Proposta di legge n. 59/9^

Relazione

La proposta di legge in oggetto punta alla diffusione dei defibrillatori semiautomatici presso le farmacie rurali, quindi quelle ubicate in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti. L'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici può incidere favorevolmente sulla riduzione della mortalità da arresto cardiaco e può risultare- di estrema utilità in caso di un intervento tempestivo sul paziente, dato che il defibrillatore, oltre ad effettuare una scarica elettrica che va a ristabilire un battito regolare del cuore in caso di arresto cardio-respiratorio, effettua in maniera automatica l'esame cardiaco della vittima e agisce sulla possibile fibrillazione -del cuore dopo un infarto.
L'arresto cardiaco improvviso causa in Italia circa migliaia di decessi, questi possono essere evitati solo intervenendo in tempo con un defibrillatore.
Infatti la elevata mortalità è dovuta ad una eccessiva distanza delle strutture di Pronto soccorso, le uniche, prima della legge 120, ad intervenire con un defibrillatore e aiutare chi è colpito da un Arresto cardiaco Improvviso. La legge 3 aprile 2001, n. 120, Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero, consente infatti l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare. Al secondo comma della stesse legge, si consente alle Regioni di disciplinare il rilascio da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori.
Dotando le farmacie rurali di un defibrillatore semiautomatico esterno si ridurrebbero i tempi di intervento a pochissimi minuti in caso di persone colpite da arresto cardiaco improvviso, salvandole da un evento che potrebbe condurre a morte certa.
Con il defibrillatore semiautomatico esterno si può contare infatti su un dispositivo compatto e contenuto che garantisce facilità di collocamento e semplicità di utilizzo, costi di manutenzione contenuti e batteria di lunga durata.

Relazione economico/finanziaria

Si prevede una dotazione per le farmacie rurali per l'anno in corso di n° 100 defibrillatori.
Per gli oneri derivanti dalla presente proposta di legge relativamente alle risorse regionali è prevista una spesa pari a Euro 150.000,00 da provvedersi con le risorse disponibili all'UPB 8.1.0101 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio inerente a Fondi per i provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo. La disponibilità finanziaria
e è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico degli UPB 6.1.02.01 dello stato di previsione del bilancio 2010.

Art. 1
(Finalità)

La regione Calabria, riconosciuto che la fibrillazione ventricolare è causa rilevante di decessi sull'intero territorio regionale,allo scopo di garantire interventi tempestivi ed efficaci,promuove la diffusioni e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici esterni(di seguito denominati DAE) presso le farmacie rurali,ubicate in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e identificate secondo quanto previsto dall'art.5 Dlgs 153/09.

Art. 2
(Interventi)

1. La Regione Calabria fornirà in comodato d'uso a tutte le farmacie rurali, che abbiano personale debitamente formato secondo quanto previsto dal successivo articolo 3, ubicate nel territorio regionale un defibrillatore semiautomatico esterno.
2. Le modalità per la fornitura in comodato d'uso e le linee guida per la formazione del personale di cui al successivo art. 3, saranno definite con apposita delibera della Giunta Regionale da emanarsi entro 2 mesi dall'approvazione della presente legge.

Art. 3
(Corsi di formazione e di addestramento. Campagne di
informazione e sensibilizzazione)

1. I corsi di cui all'articolo 2, hanno l'obiettivo di divulgare il più possibile la conoscenza sull'utilità dell'uso dei DAE sulle persone colpite da arresto cardiocircolatorio e di permetterne l'utilizzo in piena sicurezza.
2. Possono provvedere alla realizzazione dei corsi di cui all'articolo 1, comma 2, le regioni, le aziende sanitarie locali od ospedaliere, le centrali operative del sistema di emergenza 118, le università e gli ordini professionali sanitari che dispongono di una rete di formazione.
3. La formazione del personale ha l'obiettivo di far funzionare in piena sicurezza il DAE da parte degli operatori debitamente autorizzati e formati da apposito corso, suddiviso in parte teorica e pratica, che attesti il possesso dei requisiti previsti da parte di ogni frequentatore che abbia superato l'apposito corso, secondo quanto previsto dalle linee guida di cui all' art. 2.
4. La Regione Calabria promuove, nell'ambito delle proprie dotazioni di bilancio, campagne di informazione e sensibilizzazione generalizzata della popolazione alle potenzialità e all'uso dei DAE.

Art.4
(Copertura finanziaria)

1. Per gli oneri derivanti dalla presente proposta di legge, per l'anno in corso finalizzato all'acquisto dei DAE , relativamente alle risorse regionali è prevista una spesa pari a Euro 150.000,00 da provvedersi con le risorse disponibili all'UPB 8. 1.0101 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio inerente a Fondi per i provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.
La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico degli UPB 6.1.02.01 dello stato di previsione del bilancio 2010. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della legge regionale n° 8/2000
2. Per gli anni successivi la corrispondente spesa, anche per le campagne di informazione- e sensibilizzazione, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio regional.

Art. 5
(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore dopo la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.