Proposta di legge n. 581/9^

Relazione

 

Considerato che da diversi anni sono ferme le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento di strutture sanitarie e socio-sanitarie per come previsto dal Piano di rientro del debito sanitario e che il Patto per la Salute fissa una soglia di accreditabilità e sottoscrivabilità dei contratti solo con strutture private che abbiano una dotazione di posti letto per acuti non inferiore a 60 posti letto, mentre per i laboratori privati si stanno ipotizzando fusioni ed incorporazione per raggiungere una soglia minima di analisi cliniche, è facilmente prevedibile che si ricorra a procedure di cessione e/o fusione o, in ogni caso, di trasformazione societaria, in qualsiasi forma, della proprietà della struttura o della concessione ad un soggetto diverso da quello autorizzato.

Rilevato che le procedure previste dal Regolamento regionale n. 13 dell'1. settembre 2009, per la cessione e/o voltura dell'autorizzazione e dell'accreditamento, prevedono sessanta giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata al Dipartimento regionale della Sanità che dovrà investire l'Asp territorialmente competente per la verifica della permanenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi e che nelle more di queste procedure, i cui tempi saranno certamente più lunghi, considerate le numerose richieste di nuove autorizzazione al funzionamento da valutare da parte delle Asp, ferme da almeno 5 anni, e le oltre 70 domande giacenti al Dipartimento della sanità per la cessione e/o trasformazione societaria, l'attività sanitaria e socio-sanitaria delle strutture in esercizio rischia di essere fortemente compromessa con grave ripercussione sui servizi e sul personale dipendente.

Per tali considerazioni si è predisposta la proposta di legge in oggetto la quale mira a semplificare le procedure di cessione dell'autorizzazione sanitaria e dell'accreditamento e a definire in maniera più puntuale le ipotesi di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria.

 

Relazione finanziaria

 

La presente proposta di legge non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale poiché prevede solo disposizioni aventi natura procedimentale.

 

Art. 1

 

1. L'articolo 9 della Legge regionale 18 luglio 2008 n. 24 recante "Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

 

Articolo 9

(Cessione dell'autorizzazione sanitaria e dell'accreditamento)

 

1. L'autorizzazione sanitaria all'esercizio e l'accreditamento di una struttura possono essere ceduti inter vivos mediante atto di trasferimento, in qualsiasi forma, della proprietà della struttura (ivi inclusa la scissione societaria e il trasferimento di ramo d'azienda), ovvero di concessione in godimento della stessa, in tutto o in parte, ad un soggetto diverso da quello autorizzato e/o accreditato, previo Decreto di voltura rilasciato dalla Regione sulla base di apposita domanda, sottoscritta da tutte le parti interessate alla cessione, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la permanenza del possesso dei requisiti autorizzativi e di accreditamento stabiliti dal Regolamento Regionale 1 settembre 2009, n. 13, nonché dalla documentazione attestante i requisiti soggettivi del cessionario stabiliti dallo stesso.

2. L'atto di trasferimento di cui al precedente comma deve essere sottoposto alla condizione sospensiva dell'avvenuto rilascio del Decreto dì voltura da parte della Regione e deve essere trasmesso al Settore competente in materia di Autorizzazione Sanitaria e Accreditamento della Regione Calabria, in copia autenticata da notaio. L'atto di trasferimento privo della suddetta condizione sospensiva e comunque inefficace nei confronti della Regione Calabria e delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale.

3. La cessione deve riguardare l'intero complesso delle attività autorizzate e/o accreditate ovvero uno o più moduli o tipologie di attività o branche di prestazioni senza che il cedente possa vantare alcun titolo alla continuazione delle medesime attività oggetto di cessione. In ogni caso, l’accreditamento non può essere ceduto separatamente dalla corrispondente autorizzazione sanitaria all'esercizio.

4. Entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione dell'istanza, il Dirigente Generale del Dipartimento competente ai rilascio dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento, previa verifica delle condizioni di cui al precedente comma e della sussistenza dei soli requisiti soggettivi del subentrante, adotta provvedimento di vettura nella stessa forma del provvedimento con cui è rilasciata l'autorizzazione all'esercizio o l'accreditamento oggetto di cessione.

5. In caso di decesso della persona fisica autorizzata, gli eredi hanno facoltà di continuare l'esercizio dell'attività, nel rispetto dei requisiti richiesti, per un periodo non superiore ad un anno dal decesso. Entro tale periodo gli eredi possono cedere a terzi l'autorizzazione all'esercizio, ovvero proseguire essi stessi l'attività nei rispetto di quanto previsto dal comma 1.

6. Non costituiscono cessione dell'autorizzazione sanitaria e/o dell'accreditamento, ma costituiscono operazioni soggette a semplice comunicazione al Dipartimento regionale competente per materia:

 

a) la fusione di più soggetti autorizzati e/o accreditati;

b) la trasformazione, in qualsiasi forma, del soggetto giuridico che gestisce la struttura sanitaria autorizzata e/o accreditata;

c) il mutamento della compagine sociale del soggetto giuridico che gestisce la struttura sanitaria autorizzata e/o accreditata;

d) il mutamento della ragione sociale e/o denominazione del soggetto autorizzato e/o accreditato.

 

7. La Regione può disporre in ogni tempo opportuni controlli, anche ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti soggettivi dei subentrati nel soggetto giuridico titolare di autorizzazione sanitaria all'esercizio e/o di accreditamento oggetto di cessione.

8. Le Aziende sanitarie che hanno. in essere contratti di prestazioni con le strutture, accreditate oggetto di cessione della proprietà; sono tenute alla voltura dello stesso contratto a favore del nuovo soggetto accreditato.

9. Fino alla scadenza della gestione commissariale della sanità della Regione Calabria, le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 4 del presente articolo, in regime ordinario rientranti nella competenza della Dipartimento regionale Tutela della salute e politiche sanitarie, sono eseguite Commissario ad acta della sanità.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti in itinere e non ancora definiti con provvedimento espresso, previa presentazione da parte dei soggetti interessati dell'istanza di cui al comma 1, contenente la precisazione che l'istanza stessa è presentata in relazione a procedimento già pendente e allegazione di copia della precedente istanza.

11. Le disposizioni regolamentari in contrasto con il presente articolo s'intendono automaticamente adeguate.

 

Art. 2

 

1. Alla Legge regionale 18 luglio 2008 n. 24 recante "Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" e successive modifiche e integrazioni, dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente articolo 9bis:

 

Articolo 9 bis

(Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio)

 

1. L'autorizzazione all'esercizio decade nei seguenti casi:

 

a) esercizio di un'attività sanitaria o sociosanitaria diversa da quella autorizzata;

b) estinzione della persona giuridica autorizzata;

c) rinuncia del soggetto autorizzato;

d) mancato inizio dell'attività entro il termine di sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, prorogabile una sola volta per gravi motivi rappresentati dal titolare.

 

2. L'autorizzazione decade d'ufficio nei confronti di:

 

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 416 bis e 416 ter del codice penale o per il delitto di associazione di cui all'art. 74 del T.U. n. 309 dei 1990, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato T,U. o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o fa cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a tal uni dei predetti reati;

b) coloro che hanno. riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314,316,316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 ter, 320, 640 comma 11,640 bis del Codice penale;

c) coloro nei confronti dei quali sia stata applicata con decreto definitivo una misura di preven-zione personale o patrimoniale in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo l della legge 31 • maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;

d) coloro che hanno: riportato condanna definitiva per un delitto anche colposo commesso nell'esercizio dell'attività sanitaria e sociosanitaria disciplinata dalla presente legge;

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena che comporti l'interdizione temporanea o perpetua dai pubblici uffici, ovvero l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

 

3. La decadenza opera nei confronti delle persone giuridiche nel caso di condanne definitive intervenute nei confronti di azionisti, titolari di quote superiori al 15 per cento, legale rappresentante della società e/o amministratori.

 

Art. 3

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.