica le operazioni di bonifica, accedendo ad atti e documenti e verificando in sito l'attuazione degli interventi.
4. Tutte le richieste di smaltimento dell'amianto vengono inoltrate, per- competenza, al comitato, che provvederà a girarle all'ente preposto alla mappatura.Art. 7
(Competenze dell' Arpacal e delle Aziende sanitarie provinciali)l. Le Aziende Sanitarie Provinciali e i Dipartimenti Provinciali dell'Arpa Calabria, dopo aver individuato dei referenti tecnici esperti in materia di amianto, provvedono ad aggiornare la mappatura sui siti contaminati da amianto, effettuando indagini specifiche in situ e avvalendosi, se necessario, di dipartimenti universitari competenti in materia nonché dell'ISS, dell'ISPESL e del MATT.
2. L'Arpacal e le ASP, in collaborazione con il comitato di partecipazione e con l'ausilio degli enti, indicati nel comma 1, redigono la mappa dei rischi nei territori interessati al rischio di amianto.
3. Le ASP e I'ARPACAL provvedono alla raccolta dei dati riguardanti le imprese che utilizzano indirettamente l'amianto nei processi produttivi, eseguono bonifiche a manufatti ed a strutture contenenti amianto e svolgono attività di smaltimento dello stesso materiale, nonché il censimento dei siti contenenti amianto di cui alla legge 257/1992.
4. Le suddette imprese trasmettono all'ASP e all'ARPACAL, nel cui territorio hanno sede legale o, per gli impianti fissi, all'Asp nel cui territorio è situata l'unità produttiva, la relazione di cui all'art. 9 della legge 257/1992. La relazione è annuale e deve essere trasmessa entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, anche se a tale data sono cessate le attività soggette all'obbligo di relazione.
5. Le ASP e I'ARPACAL, in collaborazione con il comitato di partecipazione, sulla base dei controlli previsti nel comma 1, individuano la corrispondenza fra presenza di amianto e persona colpite da mesoteliomi alla pleura, tumori polmonari, tumori al tratto gastrointestinale, tumori alla laringe, mediante una classificazione per zone di residenza al momento della contestazione della malattia e con un termine pregresso di almeno venti anni.
6. Le modalità di coordinamento tra Regione, ASP, ARPACAL ed enti locali saranno oggetto di un regolamento attuativo che verrà redatto entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.Art. 8
(Attività di bonifica)1. L'Arpacal e le ASP in collaborazione con il comitato di partecipazione, e d'intesa con il comune e con gli enti indicati nel comma 1 dell'art.7, stabiliscono le priorità per la bonifica dei siti e delle strutture da bonificare.
2. Le bonifiche devono essere effettuate in condizioni di sicurezza, a rischio zero, e con l'impiego delle imprese iscritte a una speciale sezione dell'albo di cui all'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.Art. 9
(Registri)1. Presso la Regione, le Aziende Sanitarie Provinciali e i Dipartimenti Provinciali Arpacal, sono istituiti i seguenti registri:
a) registro pubblico degli edifici industriali e ad uso abitativo, dismessi o in utilizzo, degli impianti, dei mezzi di trasporto e dei luoghi con presenza o contaminazione di amianto, nel quale vengono annotati tutti gli edifici e i siti che contengono amianto.
b) registro delle imprese che effettuano attività di bonifica e smaltimento di amianto o di materiali contenenti amianto.2. Le modalità di tenuta ed aggiornamento dei registri di cui al comma 1 sono definite dal PRAC.
3. Le ASP comunicano alla Regione i dati registrati ai fini del censimento.
4. Le comunicazioni di cui al comma 5 dell'art. 12 della legge 257/1992 sono inviate anche al sindaco, al comitato di partecipazione e all'autorità di polizia giudiziaria.Art. 10
(Obblighi dei proprietari)1. Per conseguire il censimento completo dell'amianto presente sul territorio regionale ai sensi dell'articolo 12 della legge 257/1992, i soggetti pubblici e i privati proprietari di manufatti e opere contenenti amianto sono tenuti a:
a) comunicare all'ASP e al Dipartimento Arpacal Provinciale competente per territorio la presenza di amianto nei luoghi, impianti ed edifici, se la comunicazione non è stata già effettuata;
b) comunicare all'ASP e al Dipartimento Arpacal Provinciale ed alla amministrazione provinciale i mezzi di trasporto nei quali vi è presenza di amianto o di materiali contenenti amianto;
c) comunicare all'ASP e al Dipartimento Arpacal Provinciale nonché alla amministrazione provinciale, per gli impianti di smaltimento di amianto o di materiali contenenti amianto, i quantitativi smaltiti, aggiornando l'informazione annualmente.2. La tipologia e il grado di dettaglio dell'informazione da comunicare sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale contestualmente all'approvazione del PRAC.
3. L'iscrizione nei registri di cui all'art. 9, comma 1, è condizione necessaria per potersi avvalere delle procedure semplificate e per accedere ai contributi.Art. 11
(Informazione)1. I sindaci dei comuni interessati alle operazioni di cui alla presente legge informano costantemente, d'intesa con il comitato di partecipazione, la popolazione utilizzando i mezzi di comunicazione di massa. Tale informazione deve interessare tutti gli atti compiuti a livello amministrativo, economico e sanitario che riguardino la mappa dei rischi e dei danni da amianto, la bonifica dei siti, le priorità di bonifica e i risultati delle bonifiche stesse.
Art. 12
(Soggetti beneficiari del contributo regionale)1. La Regione concede contributi a province, comuni, singoli o associati, e comunità montane per i seguenti interventi, mediante emissione di bandi specifici e regolamenti, ed in linea con gli obiettivi strategici previsti nella programmazione unitaria regionale, relativamente alla:
a) bonifica di edifici pubblici o comunque destinati a servizi pubblici;
b) bonifica di edifici privati;
c) informazione della popolazione e aggiornamento periodico in materia.Art. 13
(Erogazione dei contributi)1. Entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti di cui all'art. 12, che intendono beneficiare del contributo regionale, devono presentare domanda, corredata da una relazione tecnica sullo stato del materiale, secondo le modalità definite, con proprio regolamento, dalla Giunta regionale.
2. I contributi sono concessi sulla base di una graduatoria che ha validità annuale, distinta:a) per tipologia di soggetto ammissibile a contributo;
b) per tipologia di intervento di bonifica.3. La graduatoria, di cui al comma 2, lettera a), è predisposta dalla Giunta regionale sulla base delle priorità individuate con deliberazione da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Decorsi trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente, e comunque prima della scadenza delle risorse della programmazione regionale unitaria 2007-2013, non è consentito fruire dei finanziamenti previsti dall'art. 12.Art. 14
(Clausola valutativa)1. La Giunta regionale riferisce periodicamente al Consiglio regionale sulle modalità di attuazione della legge e sui risultati ottenuti in merito alla tutela della salute, alla bonifica di luoghi e oggetti in cui sia stata rilevata la presenza di amianto, al sostegno alla ricerca e alla promozione di iniziative di informazione.
2. Al fine di cui al comma 1, ogni due anni la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente una relazione che.. contenga risposte documentate in ordine ai seguenti profili:a) in quali termini le risorse finanziarie stanziate hanno consentito la bonifica dei siti, degli impianti,degli edifici e dei manufatti contenenti amianto, avuto riguardo ai censimenti realizzati;
b) in quali termini le attività di informazione e la sottoposizione a sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ed ex esposti hanno consentito la riduzione dell'insorgenza di patologie asbesto correlate e la loro corretta gestione;
c) in quali termini le attività di informazione hanno contribuito alla diffusione della consapevolezza dei pericoli derivanti dalla presenza di amianto e hanno incisa sulla conseguente iniziativa dei privati di segnalare la presenza di amianto alle Asp e di provvedere alla sua rimozione;
d) le eventuali criticità emerse in sede di attuazione della legge.3. La relazione è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
4. Tutti i beneficiari degli interventi di cui alla presente legge, pubblici e privati, sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste al presente articolo.Art. 15
(Norma finanziaria)1. Per la concessione dei contributi e per le azioni informative è autorizzata per l'anno 2010 la spesa di € 400.000,00
2. All'onere complessivo di € 400.000,00 previsto dal comma 1 si provvede con le risorse stanziate nell'UPB del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 recante "Ulteriori programmi regionali per l'uso e la salvaguardia del territorio"La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e farla osservare come legge della Regione Calabria.