Proposta di legge n. 549/9^

RELAZIONE

 

Con la presente legge si intende promuovere e disciplinare la tutela e la presenza nel territorio regionale degli animali di affezione.

Nel nostro Paese la tutela degli animali e la lotta al randagismo sono principi fondamentali sanciti dal punto di vista normativo sin dal 1991, anno in cui è stata emanata la Legge quadro 14 Agosto 1991, n. 281, che enuncia il principio generale secondo il quale "lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, maltrattamenti ed il loro abbandono al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente".

Attraverso il suddetto provvedimento legislativo è stato compiuto un importante passo in avanti dal punto di vista etico-culturale, riconoscendo agli animali d'affezione il diritto alla vita e vietando la soppressione di quelli senza proprietario rinvenuti vaganti sul territorio.

L'opinione pubblica ha maturato la consapevolezza che è necessaria una maggiore attenzione e sensibilità della società nei confronti del mondo animale, il che implica non solo il diritto fondamentale alla salvaguardia della vita, ma anche e soprattutto quello dei salvaguardia dei diritti degli animali durante la loro esistenza.

I tempi sono quindi maturi per affrontare in modo diverso il rapporto esistente tra l'uomo e quegli animali che, per la loro sensibilità e per la capacità di affezione all'uomo, rappresentano una preziosa risorsa da tutelare e valorizzare.

Nella Regione Calabria la legge che regolamenta la tutela degli animali è la n. 41 del 5.05.1990 recante "l'istituzione anagrafe canina, prevenzione al randagismo e protezione degli animali" e la legge n.4 del 3.03.2000 recante "modifiche alla legge regionale n.41/1990".

Sulla base di queste premesse, la presente proposta di legge intende promuovere una nuova cultura del rispetto degli animali, riconoscendo loro, anche a livello normativo, quella dignità di soggetti che hanno conquistato nelle relazioni sociali, mirando ad assicurarne in ogni circostanza il loro benessere e ad evitarne riprovevoli utilizzi.

Si vuole pertanto affermare, tra le finalità delle legge, la tutela e la presenza nel territorio regionale degli, animali d'affezione quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente, riconoscendo alle specie animali il diritto ad una esistenza compatibile con le proprie esigenze biologiche e etologiche.

Si condannano inoltre, con; fermezza, ogni tipo di maltrattamento, compreso l'abbandono al fine di prevenire il randagismo.

Si stabilisce quali sono i soggetti preposti alla tutela e che dovranno interagire tra di loro: Regione in primo luogo, ma anche Province, Comuni singoli e associati, Aziende Sanitarie Provinciali, Associazioni protezionistiche e di volontariato.

Si prevedono le responsabilità e i doveri del proprietario o detentore dell'animale e il divieto dì soppressione se non per circostanze eccezionali (grave malattia).

Fra i passaggi maggiormente significativi della proposta si menzionano seguenti:

- si pone il divieto di spargere o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma alimenti contaminati da sostanze velenose (art.15);

- è vietata ogni forma di mutilazione e ogni intervento chirurgico degli animali per motivi esclusivamente estetici (art.7, comma 14);

- è vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente;

- sono tassativamente vietate le lotte ed i combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati (art.7, comma 7);

- si precisa la procedura da applicare in caso, ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale (art. 19);

- si prevede la protezione dei gatti che vivono in colonie feline in stato di libertà', con divieto di maltrattarli, allontanarli dal loro habitat (art. 23);

- la Regione promuove campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica anche attraverso i programmi scolastici, finalizzati all'educazione e al rispetto degli animali, all'adozione degli animali abbandonati;

- nell'ambito del D.P.C.M. 2/02/2003, I Comuni promuovono nel loro territorio le attività di cura, di riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali da compagnia, (la cosiddetta pet therapy) (art.36);

- i comuni singoli o associati possono beneficiare di finanziamenti per la costruzione o il risanamento dei canili o gattili presentando domanda alla Giunta regionale (art.34);

- le associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge Quadro sul Volontariato), o riconosciute a livello nazionale dai competenti Ministeri secondo le norme vigenti, il cui statuto indichi la protezione degli animali e dell'ambiente quale finalità, possono collaborare all'effettuazione degli interventi            di educazione sanitaria e di controllo demografico della popolazione canina e dei gatti che vivono in libertà, previo accordo con l'ASP competente per territorio, o con i comuni per le rispettive competenze (art. 35).

- La regione in attuazione a quanto disposto dalla Legge 281/91 autorizza la costruzione di cimiteri per animali di affezione da parte di soggetti pubblici o privati, previo parere della competente azienda sanitaria locale (art. 37).

 

RELAZIONE FINANZIARIA

 

L'approvazione della presente proposta non comporta alcun onere aggiuntivo finanziario a carico del bilancio regionale, in quanto prevede solo disposizioni di carattere ordinamentale.

 

Art.1

Finalità

 

La Regione Calabria in attuazione di quanto disposto dalla legge L. 14.08.91 n. 281 ("legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo") e successive modificazioni, promuove la tutela e la presenza nel proprio territorio degli animali di affezione quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente, riconoscendo alle specie animali il diritto a una esistenza compatibile con le proprie esigenze biologiche e etologiche, condannando ogni tipo di :maltrattamento, compreso l'abbandono al fine di prevenire il randagismo.

 

Art. 2

Definizioni

 

Ai fini della presente legge si intende per:

 

a) "animale d'affezione" l'animale tenuto, o destinato a essere tenuto, dall'uomo per compagnia o affezione, senza fini alimentari o produttivi, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come i cani per disabili, gli animali per la pet therapy e per la riabilitazione;

b) "responsabile di animale d'affezione": il proprietario o il detentore che ne risponde civilmente o penalmente;

c) "animale randagio": l'animale d'affezione vagante sul territorio non identificato o non iscritto nella relativa anagrafe e comunque non riferibile a un proprietario. Gli animali randagi hanno una loro tutela, non possono essere soppressi e non possono essere destinati a sperimentazioni;

d) "colonia di gatti": un gruppo di gatti che vive in libertà, nel quale sono presenti soggetti maschi e femmine, legato stabilmente con il territorio e con l'uomo, dipendente dal punto di vista alimentare e dei rapporti sociali tra cospecifici, e che frequenta abitualmente lo stesso luogo;

e) " habitat di colonia felina": indipendentemente dal fatto che sia accudita o meno dai cittadini si intende qualsiasi territorio o porzione di esso pubblico o privato, edificato o no, nel quale viva stabilmente una colonia di gatti;

f) "referenti di colonia": le persone che accudiscono i gatti liberi che vivono nelle colonie feline sono denominate I referenti di colonia collaborano con gli organi competenti e sono in grado di fornire le notizie sulla colonia, in base alla diretta esperienza acquisita nell'accudirne i componenti;

g) "operatori volontari": tutti coloro che, appartenenti o meno ad Associazioni di volontariato di cui all'art.35 della presente legge, a qualunque titolo, prestino la loro opera gratuita presso le strutture di ricovero, sia pubbliche che private, cura e tutela degli animali d'affezione, con la finalità di migliorare le condizioni di ospitalità degli animali accuditi;

h) "strutture di ricovero": le strutture pubbliche, private ed polifunzionali i cui requisiti saranno stabilisti con successivo regolamento di attuazione della presente legge.

 

Art. 3

Competenze della Regione

 

La Regione:

 

a) istituisce l'anagrafe canina regionale, interoperativa con quella nazionale;

b) individua e definisce criteri per il risanamento dei canili e gattili e la costruzione dei rifugi per cani e gatti;

c) ripartisce i contributi statali fra gli enti

d) realizza eventuali programmi di prevenzione del randagismo che prevedono sia informazione e educazione nelle scuole, che formazione ed aggiornamento del personale delle regioni, degli enti locali e delle aziende sanitarie locali che operano in questo ambito;

e) promuove le attività di pet therapy;

f) autorizza la costruzione di cimiteri per animali di affezione come stabilito all'art.37 della presente legge.

 

Art. 4

Competenze delle Province

 

Le province:

 

a) possono promuovere e organizzare lo svolgimento di corsi di qualificazione per gli operatori volontari;

b) possono favorire indagini finalizzate all'implementazione del quadro conoscitivo veterinario in ambito provinciale in collaborazione con le associazioni di volontariato di cui all'art.35, sentita la Consulta regionale di cui all'art.32.

 

Art. 5

Competenze dei Comuni

 

I comuni:

 

a) devono entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge e nell'ambito delle competenze previste dalla legislazione vigente, redigere il Regolamento comunale di Tutela degli animali da affezione.

 

Il Regolamento dovrà prevedere:

 

• i piani di controllo delle nascite di cani e gatti anche mediante registrazione dei cani vaganti e di quelli ospitati presso le strutture di ricovero, e delle colonie dei gatti;

• i piani di risanamento dei canili comunali e di eventuale nuova costruzione di rifugi per cani e gatti prevedendo modalità di gestione diretta o in convenzione con le associazioni di volontariato di cui all'art.35 o con soggetti privati anche attraverso la cessione di terreni in comodato d'uso;

• la predisposizione del servizio di ricovero di animali di affezione catturati o raccolti, fatta salva la facoltà di demandare il suddetto servizio mediante convenzione ad enti pubblici associazioni e privati.

 

Art. 6

Competenze delle ASP

 

1.Sono di competenza delle ASP le funzioni e le attività sanitarie atte a garantire gli interventi previsti dalla presente legge attribuite al dipartimento veterinario.

2.Alla competente struttura di cui al comma 1 spetta:

 

a) la vigilanza e il controllo dello stato sanitario di canili, gattili e rifugi;

b) l'identificazione e contestuale registrazione dei cani in anagrafe canina e verifica della presenza del microchip;

c) l'identificazione e la contestuale registrazione dei gatti in anagrafe;

d) la sterilizzazione dei randagi, e anche quelli ospitati nei rifugi, canili e nei gattili;

e) la tenuta e l'aggiornamento del registro dei cani a rischio elevato di aggressività.

 

Art. 7

Divieti generali

 

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni normative.

2. E' vietato tenere animali in spazi angusti in condizioni di scarsa od eccessiva luminosità, eccessiva umidità, scarsa od eccessiva areazione, scarsa od eccessiva insolazione, scarsa od eccessiva temperatura, eccessivo rumore nonché privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da causare sofferenze psico-fisiche anche temporanee.

3. E' vietato tenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo.

4. E' vietato detenere l'animale in carenti condizioni igienico-sanitarie o fatte salve specifiche necessità di cura e tutela degli animali in maniera difforme alle singole esigenze di ogni specie. Anche in caso di custodia temporanea, ogni animale dovrà essere accudito e curato secondo le necessità tipiche della specie.

5. E' vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni tali da rendere impossibile il controllo quotidiano del loro stato di benessere psicofisico o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie. E' vietato tenere permanentemente animali su terrazze o balconi senza possibilità alcuna di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare. E' parimenti vietato isolarli in rimesse, cantine, scantinati o segregarli in contenitori o scatole.

6. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali, percosse, utilizzo di mezzi dolorosi, costrizioni fisiche in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.

7. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse. Sono tassativamente vietate le lotte ed i combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati.

8. E' vietato intraprendere o promuovere forme di gioco, lotterie od intrattenimenti anche in occasione di fiere, mercati o spettacoli viaggianti, sagre, feste, mostre, ecc., la cui vincita o premio sia costituita da animali vivi e comunque di regalare in tali occasioni animali vivi a qualsiasi titolo. E' parimenti vietato regalare animali vivi in omaggio a scopo pubblicitario.

9. E' vietato su tutto il territorio regionale colorare artificialmente gli animali; è altresì vietato detenere, esporre e vendere animali colorati artificialmente.

10. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei bagagliai dei veicoli a tre volumi il cui bagagliaio non è in collegamento con l'abitacolo.

11. E' vietato trasportare o detenere animali in condizioni o con mezzi tali da procurare loro, anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. Fatti salvi i casi di trasporto regolamentati da specifica normativa, è vietata la detenzione di animali in strutture e/o spazi troppo angusti. I mezzi di trasporto, o gli appositi contenitori (gabbie, trasportini, ecc.) dovranno essere adeguati alla specie, tipo, razza e numero degli animali; tali contenitori devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire una adeguata ventilazione e ricambio d'aria nonché la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Deve essere assicurato l'adeguato apporto idrico e nutritivo in base alle esigenze delle specie trasportate.

12. E' vietato separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni e gli stessi, ai sensi della normativa vigente, non possono essere ceduti o venduti se non identificati con l'inserimento del microchip.

13. E' vietato catturare animali randagi e/o vaganti se non per scopi protezionistici nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e della presente legge.

14. E' vietata ogni forma di mutilazione e ogni intervento chirurgico degli animali per motivi esclusivamente estetici.

15. E' vietato strappare o manomettere cartelli o comunicati della Civica Amministrazione contenenti prescrizioni sugli animali, è del pari vietato affiggerne con contenuti contrastanti con le prescrizioni della presente legge e della legislazione vigente in materia.

16. E' vietata la vendita di gabbie trappola, su tutto il territorio regionale.

17. Sono vietati, su tutto il territorio regionale, la vendita, i l trasporto, l'uso ed il far indossare collari elettrici e collari a punte rivolte verso l'interno.

18. E' vietato, su tutto il territorio, nella pratica dell'accattonaggio, utilizzare animali in stato di incuria, denutrizione, precarie condizioni di salute, in evidente stato di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono esposti. E' altresì vietato l'accattonaggio con cuccioli di qualsiasi specie animale di età inferiore ai 180 giorni. Gli animali non possono comunque essere soggetti attivi dell'accattonaggio. I cuccioli e gli animali di cui sopra saranno sequestrati a cura degli Organi di Vigilanza e ricoverati presso canile comunale di competenza.

19. E' vietata l'esposizione di animali al pubblico in vetrina. E' parimenti vietata l'esposizione di animali all'esterno dei negozi sulla pubblica via.

 

Art.8

Obblighi del responsabile

 

1. Chiunque possegga o detenga animali di affezione domestici è responsabile della loro custodia, della loro salute e del loro benessere, secondo le caratteristiche di specie e di razza. In particolare, il responsabile di animale d'affezione deve:

 

a) garantire le necessarie cure sanitarie;

b) fornire loro adeguate quantità di acqua pulita e di nutrimento adatto;

c) occuparsi della riproduzione e della custodia, impedendo che si allontanino dal luogo di abituale dimora, della salute e del benessere della prole;

d) adottare, per chi detiene animali di affezione domestici in numero o in condizioni tali da poter costituire pericolo per la salute umana e per il benessere animale, misure volte a garantire adeguate condizioni igienico ambientali;

e) trasportare gli animali di affezione in modo adeguato alla specie, compatibilmente con divieti e le prescrizioni delle leggi vigenti in materia nonché della presente legge;

f) non destinare, al commercio o esporre cani o gatti di età inferiore ai 60 giorni;

g) i proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e di depositarli nei contenitori per rifiuti solidi urbani.

 

Art. 9

Divieto di detenzione a catena

 

1. E' vietato detenere cani legati od a catena se non in casi di effettiva e particolare necessità e secondo quanto stabilito dal successivo comma 2.

2. Se indispensabile, l'usò della catena deve comunque essere assicurato all'animale il libero movimento con possibilità di raggiungere comodamente contenitori dell'acqua, del cibo ed il riparo.

3. Ai cani detenuti a catena deve essere assicurata la possibilità di movimento libero per almeno una un' ora al giorno. E comunque vietato l'uso del collare a strozzo.

 

Art.10

Detenzione di animali nelle abitazioni

 

1. In osservanza di quanto previsto dalla legislazione vigente, in tutti gli edifici esistenti o di nuova costruzione deve essere consentita la detenzione dì animali. I regolamenti condominiali non possono contenere disposizioni che vietino la detenzione di animali. Nel caso di regolamenti preesistenti, tali disposizioni sono da ritenersi abrogati.

2. Gli alloggiamenti devono avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali.

 

Art. 11

Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

 

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico compresi parchi, giardini ed aree verdi attrezzate ad eccezione delle aree ad uso esclusivo di giochi per l'infanzia.

2. In tali luoghi i cani vanno tenuti al guinzaglio, di lunghezza non superiore a due metri, nonché anche muniti di apposita museruola per i cani di indole mordace. La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere, ma non di bere. Tutti i cuccioli fino ai sei mesi di età non hanno l'obbligo della museruola.

 

Art.12

Aree e percorsi destinate ai cani

 

1. Nell'ambito dei giardini, parchi ed altre aree verdi o di uso pubblico sono individuati appositi spazi espressamente riservati alla sgambatura dei cani. La Civica Amministrazione provvede a realizzarli con uniforme distribuzione nel tessuto urbano e, ove possibile, provvedendo a suddividere gli spazi per cani di diverse taglie.

2. Tali spazi saranno dotati di apposita cartellonistica nonché delle opportune attrezzature. In tali spazi è consentito ai conduttori dei cani far correre e giocare liberamente gli animali, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrechino danni a cose.

3. Anche in tali spazi è obbligatorio rimuovere le deiezioni solide lasciando pulito lo spazio sporcato dagli animali.

 

Art.13

Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici

 

1. Sui mezzi pubblici di trasporto i cani accompagnati dal padrone o detentore possono avere libero accesso, secondo le modalità previste dai gestori del pubblico servizio.

2. Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, i cani accompagnati dal padrone o dal detentore possono avere libero accesso salvo documentate motivazioni igienico-sanitarie, comunicate dal Responsabile della struttura tramite l'affissione di apposito cartello esposto in modo visibile all'ingresso. Non è consentito al Responsabile della struttura vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.

3. Nei luoghi di ricovero e cura, negli asili nido, nelle scuole per l'infanzia e negli istituti scolastici i cani ,non hanno libero accesso salvo diversa prescrizione dei responsabili della struttura.

4. Gli animali devono essere sempre tenuti al guinzaglio e con museruola ad eccezione dei cani di piccola taglia che possono essere tenuti in braccio od in borsa.

5. I proprietari o detentori devono comunque avere cura a che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.

 

Art. 14

Tutela degli animali randagi

 

1. I comuni redigono una mappa del territorio ove siano segnalate le zone abitualmente frequentate da animali randagi ed individuano, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, i punti idonei per lo svolgimento delle attività necessarie alla loro tutela.

2. Qualora vi siano specie di animali randagi la cui eccessiva proliferazione, conformemente all'esperienza e alle conoscenze scientifiche acquisite, costituisca pericolo per la popolazione, per gli altri animali, per l'ambiente, per l'igiene o arrechi pregiudizio per la salute pubblica, il Comune sentiti i servizi veterinari dell'ASP può disporre iniziative per il controllo delle popolazioni delle predette specie, anche avvalendosi della collaborazione di enti o associazioni zoofile, animalistiche e protezioniste.

3. Gli animali ammalati o sospetti dovranno essere collocati in strutture separate atte ad assicurarne l'isolamento per il periodo necessario all'espletamento dei controlli sanitari e degli interventi terapeutici del caso. Per le femmine gravide e/o con cuccioli, dovranno essere predisposti adeguati spazi in luogo tranquillo.

 

Art.15

Avvelenamento di animali

 

1. E' severamente vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio regionale, alimenti contaminati da sostanze velenose e/o materiali nocivi in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e deblatizzazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali, affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione dell'antidoto.

2. I medici veterinari, privati od operanti all'interno dell'ASP, devono segnalare alla Civica Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali dì cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati e, ove individuato, il tipo di veleno utilizzato.

 

Art. 16

Manifestazioni promosse da Associazioni aventi finalità zoofile, di volontariato o

di promozione sociale ed Enti Cinofili.

 

1. Le Associazioni aventi finalità zoofile, di volontariato o di promozione sociale e gli Enti cinofili possono promuovere, anche a scopo di adozione di animali già ospiti delle strutture di ricovero, manifestazioni nei cui programmi siano previste esibizioni di animali da compagnia coinvolti in giochi, in dimostrazione di agilità, capacità di apprendimento o di simpatia sensibilizzando i cittadini al problema dell'abbandono degli animali.

2. Le Associazioni aventi finalità zoofile, di volontariato o di promozione sociale e gli Enti cinofili possono altresì organizzare mostre o esposizioni di bellezza di cani di età superiore ai 4 mesi e con copertura vaccinale per le malattie individuate dal Servizio Veterinario dell'ASP.

3. Durante le manifestazioni dovrà essere garantita dall'organizzatore la presenza di un medico veterinario.

4. Per lo svolgimento delle manifestazioni previste dal presente articolo, l'Associazione o l'Ente promotore dovrà presentare al Comune, apposita istanza di autorizzazione veterinaria temporanea. L'autorizzazione veterinaria temporanea sarà rilasciata previo parere favorevole dell'ASP; se la domanda è corredata da tutti i documenti previsti, l'istruttoria sarà conclusa entro 90 giorni dalla data d'inizio del procedimento.

5. Se la domanda presentata risulta insufficientemente documentata o se sono necessari ulteriori approfondimenti tecnici, il termine indicato nel comma precedente è sospeso nei termini previsti dalla L. 241/90.

 

Art. 17

Mostre, fiere, esposizioni e circhi da installarsi in forma temporanea sul

territorio cittadino

 

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto assoluto divieto sul territorio regionale di utilizzare e/o esporre in attività di spettacolo e/o di intrattenimento, pubblico o privato, animali appartenenti alle specie selvatiche ed esotiche, quali individuati nelle linee guida dell'Autorità scientifica CITES.

 

Art.18

Servizio di Guardia Zooiatrica

 

1. I Comuni, sentito il Dipartimento Sanità Pubblica - Area Dipartimentale Sanità Pubblica Veterinaria-, si impegnano nell'ambito del proprio territorio, a garantire attraverso la stipula di apposita convenzione con medici veterinari liberi professionisti, gli interventi di pronta assistenza per gli animali da compagnia (cani e gatti) randagi o vaganti incidentati, feriti o in grave pericolo di vita, per i quali non sia possibile risalire subito al proprietario.

2. Tale servizio denominato' "Servizio di Guardia Zooiatrica" è organizzato sulla base di uno specifico progetto che coinvolgerà, oltre ai medici veterinari liberi professionisti anche i gestori delle importanti strutture comunali di ricovero animali (canile e Battile) per tutti i giorni dell'anno.

3. Gli interventi di recupero e le prestazioni sanitarie sugli animali domestici incidentati faranno carico ad un apposito fondo che verrà stanziato annualmente nel Bilancio comunale. Il Comune potrà rivalersi successivamente sui proprietari degli animali soccorsi eventualmente identificati.

4. Per l'attivazione e la fruizione del servizio di Pronta Assistenza per gli animali incidentati è incaricato il Comando di Polizia Municipale.

 

Art.19

Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale

 

1. I cani vaganti sono catturati a cura della Civica Amministrazione e dopo essere condotti presso il Canile Municipale sono restituiti al proprietario o possessore dietro pagamento delle spese di cattura, mantenimento e cura, fatti salvi gli eventuali periodi di osservazione sanitaria.

2. I cani di accertata proprietà (tatuati o microchippati) che non vengono riscattati dal proprietario entro i 15 giorni a far data dal ricevimento della notifica, saranno considerati liberi a tutti gli effetti e potranno essere dati in affidamento. Contestualmente, verrà segnalato agli Enti competenti l'abbandono dell'animale per i provvedimenti di competenza.

3. I cani non tatuati o microchippati, previo espletamento dei controlli sanitari, saranno dati in affidamento a chi ne fa richiesta. L'affidamento è considerato provvisorio per 60 giorni, durante i quali il cane rimane di proprietà del comune che potrà effettuare controlli sul benessere degli animali. Trascorso tale termine, l'affidatario provvederà a formalizzare l'adozione definitiva presso il Canile Municipale. In mancanza della formalizzazione provvederà d'ufficio la Civica Amministrazione.

4. Gli animali non possono essere dati in affido, anche temporaneo, o adozione a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamento di animali.

5. La Civica Amministrazione può stipulare convenzioni con Enti il cui statuto preveda precipui compiti di 'protezione degli animali per il ricovero temporaneo presso le loro strutture dei cani custoditi nel Canile Municipale, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali dei Canili Municipali, per eventuali controlli sul benessere animale ospiti presso strutture esterne ai canili, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati.

6. La Civica Amministrazione, al fine del contenimento della popolazione canina, procede alla sterilizzazione, con particolare attenzione alle razze di tipo molossoide o ai loro incroci, degli animali adulti presenti presso le proprie strutture ricettive.

 

Art.20

Anagrafe canina

 

1. La Giunta Regionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce l'anagrafe canina consistente nel registro della popolazione canina presente nel territorio regionale, con sede presso la struttura Regionale competente in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria che ne assicura la gestione.

2. L'anagrafe regionale canina è redatta in base ai dati forniti dai servizi veterinari delle ASL in collaborazione con i Comuni.

 

Art. 21

Iscrizione all'anagrafe regionale canina

 

1. Il proprietario, il possessore o il detentore, anche temporaneo, è tenuto a iscrivere all'anagrafe canina il proprio cane entro 30 giorni dall'inizio del possesso o entro 50 giorni dalla nascita, nonché a far identificare con il microchip il proprio cane.

2. In caso di cessione definitiva, colui che cede il cane è tenuto a farne denuncia all'anagrafe canina entro 15 giorni dall'evento. Il nuovo proprietario è comunque tenuto ad adempiere agli obblighi di cui al comma 1.

3. Il proprietario, il possessore o il detentore è tenuto a denunciare all'anagrafe canina la morte dell'animale ed eventuali cambiamenti di residenza entro 20 giorni dall'evento.

 

Art. 22

Gatti di proprietà

 

1. Al fine di contenere l'incremento della popolazione felina è necessario che, gatti di proprietà che sono lasciati liberi di girare sul territorio, siano sterilizzati a cura e spese del proprietario.

 

Art. 23

Colonie feline

 

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che accudiscono i gatti componenti le colonie feline.

2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dai Comuni in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'ASP, le Associazioni aventi finalità zoofile, i referenti e/o singoli cittadini.

3. Il Comune in collaborazione con l'ASP Servizio Veterinario e le Associazioni zoofile, potrà promuovere corsi di formazione al fine di rilasciare un tesserino di riconoscimento al Referente di colonia felina.

4. I Comune possono stipulare convenzione per la gestione delle colonie feline con i referenti e/o Associazione/i che li rappresentano. Nel caso di episodi di maltrattamento, il Comune si riserva la facoltà di procedere nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.

5. Ai Referenti deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti in qualsiasi area di proprietà comunale.

6. E' vietato a chiunque ostacolare l'attività di gestione di una colonia ed asportare o danneggiare gli oggetti impiegati per la sua gestione.

7. L'accesso ai Referenti nelle zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.

8. Il riconoscimento di nuova colonia felina, sarà effettuato dal Servizio Veterinario dell'ASP su richiesta inoltrata al Sindaco dal cittadino che l'individua e ne potrà divenire referente.

9. Il censimento deve essere annualmente aggiornato, sia in riferimento al numero dei gatti che compongono la colonia, che al numero dei gatti sterilizzati e delle loro condizioni di salute. I Referenti si impegnano a collaborare all'attuazione dei programmi annuali di sterilizzazione e cure veterinarie dei gatti delle colonie, secondo gli accordi, i programmi e le priorità che saranno d'intesa stabilite tra il Comune, il Servizio Veterinario dell'ASP e l'Associazione convenzionata.

10. I Comuni sentito il Servizio Veterinario dell'ASP, potranno stipulare annualmente una convenzione con un'associazione animalista per l'aggiornamento del censimento e delle statistiche delle colonie feline.

11. Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono. Eventuali trasferimenti potranno essere autorizzati dai Comuni su parere del competente Servizio Veterinario dell'ASP ed esclusivamente per comprovati motivi sanitari dallo stesso Servizio accertate.

 

Art. 24

Sterilizzazione

 

1. I Comuni concorrono in base alla normativa vigente alla sterilizzazione dei gatti liberi. Procedono altresì alla sterilizzazione degli animali presenti presso le proprie strutture ricettive e quelle convenzionate.

2. Successivamente alla' sterilizzazione i gatti liberi saranno rimessi nella colonia di appartenenza.

 

Art. 25

Colonie feline presenti nei cantieri

 

1. Chiunque intenda eseguire opere edili e/o di restauro di carattere pubblico o privato i cui interventi ricadono in zone o aree interessate dalla presenza di colonia felina, dovrà prima dell'inizio dei lavori e previo nulla osta del Servizio Veterinario dell'ASP, prevedere ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati un'idonea collocazione temporanea e/o definitiva per gli animali;

2. tale collocazione di norma deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere, in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate d'agli interventi;

3. dovrà essere sempre concessa ai referenti di colonia, con le modalità più opportune, la possibilità 1i rifornire gli alimenti ai gatti.

 

Art.26

Alimentazione e cura dei gatti

 

1. Chiunque alimenta gli animali è obbligato a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e/o privato, utilizzando supporti per la somministrazione del cibo, senza lasciare sul terreno contenitori dopo il pasto degli animali. Sul suolo potrà rimanere solo la ciotola per l'acqua, eventuale scorta di cibo potrà essere riparata all'interno delle casette se presenti.

 

Art. 27

Colonie feline e gatti liberi

 

1. Le colonie feline ed i gatti liberi non possono essere catturati, spostati od allontanati dall'habitat dove risiedono, fatto salvo per motivi di carattere igienico-sanitario oppure in caso di epidemie che mettono a repentaglio la salute dell'uomo e degli animali stessi.

 

Art. 28

Struttura comunale per il ricovero di gatti

 

1. II ricovero e la custodia dei gatti con accertate abitudini domestiche e non inseribili in colonie feline, r di proprietà di persone decedute, spedalizzate, carcerate, sfrattate, ecc., sono assicurati dai Comuni mediante apposita struttura di ricovero (Gattile Comunale).

2. Alla sua gestione il Comune provvede, nel rispetto della normativa vigente, mediante affidamento a terzi aventi finalità zoofile, sotto il controllo sanitario del Servizio Veterinario dell'ASP, sulla base di un idoneo progetto di gestione.

3. Nel caso in cui il proprietario si avvalga della facoltà di rinunciare alla proprietà di uno o più gatti, dovrà inoltrare domanda al Sindaco e fornire le adeguate motivazioni che lo spingono alla scelta.

4. L'accettazione della richiesta sarà comunque subordinata a situazioni di priorità e/o emergenza pubbliche, verrà valutata e gestita in accordo con il conduttore del Battile comunale mediante liste d'attesa.

 

Art.29

Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere

antiattraversamento, cartellonistica

 

1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali da sottoporre a tutela, possono essere installati, a cura degli uffici competenti, gli idonei rallentatori del traffico.

2. In dette zone può essere installata anche apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali che dovrà indicare, con apposita figura stilizzata, la specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti.

3. E' vietato, inoltre, predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione dei felini all'interno del loro habitat o che possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno.

4. Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline o gatti liberi potranno essere disposte, dalla Civica Amministrazione o dagli affidatari degli animali, cucce per il riparo degli animali nonché appositi cartelli informativi o segnaletici della presenza dei felini anche con l'indicazione della normativa a loro tutela.

 

Art. 30

Eutanasia

 

1. I cani, i gatti e gli altri animali di affezione possono essere soppressi solo se gravemente malati e incurabili, se affetti da gravi sofferenze, anche psichiche, che non assicurino il rispetto del benessere e delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche o in caso di loro comprovata pericolosità.

2. La soppressione deve essere effettuata ad opera di medici veterinari, con metodi eutanasici che non arrechino sofferenza all'animale.

3. Ciascuna struttura deve tenere un apposito registro degli animali soppressi con specificata la diagnosi ed il motivo della soppressione.

 

Art. 31

Divieto soppressione animali

 

1. I cani randagi o di proprietà, catturati e custoditi presso canili comunali o rifugi privati, non possono essere ceduti per esperimenti di vivisezione, soppressi, salvo il caso di' eutanasia di soggetti con gravi malattie in fase terminale.

 

Art. 32

Consulta regionale per la tutela degli animali

 

1. La Giunta Regionale, entrò novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce la Consulta regionale per la tutela degli animali di affezione e per la prevenzione del randagismo con compiti consultivi sull'applicazione della presente legge.

2. La consulta è nominata e presieduta dal Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.

3. La consulta è composta da:

 

• un Dirigente del servizio veterinario regionale;

• un medico veterinario dei servizi di medicina veterinaria delle ASL;

• un rappresentante per ciascuna Provincia;

• tre rappresentanti dei Comuni;

• tre rappresentanti designati da associazioni senza scopo di lucro ed imprese sociali, riconosciute ed iscritte in albi istituiti con leggi regionali, aventi finalità di protezione e difesa degli animali;

 

4. La partecipazione alla,consulta è a titolo gratuito.

 

Art. 33

Piano degli interventi e Consulta regionale

 

1. Al fine di garantire la salute pubblica e per tutelare gli animali di affezione, la giunta regionale, con la collaborazione tecnica della Consulta regionale di cui all' art.32 e acquisito il parere della commissione consiliare competente, approva entro centottanta giorni il piano regionale triennale degli interventi di educazione sanitaria e zoofila, di controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo, utilizzando le risorse statali di cui all'art. 3 della legge n.281/1991 e delle norme vigenti. Sulla base dei dati risultanti dall'anagrafe canina e dal censimento delle colonie feline presenti sul territori prevede:

 

a) i criteri per l'analisi del fenomeno dell'abbandono dei cani e della formazione di colonie urbane di gatti liberi;

b) le risorse per l'attuazione degli interventi di cui al comma

c) i tempi di attuazione delle fasi del piano, secondo criteri di priorità, e le relative scadenze;

d) l'individuazione dei criteri per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi e per I,a verifica del raggiungimento degli obiettivi;

e) le modalità di partecipazione delle associazioni di volontariato, scuole, enti locali e privati agli interventi per la verifica del raggiungimento degli obiettivi;

f) le modalità che consentano una uniforme raccolta e diffusione dei dati;

g) le modalità di utilizzazione della quota assegnata dallo Stato ai sensi dell'Art. 3 della legge n. 281/1991 e delle norme vigenti;

h) gli interventi previsti dal piano di cui al comma 1 possono essere attuati anche tramite specifiche convenzioni fra la Regione, le ASP, le province, i comuni e le associazioni di cui all’art. 35;

i) le ASL inseriscono gli interventi previsti dal piano regionale di cui al comma 1 nella programmazione delle proprie attività istituzionali.

 

Art. 34

Contributi ai comuni

 

1. I comuni singoli o associati possono beneficiare di parte dei contributi rivenienti da erogazioni statali.

 

Art. 35

Volontariato

 

1. Le associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266. (Legge Quadro sul Volontariato), o riconosciute a livello nazionale dai competenti Ministeri secondo le norme vigenti, il cui statuto indichi la protezione degli animali e dell'ambiente quale finalità possono collaborare all'effettuazione degli interventi di educazione sanitaria e di controllo demografico della popolazione canina e dei gatti che vivono in libertà, previo accordo con l'ASP competente per territorio, o con i comuni per le rispettive competenze.

 

Art. 36

PET THERAPY

 

1. Nell'ambito del D.P.C.M. 28/02/2003, I Comuni promuovono nel loro territorio le attività di cura, di riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali da compagnia.

2. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali.

3. Ai fini di una corretta attuazione dei programmi di attività e di terapie assistite dagli animali, è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.

4. A tutte le attività dovrà assistere un pet-partner che avrà la responsabilità della salute e dell'integrità degli animali.

5. Gli animali impiegati nelle attività di cura sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte di un medico veterinario. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico non possono essere utilizzati per tali attività. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di associazioni e privati, escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione per quelli utilizzati a fini alimentari.

6. Gli animali impiegati per le attività curative devono provenire da canili o gattili pubblici e/o privati gestiti da Associazioni di volontariato, o da maneggi, o essere di proprietà delle persone di cui al precedente comma 1.

7. Quanti vogliano avviare e gestire attività di pet therapy dovranno accreditarsi in Comune, rivolgendosi all'Assessorato alle Politiche sociali, che farà conoscere queste disposizioni e vigilerà sull'applicazione.

 

Art. 37

Cimitero

 

1. La regione in attuazione a quanto disposto dalla Legge 281/91 autorizza la costruzione di cimiteri per animali di affezione da parte di soggetti pubblici o privati, previa parere della, competente azienda sanitaria locale, peri profili attinenti all'igiene e alla sanità pubblica, da esprimersi entro due mesi dalla data della richiesta, decorsi inutilmente quali parere si intende espresso favorevolmente.

2. Tali strutture cimiteriali dovranno essere gestite nel rispetto delle norme vigenti.

3. L'inumazione, la cremazione e/o tumulazione dovrà essere consentita per gli animali di proprietà deceduti, previa acquisizione di un certificato rilasciato da un medico-veterinario che esplicitamente ne consenta l'esecuzione.

 

Art. 38

Sanzioni amministrative

 

1. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia la violazione delle disposizioni di cui agli articoli della presente legge, si applicano sanzioni amministrative da € 100,00 ad 3.000,00.

 

Articolo 39

Vigilanza

 

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale

 

Art. 40

Regolamento di attuazione

 

1. La Giunta regionale dovrà ,entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, redigere il relativo regolamento di attuazione.

 

Art. 41

Clausola d'invarianza degli oneri finanziari

 

La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

Art. 42

Abrogazione

 

1. La legge regionale 5 maggio 1990, n.41 coordinata con le modifiche e le integrazioni di cui alla legge regionale 3 marzo 2000, n.4 (Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali) è abrogata.

 

Art. 43

(Entrata in vigore)

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.