Proposta di legge n. 488/9^

Art.1

(Integrazione all'articolo 1)

 

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 28 (Norme per la ricollocazione dei lavoratori che usufruiscono degli ammortizzatori sociali ordinari e straordinari ivi compresi i trattamenti in deroga) sono aggiunti i seguenti:

"5bis. Le norme della presente legge si applicano al personale dipendente di società, che erogano servizi di interesse generale, controllate e/o partecipate da Enti locali, anche se poste in liquidazione, purché sia avviata la procedura di ricollocazione dello stesso presso altre società a capitale interamente pubblico, controllate e/o partecipate dai medesimi Enti locali, per i servizi già curati dalle suddette società.

5ter. A tal fine il personale che sia stato alle dipendenze delle società controllate da Enti locali sciolte per cause indipendenti dalla programmazione dell'Ente, può essere assorbito previo esperimento di apposite procedure selettive da altre società a capitale interamente pubblico controllate dallo stesso o da altri Enti locali e ciò nei limiti della copertura finanziaria già assicurata dall'Ente alla società sciolta.".

 

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.