Proposta di legge n. 556/9^

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

 

La normativa nazionale vigente consente ad ogni persona in vita, che abbia capacità d'agire, di poter esprimersi a favore o contro la donazione dei propri organi e tessuti dopo la morte a scopo di trapianto.

Le modalità con cui ogni soggetto può manifestare il proprio consenso o diniego sono regolate dalla legge n. 91/99 e dal successivo decreto del Ministero della Sanità del 08.04.2000.

Attualmente le modalità per dichiarare il proprio consenso o diniego alla donazione degli organi sono le seguenti:

1. Compilando e firmando la tessera regionale del donatore o le tessere delle Associazioni di donatori, ricordando dire sempre con s;

2. Scrivendo su un foglio libero la propria volontà unitamente ai propri dati anagrafici e ricordando sempre di custodirlo con sé;

3. Compilando il tesserino blu che il Ministero della Salute ha inviato a tutti i cittadini italiani nel 2000;

4. Compilando e sottoscrivendo un modulo 4i Dichiarazione di volontà predisposto dal Ministero della Salute da richiedere presso la 'propria ASL;

5. Firmando l'atto olografo dell'Associazione Italiana Donatori di Organi (AIDO).

L'art. 4 della legge n. 91/99 introduce anche il principio del silenzio assenso, secondo il quale tutti i cittadini sono tenuti ad effettuare la dichiarazione di volontà in ordine alla donazione degli organi post mortem. Se tale dichiarazione di volontà non dovesse essere effettuata, il silenzio dovrà intendersi quale assenso alla donazione. Tale principio non è mai stato applicato e a tutt'oggi si procede al prelievo degli organi e tessuti da soggetto di cui sia stata accertata la morte, solo in caso di un assenso esplicito, manifestato dallo stesso in vita. Nel caso tale assenso non venisse manifestato, per procedere al prelievo degli organi le dei tessuti sarà necessario il consenso della famiglia del deceduto che dovrà, appunto, sottoscrivere la non opposizione o meno alla donazione.

Il decreto legge 30 dicembre 2009 n. 194 convertito in legge n. 25 del 26 febbraio 2010 (c.d. "Milleproroghe") stabilisce, poi, che la carta di identità possa contenere la dichiarazione di volontà o meno del cittadino a donare i propri organi.

Nel rispetto di tale normativa, il presente progetto di legge regionale si pone come obiettivo quello di sensibilizzare maggiormente la cittadinanza alla donazione degli organi e tessuti fornendo indicazioni utili all'effettuazione della scelta sulla donazione. Il che appare opportuno, soprattutto, in considerazione che la Calabria è all'ultimo posto come numero di donatori.

A tale scopo, il progetto di legge in oggetto, infatti, prevede non solo l'istituzione, da parte della Regione Calabria, di una giornata dedicata alla donazione degli organi e dei tessuti in tutte le scuole secondarie superiori, ma anche la possibilità per la stessa Regione di erogare contributi a favore dei Comuni e delle Associazioni autorizzati presenti nel! territorio regionale per promuovere campagne volte all'informazione e sensibilizzazione in materia di donazione degli organi e dei tessuti.

Inoltre, tale proposta di legge ha la finalità di uniformare la legislazione regionale a quanto previsto dal recente decreto c.d. "Milleproroghe", statuendo la possibilità di esprimere la propria volontà in merito alla donazione degli organi e tessuti in sede di rinnovo o rilascio della carta d'identità.

Già alcuni Comuni Calabresi (Crotone, Cassano e Colosimi) hanno approvato una delibera per aderire al progetto "La donazione degli organi come tratto identitario", che già in Umbria sta producendo buoni risultati. Altri Comuni (Curinga,; Cortale, Jacurso, Maida e S. Pietro a Maida) hanno siglato una convenzione con l'ASP di Catanzaro al fine di raccogliere le dichiarazioni di volontà dei cittadini maggiorenni in merito alla donazione degli organi.

Il presente progetto di legge prevede, dunque, l'obbligo per l'ufficiale dell'anagrafe, in sede di rinnovo o rilascio del documento di identità, di informare il cittadino maggiorenne della possibilità di esprimere il proprio consenso o diniego a donare gli organi post mortem tramite la compilazione di un apposito modulo che verrà fornito allo stesso cittadino maggiorenne in quella stessa sede. Se lo stesso risulterà favorevole a rilasciare la propria dichiarazione, l'operatore comunale gli fornirà il modulo avendo cura di verificare che sia debitamente compilato e sottoscritto dal cittadino. Ricevuta la dichiarazione, l'operatore comunale invierà telematicamente al Sistema Informativo Trapianti (SIT) la dichiarazione suddetta. In seguito alla risposta del SIT, l'operatore vidimerà il modulo ricevuto dall'utente, conservandone copia vidimata presso il Comune, e rilascerà copia, che vale come ricevuta, al cittadino unitamente al documento di identità.

La dichiarazione di volontà, tuttavia, potrà essere modificata in qualsiasi momento recandosi presso l'ASL di appartenenza, oppure con una dichiarazione successiva in carta semplice da portare sempre con sé.

Per consentire a tutti gli ufficiali del servizio anagrafe di svolgere tale nuovi compiti risulta, inoltre, necessario predispone dei corsi di formazione incentrati su tre aspetti fondamentali: la procedura, la normativa sui trapianti, l'informazione generica sui criteri utilizzati per la certificazione della morte con criteri neurologici. Dunque, tramite i suddetti corsi, agli operatori dell'ufficio anagrafe verranno illustrate sia tutte le nuove procedure per consentire al cittadino maggiorenne di esprimere il proprio consenso o diniego in materia di donazione di organi e tessuti in sede di rilascio o rinnovo del documento di identità e sia le procedure relative all'utilizzo dei software abilitati alla trasmissione al SIT dell'assenso o diniego del cittadino maggiorenne e alla donazione degli organi e tessuti.

Va sottolineato che lo svolgimento dei corsi di formazione risulta rilevante alla luce del fatto che l'Ufficiale dell'anagrafe ha la necessità di incrementare le sue conoscenze riguardo alla materia della donazione degli organi e tessuti per poter prontamente rispondere alle giuste istanze di maggiori informazioni dei cittadini.

La realizzazione di tali corsi di formazione potrà svolgersi adeguatamente anche in collaborazione con il Centro Regionale Trapianti, che svolge funzioni simili anche nelle scuole.

Per quanto concerne il software che consente di inserire la dichiarazione di volontà nel SIT, l'art. 25, I co., della legge 24 novembre 2000 n. 340 (disposizioni per la delegificazione di norme e semplificazione dei procedimenti amministrativi) prescrive che "le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno facoltà di darli in uso gratuito ad altre amministrazioni pubbliche, che li adattano alle proprie esigenze". Pertanto, l'art. 4 della presente proposta di legge in conformità a quanto disposto dalla normativa su menzionata,promuove la condivisione b il riuso del software al fine di razionalizzare i costi.

Infine, l'art. 5 della proposta di legge in oggetto, al fine di promuovere e incentivare la donazione degli organi e tessuti dispone che la Regione Calabria assuma a proprio carico gli oneri inerenti al rimborso delle spese di mantenimento e del viaggio dell'eventuale donatore e del paziente secondo le modalità già previste dalla legge regionale n. 8/99.:

Lo stesso art. 5 dispone, poi, che l'azienda per i servizi sanitari di residenza del donatore vivente è autorizzata a rimborsare allo stesso le spese di  trasporto o di viaggio e di soggiorno per l'effettuazione sia degli esami preliminari per la tipizzazione tissutale, sia degli interventi di espianto e per tutti i controlli successivi, compresi quelli per eventuali complicanze derivanti dall'intervento stesso.

Infine, le aziende sanitarie sono autorizzate ad erogare, su richiesta degli eredi, un contributo per le spese di trasporto del feretro del paziente trapiantalo o in attesa di trapianto, deceduto presso un Centro trapianti e viene, altresì, previsto che l'Azienda Sanitaria Provinciale di residenza del donatore di organi e tessuti deceduto presso strutture sanitarie regionali o extraregionali sia autorizzata ad erogare agli eredi un contributo per le spese funerarie e di trasporto del feretro dello stesso donatore deceduto.

 

Quadro di riepilogo analisi 'economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

 

Proposta di legge di iniziativa del Consigliere regionale G. Nucera recante: "Norme in tema di  donazione degli organi e tessuti"

 

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa.

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d' investimento".

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale”, P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

 

Tab. 1 - Oneri finanziari:

 

Articolo

Descrizione spese

Tipologia I o C

Carattere Temporale A o P

Importo

Art. 2

 comma 1

Spese per istituzione giornata dedicata alla donazione degli organi

C

A

1.500 €

Art. 2

comma 2

Contributi regionali per           campagne di

sensibilizzazione

C

A

40.000 €

Art. 4

Formazione del personale

C

A

30.000 €

Art. 5

commi 1, 2

Rimborso spese di mantenimento e del  viaggio dell'eventuale donatore e del paziente; rimborso spese trasporto o viaggio e soggiorno al donatore

 

C

 

A

 

100.000 €

Art. 5 commi 3, 4

rimborso spese trasporto feretro donatore e paziente trapiantato

C

A

150.000 €

 

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Ai fini della quantificazione degli oneri di cui alltrasporto2 comma 1 relativi alla istituzione della

giornata dedicata alle donazioni degli organi e tessuti, si sono assunti quali parametri di riferimento gli importi per eventi similari organizzati da alcuni Comuni della regione Lombardia e dalla Provincia di Taranto. Pertanto si è potuto stimare un costo pari ad euro 1.500.

Per le attività di sensibilizzazione ed informazione di cui all'articolo 2 comma 2 si sono considerati come benchmark gli importi di contributi concessi dalle Regioni Veneto e Friuli Venezia. Giulia ad enti locali e associazioni che operano nel settore sanitario. Sapendo che l'importo medio del contributo è di 1.200 euro, e considerato un fabbisogno medio di euro 40.000, si avrà una platea di circa 33 beneficiari.

La quantificazione degli oneri relativi alle attività formative del personale (articolo 4) è stata condotta tenuto conto delle delibere di impegno di spesa per simili corsi organizzati da alcuni Comuni delle Regioni che hanno disciplinato la materia oggetto della presente proposta di legge con apposita legge regionale (tra tutte la Regione Friuli Venezia Giulia, Veneto e Liguria). Considerato un costo medio per operatore di 60 euro, con una potenziale platea di 50 beneficiari, si può quantificare un fabbisogno pari a 30.000 euro.

La quantificazione degli oneri finanziari previsti por i rimborsi spese di cui all'articolo 5 è stata effettuata considerando quanto segue.

In relazione agli oneri assistenziali di cui all'articolo 5 commi 1-2, si è tenuto conto degli importi indicati per simili rimborsi dalla legge regionale della Basilicata n. 22/2000 e dalla legge regionale del Lazio n. 41/2002. In particolare, sapendo che la Regione Basilicata autorizza una spesa per rimborsi pari a 100.000 euro e che la regione Lazio rimborsa le spese di soggiorno, viaggio e mantenimento del paziente e dell'eventuale donatore nei limiti della somma di euro 180 circa, si possono individuare circa 555 destinatari dei suddetti rimborsi.

Da ultimo, per la quantificazione delle spese di cui ai commi 3, 4 dell'articolo 5, relative al trasporto del feretro del paziente trapiantato e del donatore deceduto, si sono considerati gli importi indicati nella legge regionale del Lazio n. 41/2002, che prevede per tali oneri un rimborso da parte delle ASL entro il limite di 3.000 euro circa. Considerato che per la copertura finanziaria delle spese complessivamente indicate all'articolo 5 della prese te legge, appare congruo uno stanziamento di euro 250.000, si può assumere che il rimborso per il trasporto del feretro coinvolgerà 50 beneficiari (250.000 €/3000 €).

 

Tab. 2 Copertura finanziaria:

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente (8.1.01.01.) di parte capitale (8.1.01.02);

- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;

- nuovi o maggiori entrate;

- imputazione esatta ad U.P.B. inerente e coerente con la spesa prevista;

- altre forme di copertura.    

 

Articolo che

genera spesa

UPB/Capitolo

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

 

Articolo 2

 

UPB 8.1.01.01 — cap.7001101 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente"

 

41.500

 

41.500

 

41.500

 

Art. 4

 

Risorse por Calabria FSE 2014-2020

 

30.000

 

30.000

 

30.000

 

Art. 5

 

UPB 6.1.02.01 - capitolo 4341105 "Provvidenze in favore di soggetti affetti da particolari patologie"

 

250.000

 

250.000

 

250.000

 

Art. 1

(Finalità)

 

1. La Regione Calabria promuove e sostiene la donazione degli organi e dei tessuti come strumento di crescita sociale e culturale .

2. La Regione Calabria assume come proprio obiettivo la formazione di una più ampia coscienza civile in merito alla donazione di organi e tessuti quale strumento essenziale di solidarietà umana e sociale.

3. La presente legge, nel rispetto della vigente normativa nazionale in materia, nonché dello Statuto della Regione Calabria e della legge regionale n. 18/99, disciplina i criteri per gli interventi di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza; sul tema della donazione degli organi e dei tessuti, nonché le procedure per l'acquisizione delle dichiarazioni di volontà.

 

Art. 2

(Principi e obiettivi)

 

1. La Regione Calabria sostiene l'informazione e la sensibilizzazione dei giovani alla donazione degli organi e tessuti ed a tal fine promuove, in collaborazione con il Centro Regionale Trapianti, l'istituzione di una giornata dedicata alla donazione degli organi in tutte le scuole secondarie superiori.

2. Al fine di incentivare l'informazione in tutto il territorio regionale, la Regione prevede la possibilità di erogare contributi a favore dei Comuni del territorio regionale o delle associazioni autorizzati, che ne facessero richiesta per svolgere campagne di sensibilizzazione della cittadinanza sul tema della donazione degli organi e dei tessuti.

 

Art. 3

(Dichiarazione di volontà)

 

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa nazionale vigente sulla dichiarazione di volontà in materia di donazione di organi e tessuti, ogni cittadino maggiorenne potrà esprimere il proprio consenso o diniego presso l'Ufficio Anagrafe del , proprio Comune di appartenenza in sede di rilascio o rinnovo del documento d'identità.

2. L'ufficiale dell'anagrafe ha l'obbligo di informare, al momento del rilascio e del rinnovo della carta di identità, il cittadino maggiorenne della possibilità di effettuare una dichiarazione di volontà volta ad esprimere il proprio consenso o diniego alla donazione degli organi e tessuti post mortem, mediante la compilazione di un apposito modulo che gli verrà fornito nella stessa sede.

3. Qualora il cittadino sia favorevole a rilasciare la propria dichiarazione, l'ufficiale dell'anagrafe gli fornisce il modulo di cui al comma precedente, avendo cura che lo stesso sia compilato e sottoscritto dal cittadino.

4. L'ufficiale dell'anagrafe provvede immediatamente ad inserire le informazioni fornite dal cittadino all'interno del quadro dei dati utilizzati nella procedura informatizzata per l'emissione della carta d'identità, provvedendo ad inviare telematicamente la dichiarazione di volontà direttamente al Sistema Informativo Trapianti (SIT) mediante specifici programmi informatici. Successivamente alla risposta del SIT l'operatore comunale provvede a vidimare il modulo ricevuto dall'utente, conservando copia vidimata presso i propri uffici e rilasciandone copia al cittadino contestualmente al rilascio del documento di identità. La copia del modulo della dichiarazione di volontà debitamente vidimato, rilasciata al cittadino, vale a tutti gli effetti come ricevuta. In qualunque momento ogni cittadino può chiedere il rilascio di copie della propria dichiarazione di volontà.

5. La dichiarazione di volontà può essere modificata in ogni momento mediante una dichiarazione successiva che può essere resa presso la propria ASL o semplicemente mediante una dichiarazione scritta in carta semplice da portare sempre con sé.

 

Art. 4

(Formazione del personale)

 

1. La Regione promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori comunali per le procedure indicate all'articolo precedente, mediante il finanziamento di corsi finalizzati all'acquisizione di conoscenze tecnico — scientifiche e giuridiche in materia.

2. La Regione altresì si impegna a collaborare con i comuni per le modifiche da operare sui sistemi informativi al fine di interagire con il Sistema Informativo Trapianti (SIT), consentendo agli ufficiali dell'anagrafe di partecipare a corsi di aggiornamento relativi all'utilizzo dei nuovi software che consentono di inserire la dichiarazione di volontà di cui all'articolo precedente nel SIT.

3. In conformità a quanto disposto dalla normativa nazionale in tema di semplificazione dei procedimenti amministrativi (legge 340/2000), al fine di razionalizzare le spese, si promuove il riuso o la condivisione del software.

 

Art. 5

(Oneri assistenziali)

 

1. La Regione Calabria assume a proprio carico gli oneri inerenti al rimborso delle spese di mantenimento e del viaggio dell'eventuale donatore del paziente secondo le modalità già previste dalla legge regionale n. 8/99.

2. Al fine di incentivare la donazione degli organi e tessuti l'azienda per i servizi sanitari di residenza del donatore vivente è autorizzata a rimborsare allo stesso le spese di trasporto o di viaggio e di soggiorno per l'effettuazione:

 

a. Degli esami preliminari per la tipizzazione tissutale;

b. Degli interventi di espianto;

c. Di tutti i controlli successivi, nonché uelli per eventuali complicanze derivanti dall'intervento stesso.

 

3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 co. 5 della legge regionale n. 8/99, secondo cui le aziende sanitarie sono autorizzate ad erogare, su richiesta degli eredi, un contributo per le spese di trasporto del feretro del paziente trapiantato o in attesa di trapianto, deceduto presso un Centro trapianti, l'Azienda Sanitaria Provinciale di residenza del donatore di organi deceduto presso strutture sanitarie regionali o extraregionali è autorizzata ad, erogare agli eredi un contributo per le spese funerarie e di trasporto del feretro dello stesso donatore deceduto.

4. Le procedure per l'erogazione delle provvidenze previste dai commi precedenti sono descritte all’art. 5 della legge regionale n. 8/99.

 

Art. 6

(Norma finanziaria)

 

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, quantificati in euro 41.500 si fa fronte per l'esercizio 2014 mediante le risorse allocate alla UPB 8.01.01.01 - capitolo 7001101 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente", che viene ridotto del medesimo importo.

2. La disponibilità finanziaria di cui al comma 1 è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza a carico della UPB 6.2.01.04 dello stato di previsione della spesa per il bilancio 2014.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, quantificati per l'esercizio in corso in euro 30.000, possono essere utilizzate, per quanto compatibili con la normativa ed i regolamenti vigenti, risorse di provenienza comunitaria del Por Calabria FSE 2014-2020.

4. Agli oneri derivanti dall'articolo 5, quantificati in euro 250.000 per l'esercizio in corso, si fa fronte con le risorse allocate alla UPB 6.1.0201 - capitolo 4341105 "Provvidenze in favore di soggetti affetti da particolari patologie" déllo stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2014, che presenta la necessaria disponibilità.

5. Per gli anni successivi, alla copertura finanziaria degli oneri a regime previsti dalla presente legge si provvede, nei limiti della risorse autonome disponibili, con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale e con la collegata legge finanziaria di accompagnamento.

6. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 8 del 2002.

 

Art. 7

(Entrata in vigore)

 

La presente legge entra in vigore il giorno successiva a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.