Proposta di legge n. 568/9^

Relazione

 

La presente proposta di legge assume come scopo quello 'di sistematizzare in un unico testo i rapporti tra Fincalabra S.p.a. e Regione Calabria su cui si sono registrati in questi ultimi anni numerosi interventi legislativi.

Come noto con l'articolo 3 della 1.r. .9/2007 è stata attuata la riforma di Fincalabra, prevedendo l'ingresso della Regione nella compagine azionaria.

L'idea originaria della riforma fu quello di dotare la Regione Calabria di uno strumento tecnico ed operativo per la più efficace attuazione delle politiche regionali di sviluppo socio-economico con particolare riferimento alle iniziative di sviluppo delle PMI, l'innalzamento dei livelli di competitività regionale, il miglioramento dell'accesso al credito e !a crescita dell'occupazione.

A quell'intervento legislativo sono seguiti numerosi provvedimenti, legislativi ed amministrativi, con cui la Regione Calabria ha conferito specifiche funzioni a Fincalabria S.p.a.

Con l'articolo 6 della l.r. n.19/2009 è stata affidata a Fincalabra la gestione del fondi di garanzia regionale per l'accesso al credito delle piccole e medie imprese operanti in Calabria.

Con l'articolo 13 della legge regionale n.28/2010 la Regione Calabria ha autorizzato con legge la stipula di una convenzione con Fincalabria ed altri soggetti (istituto di credito sportivo o con altri istituti di credito) per la gestione di un fondo di rotazione per la progettazione e la realizzazione di interventi concernenti l'impiantistica sportiva.

L'articolo 51 della legge regionale n. 34/2010 ha previsto la possibilità per la Regione di avvalersi della Fincalabra s.p.a. per l'attuazione degli interventi nel settore della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologia afferenti al Programma operativo FESR 2007 -2013.

L'articolo 5 della stessa legge regionale n.34/2010 ha affidato a Fincalabra la gestione del fondo di garanzia integrativo di garanzia per affidamenti bancari alle PMI che si trovavano in condizioni di difficoltà .

Con l'articolo 4 della legge regionale n.61/2012 il legislatore regionale ha affidato a Fincalabra la gestione del fondo di rotazione per favorire la concessione di agevolazioni finanziarie per sostenere l'esercizio di attività professionali intellettuali.

Con ulteriori due interventi normativi Fincalabra è stata oggetto di intervento di parziale riforma.

Il primo, la l.r. n.47/2011, nel qualificare questo istituto quale società di intermediazioni finanziaria, ha concesso la facoltà alla stessa di assumere partecipazioni finanziarie e strumentali in altre società nei limiti posti dall'articolo 21 della prefata legge.

Il secondo (l.r. n. 34 2013, articolo 11, modificato dall'articolo 5 della l.r. n.56/2013) ha affidato a Fincalabra il compito di liquidare la Società Calabria imprese e territori s.r.l. posta in liquidazione, entro il 30 giugno 2013, garantendo la salvaguardia dei livelli occupazionali dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato attraverso il loro trasferimento alle dipendenze di Fincalabra sulla base di specifico piano industriale che deve garantire l'equilibrio economico e finanziario della società.

A fronte di questa corposa evoluzione normativa che ha assunto così come ricostruito un valore contingente (il legislatore regionale al momento della istituzione dei fondi di rotazione settoriali ha via via individuato Fincalabra quale soggetto gestore), la proposta di legge intende istituzionalizzare l'attività di Fincalabra s.p.a. nella programmazione regionale, affidando alla stessa le attività dirette all'attuazione dei documenti di programmazione regionale, aventi carattere finanziario o di servizio in coerenza con l'originario disegno di riforma voluto dal legislatore del 2007.

Sotto il profilo finanziario la presente legge non comporta nuovi ed ulteriori oneri a carico del Bilancio della regione Calabria pertanto nella stessa è inserita la clausola di neutralità finanziaria.

 

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

 

Titolo : Pl "Ulteriori interventi di riforma di Fincalabra S.p.a."

 

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo

Descrizione spese

Tipologia

I o C

Carattere

Temporale

A o P

Importo

1

L'articolo non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio regionale

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

Clausola invarianza oneri                  

 

 

 

 

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

 

Tab. 2 Copertura finanziaria:

n. UPB/Capitolo

 

Anno 2014

 

Anno 2015

 

Anno 2016

 

Totale

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

Art. 1

(Finalità e oggetto)

 

La Regione affida in via esclusiva a Fincalabra le attività dirette all'attuazione dei documenti di programmazione regionale, aventi carattere finanziario o di servizio ed afferenti allo scopo sociale di Fincalabra e relative alle seguenti aree di attività:

 

- Finanza agevolata comunitaria, nazionale e regionale;

- Politiche di sviluppo del territorio, incluse l'assunzione e la gestione di strumenti finanziari innovativi e tradizionali, partecipazioni aziendali a supporto degli investimenti e della crescita territoriale.

 

Art. 2

(Programmazione degli interventi)

 

La Giunta Regionale individua, in coerenza con la propria programmazione  complessiva, ed in particolare nel Documento di programmazione economica e finanziaria di cui all'articolo 2 della legge regionale n.8/2002, le attività d'interesse regionale da affidare a Fincalabra, impartendo direttive e definendone gli obiettivi, i programmi e le priorità attraverso apposita convenzione quadro approvata dalla Giunta Regionale.

 

Art. 3

(Disposizioni attuative)

 

I Dipartimenti Regionali, nell'ambito della complessiva politica di programmazione regionale, definiscono le attività strumentali da affidare a Fincalabra, determinando dì concerto con la stessa i contenuti e le prestazioni oggetto di affidamento con apposite convenzioni di servizio ed in attuazione della Convenzione Quadro citata.

 

Art. 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

 

La presente legge non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del Bilancio della Regione Calabria.