Proposta di legge n. 490/9^

RELAZIONE

 

La L.R. 36 dell' 11/08/1986 all'art. 4 comma 1 e 2 riconosce da parte delle ASP ai pazienti sottoposti al trattamento dialitico ed a controlli, in vista di un Trapianto renale, il rimborso dell'onere sostenuto per l'uso dei comuni mezzi di trasporto nelle seguenti misure:

-          1/5 del costo della benzina super per ogni Km percorso per il trasporto con autovetture abilitate al servizio pubblico;

-          1/8 del costo della benzina super per ogni Km percorso per il trasporto con autovettura privata propria, di famiglia o di terzi, quando l'uso dei comuni mezzi di trasporto non sia possibile o l'assistito sia nell'impossibilità per condizioni fisiche o per le situazioni ambientali, di raggiungere un centro di cura con i comuni mezzi di trasporto.

Premesso:

1)      Che siamo di fronte ad ammalati già toccati profondamente dal destino;

2)      Che detta norma penalizza ulteriormente questi soggetti rispetto ai dializzati di quasi tutte le altre Regioni dille quali il rimborso è unificato ad 1/5 del costo della benzina indipendentemente dal mezzo di trasporto (pubblico - privato);

3)      Che in Calabria il provvedimento interessa circa 1.500 pazienti, oltre ai familiari;

4)      Che moltissimi comuni interni della Calabria non sono nemmeno collegati da mezzi pubblici di trasporto coni centri di cura.

Si propone la modifica dell'art. 4 della legge 36/86 unificando il rimborso ad 1/5 del costo della benzina super.

 

Art. 1

 

A partire dall'1/1/2014 la lettera b) comma 1 dell'art. 4 della Legge Regionale n°36 dell'11/08/1986 è cosi sostituita:

-          Il rimborso di 1/5 del costo della benzina, per ogni Km percorso, per il trasporto con autovetture abilitate al servizio pubblico o con autovettura privata propria, di familiari o di terzi.

 

Art. 2

 

L'onere aggiuntivo derivante dall'applicazione della presente modifica sarà previsto con l'aumento del capitolo di spesa già esistente nel bilancio di previsione 2014.