Proposta di legge n. 58/9^
RELAZIONE
Il presente progetto di legge si pone come obiettivo quello di promuovere la valorizzazione delle risorse culturali, ambientali e paesaggistiche della Regione, tramite il potenziamento del turismo scolastico, culturale e di prossimità.
Il nostro territorio dispone di vaste aree archeologiche, di un notevole patrimonio identitario e paesaggistico, oltre che di un variegato ventaglio di tradizioni culturali e sociali. Stimolare e favorire, soprattutto nelle nuove generazioni, la riscoperta della propria identità e del proprio territorio, incoraggiando concretamente la conoscenza e la fruizione delle proprie ricchezze, costituisce, oltre che un momento di crescita culturale per i giovani, anche un'opportunità di crescita economica per le imprese del settore.
Le finalità della presente legge sono, quindi, quelle di sensibilizzare i dirigenti scolastici a privilegiare le gite d'istruzione presso i centri storici ed i siti archeologici regionali e valorizzare, perciò, l'idea di Calabria quale centro propulsore e attrattore, anche in termini di offerta didattica, del bacino euromediterraneo.
Il presente progetto di legge si compone di otto articoli; nell'art. l (Principi e finalità) vengono individuati i principi e le finalità dello stesso, rifacendosi a quanto disposto dallo Statuto e dalla L.R. n. 8 del 5 aprile 2008 (Riordino dell'organizzazione turistica regionale) e ponendosi come obiettivo quello di permettere ai giovani calabresi una maggiore conoscenza del proprio territorio. L'art. 2 (Ambito di applicazione) dispone l'erogazione di un contributo alle Istituzioni Scolastiche che -organizzino viaggi di istruzione nel territorio calabrese e il successivo art. 3 (Obblighi per le istituzioni scolastiche) stabilisce gli obblighi cui devono sottostare le Istituzioni Scolastiche per la ricezione del suddetto contributo. L'art. 4 (Bando di Concorso per gli Istituti Scolastici situati in territorio extracalabrese) istituisce un bando di concorso finalizzato alla promozione della nostra cultura al di fuori dei confini regionali. L'art. 5 (Incentivi agli studenti del bacino orientale dell'area del Mediterraneo e intese di partnership con enti e associazioni), infine, prevede la stipula di una convenzione con la Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria, al fine di concedere incentivi agli studenti del bacino orientale dell'area del mediterraneo che vogliano frequentare corsi rapidi di apprendimento o perfezionamento della I gua italiana e della storia calabrese, nonché, la promozione di intese e partnership con enti e associazioni per favorire la mobilità studentesca europea e internazionale sul nostro territorio.RELAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, previsti per l'esercizio 2010 in Euro 500.000,00, si provvederà con le risorse disponibili, nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico degli UPB 2.2.01.04 "Promozione Turistica" dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010.
La Giunta Regionale successivamente all'entrata in vigore della legge, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della Legge Regionale del 4 febbraio 2002 n. 8.
Per gli anni successivi, la corrispondente spesa sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio e con la collegata legge finanziaria inerente allo stesso esercizio nell'apposito capitolo di bilancio istituito con la denominazione "Promozione del turismo scolastico".ART. 1
PRINCIPI E FINALITA'1. La Regione Calabria, in applicazione delle disposizioni e dei principi, contenuti nello Statuto e nelle L.R. n. 8 del 5 aprile 2008 (Riordino dell'organizzazione turistica regionale), promuove un sistema di formazione ed istruzione volto ad assicurare maggiore opportunità di crescita personale, culturale, sociale e civile, favorisce la promozione turistica e culturale del territorio, la valorizzazione delle risorse artigianali, economiche e produttive di ciascun area del territorio regionale, nonché la salvaguardia del patrimonio artistico, storico e naturale.
2. La Regione Calabria, nell'ambito del turismo scolastico, si propone come obiettivo di rendere più sensibili gli studenti calabresi ad una maggiore conoscenza del proprio patrimonio identitario e del proprio territorio, favorendo negli stessi l'educazione ai valori storici, culturali e naturalistici attraverso lo scambio culturale tra giovani di realtà locali differenti e di differenti nazionalità con particolare riferimento a quelli provenienti dai Paesi del bacino del Mediterraneo.ART. 2
AMBITO DI APPLICAZIONE1. La Regione Calabria, per attuare le finalità di cui all'art. 1, concede un contributo pari al 20% del costo del viaggio di istruzione alle scuole pubbliche, private e paritarie, di primo e di secondo grado, presenti sul proprio territorio, per l'organizzazione di visite didattiche, presso i centri storici, i siti archeologici e architettonici presenti nel territorio calabrese nonché per l'acquisto di beni e servizi nei territori visitati.
2. Il contributo di cui al comma precedente non può superare il limite massimo di € 5.000,00 (Euro Cinquemila/00), nel caso di viaggio di istruzione che prevedano almeno un pernottamento e di € 2.000,00 (Euro duemila/00), nel caso di viaggi di istruzione che non prevedano pernottamento.
3. Il contributo di cui ai commi precedenti, dovrà essere prioritariamente utilizzato dagli Istituti Scolastici per permettere la partecipazione al viaggio di istruzione degli alunni il cui nucleo familiare si trova in situazioni economiche disagiate.
4. A cura dell'Assessorato alla Cultura viene redatto e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente un vademecum finalizzato a promuovere l'offerta archeologica e culturale per aree territoriali e, quindi, a favorire il confezionamento e la proposta di corrispondenti "pacchetti" da parte delle scuole interessate a fruire del contributo regionale.ART. 3
OBBLIGHI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHEl. Le Istituzioni Scolastiche di primo e secondo grado, che intendono usufruire del contributo per il viaggio d'istruzione, all'interno del territorio calabrese, devono presentare l'istanza all'Assessorato alla Cultura, indicando il periodo di svolgimento ed allegando copia dell'itinerario di escursione, entro il 31 ottobre di ciascun anno.
2. Saranno privilegiate quelle proposte di visite turistiche e culturali confezionate in cosiddetti "pacchetti", finalizzati a favorire la conoscenza di più siti e centri storici, ricadenti nella stessa area territoriale.
3. Il contributo si intende concesso se la competente struttura regionale dell'Assessorato alla Cultura, di concerto con l'Assessorato al Turismo, non esprimerà parere negativo nel termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza.
4. L'istituzione scolastica dovrà realizzare il viaggio d'istruzione nel corso dell'anno scolastico nel quale il contributo è stato concesso, pena la decadenza dello stesso.ART. 4
BANDO DI CONCORSO PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI SITUATI IN TERRITORIO EXTRACALABRESE1. Entro il 30 giugno di ogni anno la Regione Calabria istituisce un bando di concorso diretto ai Dirigenti Scolastici degli Istituti posti in territorio italiano ed estero, ma extracalabrese, secondo un regolamento da predisporre a cura dell'Assessorato al Turismo di concerto con l'Assessorato alla Cultura.
2. Il suddetto Bando prevede che gli Istituti Scolastici potranno presentare, entro il 30 ottobre di ogni anno, progetti, sottoforma di disegni, filmati, CD, o formati simili, che valorizzino la cultura e la tradizione del territorio calabrese.
3. L'Assessorato alla Cultura valuta i progetti presentati e stila una graduatoria degli stessi entro il 31 dicembre di ogni anno. Agli Istituti Scolastici classificatisi nelle prime dieci posizioni viene concesso un contributo per effettuare un viaggio di istruzione nella Regione Calabria.
4. Il contributo di cui al comma precedente è pari al 20% del costo del viaggio di istruzione e non può superare il limite massimo di € 5.000,00 (Euro Cinquemila/00).ART. 5
INCENTIVI AGLI STUDENTI DEL BACINO ORIENTALE DELL'AREA DEL MEDITERRANEO E INTESE E PARTNERSHIP CON ENTI E ASSOCIAZIONI1. La Regione Calabria, è autorizzata a stipulare con l'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria, una convenzione al fine di sostenere gli studenti della sponda asiatica ed africana dell'area del Mediterraneo che vogliono frequentare corsi rapidi di apprendimento o perfezionamento della lingua italiana e della storia calabrese.
2. La Regione Calabria è autorizzata, altresì, a privilegiare intese di partnership con enti e associazioni promotrici di eventi (che abbiano almeno uno storico di cinque edizioni riconosciute e documentate) finalizzati a favorire la promozione della mobilità studentesca europea e internazionale verso la Calabria, privilegiando le ospitalità nei Centri Storici, attraverso programmi di scambi sul modello della "Summer School/Ecole d'Eté" (Scuola d'Estate) e/o del noto ed affermato progetto comunitario "ERASMUS".
3. È demandata alle suddette convenzioni l'indicazione dei modi e delle forme di incentivo agli studenti.ART. 6
NORMA FINANZIARIA1. Per gli oneri derivanti dalla presente legge, determinati per l'esercizio finanziario 2010 in € 500.000,00 si provvede con le risorse disponibili all'UPB 2.2.01.04 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a "Promozione Turistica".
2. La Giunta Regionale successivamente all'entrata in vigore della legge, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della- Legge Regionale del 4 febbraio 2002 n. 8.
3. Per gli anni successivi, la corrispondente spesa sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio e con la collegata legge finanziaria inerente allo stesso esercizio nell'apposito capitolo di bilancio istituito con la denominazione "Promozione del turismo scolastico".ART. 7
NORMA TRANSITORIA1. In sede di prima applicazione della presente legge, le domande di concessioni di contributi, da parte dei Dirigenti Scolastici, sono inoltrate all'Assessorato alla Cultura, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
2. Il Regolamento di cui all'art. 4 comma 1 dovrà essere redatto dall'Assessorato al Turismo della Regione Calabria di concerto con l'Assessorato alla Cultura entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.ART. 8
ENTRATA IN VIGORE1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare coma legge della Regione Calabria.