Proposta di legge n. 55/9^

CAPO I
Generalità
Art. 1
Finalità ed obiettivi

1. La presente legge stabilisce norme fondamentali in materia di tutela dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici sul territorio regionale in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 8, commi 1, 2 e 4 della Legge n. 36 del 22 febbraio 2001 recante la "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", conformemente all'art. 32 della Costituzione e nel rispetto del principio di precauzione sancito dall'art. 174, paragrafo 2 del Trattato istitutivo dell'Unione Europea. In particolare essa si propone di:

a) definire i principi generali atti ad assicurare la tutela dell'ambiente esterno ed abitativo, della salute della popolazione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici di origine antropica operanti nell'intervallo di frequenza compreso tra 0 Hz e 300 GHz ;
b) definire le competenze e le funzioni specifiche della Regione, delle Province e dei Comuni in materia di tutela dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
c) stabilire le linee guida tecnico - scientifiche operative ed i relativi criteri specifici finalizzati a garantire la corretta applicazione della presente legge;
d) garantire uno sviluppo ed una localizzazione ordinata e corretta degli impianti e delle apparecchiature generati campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici sul territorio regionale;
e) assicurare la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti e delle apparecchiature ed il conseguimento, nell'esercizio degli stessi, degli obiettivi di qualità di cui all'art. 10, anche attraverso il coordinamento della pianificazione urbanistica e territoriale;
f) concorrere all'approfondimento delle conoscenze tecnico - scientifiche in materia di effetti sulla salute derivanti dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, di misura ed analisi dei relativi parametri e di controllo delle emissioni;
g) individuare le procedure finalizzate alla definizione ed al riconoscimento della figura di "Tecnico Competente in Misure Elettromagnetiche";
h) definire il sistema complessivo di vigilanza, controllo e sanzioni atto ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge nonché di quelle contenute nei provvedimenti ad essa sovraordinati per quanto di competenza regionale;
i) assicurare alla popolazione un'informazione rapida ed accurata nelle materie oggetto della presente legge.

Art. 2
Ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina:

a) l'attività degli impianti, dei sistemi e degli apparati per usi civili, militari e delle Forze dell'ordine, operanti nell'intervallo di frequenza compreso tra 0 Hz e 300 GHz, che possano determinare l'esposizione della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
b) in particolare essa si applica agli elettrodotti con tensione nominale di esercizio uguale o maggiore a 130 kV ed agli impianti radioelettrici, compresi quelli per la telefonia mobile, gli impianti radar e quelli per la diffusione radiofonica e televisiva.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano:

a) alle esposizioni di natura intenzionale alle sorgenti di cui al precedente comma, per scopi diagnostici e terapeutici. Per quanto concerne le apparecchiature ed i dispositivi adoperati in ambito domestico, individuale e sui luoghi di lavoro, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli artt. 10 e 12 della legge 36/01;
b) fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, agli impianti fissi caratterizzati da potenza massima irradiata non superiore a 5 W, il cui corrispondente EIRP sia non superiore a 100 W; c) agli impianti ed ai dispositivi caratterizzati da potenza erogata in antenna non superiore a 20 W, impiegati esclusivamente per scopi di soccorso e protezione civile o per esigenze di servizio della pubblica amministrazione non prevedibili e comunque temporalmente limitate;
c) alle apparecchiature ed ai dispositivi utilizzati in occasione di eventi non prevedibili quali fiere, manifestazioni, convegni, etc., per la sola durata dell'evento per i quali deve essere data comunicazione al Comune ed all'ARPCal.

3. Alle categorie di impianti seguenti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 13:

a) microimpianti definiti all'art. 3, comma 1, lettera n);
b) impianti fissi ad uso radioamatoriale di cui all'art. 3, comma 1, lettera o), caratterizzati da potenza massima irradiata non superiore a 5 W o con potenza EIRP non superiore a 100 W.

4. Relativamente agli impianti delle Forze armate e della Forze di polizia, della Protezione civile e dei Servizi di emergenza sanitaria le disposizioni di cui alla presente legge si intendono applicate ove non in contrasto e compatibilmente con la relativa normativa nazionale vigente. In ogni caso i soggetti di cui sopra sono tenuti a comunicare al Comune le caratteristiche tecniche e radioelettriche degli impianti in questione entro trenta giorni dall'attivazione degli stessi; nel caso di impianti esistenti tale comunicazione deve avvenire entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
5. Agli impianti ed ai dispositivi di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 si applicano comunque:

a) le disposizioni relative ai valori limite ed agli obiettivi di qualità stabiliti dall'art. 4 comma 2 della L. n. 36/01 e dai relativi decreti attuativi;
b) le disposizioni contenute nel D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

6. Sono fatte salve:

a) le competenze statali e quelle attribuite all'Autorità Garante per le Comunicazioni (AGCOM) di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249,
b) le competenze in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attribuite agli organi del servizio sanitario nazionale.

Art. 3
Definizioni

1. Nell'applicazione della presente legge si assumo integralmente adottate le definizioni di cui all'art. 3 della legge 36/01, quelle riportane nei relativi decreti attuativi nonché quelle contenute nelle Direttive Comunitarie inerenti il controllo e la gestione dell'inquinamento ambientale da campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
2. Ai fini dell'applicazione della presente legge vengono inoltre adottate le ulteriori seguenti definizioni:

a) aree sensibili: aree caratterizzate da particolare densità infrastrutturale o dalla presenza di servizi collettivi finalizzati alla tutela della salute o alla popolazione infantile o a tali finalità destinate ovvero singoli edifici ospitanti strutture scolastiche, sanitarie, dedicate all'infanzia e relative pertinenze esterne (terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi i lastrici solari);
b) aree intensamente frequentate: aree del territorio comunale caratterizzate da presenza antropica non occasionale ed a carattere collettivo, comprese le superfici edificate ovvero attrezzate per il soddisfacimento di bisogni ed esigenze sociali, sanitarie e ricreative;
c) aree di attenzione: aree del territorio comunale nelle quali i valori di intensità dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici rilevati in un numero di punti e per periodi di tempo idonei e sufficienti a garantire la rappresentatività del risultato, risultino non inferiori al 75% del valore limite di campo applicabile per quella data area;
d) fascia di adattamento; per gli impianti dell'emittenza radio e televisiva è l'area definita nell'intorno circolare del punto di installazione di ampiezza fissata;
e) obiettivi di qualità:

e1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le agevolazioni relative all'uso delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalla Regione secondo i criteri tecnico - scientifici di cui all'art. 4 comma 4;
e2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico determinati dalla normativa statale vigente ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione della popolazione a tali agenti;

f) catasto delle sorgenti fisse di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico: database informatizzato recante i dati e le caratteristiche tecniche, cartografiche, ubicative e l'anagrafica di titolarità e/o gestione degli stessi;
g) livello di esposizione: il valore di intensità di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico o di densità di potenza elettromagnetica mediato su un volume equivalente occupato dal corpo umano.
h) regolamento comunale: provvedimento riferito al territorio comunale, al fine di disciplinare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici e minimizzare l'esposizione della popolazione a campi elettromagnetici sulla base dei criteri di cui all'art. 4 comma 4 della presente legge, e degli indirizzi di pianificazione territoriale di livello provinciale e regionale generale;
i) programma di localizzazione: documento programmatico, predisposto con periodicità annuale dai gestori di impianti radioelettrici, di proposta delle installazioni sul territorio comunale o di quello relativo a più comuni;
l) programma triennale di sviluppo: documento contenente le linee di sviluppo della rete elettrica nazionale predisposto dal gestore della rete di trasmissione nazionale, di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000;
m) EIRP (Equivalent Isotropic Radiated Power): livello di potenza equivalente che deve essere associato ad una sorgente di radiazione isotropica per fornire la stessa densità di potenza elettromagnetica emessa dall'antenna considerata nella massima direzione di irraggiamento;
n) microimpianti: impianti fissi per l'accesso radio del pubblico a servizi di telefonia ed a servizi di tipo dati con potenza massima irradiata non superiore a 5 W, il cui corrispondente EIRP sia non superiore a 100 W
o) impianti fissi per uso amatoriale: impianti fissi utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 134 del D. Lgs. 259/2003.

2. Valgono inoltre le definizioni dei termini e delle grandezze riportate nella direttive tecnico - scientifiche di cui all'art. 4 comma 4.

CAPO Il
Competenze

Art. 4
Compiti e funzioni della Regione

1. Alle Regioni sono assegnati i compiti e le funzioni stabilite dall'art. 8 commi 1 e 4 della L. 36/01 per come di seguito specificati.
2 E' compito della Regione, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità indipendenti e tenuto conto dei principi relativi alla tutela della salute pubblica e degli strumenti della pianificazione territoriale, paesaggistica ed ambientale:

a) stabilire i criteri generali per l'individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per la telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione nel rispetto del D.M. n. 381/1998 e dei DPCM dell'8/07/2003 relativo a campi magnetici ad alta frequenza e per la localizzazione degli impianti e gli standard urbanistici, assieme ai criteri di individuazione delle aree di cui all'art. 3, comma 2 lettere a), b), c) e d) nonché alle misure di cautela da adottarsi all'interno di queste;
b) determinare le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti in conformità a criteri di semplificazione amministrativa, tenendo conto de livelli di intensità dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici preesistenti;
c) stabilire le modalità tecnico - operative per il rilascio del parere tecnico sull'installazione e la modifica degli impianti elaborato dall'ARPACal;
d) stabilire, sentite la province, i criteri per la definizione dei tracciati degli elettrodotti ad alta tensione
con tensione nominale di esercizio non superiore a 150 kV, secondo criteri di compatibilità e sostenibilità ambientale , con la previsione delle relative fasce di rispetto attuata secondo quanto previsto dallo Stato e l'obbligo di individuarle e segnalarle secondo modalità prive di ambiguità;
e) esprimere il parere tecnico - amministrativo, anche tramite valutazioni di tipo ambientale strategico e modelli previsionali di impatto ambientale, in relazione al programma triennale di sviluppo e sugli aggiornamenti annuali della rete elettrica di trasmissione, di cui all'articolo 2, comma 1, del d.m. industria, commercio e artigianato 22 dicembre 2000, verificando in particolare il perseguimento degli obiettivi di tutela ambientale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) della convenzione approvata con decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 2000 (Concessione alla società " Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a." delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale);
f) fissare i criteri tecnici per:

f1) la realizzazione e la gestione del catasto regionale di cui all'art. 12, e dell'inventario regionale dei microimpianti di cui all'art. 13, in modo da assicurarne il corretto interfacciamento con il catasto nazionale di cui all'articolo 7 della legge 36/2001 e in accordo con la normativa regionale in materia di società dell'informazione e di sistema informativo;
f2) la definizione e l'attuazione del piano di risanamento di cui all'art. 19 e delle azioni di risanamento di cui all'articolo 11, anche con riferimento ai tempi ed alle modalità di effettuazione delle stesse azioni da parte dei gestori degli impianti;

g) stabilire le modalità tecniche ed amministrative per:

g1) la redazione, la presentazione e l'aggiornamento dei programmi di localizzazione da parte dei gestori;
g2) lo svolgimento dei controlli sul rispetto delle prescrizioni di cui alla presente legge ed ai provvedimenti ad essa sovraordinati in materia di tutela dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
g3) la presentazione delle dichiarazioni da parte dei gestori dei microimpianti; g4) la presentazione delle dichiarazioni da parte dei radioamatori;
g5) la redazione dei Piani provinciali per l'emittenza radio e televisiva di cui all'art. 9;
g6) l'adeguamento degli strumenti urbanistici e di governo del territorio ai criteri di localizzazione ed agli obiettivi di qualità di cui alla normativa nazionale ed alla presente legge regionale;

h) esprimere, con il supporto dell'ARPACal, sentite le province e su proposta del CORECOM , il parere sul piano nazionale di assegnazione delle frequenze, ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249 e della legge 30 aprile 1998, n. 122;
i) individuare gli strumenti elle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui all'articolo 10;
m) assicurare il concorso all'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute, in particolare quelli a lungo termine, derivanti dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ed alle metodiche di risanamento e controllo delle emissioni elettromagnetiche;
n) approvare ed attuare il piano di risanamento di cui all'art. 19;
o) la definizione dei criteri di dettaglio per l'assegnazione di contributi regionali agli enti locali per la realizzazione di interventi in materia di tutela dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

3. Spetta inoltre alla Regione:

a) la definizione delle competenze e degli obblighi di Province e Comuni nelle materie oggetto della  presente legge, favorendo il coordinamento tra questi, l'ARPACaI e le Aziende Sanitarie Provinciali;
b) la definizione della procedura e dei criteri per la valutazione dei requisiti necessari per il riconoscimento del titolo di Tecnico Competente in Misure Elettromagnetico;
c) l'esercizio dei poteri sostitutivi nei casi di inerzia da parte dei Comuni, Province o degli Enti competenti o nei casi di conflitti tra questi;
d) la progettazione e la realizzazione di una rete fissa di monitoraggio dei livelli di inquinamento acustico sul territorio regionale e di raccolta di dati ed informazioni da inserire nel sistema informativo ambientale regionale (SIRA) e nazionale (SINA);
e) la promozione, in collaborazione con gli enti locali, le associazioni di categoria, le associazioni ambientaliste e di volontariato, di attività di informazione e sensibilizzazione in materia di tutela dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici sul territorio regionale;
f) il finanziamento, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e compatibilmente con le normative vigenti, di progetti di ricerca finalizzati allo studio ed all'approfondimento di metodi di valutazione, prevenzione e controllo dell'inquinamento acustico ambientale sul territorio regionale;
g) l'istituzione, presso il Consiglio Regionale, del Comitato Regionale per la Tutela dall'Inquinamento Elettromagnetico (CO.RE.T.I.), definito all'art. 14;
h) l'aggiornamento periodico delle disposizioni di cui alla presente legge rispetto all'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico nonché, relativamente alla direttive tecnico - scientifiche di cui al successivo comma 4 del presente articolo, alla normativa tecnica emanate dagli Enti normatori nazionali ed internazionali (CEI, ISO, ANSI, etc.) in materia.

4. La regione esercita le funzioni di cui al comma 1, tramite atto di indirizzo e regolamentazione, comprendente più direttive tecnico - scientifiche specifiche dettagliate, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Le attività ed i criteri di cui ai precedenti punti sono proposti dalla Giunta al Consiglio Regionale che, sentita la competente commissione, ne approva la pianificazione ed i contenuti, eventualmente richiedendo le integrazioni e/o le modifiche ritenute opportune.
6. E' di competenza del Presidente della Giunta Regionale emanare provvedimenti di diffida, di disattivazione di impianti, compresi gli elettrodotti, e di revoca dell'autorizzazione di cui al precedente comma 2, lettera b).

Art. 5
Compiti e funzioni delle Province

1. Alle Province sono assegnati i compiti di cui al D. Lgs. 112/1998 ed alla L. 36/01 per come di seguito specificati.
2. In particolare spetta alla Provincia:

a) adottare i piani di risanamento di cui all'articolo 9, comma 1, della l. 36/2001, sulla base della normativa regionale e delle direttive tecniche di cui all'art. 4 comma 4;
b) verificare la coerenza e la compatibilità ambientale tra i programmi di localizzazione degli impianti radioelettrici e quelli di sviluppo delle reti per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica e i piani territoriali di coordinamento provinciale;
c) garantire ed esercitare le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di tutela dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici i cui effetti, in termini di emissioni ed immissioni, interessino più Comuni ricadenti nell'ambito di competenza provinciale secondo quanto previsto all'articolo 15 comma 5, tenendo conto delle linee di indirizzo del piano territoriale di coordinamento provinciali di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 57 del d.lgs. 112/1998, fornendo l'eventuale supporto ai Comuni nell'ambito delle rispettive attività specifiche previste dalla presente legge;
d) esercitare le funzioni di controllo e verifica sulla corretta applicazione delle direttive tecniche ed amministrative regionali di cui all'art. 4 comma 4;
7, comma 1, lettera f);
e) programmare ed attuare, con cadenza almeno annuale, campagne di rilevamento dei livelli di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico presenti sul territorio di competenza avvalendosi di proprie strutture tecniche e, se necessario, del supporto dell'ARPACaI
f) progettare e realizzare reti di monitoraggio dei livelli di intensità dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e banche dati informatizzate relative alle caratteristiche delle principali sorgenti di rumore presenti nell'ambito del territorio di competenza da interfacciarsi con il sistema informativo regionale;
g) esercitare il potere sostitutivo, decorso un termine congruo e previa diffida ad adempiere, in caso di inerzia da parte dei Comuni nell'applicazione delle disposizioni normative nazionali e regionali con particolare riferimento al rilascio delle autorizzazione di cui all'art. 4 comma 2, lettera b) ed all'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 6, comma 2, lettera h)

Art. 6
Compiti e funzioni dei Comuni

1. Ai Comuni sono assegnati i compiti e le funzioni stabilite dal D. Lgs. 112/1998, dalla L. 36/01 e dal D. Lgs n. 259/2003.
2. In particolare è compito dei Comuni:

a) individuare, nel rispetto delle direttive tecniche regionali di cui all'art. 4 comma 4, i siti per la localizzazione degli impianti per diffusione radio e televisiva;
b) definire, sulla base dei programmi di sviluppo di cui all'art. 8, specifici tracciati per la localizzazione degli elettrodotti, nel rispetto delle direttive tecniche regionali di cui all'art. 4 comma 4 e dei parametri tecnici fissati dalle normative nazionali vigenti;
c) adottare il regolamento comunale di cui all'art. 8, comma 6 della L. 36/01, redatto secondo le direttive tecniche di cui all'art. 4 comma 4 della presente legge, entro 120 giorni dalla pubblicazione delle stesse sul BUR Calabria, trasmettendone copia alla Provincia di appartenenza ed ai Comuni confinanti
c) valutare ed approvare, nei caso di conformità rispetto alle direttiva tecniche regionali di cui all'art. 4 comma 4, il programma di localizzazione degli impianti di cui all'art. 7, curandone la massima pubblicizzazione;
d) adeguare gli strumenti ed i regolamenti urbanistici ai criteri di localizzazione di cui all'art. 10
e) garantire lo svolgimento di attività di educazione ambientale e di informazione della popolazione nelle tematiche oggetto della presente legge;
f) rilasciare l'autorizzazione per l'installazione e la modifica degli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 259/2003 e delle linee elettriche con tensione nominale di esercizio non superiore a 1kV (bassa tensione) secondo le direttive tecniche di cui all'art. 4 comma 4, anche sulla base dei programmi localizzativi di cui agli artt. 7 ed 8 e dei criteri localizzativi di cui all'art. 10, rilasciate con provvedimento unico e che costituiscono condizione necessario per l'esercizio degli impianti e delle installazioni ferma restando la presenza della pertinente concessione ministeriale;
g) esercitare le funzioni di vigilanza e controllo di cui all'art. 15;
h) emanare gli opportuni provvedimenti di riduzione a conformità, di intimazione e diffida, di disattivazione degli impianti per telecomunicazione e radiodiffusione o di revoca dei l'autorizzazione di cui al precedente comma f) nei casi contemplati all'art. 18
i) garantire l'esecuzione, con cadenza almeno annuale, di compagne di monitoraggio dei livelli di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico in ambito comunale.

CAPO III
Azioni e strumenti di tutela e controllo

Art. 7
Programma di sviluppo comunale degli impianti (PSCI)

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i gestori dei impianti radioelettrici per telecomunicazione e radiodiffusione presentano al comune il proprio Piano di sviluppo comunale degli impianti (PSCI) contenente le proposte di localizzazione relative ai nuovi impianti nonché l'indicazione degli impianti esistenti sul territorio comunale ovvero gli eventuali aggiornamenti del programma relativo all'anno precedente.
2. Il programma di sviluppo comunale degli impianti, da redigere secondo le direttive tecniche stabilite all'art. 4 comma 4 della presente legge, definisce la localizzazione delle strutture per l'installazione degli impianti sulla base dei programmi di cui al comma 1 e tenuto altresì conto:

a) degli obiettivi di qualità e dei criteri di cui all'articolo 10;
b) delle aree individuate come idonee dal regolamento urbanistico sulla base dei criteri di localizzazione di cui all'articolo 10;
c) delle esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e di copertura del servizio sul territorio;
d) delle localizzazioni previste negli accordi di cui all'articolo 86, comma 2 del d.lgs. 259/2003 già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge se conformi agli obiettivi di qualità di cui alla lettera a).

3. I comuni valutano ed approvano, previa acquisizione del parere tecnico dell'ARPACal e del CO.RE.T.I., secondo quanto stabilito nelle direttive tecniche di cui all'art. 4 comma 4, il programma di sviluppo comunale degli impianti mediante procedure che assicurano:

a) la concertazione con i gestori anche ai fini degli eventuali accordi di cui all'articolo 86, comma 2, del d.lgs. 259/2003 conformi agli obiettivi di qualità di cui alla lettera a) del comma 2;
b) trasparenza, informazione e partecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati.

4. Il programma di sviluppo comunale degli impianti ha durata triennale ed è aggiornato qualora necessario in relazione alle mutate esigenze di sviluppo delle reti o qualora intervengano modifiche delle configurazione delle stesse o nel caso di adeguamento a nuove normative nazionali o regionali.

Art. 8
Programma di sviluppo delle linee elettriche

1. Gli enti gestori delle reti di distribuzione nazionale dell'energia elettrica presentano alla Regione, entro il 31 dicembre di ogni anno, in accordo con quanto disposto all'articolo 55 del d.lgs. 112/1998, i programmi di sviluppo della propria rete provvedendo ad aggiornarli annualmente in funzione dei provvedimenti normativi, di sicurezza e di tutela ambientale e sanitaria. Il GRTN correda il proprio programma di sviluppo di un'analisi di compatibilità ambientale, secondo quanto previsto dalla direttive tecniche di cui all'art. 4 comma 4, per l'espressione del parere di cui all'articolo 4 comma 2, lettera e).
2. La definizione dei tracciati delle linee con tensione superiore a 150 kV, di competenza dello Stato, è sottoposta a consultazione obbligatoria con il GRTN, ed a concertazione secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 3, lettera c) della l. 36/2001.

Art. 9
Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva (PPLERT)

1. La Provincia elabora ed adotta un Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva in coerenza con il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiotelevisive e nel rispetto dei limiti e dei valori di cui al D.M. n. 381/1998 e del DPCM 8 luglio 2003 relativo ai campi elettromagnetici ad alta frequenza.
2. Il Piano è adottato entro 120 gioni dall'entrata in vigore della presente legge e approvato con le procedure previste per il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) dalla legislazione regionale vigente. Detto Piano può anche costituire parte del PTCP stesso.
3. Il PPLERT è redatto secondo indicazioni previste dalla direttive tecniche di cui all'art. 4 comma 4 .

Art. 10
Criteri di localizzazione ed obiettivi di qualità

1. Nella definizione del programma di sviluppo comunale degli impianti e nel rilascio della relativa autorizzazione all'esercizio il Comune osserva i criteri localizzativi stabiliti dalla Regione con la direttiva tecnica di cui all'art. 4 comma 4.
2. I criteri localizzativi riguardano prescrizioni, vincoli, divieti non generalizzati, agevolazioni o indicazioni per la localizzazione degli impianti radioelettrici per telecomunicazione e per radiodiffusione.
3. Con riferimento alle aree protette di cui alla legge 22 marzo 1990 n. 12 e ss.mm.ii., è prevista specifica regolamentazione per l'installazione degli impianti disciplinati dalla presente legge, secondo quanto indicato nella direttiva tecnica di cui all'art. 4 comma 4.
4. La localizzazione degli impianti di cui al precedente comma può essere consentita, in deroga ai criteri di cui al comma 2 soltanto nel caso in cui questa risulti essere la migliore localizzazione in relazione all'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici determinata nei confronti della popolazione tra quelle necessarie ad assicurare la funzionalità del servizio.
5. Il Comune può prevedere, nel rilascio dei titoli autorizzativi, forme di semplificazione amministrativa, compresa la riduzione dei termini previsti dall'art. 87, comma 9 del D. Lgs. 259/2003, nel caso in cui il gestore utilizzi, nella progettazione, realizzazione e gestione degli impianti le migliori tecnologie disponibili finalizzate al contenimento dei livelli di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico generati.

Art. 11
Azioni di risanamento

1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 19, il comune dispone le azioni di risanamento necessarie, nel rispetto dei criteri di riduzione a conformità stabiliti dal D.P.C.M. di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 36/2001, in caso di superamento dei limiti, dei valori e degli obiettivi di qualità di cui all'art. 3, comma 1, lettere b), c) e d) della L. 36/01 ed alla presente legge regionale.
2. Le azioni di risanamento:

a) sono disposte dal comune entro un anno dall'accertamento del superamento dei limiti, valori e obiettivi di qualità, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 4 comma
b) sono attuate a cura e spese dei titolari.

3. In ogni caso è assicurata l'immediata riconduzione dei valori di esposizione entro i limiti normativamente fissati.
4. Qualora le azioni di risanamento non possono garantire il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di qualità, il comune provvede alla delocalizzazione degli impianti.
5. Qualora si renda necessario procedere alla delocalizzazione in un comune diverso dall'attuale, si provvede in tal senso d'intesa tra i comuni interessati.
6. Nel casi di cui al comma 3, qualora il comune non provveda, e al comma 5, qualora l'intesa non sia raggiunta, la Regione procede nelle forme e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 12
Catasto regionale degli impianti e delle installazioni

1. È istituito, presso la Regione, il catasto regionale degli impianti in grado di generare campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici capaci di determinare condizioni di esposizione per la popolazione
2. Il catasto regionale:

a) contiene la mappa degli impianti in esercizio presenti sul territorio regionale, i dati tecnici ed anagrafici degli impianti, nonché quelli topografici riferiti ad apposite cartografie;
b) costituisce una sezione del Sistema informativo regionale ambientale (SIRA) ed è parte integrante del sistema informativo regionale ambientale.

3. Ai fini della formazione e gestione del catasto regionale, i gestori presentano alla Regione, entro il 31 ottobre di ogni anno e secondo le modalità stabilite dalla direttiva tecnica di cui all'art. 4 comma 4, il documento recante la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche degli impianti, e delle loro localizzazioni.
4. I dati inseriti nel catasto sono resi immediatamente disponibili ai comuni interessati al rilascio delle autorizzazioni ed alle funzioni di vigilanza e controllo di cui all'art. 15.
5. E' istituito presso le Province, il catasto delle linee e degli impianti elettrici. 6. Il catasto provinciale:

a) contiene la mappa, i dati tecnici, anagrafici e geografici, riferiti ad opportune cartografie, degli impianti per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica con tensione nominale di esercizio maggiore o uguale
b) costituisce una sezione del catasto regionale di cui al comma 1.

7. Ai fini della costituzione dei casto provinciale gli enti gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica sono tenuti, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a fornire alle Amministrazioni provinciali la mappa completa dello sviluppo delle reti di distribuzione di cui al comma 6, lettera a), secondo le modalità stabilite dalla Regione con la direttiva tecnica di cui all'art. 4 comma 4. Tale mappa viene aggiornata con cadenza triennale e comunque in presenza di modifiche dei tracciati degli elettrodotti e/o delle relative infrastrutture.
8. Ai fini dello svolgimento ottimale delle rispettive competenze, i comuni e la Regione collaborano alla formazione ed all'aggiornamento dei catasto, provvedendo reciprocamente allo scambio ed alla trasmissione dei relativi dati ed informazioni.

Art. 13
Inventario regionale dei microimpianti e degli impianti radioamatoriali

1. Presso il catasto regionale degli impianti è istituito l'inventario dei microimpianti e degli impianti radioamatoriali di cui all'articolo 3 comma 1, lettera n) della presente legge.
2. Ai fini della formazione e gestione dell'inventario, i gestori presentano alla Regione apposita dichiarazione redatta secondo le modalità di cui alle direttive tecniche stabiliti all'art. 4 comma 4 della presente legge. 3. La dichiarazione di cui al comma 2 è presentata ed aggiornata entro il 31 ottobre di ogni anno. 4. L'ARPACaI informa i comuni delle dichiarazioni degli impianti radioamatoriali entro 30 giorni dal loro ricevimento.

Art. 14
Comitato Regionale Tecnico per gli Impianti (CO.RE.T.I)

1. E' istituito il Comitato Regionale Tecnico per gli Impianti, brevemente CO.RE.T.I.
2. Il CO.RE.T.I. ha lo scopo di monitorare lo scenario degli impianti e delle installazioni oggetto della presente legge sul territorio ed ogni tipo di problematica ambientale ad essi connessa e svolge funzioni:

a) consultive, di vigilanza e controllo sulle attività della Regione e degli Enti locali in materia di tutela dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e sull'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge;
b) consulenza tecnica nell'ambito delle procedure sostitutive di cui all'art. 11 comma 6;
c) formulazione di pareri tecnici inerenti l'approvazione dei PSCI di cui all'art. 7;
d) formulazione di pareri tecnici inerenti l'approvazione dei Piani provinciali per l'emittenza radio e televisiva di cui all'art. 9.

3. Il CO.RE.T.I. è composto sei membri ed è nominato dal Presidente della Giunta Regionale
4. I criteri di selezione dei componenti del CO.RE.T.I. ed il regolamento di attività sono definite con apposito atto della Regione da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge.

CAPO IV
Vigilanza, controllo e sanzioni

Art. 15
Vigilanza e controllo

1. Con riferimento alle finalità ed all'attuazione della presente legge, i Comuni esercitano le funzioni di controllo e di vigilanza unitamente al CORECOM, relativamente alle funzioni a questo assegnate dalla L.R. 22 gennaio 2001 n. 2. dell'ARPACal, relativamente alle funzioni a questa assegnate dalla L.R. 20/99 e di proprie strutture tecniche, secondo i criteri individuati dalla Regione con direttiva tecnica di cui all'art. 4 comma 4. 2. Le attività di vigilanza e di controllo sono finalizzate a garantire:

a) il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui all'art. 3, comma 1, lettere b), c) e d) della L. 36/01 secondo i valori specificati dai relativi decreti attuativi nonché delle prescrizioni contenute negli diversi atti autoritativi;
b) la corretta realizzazione delle azioni di risanamento;
c) il rispetto e l'osservanza dei parametri tecnici degli impianti dichiarati dai gestori secondo quanto previsto all'art. 16

3. Le risultanze delle attività di cui al comma 2 sono comunicati alla Regione, alla Provincia ed alle autorità sanitarie competenti per territorio.
4. Sono fatte salve le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni legislative vigenti agli organi del Servizio sanitario nazionale.
5. La Provincia, avvalendosi dell'ARPACal, ed eventualmente di proprie strutture tecniche, può disporre, secondo le modalità indicata all'art. 4 comma 4, controlli e verifiche generali al fine di verificare la coerenza e la compatibilità tra i programmi ed i piani di sviluppo degli impianti e delle reti e gli obiettivi di qualità fissati dalla normativa nazionale e dalla presente legge nonché lo stato di attuazione delle azioni e dei piani di risanamento.
6. Gli oneri derivanti dalle attività istruttorie tecnico - amministrative finalizzate al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 7, comma 1, lettera f) della presente legge e dalle attività di controllo di cui al presente articolo sono posti a carico dei gestori / titolari degli impianti , secondo gli importo fissati nella direttiva di cui all'art. 4 comma 4.
7. Gli oneri a carico degli gestori delle reti di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica sono determinati con apposito atto della Giunta regionale.

Art. 16
Responsabilità dei gestori degli impianti

1. I gestori degli impianti radioelettrici sono tenuti a certificare, all'atto del rilascio del titolo autorizzativo di cui all'art. 7, comma 1, lettera f) della presente legge e secondo le modalità ed i contenuti di cui all'art. 4 comma 4 all'amministrazione comunale la conformità dell'impianto e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, alle prescrizioni di cui ai decreti attuativi della L. 36/01 e ad ogni ulteriore condizione tecnica riportata dell'autorizzazione medesima
2. Il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni di cui al comma 1 avviene a cura dei Comuni, anche attraverso l'installazione di opportuni sistemi di monitoraggio dei parametri tecnico - strutturali e radioelettrici degli impianti, in accordo con quanto indicato dalla direttiva tecnica di cui all'art. 4 comma 4.

Art. 17
Modalità di accesso agli impianti

1. Al personale incaricato dell'effettuazione dei controlli di cui all'art. 15, opportunamente identificato attraverso tessera di riconoscimento, deve essere consentito, nell'esercizio delle proprie funzioni, l'accesso agli impianti ed ai dati ed al!-e informazioni necessarie alla definizione delle attività di vigilanza e controllo, nel rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza di dati ed informazioni.

Art. 18
Sanzioni

1. Sono applicate le disposizioni di cui all'art. 15 della L. 36/01. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'art. 4, c. 2 della L. 36/2001, per le quali non è prevista l'oblazione in misura ridotta di cui all'art. 16 della L. 689/81, l'irrogazione delle sanzioni spetta al Comune, sulla base degli accertamenti effettuati dalle proprie strutture tecniche e degli organismi preposti.
2. Per le violazioni delle norme e prescrizioni della presente legge, fatte salve le sanzioni penali ed amministrative previste dalla normativa nazionale, sono fissate, a carico dei gestori/titolari degli impianti, le sanzioni amministrative di seguito specificate:

a) per l'installazione o la modifica di un impianto radioelettrico in assenza della prescritta autorizzazione o per il mancato o tardivo adeguamento alle disposizioni di cui al presente Regolamento in caso di impianti già esistenti alla data di entrata in vigore dello stesso, è prevista, a carico del gestore, una sanzione pecuniaria amministrativa compresa tra trentamila -euro e trecentomila euro ed alla disattivazione dell'impianto, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente;
b) per la riconfigurazione di un impianto esistente in difformità da quanto comunicato, se l'impianto ammesso alla procedura semplificata della comunicazione, sia stato riconfigurato con modalità tali da comportare invece l'assoggettamento ad autorizzazione è prevista la sanzione amministrativa da euro diecimila ad euro centomila, fermo restando l'obbligo di riconduzione a conformità al progetto approvato;
c) per la realizzazione di un impianto con caratteristiche estetiche difformi da quelle in progetto, si applica una sanzione amministrativa da euro cinquemila ad euro cinquantamila, fermo restando l'obbligo di riconduzione a conformità al progetto approvato;
d) per ciascuno dei comportamenti omissivi o commissivi oggetto della sanzione di cui ai punti precedenti, decorso inutilmente il termine della diffida per la regolarizzazione della situazione o per la riduzione in pristino, le relative sanzioni sono reiterate ogni qual volta venga successivamente accertato il permanere della situazione di inottemperanza alle disposizioni della presente legge regionale;
e) in caso di qualsiasi omessa o tardiva comunicazione prevista dalla presente legge è prevista una sanzione amministrativa da euro duemila ad euro cinquemila;
f) le sanzioni sono irrogate dal Comune e da esso introitate.

CAPO V
Norme transitorie e finali

Art. 19
Piano di risanamento regionale

1. La Giunta regionale, con le modalità di cui alla direttiva tecnica stabilita all'art. 4 comma 4 della presente legge, approva un piano di risanamento per adeguare gli impianti esistenti ai limiti, valori ed obiettivi di qualità di cui all'art. 3, comma 1, lettere b), c) e d) della L. 36/01 ed ai criteri di localizzazione di cui all'art. 10 della presente legge regionale
2. Il piano di risanamento regionale di cui al comma 1:

a) è approvato dalla Regione, sentiti i Comuni interessati, su proposta dei soggetti gestori, ovvero autonomamente, e con oneri a carico di questi in mancanza della proposta;
b) il piano di risanamento deve essere approvato è trasmesso ai comuni competenti entro 180 giorni dalla pubblicazione sul BUR Calabria della relativa direttiva tecnica di cui all'art. 4 comma 4 della presente legge;
c) il piano di risanamento è attuato dalla Regione tramite la riduzione a conformità prevista D'al DPCM attuativo di cui all'art. 4, comma 2 della L. 36/01;

3. Nei casi in cui:

a) la riduzione a conformità non consenta il mantenimento della funzionalità del servizio fornito dagli impianti;
b) sia accertata l'incompatibilità della localizzazione degli impianti con i criteri localizzativi di cui all'art. 10 della presente legge il piano di risanamento può prevedere la delocalizzazione degli impianti nelle aree individuate dai regolamenti comunali di cui all'art. 6 comma 2, lettera c).

4. Le azioni necessarie all'attuazione del Piano di risanamento sono realizzate a cura e spese dei titolari / gestori degli impianti nel rispetto dei criteri stabiliti con la direttiva tecnica di cui all'art. 4 comma 4 della presente legge.
5. Le proposte di piano di risanamento, di cui all'articolo 9, comma 3 della l. 36/2001, relativi agli elettrodotti con tensione nominale di esercizio non superiore a 150 kV, presentate dai gestori, sono approvate dalla Regione, entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso, sentiti i comuni interessati, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni i cui oneri realizzativi sono a carico dei proprietari oppure dei titolari della rete di trasmissione nazionale.
6. Con riferimento all'approvazione dei piani di risanamento di cui al precedente comma, la Regione esprime apposito parere, assicurando la priorità di intervento per le eventuali situazioni di incompatibilità a carico delle aree sensibili di cui all'art. 3 comma 2, lettera c) della presente legge.
7. Con riferimento a quanto sancito all'art. 9, commi 2 e 3 della L. 36/01 In caso di inerzia o inadempienza da parte dei gestori, la Regione esercita il potere sostitutivo avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPACal e del CO.RE.T.I.
8. Il mancato risanamento degli impianti o la mancata osservanza delle prescrizioni del piano di cui al comma 5 da parte dei proprietari o dei gestori ovvero dei titolari della rete di trasmissione nazionale, accertato in base alle attività di cui all'art. 15, comporta la disattivazione dei predetti impianti con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 18 e nel rispetto del diritto dei cittadini alla fruizione del servizio di pubblica utilità.

Art. 20
Disposizioni transitorie

1 . I gestori o i titolari degli impianti oggetto di disciplina da parte della presente legge in esercizio alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono tenuti a provvedere, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'adeguamento alle disposizioni in essa previste.
2. I gestori / titolari degli impianti di cui al precedente comma, fermo restando quanto in esso stabilito, possono proseguire l'attuale esercizio, nel rispetto dei limiti di esposizione e degli obiettivi di qualità per i valori di intensità dei campi elettromagnetici stabiliti dalla normativa vigente.
3. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici e di governo del territorio comunale alle indicazioni della presente legge, il PSCI è elaborato in conformità agli obiettivi di qualità di cui all'art. 10 della presente legge.
4. I titolari / gestori degli impianti di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino privi di autorizzazione comunale ai sensi del D. Lgs. 259/03 e che non abbiano in corso procedimenti autorizzatori pendenti ai sensi dei medesimi articoli, presentano domanda di autorizzazione entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
5. Fino all'approvazione dei PSCI di cui all'art. 6, comma 2, lettera f), l'autorizzazione di cui all'art. 7 è rilasciata nel rispetto:

a) dei limiti di esposizione dei valori di attenzione e dell'obiettivo di qualità di all'art. 3, comma 1, lettere b), c) e d) della L. 3601;
b) delle esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e della copertura radioelettrica del territorio.

Art. 21
Intese, accordi, incentivazioni

1. La Regione favorisce, attraverso la stipula di accordi e convenzioni, la realizzazione degli obiettivi di qualità previsti dalla presente legge prevedendo relativamente agli stessi, nel rispetto della normativa vigente, procedure semplificate e risorse finanziarie per il cofinanziamento di interventi che abbiano il carattere dell'urgenza e della pubblica utilità;
2. La Regioni e gli Enti locali favoriscono la ricerca scientifica nel campo dello studio degli effetti dell'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici nonché sull'elaborazione e l'applicazione di idonee metodiche di prevenzione, controllo e bonifica. A tale fine possono promuovere intese, convenzioni ed accordi di programma con i soggetti gestori degli impianti di cui alla presente legge nonché con enti ed istituzioni pubbliche e private operanti nel campo della ricerca scientifica ovvero finanziare progetti di ricerca in materia di tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Art. 22
Rete di monitoraggio permanente dei campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici

1. Al fine di garantire il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di cautela e degli obiettivi di qualità, fissati dalla normativa vigente, viene istituito un sistema di monitoraggio automatico e continuo dei campi elettromagnetici. Tale sistema deve consentire l'acquisizione e la registrazione continua dei dati necessari attraverso l'installazione di centrali fisse di monitoraggio ambientale e di una stazione centrale di gestione e di controllo.
2. La realizzazione del sistema di monitoraggio può avvenire per fasi successive e, in ogni caso, deve essere ultimata entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le indicazioni contenute nella direttiva tecnica di cui all'art. 4 comma 4.
3. Al finanziamento della realizzazione delle rete di monitoraggio possono concorrere oltre ai contributi derivanti dal versamento degli oneri di cui all'art. 15 commi 6 e 7 e delle sanzioni di cui all'art. 18, anche finanziamenti nazionali e comunitari in materia di tutela ambientale e sanitaria dall'esposizione a campi elettromagnetici non ionizzanti.

Art. 23
Contributi regionali

1. La Regione per agevolare l'attuazione dei Piani di risanamento di cui all'art. 19 ed all'art. 11, può concedere un contributo ai gestori degli impianti nella misura massima del 30% della spesa ritenuta ammissibile qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela della salute, dell'ambiente o occupazionali e con esclusivo riferimento alle emittenti locali.
2. Il contributo di cui al comma 1 può essere erogato solo in riferimento a Piani ed azioni di risanamento approvati dai pertinenti soggetti abilitati.
3. La Regione determina modalità e criteri per la valutazione dei progetti, per la definizione degli importi di finanziamento ammissibili, nonché per la concessione,l'erogazione o la revoca dei contributi nell'ambito delle direttive di cui all'art. 4 comma 4 della presente legge.

Art. 24
Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Ai procedimenti di definizione dei tracciati degli impianti di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica, nonché ai procedimenti ed approvazione dei piani di risanamento di cui all'articolo 19, si applicano le disposizioni di cui ai capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni,sulla partecipazione al procedimento amministrativo.

Art. 25
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli artt. 23, 21 e 14 si fa fronte tramite l'istituzione di un apposito capitolo di bilancio regionale che viene dotato della necessaria disponibilità finanziaria in sede di approvazione dello stesso da parte della Regione.