Proposta di legge n. 590/9^

Il comma 3 dell'art. 5 della L.R. 17 agosto 2009, n. 25 è così sostituito:

3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale il decreto di indizione delle "elezioni primarie" deve essere emanato e pubblicato entro 7 giorni dalla data di fissazione delle consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale.

 

La data di svolgimento delle "elezioni primarie" non può essere successiva alla seconda domenica antecedente l'inizio del termine stabilito dall'art. 9, comma 1 della legge 17 febbraio 1968, n.108, per la presentazione delle liste e delle candidature.