Proposta di legge n. 473/9^

RELAZIONE

 

Il presente progetto di legge mira a disciplinare l'attività della professione onicotecnica.

La professione di onicotecnico afferisce principalmente al mondo dell'estetica e rientra tra quelle professioni« che, ancora oggi, non hanno ricevuto una giusta disciplina normativa volta ad. incoraggiare gli operatori del settore all'ingresso autonomo e diretto nel mondo del. lavoro, generando occupazione e nuova economia..

Sino alla data odierna, questo micro ambito professionale non ha ricevuto disciplina alcuna dall'ordinamento giuridico e, nella condizione di vuoto normativo, si fa fino ad oggi  riferimento al solo possesso del titolo di estetista disciplinato dalla Legge n. 1 del 4 gennaio 1990. In tale circostanza, tuttavia, quanti potrebbero praticare questa professione autonomamente, poiché non sono in possesso del titolo prescritto dalla legge del 1990, hanno scelto in percentuale prevalente di praticare la professione in pieno abusivismo fissando il luogo di lavoro nelle proprie abitazioni. E' scontato palesare la penuria del rispetto delle norme igienico - sanitarie, l'utilizzo di prodotti non in linea con le normative e soprattutto la scarsa garanzia per l'utenza a lavoro ultimato.

Risultano essere evidenti e profondi, inoltre, i vuoti di natura fon-nativa che determinano la professionalità e la sicurezza di  questa professione.

infine, il presente progetto mira a riempire definitivamente quel vuoto giuridico e di fatto consentirà l'avvio della creazione di nuovi posti di lavoro che potranno essere occupati da una fascia sociale estesa.

La presente legge non comporta. alcune onere per il bilancio regionale.

 

ART. 1

ATTIVITÀ DI ONICOTECNICO

 

1. L'attività di onicotecnico consiste nell'applicazione e decorazione di unghie artificiali. Essa comprende ogni prestazione artistica eseguita, a esclusivo scopo decorativo o di miglioramento estetico, sulla superficie di unghie artificiali delle mani e dei piedi, tramite l'apposizione di unghie artificiali preformate da decorare, e la successiva lavorazione e colorazione delle stesse, con prodotti non cosmetici quali gel, polveri acriliche ed altri prodotti fra quelli elencati all'articolo 9, comma 1. L'onicotecnico svolge la propria attività tramite interventi manuali, mediante l'uso di utensili appositamente indicati ed prodotti applicati catalizzano la propria azione mezzo asciugatura ad aria o foto indurenti.

2. L'attività di onicotecnico, pur essendo afferente alla professione dell'estetista, si distingue profondamente da quest'ultima in quanto la mera azione esplicativa della professione non viene praticata sulla superficie corporea della persona, quindi, non sussistono di fatto azioni invasive. Nello specifico, le fasi lavorative consistono esclusivamente nelle seguenti:

 

a) limatura dell'unghia al fine di liminare il grasso naturale dalla superficie sulla quale si andrà ad eseguire la costruzione;

b) elaborazione finale della forma dell'unghia da decorare;

c)applicazione dell'elemento artificiale previo ancoraggio con apposita colla fotoindurente.

 

3. In quanto attività non rivolta a eseguire prestazioni sulla superficie del corpo umano al fine di migliorarne l'aspetto estetico, l'attività di onicotecnico non è soggetta alla disciplina di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1.

 

ART. 2

ISCRIZIONE ALL'ALBO PROVINCIALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE

 

1. L'esercizio professionale dell'attività di onicotecnico richiede, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge — quadro per l'artigianato), e successive modificazioni, l’iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dalla medesima legge n. 443 del 1985.

 

ART. 3

QUALIFICA PROFESSIONALE

 

1.  E conseguimento della qualifica professionale di onicotecnico si raggiunge a seguito del superamento di un esame teorico-pratico posto al termine di un corso di formazione professionale di qualificazione, avente i requisiti di cui alla Legge regionale n. 3 del 19 aprile 1985 (Ordinamento della formazione professionale in Calabria) e dovrà avere una durata pari o superiore alle 450 ore. Il superamento dell'esame consente l'immediato inserimento nel mondo del lavoro.

2. Coloro che già praticano l'attività di estetista, con meno di 5 anni di anzianità dall'entrata in vigore della presente legge, dovranno frequentare un corso di specializzazione, avente i requisiti di cui alla legge regionale n. 18 del 1985, pari o superiore a 120 ore, volto a conseguire le competenze previste dalla presente legge.

 

ART. 4

ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ONICOTECNICO

 

1. Lo svolgimento dell'attività di onicotecnico, ovunque esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al conseguimento della qualifica professionale di. cui all'articolo 3.

2. L'attività di onicotecnico può essere esercitata in forma individuale o societaria, non è obbligatoriamente legata alla qualifica ed all'esercizio della professione di estetista professionale, nei limiti e con i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443.

3. Nel caso di impresa artigiana costituita in forma di società., anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di onicotecnico devono aver conseguito la qualifica professionale di cui all'articolo 3.

4. Nelle imprese diverse da quelle previste dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, i soci ed i. dipendenti che esercitano l'attività di onicotecnico, a titolo individuale, devono essere in possesso della qualifica professionale di cui. all'articolo 3.

5. L'attività di onicotecnico può essere svolta presso il domicilio dell'esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente, in. locali che rispondano ai requisiti. previsti dai provvedimenti comunali di cui all'articolo 5.

6. Non e consentito lo svolgimento dell'attività. di onicotecnico in forma ambulante o di posteggio.

 

ART. 5

AUTORIZZAZIONI DEI COMUNI

 

1. La Regione delega i comuni ad adottare provvedimenti di autorizzazione conformi alla presente legge, al fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con le effettive esigenze del contesto sociale.

2. Per tre mesi a decorrere dalla data di pubblicazione dei provvedimenti comunali di autorizzazione, le imprese che già esercitano l'attività di onicotecnico sono autorizzate a continuare l'attività.

3. Nel caso in cui, trascorsi i tre mesi di cui al comma 2, le imprese già esistenti non rispondano ai requisiti stabiliti dai provvedimenti comunali di autorizzazione, il comune provvede, entro quattro mesi dall'eventuale richiesta, a fissare un termine massimo, non superiore a dodici mesi, per i necessari adeguamenti.

 

ART. 6

CORSI IM FORMAZIONE

 

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione elabora con proprio provvedimento il programma del corso di qualificazione di cui all'articolo 3. La Regione provvede, inoltre, a predispone programmi per i corsi dì aggiornamento e di riqualificazione professionale.

2. Tra le materie oggetto del. programma, che prevede comunque esercitazioni pratiche in laboratorio, sono previste:

 

a) anatomia, fisiologia e dermatologia;

b) nozioni di chimica sui materiali d'uso;

c) nozioni di igiene;

d) nozioni di psicologia della comunicazione e marketing;

e) tecniche di ricostruzione in gel e in acrilico;

f) lessico inglese inerente all'attività di onicotecnico;

g) nozioni di contabilità e organizzazione aziendale;

h) nozioni di legislazione sociale ed etica professionale.

 

3. Il corso di qualificazione ha una durata di almeno 450 ore e si svolge in un arco di tempo non inferiore a 6 mesi.

4. Le sessioni dell'esame teorico-pratico di cui. all'articolo 3 si svolgono dinanzi a commissioni costituite da:

 

a) un componente, designato dalla Regione Calabria, scelto dal Dipartimento Formazione professionale, che svolge la funzione di Presidente;

b) un esperto designato dall'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

c) un esperto designato dall'amministrazione periferica. del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

d) due esperti designati. dalle organizzazioni. sindacali;

e) un componente delle associazioni di categoria;

f) due, tra i docente delle materie di cui al comma 2, designati dall'ente formatore.

 

5. La Regione autorizza lo svolgimento dei corsi esclusivamente presso enti di formazione professionale accreditati.

6. Gli enti di formazione professionale, già autorizzati e riconosciuti alla data dì entrata in vigore della presente legge, potranno promuovere corsi di qualificazione e/o specializzazione qualora. si adeguino alle seguenti disposizioni:

 

a) aver già effettuato almeno un corso di formazione per estetista di 2.500 ore, contenente anche il modulo per la ricostruzione delle unghie, conformemente alla legge regionale n. 18 del 1985;

b) il corso deve essere diretto da personale in possesso dei seguenti requisiti:

 

1) qualifica di estetista;

2) dieci anni di professione in ambìto estetico, in regime continuo debitamente documentato;

3) tre anni di insegnamento nella formazione professionale;

4) un anno di direzione di un corso di formazione professionale in ambito estetico.

 

ART. 7

VENDITA DI PRODOTTI COSMETICI E ATTIVITÀ DI ONICOTECNICO

 

1. Le imprese artigiane esercenti l'attività di onicotecnico possono vendere al loro interno i prodotti cosmetici necessari al mantenimento del trattamento praticato, purché adempienti alle autorizzazioni amministrative previste dalle norme vigenti.

2. All'interno delle imprese autorizzate alla vendita di prodotti cosmetici ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, può essere esercitata l'attività di onicotecnico a condizione che le imprese stesse si adeguino ai provvedimenti comunali di cui all'articolo 5 e che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso della qualifica professionale prevista dall'articolo 3.

 

ART. 8

VIOLAZIONI E SANZIONI

 

1. Nei confronti di chi esercita l'attività di onicotecnico senza la qualifica professionale di cui all'articolo 3 è inflitta una sanzione amministrativa da euro 5.000 a curo 10.000, in base alle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Nei confronti di chi esercita l'attività di onicotecnico senza l'autorizzazione comunale prevista ai sensi dell'articolo 5 è inflitta, con le stesse procedure di cui al comma 1, una sanzione amministrativa da curo 1.000 a curo 5.000.

 

ART. 9

MATERIALE E ATTREZZATURE CONSENTITE

 

1. Sono consentiti come materiali d'uso per l'applicazione e la decorazione di unghie artificiali: gel fotoindurenti, polveri acriliche o resine, alcool denaturato o isopropanolo, acetoni con percentuale di acqua per uso topico, unghie artificiali in abs preformate, colle a base di cia.noacrilato, formine dì carta o rigide in gomma o plastica, quadratini di cellulosa, glitter, stickers.

2. Sono consentiti come attrezzature per l'applicazione e la decorazione di unghie artificiali: pennelli di peli animali ed acrilici, lime in cartone, con grana massimo 90, fresa elettrica, aspiratore polveri, lampada fotoindurente a raggi UV di massimo 36 W, bastoncini dì arancio, tronchesina per unghie artificiali,      spazzolina di plastica con setole artificiali per pulizia.

 

ART. 10

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

1. Tutti i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono attività di onicotecnico, sono tenuti ad adeguarsi alla presente normativa entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Regione è tenuta ad avviare i corsi di cui all'articolo 3 entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dando un tempo congruo a chiunque eserciti l'attività di onicotecnico per adeguarsi ai termini della presente legge.

 

ART. 11

ENTRATA IN VIGORE

 

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.