Proposta di legge n. 557/9^

Relazione

 

La proposta di legge recante:"Modifiche ed integrazione alla legge regionale 2 maggio 2013, n. 22", mira a modificare ed integrare la legge regionale 22/2013 recante: "Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico".

In particolare, l'articolato che segue approfondisce con maggiore accuratezza alcuni concetti che, nel testo di legge in vigore, non sono allo stato adeguatamente espressi.

Infatti, il concetto di patrimonio geologico, di geodiversità od ancora di geositi, vengono aggiunti a quelli già presenti, e viene riconosciuta maggiore centralità alla figura professionale del geologo che nel testo in vigore, non è adeguatamente valorizzata.

Il testo della proposta di legge consta di sette articoli le cui rubriche brevemente si elencano:

Art. 1 rubricato: "Modifiche ed integrazioni all'articolo 1 della legge regionale 2 maggio 2013, n. 22".

Art. 2 rubricato: "Modifiche ed integrazioni all'articolo 2 della legge regionale 2 maggio 2013, n. 22".

Art. 3 rubricato: "Integrazioni all'articolo 4 della legge regionale 2 maggio 2013, n. 22".

Art. 4 rubricato: "Inserimento dell'articolo 4 bis nella legge regionale 2 maggio 2013, n. 22".

Art. 5 rubricato: "Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2013, n. 22".

Art. 6 rubricato: "Integrazioni all'articolo 7 della legge regionale 2 maggio 2013, n. 22".

Art. 7 rubricato: "Clausola di invarianza finanziaria".

 

Relazione economica — finanziaria

 

La proposta di legge non prevede nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

 

Art. 1

(Modifiche ed integrazioni all'articolo 1 della legge regionale 2 maggio 2013, n. 22)

 

1. Il comma I dell'articolo I della legge regionale 2 maggio 2013, n. 22 (Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico) è così modificato ed integrato:

 

a) alla lettera a) dopo la parola: "patrimonio" sono aggiunte le seguenti: "geologico e";

b) alla lettera b) dopo la parola: "paesaggi" è aggiunta la seguente: "geologici e";

c) alla lettera c) le parole: "del sottosuolo" sono sostituite con le seguenti: "dei geositi".

 

2. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 2 maggio 2013, n. 22 è così modificato ed integrato:

 

a) alla lettera a) dopo la parola:"patrimonio" sono aggiunte le seguenti: "geologico e";

b) alla lettera b) la parola:"regionale" è sostituita dalle seguenti: "e del repertorio regionale dei geositi";

c) alla lettera c) dopo la parola:"patrimonio" sono aggiunte le seguenti: "geologico e";

d) alla lettera d) dopo la parola:"patrimonio" sono aggiunte le seguenti: "geologico e";

e) la lettera e) è sostituita dalle seguenti:

"e) la formazione di geologi e speleologi per la diffusione della conoscenza della geodiversità e speleologia anche attraverso appositi eventi formativi e divulgativi;

f) l'organizzazione delle attività di ricerca, studio, conoscenza, tutela e conservazione dei geositi."

 

Art. 2

(Modifiche ed integrazioni all'articolo 2 della legge regionale 2 maggio 2013, n. 22)

 

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 22 del 2013 è sostituito dal seguente: "1. Nella presente legge si intende per:

 

a) "Patrimonio geologico", l'insieme dei luoghi e delle singolarità geologiche ove sono conservate importanti testimonianze della storia ed evoluzione geologica, geomorfologica, geotettonica, pedologica, idrogeologica del territorio regionale;

b) "geodiversità", la varietà o la diversità del substrato roccioso, delle forme e dei processi in ambito geologico, geomorfologico, idrogeologico, geotettonico e pedologico;

e) «geositi», quegli elementi del paesaggio geologico che testimoniano i processi che hanno formato e modellato il nostro pianeta e forniscono un contributo alla comprensione della storia geologica della regione manifestando una particolare valenza scientifica, culturale, percettiva e didattica

d) «speleologia», il complesso delle attività di esplorazione, documentazione e studio delle cavità naturali e artificiali nonché delle evidenze naturali e culturali in esse osservabili;

e) «speleologi», tutti coloro che in forma associativa o individuale svolgano attività di ricerca, esplorazione, documentazione, studio, divulgazione e difesa del patrimonio speleologico;

f) «gruppi speleologici», tutte le forme associative legalmente costituite con sede legale nel territorio regionale, dotate di uno statuto con finalità speleologiche regolarmente registrato alla data dell'entrata in vigore della presente legge, o successivamente a tale data forme associative legalmente costituite da almeno due anni e aventi uno statuto con finalità speleologiche e che dimostrino in modo oggettivo e verificabile di svolgere attività speleologica;

g) «patrimonio speleologico», l'insieme degli ambienti sotterranei, originati da processi carsici e non in ambiente terrestre e/o marino, ma anche creati da attività di natura antropica in contesti naturali o urbani. Il patrimonio speleologico è composto dai seguenti elementi:

1) «sistemi carsici», ovvero complessi di forme carsiche ipogee ed epigee organicamente e funzionalmente collegate tra loro;

2) «grotte naturali», ovvero forme vuote sotterranee di origine naturale, di sviluppo superiore ai cinque metri lineari, oltre a cavità di entità inferiore ma di rilevante interesse geologico, archeologico, paleontologico, biologico, mineralogico, idrogeologico o naturalistico;

3) «cavità artificiali», ovvero l'insieme delle strutture ipogee realizzate dall'azione dell'uomo, di particolare valore storico, artistico, archeologico, architettonico, naturalistico o geominerario;

4) «grotte archeologiche», ovvero tutte le cavità — a prescindere dalla loro estensione — che conservino al loro interno testimonianze riferibili ad antiche frequentazioni umane o che contengano giacimenti d'interesse paletnologico o paleontologico;

5) «grotte e cavità turistiche», ovvero le grotte naturali e le cavità artificiali per le quali è riconosciuta una valenza turistica o rispetto alle quali sono in atto attività di fruizione turistica già organizzate e disciplinate."

 

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 22 del 2013 è aggiunto il seguente:

"3. La Regione Calabria riconosce i geositi come beni paesaggistici conformemente a quanto previsto dall'articolo 136 comma 1 lett. a) del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s. m. e i. e li definisce elementi fisici del territorio, o singolarità del paesaggio, che manifestano particolare valenza scientifica, culturale e percettiva e possono costituire un richiamo per le dotazioni di tipo estetico naturalistico, sociale, storico, turistico, educativo e panoramico dei luoghi interessati."

 

Art. 3

(Integrazioni all'articolo 4 della legge regionale 2 maggio 2013, n. 22)

 

1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 22 del 2013, dopo la parola: "supporto" sono inserite le seguenti: "dei geologici della Calabria".

 

Art. 4

(Inserimento dell'articolo 4 bis nella legge regionale 2 maggio 2013, n. 22)

 

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale n. 2 maggio 2013, n. 22 è inserito il seguente: "Art. 4 bis (Il repertorio regionale dei geositi)

1. La regione tutela il patrimonio geologico istituendo presso la struttura regionale il repertorio regionale dei geositi della Calabria.

2. Il repertorio regionale dei geositi contiene l'individuazione cartografica sulla CTR, la descrizione geologica e ogni altra notizia con riferimento alla schedatura del repertorio Nazionale ISPRA.

3.La ricognizione e la perimetrazione dei geositi è effettuata dalla Regione, sulla base di approfondimenti tecnico-scientifici relativi alle aree caratterizzate dalla presenza di emergenze e singolarità geologiche, geomorfologiche, paleontologiche, idrogeologiche, minerarie e tettoniche.

4. Gli enti territoriali, gli istituti di ricerca, le università, le associazioni attive in materia ambientale possono proporre nuovi geositi.

 

Art. 5

(Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2013, n. 22)

 

1. L' articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2013, n. 22 è sostituito dal seguente:

"Art. 5 (Gestione, tutela e pianificazione)

1. I geositi assumono valore di elemento ordinatorio nella pianificazione locale ai fini della loro tutela, valorizzazione e fruizione.

2. I catasti di cui all'articolo 4 sono inseriti nei quadri conoscitivi degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

3. L'accesso ai geositi, alle grotte naturali e alle cavità artificiali è da intendersi libero fatti salvi i diritti dei proprietari dei fondi in cui ricadono i siti, i quali possono, per quelli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 4, prevedere specifica regolamentazione dell'accesso anche ai fini della fruizione turistica. Sono fatte salve norme territoriali specifiche più restrittive o particolari condizioni di sicurezza dei luoghi di cui all'articolo 3, comma 2.

4. Nei luoghi individuati dal repertorio regionale dei geositi e dal catasto speleologico è fatto divieto di:

 

a) abbandonare rifiuti;

b) alterare il regime idrogeologico, idraulico e della circolazione dell'aria con l'effettuazione di scavi, sbancamenti e colmamenti;

e) alterare la morfologia del terreno;

d) accedere se non per attività di esplorazione, ricerca scientifica, formazione e didattica;

e) asportare o danneggiare o vendere affioramenti rocciosi, concrezioni, elementi della biodiversità ipogea o resti di essa, fossili, minerali, reperti paleontologici e paletnologici;

f) realizzare nuove cave e discariche.

 

5. I divieti di cui al comma 3 si estendono ad eventuali aree di rispetto estese tra le cavità iscritte nei catasti di cui all'articolo 4 ed il piano campagna sovrastante e per una superficie riportata nelle schede di censimento dei geositi.

6. I1 sindaco del comune interessato può vietare l'accesso ai siti oggetto di tutela, su motivata indicazione degli organi competenti, qualora vi sia pericolo per la pubblica incolumità, fatte salve le prerogative di cui all'articolo 3.

7. Il sindaco, su segnalazione degli organi competenti, in caso di necessità, indifferibilità ed urgenza, può disporre il divieto di accesso ai geositi, alle grotte nelle quali siano presenti reperti paletnologici o paleontologici o situazioni fisiche, biologiche, geologiche, e geomorfologiche e mineralogiche di particolare fragilità ed interesse, ivi comprese particolari esigenze della fauna e della flora, fatte salve le prerogative di cui all'articolo 3.

8. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di tutela del patrimonio geologico, ambientale e culturale, la Giunta regionale può autorizzare interventi in deroga ai divieti di cui al presente articolo per documentati e imperativi motivi di interesse pubblico di sicurezza e per fini scientifici, di ricerca ed esplorativi.

9. Fatto salvo quanto indicato al comma 3, qualora i siti compresi nel repertorio e nei catasti di cui all'articolo 4 e 4bis ricadano in aree protette regionali o nazionali nonché nei Siti di importanza comunitaria (SIC) e nelle Zone di protezione speciale (ZPS) della Rete Natura 2000 ai sensi e per gli effetti delle direttive comunitarie 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, e della flora e della fauna selvatiche, 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, 97/62/CE del Consiglio del 27 ottobre 1997, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE, nonché del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, così come modificato e integrato dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, vige la speciale normativa di riferimento, ove più restrittiva.

10. La Regione, tramite l'assessorato all'ambiente, senza oneri a carico del bilancio regionale, provvede al monitoraggio sullo stato di conservazione del patrimonio geologico e speleologico attraverso la stipula di apposite convenzioni nel rispetto della normativa vigente con i gruppi speleologici di cui all'articolo 2, gli istituti di ricerca e le associazioni attive nello studio, tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale riconosciute a livello regionale e nazionale.”.

 

Art. 6

(Integrazioni all'articolo 7 della legge regionale 2 maggio 2013, n. 22)

 

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n.22 del 2013, dopo la parola: "catasto" sono inserite le seguenti: "e nel repertorio".

2. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale n.22 del 2013, dopo le parole: "ove necessario," sono aggiunte le seguenti: "di geologi iscritti all'ordine professionale".

 

Art. 7

(Clausola d'invarianza finanziaria)

 

La presente legge non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale

 

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.