Proposta di legge n. 57/9^

RELAZIONE

Il presente progetto di legge si pone come obiettivo quello di promuovere la crescita intellettuale e sociale dei cittadini sordomuti, di modo che vengano superate tutte quelle cause che determinano negli stessi condizioni di diseguaglianza e di disagio.
Lo stesso, al contempo, tende, inoltre, a risolvere la situazione critica in cui si trovano la Scuola dell'infanzia e Centro "Filippo Smaldone" di Palmi e il Centro "Afa- Reul" ( Associazione Famiglie Audiolesi- Riabilitazione Educazione Udito e Linguaggio) di Bianco, che, pur espletando la delicatissima funzione di istruzione per gli audiolesi e i sordomuti, non hanno tuttavia i mezzi necessari per far fronte a tale fondamentale funzione.
Il provvedimento prevede al riguardo una serie di interventi tendenti all'erogazione di contributi agli Istituti operanti nel settore per far fronte alle spese di funzionamento.
Il presente progetto di legge si compone di otto articoli; nell'art. 1 (Principi e finalità) vengono individuati i principi e le finalità dello stesso, rifacendosi a quanto disposto dallo Statuto e ponendosi quale obiettivo quello di promuovere la crescita intellettuale e sociale dei cittadini sordomuti. L'art. 2 (Attività sanitaria) prevede le modalità per la verifica della funzione uditiva e della diagnosi precoce nei neonati. L'art. 3 (Interventi a favore delle Istituzioni Scolastiche e dei Centri Riabilitativi) dispone l'erogazione di un contributo alle Istituzioni Scolastiche e ai Centri Riabilitativi finalizzato al potenziamento della attività di riabilitazione degli studenti audiolesi e sordomuti. Gli artt. 4 (Spese di funzionamento della Scuola dell'infanzia e del Centro "Filippo Smaldone" di Palmi) e 5 (Spese di funzionamento del Centro "Afa - Reul" di Bianco) dispongono l'erogazione di un finanziamento annuale per la Scuola dell'infanzia e del Centro "Filippo Smaldone" di Palmi e per il Centro "Afa - Reul" di Bianco. L'art. 6 (Modalità di concessione dei contributi) disciplina le modalità di concessione dei contributi da parte della Regione Calabria.

RELAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, previsti per l'esercizio 2010 in Euro € 200.000,00, si provvederà con le risorse disponibili, nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico degli UPB 6.2.01.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010.
La Giunta Regionale successivamente all'entrata in vigore della legge, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della Legge Regionale del 4 febbraio 2002 n. 8.
Per gli anni successivi, la corrispondente spesa sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio e con la collegata legge finanziaria inerente allo stesso esercizio nell'apposito capitolo di bilancio.

ART. 1
PRINCIPI E FINALITA'

1. La Regione Calabria, nell'ambito dei principi tracciati dall'art. 2, comma 2, lett. b) e g) dello Statuto e dalla Costituzione, promuove la crescita intellettuale e sociale dei cittadini sordomuti, avvalendosi degli Istituti e dei Centri di istruzione e formazione operanti nel territorio regionale, quali mezzo teso al superamento delle cause che determinano negli stessi condizioni di disuguaglianza e di disagio e, al contempo, per assicurare loro maggiori opportunità di crescita culturale, sociale e civile.

ART. 2
ATTIVITÀ SANITARIA

1. Con riferimento alla diagnosi precoce della ipoacusia i neonati vengono sottoposti a screening audiometrici, entro una settimana dalla nascita, per la verifica della funzione uditiva presso l'unità operativa in cui è avvenuto il parto.
2. L'ASP in cui è iscritto il minore non udente provvede secondo le modalità stabilite dalla competente unità multidisciplinare per l'età evolutiva:

a) alla protesizzazione acustica e ai controlli periodici medico specialistici;
b) alla riabilitazione precoce del sordo con specifici interventi di recupero foniatrico, attuati da assistenti logopedisti presso le Aziende ASP, nel domicilio del minore audioleso e nella scuola in cui è iscritto;
c) con l'impianto coclearie nei casi di sordità gravissima.

ART. 3
INTERVENTI A FAVORE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
E DEI CENTRI RIABILITATIVI

1. Al fine di raggiungere le finalità di cui all'art. 1, nonché di promuovere condizioni di autosufficienza dei cittadini sordomuti sin dall'infanzia e nel corso della formazione scolastica e consentire la loro piena integrazione nella società civile, la Regione eroga agli Istituti Scolastici ed ai Centri riabilitativi, presenti sul proprio territorio contributi, finalizzati:

a) all'utilizzazione di materiale didattico specifico;
b) alla predisposizione ed attuazione di piani educativi individualizzati;
c) all'incentivazione dell'opera pedagogico-didattica di personale specializzato (otorino, protesista, logopedista, psicologo, pedagogista, musico-terapeuta, psicomotricista);
d) all'organizzazione di forme di residenzialità per gli studenti che si avvalgono dei servizi dell'Istituto o del Centro.

ART. 4
SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E CENTRO "FILIPPO SMALDONE" DI PALMI

1. La Regione Calabria eroga alla Scuola dell'infanzia e Centro " Filippo Smaldone" di Palmi un finanziamento annuale non eccedente l'importo di € 50.000,00, quale contributo alle spese per la gestione ordinaria.

ART. 5
SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO "AFA-REUL" DI BIANCO

1. La Regione Calabria eroga al Centro "Afa - Reul" (Associazione Famiglie Audiolesi-Riabilitazione Educazione Udito e Linguaggio) di Bianco, un finanziamento annuale non eccedente l'importo di € 50.000,00, quale contributo alle spese per la gestione ordinaria.

ART. 6
MODALITA' DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

1. I contributi di cui agli articoli 3, 4 e 5 vengono concessi agli Istituti e Centri che ne fanno richiesta all'Assessorato alla Sanità, entro il 31 gennaio di ogni anno. Alla richiesta va allegata copia degli specifici programmi di attività e i documenti di spesa relativi all'anno precedente.

ART. 7
NORMA FINANZIARIA

1. Per gli oneri derivanti dalla presente legge, determinati per l'esercizio finanziario 2010 in £ 200.000,00 si provvede con le risorse disponibili all'UPB 6.2.01.02 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a " Servizi ed attività socio assistenziali".
2. La Giunta Regionale successivamente all'entrata in vigore della legge, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della Legge Regionale del 4 febbraio 2002 n. 8.
3. Per gli anni successivi, la corrispondente spesa sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio e con la collegata legge finanziaria inerente allo stesso esercizio nell'apposito capitolo di bilancio.

ART. 8
NORMA TRANSITORIA

1. In sede di prima applicazione della presente legge, le domande di concessioni di contributi, da parte degli Istituti e dai Centri di Istruzione e Formazione per sordomuti, sono inoltrate all'Assessorato alla Sanità, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

ART. 9
ENTRATA IN VIGORE

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare coma legge della Regione Calabria.