Proposta di legge n. 462/9^

RELAZIONE

 

La parità tra uomini e donne è oggi un diritto universalmente riconosciuto e sancito, oltre che dall'art. 3 della Costituzione italiana e dall'art. 2, comma 2, lett. d) dello Statuto della Regione Calabria, anche dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Tuttavia, tale diritto, pur essendo enunciato nelle leggi fondamentali della nostra società, ha, da sempre, avuto difficoltà a trovare concreta attuazione. Anche per tale motivo, la Commissione europea, in occasione della giornata internazionale della donna 2010 per la commemorazione del 15° anniversario dell'adozione della dichiarazione e della piattaforma d'azione della Conferenza mondiale dell'ONU sulle donne (svoltasi a Pechino) e del 30° anniversario della Convenzione dell'ONU sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, ha approvato la Carta della donna, al fine di delineare una vera e propria uguaglianza.

La Commissione in tale occasione ha ribadito che il raggiungimento dell'obiettivo avviene attraverso l'adozione di misure tese a ottenere una pari indipendenza economica, occupazione di pari valore, una pari retribuzione per lo stesso lavoro, un paritario accesso alla condivisione del potere e della capacità decisionale, nonché una pari dignità, integrità e la fine di ogni violenza basata sul genere.

Il presente progetto di legge, anche sulla scorta delle indicazioni provenienti dall'Unione Europea, promuove la cittadinanza di genere in tutte le politiche regionali, valorizza le differenze di cui donne e uomini sono portatori e intende dare attuazione alla legge 8 marzo 2000, n.53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi della città), al fine di permettere una concreta conciliazione vita — lavoro.

Sul tema della conciliazione vita — lavoro un recente report Istat, prendendo le mosse dalla considerazione che la qualità dell'occupazione di un paese si misura anche dalla possibilità che le donne, e in particolare quelle con figli piccoli, riescano a conciliare il lavoro retribuito con le attività di cura familiare, analizza la differenza tra il tasso di occupazione delle donne (da 25 a 49 anni) con figli in età prescolare e quello delle donne senza figli. Tale rapporto è pari a circa il 70%, senza alcuna modifica accorsa dal 2004 al 2011, e ciò significa che le donne con figli piccoli hanno una probabilità di lavorare inferiore al 30% rispetto alle donne senza figli, percentuali che addirittura aumentano del 10% quando si parla del Meridione. Inoltre, il report ha evidenziato che una diseguale ripartizione del lavoro familiare e la mancanza di adeguati servizi possano provocare un sovraccarico di impegni lavorativi per la donna occupata, privandola della possibilità di avere del tempo libero per la cura personale e per attività espressive e relazionali.

Il presente progetto di legge è composto di quattro capi e ventisei articoli.

Il capo I (Finalità e obiettivi) contiene l'articolo 1 (Finalità) e l'articolo 2 (Obiettivi), illustrando, appunto, le finalità della legge, che sono, come già detto, la promozione della cittadinanza di genere in tutte le politiche regionali, e la valorizzazione delle differenze tra donne e uomini: ciò si può raggiungere attraverso la realizzazione e il sostegno di iniziative volte a eliminare gli stereotipi di genere e di sensibilizzazione; la promozione e la difesa della libertà di autodeterminazione della donna; l'integrazione delle politiche di genere nella programmazione, attuazione e valutazione delle strategie di sviluppo e nell'attività normativa regionale; la volontà di attuare programmi di trasferimento e scambio di buone pratiche che prestano attenzione alle differenze di genere e per la rimozione di ogni forma di violenza e abuso contro le donne; il sostegno all'imprenditorialità e alla formazione femminile e la promozione di uguale indipendenza economica tra uomini e donne, anche attraverso la lotta a quelle forme di discriminazione che limitano le scelte lavorative e l'assunzione di ruoli di responsabilità da parte delle donne; il coordinamento e l'amministrazione dei tempi della città per favorire lo sviluppo della qualità della vita, attraverso la conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale, di formazione e del tempo per sé; la promozione della partecipazione delle donne alla vita politica e sociale.

Il Capo II (Tempi delle città) si compone degli articoli da 3 a 12 e da attuazione anche nella nostra Regione ai capi I e VII della legge 8 marzo 2000, n.53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi della città), ciò al fine di promuovere il coordinamento dei tempi delle città e l'uso del tempo per fini di solidarietà sociale, così da sostenere le pari opportunità fra uomini e donne e favorire, appunto, la qualità della vita attraverso la conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale, di formazione e del tempo per sé delle persone che risiedono, anche temporaneamente, sul territorio regionale. Le politiche di coordinamento e amministrazione dei tempi e degli orari vengono articolate nei livelli regionale, provinciale e comunale, e ad ogni ente locale sono assegnati determinati compiti in materia, nel rispetto dei principi di cooperazione e sussidiarietà. La Regione e le province hanno principalmente compiti di coordinamento, mentre i comuni devono redigere il piano territoriale degli orari, secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli articoli 9 (Criteri generali di coordinamento e amministrazione dei tempi e degli orari) e 10 (Criteri per l'adozione dei piani territoriali degli orari). In particolare, poi, l'art. 11 (Contributi peri piani territoriali degli orari) prevede che la Giunta regionale conceda ai comuni contributi per progetti finalizzati alla predisposizione e attuazione dei piani territoriali degli orari e, infine, l'art. 12 (Attività di promozione, ricerca e formazione) prevede che la Giunta regionale promuova attività di ricerca e formazione in materia di politiche temporali.

Il Capo III (Cittadinanza di genere) riporta gli articoli da 13 a 23 e detta una serie di norme per sostenere la parità di genere nell'ambito delle politiche formative, del lavoro e dell'occupazione; per promuovere la qualificazione professionale delle lavoratrici e delle imprenditrici, affinché si favorisca la più ampia scelta professionale delle donne e l'avvio e la gestione competente della propria attività; per promuovere e sostenere l'imprenditoria femminile, anche in forma cooperativa; per agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile; per promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali sono insufficientemente rappresentate e favorire il riequilibrio della presenza femminile negli ambiti di più elevata responsabilità; per valorizzare, nell'ambito dell'organizzazione del lavoro, l'utilizzo degli istituti del rapporto di lavoro finalizzati alla conciliazione dei tempi lavorativi con i tempi di cura e assistenza; per diffondere, tramite corsi di formazione, la cultura dell'uguaglianza e della lotta alla discriminazione di genere per tutto il personale regionale (art. 17 — Azioni positive per le pari opportunità).

All'articolo 13 (Tavolo regionale per il coordinamento delle politiche di genere) è prevista l'istituzione del Tavolo regionale per il coordinamento delle politiche di genere quale strumento di partecipazione e rappresentanza dei soggetti che promuovono politiche di pari opportunità. All'articolo 14 (Forum della cittadinanza di genere) è, altresì, previsto che la Regione indica annualmente una giornata dedicata alle tematiche delle pari opportunità denominata "Forum della cittadinanza di genere", come momento di confronto aperto a tutti i soggetti, istituzionali e non, che hanno tra i propri obiettivi il raggiungimento delle pari opportunità tra donne e uomini.

Il Tavolo regionale per il coordinamento delle politiche di genere (art. 15 - Piano regionale per la cittadinanza di genere) redige annualmente il Piano regionale per la cittadinanza di genere, quale strumento della programmazione regionale in materia di pari opportunità.

L'articolo 16 (Patti sociali di genere) prevede che la Regione promuova la stipula di accordi territoriali, denominati "patti sociali di genere", tra province, comuni, organizzazioni sindacali e imprenditoriali, sistema scolastico, aziende sanitarie e consultori per la realizzazione di azioni a sostegno della maternità e della paternità e per sperimentare formule di organizzazione dell'orario di lavoro nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese private che favoriscano la riconciliazione tra vita professionale e vita privata, promuovendo un'equa distribuzione del carico familiare tra i sessi.

L'articolo 18 (Banca dati dei saperi delle donne) istituisce presso la Commissione regionale pari opportunità la Banca dati dei saperi delle donne nella quale inserire i curriculum delle donne con comprovate esperienze di carattere scientifico, culturale, artistico, professionale, economico e politico che lavorano o risiedono nella Regione Calabria, al fine di rappresentare l'ampio mondo dei saperi delle donne e favorire un'adeguata presenza di quest'ultime in ruoli fondamentali della vita regionale.

L'articolo 19 (Parametri di genere nei programmi regionali che attribuiscono contributi) prevede che nei programmi regionali che attribuiscono contributi, la Regione favorisce l'introduzione di parametri per il sostegno delle pari opportunità.

Con l'articolo 20 (Bilancio di genere) è introdotto nella nostra Regione il cosiddetto bilancio di genere, quale strumento di monitoraggio e valutazione dell'impatto delle politiche finanziarie regionali in tema di pari opportunità.

Nell'articolo 21 (Statistiche di genere) si prevede che tutte le statistiche prodotte dagli uffici regionali o realizzate nell'ambito di attività finanziate dalla Regione devono adeguare la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati statistici in termini di genere.

L'articolo 22 (Rapporto annuale sulla condizione femminile) prevede che la Giunta regionale predisponga annualmente un rapporto sulla condizione delle donne in Calabria che ne documenti non solo la condizione economica e lavorativa, ma rilevi i fenomeni di violenza e abuso contro le donne, i fenomeni di discriminazione multipla e analizzi la condizione delle donne immigrate.

Infine, l'articolo 23 (Comunicazione istituzionale) stabilisce che la Regione promuova la diffusione della cultura di genere mediante iniziative e azioni di comunicazione improntate al contrasto degli stereotipi di genere.

Nel Capo IV (Disposizioni finali), infine, all'art. 24 (Clausola valutativa) è previsto che la Giunta regionale relazioni annualmente al Consiglio regionale in occasione della presentazione del rapporto annuale sulla condizione femminile con un'informativa alla Commissione competente. Agli articoli 25 e 26 troviamo poi le norme finanziarie e l'entrata in vigore.

 

RELAZIONE ECONOMICO — FINANZIARIA

 

Il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge si base su risorse vincolate statali e comunitarie, attraverso l'imputazione a capitoli di nuova istituzione sia di entrata che di spesa. UPB 6.2.01.02 — "Servizi e attività socio sanitarie e socio assistenziali" vengono istituiti i seguenti capitoli di entrata:

-          (CNI) Trasferimenti in conto capitale per la realizzazione dei piani degli orari delle pubbliche amministrazioni (risorse FERS 2007 — 2013 assegnate Asse IV "Qualità della vita e inclusione sociale" per la linea di intervento "Azioni per realizzare infrastrutture per sostenere e migliorare le condizioni di vita di alcune categorie svantaggiate, riducendo i fenomeni di emarginazione e discriminazione");

-          (CNI) Trasferimenti di parte corrente per la realizzazione dei piani degli orari delle pubbliche amministrazioni (art. 28 della L. 53/2000; art. 1, comma 1250 ss., della L. 296/2006);

-          (CNI) Trasferimenti in conto capitale per interventi per la conciliazione vita — lavoro nel settore privato (risorse FERS 2007 — 2013 assegnate Asse IV "Qualità della vita e inclusione sociale" per la linea di intervento "Azioni per realizzare infrastrutture per sostenere e migliorare le condizioni di vita di alcune categorie svantaggiate, riducendo i fenomeni di emarginazione e discriminazione");

-          (CNI) Trasferimenti di parte corrente per interventi per la conciliazione vita — lavoro nel sistema privato ( art. 9 della L. 53/2000; art. 1, comma 1250 ss., della L. 296/2006);

e i corrispondenti capitoli di spesa:

-          (CNI) Spese in conto capitale per la realizzazione dei piani degli orari delle pubbliche amministrazioni (risorse FERS 2007 — 2013 assegnate Asse IV "Qualità della vita e inclusione sociale" per la linea di intervento "Azioni per realizzare infrastrutture per sostenere e migliorare le condizioni di vita di alcune categorie svantaggiate, riducendo i fenomeni di emarginazione e discriminazione");

-          (CNI) Spese correnti per la realizzazione dei piani degli orari delle pubbliche amministrazioni (art. 28 della L. 53/2000; art. 1, comma 1250 ss., della-L. 296/2006);

-          (CNI) Spese in conto capitale per interventi per la conciliazione vita — lavoro nel settore privato (risorse FERS 2007 — 2013 assegnate Asse IV "Qualità della vita e inclusione sociale" per la linea di intervento "Azioni per realizzare infrastrutture per sostenere e migliorare le condizioni di vita di alcune categorie svantaggiate, riducendo i fenomeni di emarginazione e discriminazione");

-          (CNI) Spese correnti per interventi per la conciliazione vita — lavoro nel sistema privato ( art. 9 della L. 53/2000; art. 1, comma 1250 ss., della L. 296/2006).

Alla relativa quantificazione si provvede in sede di approvazione della variazione di bilancio della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 2013.

Gli effetti finanziari della presente legge decorrono dalla data di entrata in vigore della legge regionale di variazione del bilancio per l'esercizio finanziario 2013.

Per gli anni successivi, la corrispondente spesa sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio e con la collegata legge finanziaria inerente allo stesso esercizio negli appositi capitoli di bilancio istituiti.

CAPO I

Finalità e obiettivi

 

Art. 1

Finalità

 

1. La Regione Calabria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 Costituzione, dell'art. 2, comma 2, lett. d) del proprio Statuto e dell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea promuove la cittadinanza di genere in tutte le politiche regionali e valorizza le differenze di cui donne e uomini sono portatori.

 

Art. 2

Obiettivi

 

1. La Regione Calabria, per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 e nell'ambito delle proprie finzioni e competenze, persegue i seguenti obiettivi:

 

a) promuovere e sostenere iniziative volte a eliminare gli stereotipi di genere;

b) promuovere e difendere la libertà di autodeterminazione della donna;

c) integrare le politiche di genere nella programmazione, attuazione e valutazione delle strategie di sviluppo e nell'attività normativa regionale;

d) promuovere e sostenere iniziative di sensibilizzazione, trasferimento e scambio di buone pratiche che prestano attenzione alle differenze di genere e per la rimozione di ogni forma di violenza e abuso contro le donne;

e) sostenere l'imprenditorialità e la formazione femminile e promuovere uguale indipendenza economica tra uomini e donne, anche attraverso la lotta a quelle forme di discriminazione che limitano le scelte lavorative e l'assunzione di ruoli di responsabilità da parte delle donne;

f) promuovere il coordinamento e l'amministrazione dei tempi della città per favorire lo sviluppo della qualità della vita, attraverso la conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale, di formazione e del tempo per sé;

g) promuovere la partecipazione delle donne alla vita politica e sociale.

 

CAPO II

Tempi delle città

 

Art. 3

Tempi delle città

 

1. La Regione Calabria promuove il coordinamento dei tempi delle città e l'uso del tempo per fini di solidarietà sociale, al fine di sostenere le pari opportunità fra uomini e donne e favorire la qualità della vita attraverso la conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale, di formazione e del tempo per sé delle persone che risiedono, anche temporaneamente, sul territorio regionale, nel rispetto delle disposizioni dettate dai capi I e VII della legge 8 marzo 2000, n.53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi della città) e dell'art. 50, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

2. Le politiche di coordinamento e amministrazione dei tempi e degli orari si articolano nei livelli regionale, provinciale e comunale.

 

Art. 4

Compiti della Regione

 

1. La Regione, nel perseguire le finalità di cui all'art. 3 e nel rispetto dei criteri generali di cui all'art. 9, integra le politiche temporali nei propri strumenti di pianificazione e programmazione e promuove l'adozione da parte dei comuni dei piani territoriali degli orari.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce un comitato tecnico, composto da esperti in materia di progettazione urbana, di analisi sociale, di comunicazione sociale e di gestione organizzativa, con compiti consultivi in ordine al coordinamento degli orari della città e per la valutazione degli effetti sulle comunità locali dei piani territoriali degli orari.

3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio regolamento, definisce i criteri e le modalità per la predisposizione e l'attuazione peri piani territoriali degli orari e per la costituzione, la promozione e il sostegno delle banche dei tempi di cui all'art. 27 della 1. 53/2000.

4. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale, promuove corsi di qualificazione e riqualificazione del personale impiegato nella progettazione dei piani territoriali degli orari e nei progetti di riorganizzazione dei servizi.

5. La Regione, ricevuti i piani territoriali degli orari dei comuni, li trasmette al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) indicandone, ai fini dell'art. 28 della L. 53/2000, l'ordine di priorità.

 

Art. 5

Compiti delle Province

 

1. Le Province, nel perseguire le finalità di cui all'alt 3 e nel rispetto dei criteri generali di cui all'art. 9, integrano le politiche temporali nei propri strumenti di pianificazione e programmazione e partecipano, attraverso i tavoli di concertazione e gli strumenti regionali di programmazione negoziata, all'attuazione e alla verifica dei piani territoriali degli orari.

2. Le Province, nell'ambito delle proprie competenze, concorrono alla realizzazione dei corsi di qualificazione e riqualificazione del personale impiegato nella progettazione dei piani territoriali degli orari e nei progetti di riorganizzazione dei servizi.

 

Art. 6

Compiti dei Comuni

 

1. I comuni, nel perseguire le finalità di cui all'art. 3 e nel rispetto dei criteri generali di cui all'art. 9 e degli indirizzi regionali e provinciali di cui agli articolo 4 e 5, definiscono e approvano i piani territoriali degli orari e provvedono agli atti gestionali necessari.

 

Art. 7

Compiti delle altre amministrazioni

 

1. Le pubbliche amministrazioni, con uffici centrali o periferici sul territorio regionale, si conformano alle finalità di cui all'art. 3, comma 1, in attuazione dell'art. 26, comma 1 della L. 53/2000 e dell'art. 2, comma 2, lett. e) del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

 

Art. 8

Principi di cooperazione e di sussidiarietà

 

1. L'esercizio delle funzioni in materia di coordinamento e amministrazione dei tempi e degli orari si attua nel rispetto del principio di coordinamento e cooperazione fra i livelli di cui all'art. 3, comma 2, nonché del principio di sussidiarietà.

2. Gli strumenti regionali e provinciali, di cui agli articoli 4 e 5, forniscono gli indirizzi che, sulla base dei principi di sussidiarietà orizzontale, differenziazione e adeguatezza, sono essenziali per assicurare l'esercizio unitario delle funzioni a livello regionale o provinciale.

3. Nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale e degli indirizzi di cui al comma precedente, ai fini della predisposizione dei piani territoriali degli orari sono coinvolti i soggetti sociali e istituzionali, pubblici e privati, che abbiano un ruolo rilevante in materia, ivi compresi gli organismi che promuovono le pari opportunità fra uomini e donne nei rispettivi territori di riferimento.

 

Art. 9

Criteri generali di coordinamento e amministrazione dei tempi e degli orari

 

1. I comuni realizzano il coordinamento e l'amministrazione degli orari dei servizi pubblici, di pubblico interesse o generale, ivi compresi gli uffici centrali e periferici delle pubbliche amministrazioni, gli esercizi commerciali e í pubblici esercizi, le attività di trasporto, socio — sanitarie, dì formazione e istruzione, culturali, sportive, turistiche e di spettacolo.

2. Per la realizzazione dei piani degli orari i comuni si attengono ai seguenti criteri generali:

 

a) accessibilità e fruibilità temporale dei servizi pubblici e privati, promuovendo il coordinamento tra orari e localizzazione dei servizi e favorendo la pluralità di offerta;

b) coordinamento degli orari dei servizi sul territorio con il sistema degli orari di lavoro dentro le imprese e gli enti, la promozione di pari opportunità tra uomo e donna per favorire l'equilibrio tra le responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità all'interno della famiglia;

c) riqualificazione degli spazi urbani per migliorare 1 circuiti di socialità e promuovere percorsi di mobilità attenti alle pratiche di vita quotidiana delle diverse fasce di età;

d) corrispondenza degli orari e della frequenza dei trasporti pubblici con le esigenze di razionalizzazione della mobilità urbana ed extraurbana, anche attraverso l'utilizzo di forme di mobilità alternative all'uso dell'auto privata, anche al fine del miglioramento della viabilità e della qualità ambientale;

e) uso del tempo per fini di reciproca solidarietà e interesse, favorendo e promuovendo la costituzione di associazioni denominate "banche del tempo", ai sensi dell'art. 27 della L.53/2000.

 

Art. 10

Criteri per l'adozione dei piani territoriali degli orari

 

1. Il piano territoriale degli orari è lo strumento di indirizzo strategico che, a livello comunale o sovracomunale, realizza il coordinamento e l'amministrazione dei tempi e degli orari.

2. Il piano territoriale degli orari indica le modalità di raccordo con gli strumenti di programmazione e pianificazione del territorio di riferimento e si articola in politiche e progetti, anche sperimentali o graduali.

3. Il piano territoriale, per ciascuno dei progetti o degli interventi proposti, indica:

 

a. l'ambito territoriale di applicazione;

b. le esigenze e le criticità alle quali si intende dare risposta;

c. le misure previste per raggiungere gli obiettivi;

d. il partenariato attivo e i soggetti coinvolti;

e. gli adempimenti necessari per l'attuazione, il cronoprogramma delle attività e il piano finanziario;

f. le modalità di gestione, controllo e monitoraggio sull'attuazione delle misure;

g. le azioni di informazione e comunicazione che verranno promosse per diffondere la conoscenza degli strumenti e dei servizi adottati.

 

4. I comuni inviano alla Regione e alla provincia il piano territoriale degli orari approvato.

 

Art. 11

Contributi peri piani territoriali degli orari

 

1. La Giunta regionale concede ai comuni contributi per progetti finalizzati alla predisposizione e attuazione dei piani territoriali degli orari.

2. La Giunta regionale, in attuazione degli indirizzi del documento di programmazione economico — finanziaria regionale (DPEFR), delibera annualmente il bando con le modalità di presentazione delle domande e le specifiche condizioni per la concessione dei contributi.

3. Nell'assegnazione dei contributi è data priorità a:

 

a) associazioni di comuni anche mediante unioni di comuni, con particolare riferimento alle iniziative congiunte di comuni con popolazione non superiore a trentamila abitanti;

b) comuni che abbiano attivato forme di coordinamento e cooperazione con altri enti locali per l'attuazione di specifici piani di armonizzazione degli orari dei servizi con vasti bacini di utenza;

c) interventi attuativi degli accordi di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 53/2000.

 

4. Ai fini dell'assegnazione dei contributi, sono considerati esclusivamente i progetti rientranti nelle seguenti tipologie:

 

a) progetti finalizzati all'armonizzazione degli orari dei servizi pubblici e privati con gli orari di lavoro, anche in attuazione dell'articolo 9 della legge 53/2000 e successivi provvedimenti attuativi;

b) progetti che favoriscono l'accessibilità delle informazioni e dei servizi della pubblica amministrazione, anche attraverso la semplificazione delle procedure e l'introduzione di servizi informatizzati e connessi in rete;

c) progetti che, attraverso politiche temporali, contribuiscano alla riduzione delle emissioni di gas inquinanti nel settore dei trasporti;

d) progetti finalizzati alla promozione e costituzione di associazioni denominate "banche del tempo", al fine di favorire un uso del tempo per fini di reciproca solidarietà e interesse;

e) progetti rientranti in specifiche aree d'azione indicate nei bandi annuali di accesso alle risorse e rispondenti agli indirizzi della programmazione regionale.

 

5. L'analisi e la valutazione delle domande di contributo è effettuata dal comitato tecnico di cui all'art. 4 , comma 2.

 

Art. 12

Attività di promozione, ricerca e formazione

 

1. La Giunta regionale cura e promuove attività di informazione e comunicazione volte a favorire l'esercizio delle funzioni in materia di coordinamento e amministrazione dei tempi e degli orari, nonché a diffondere la conoscenza delle buone prassi adottate.

2. La Giunta regionale promuove azioni di ricerca, volte a migliorare le conoscenze scientifiche e specialistiche in materia di politiche temporali, anche mediante accordi con il sistema universitario.

3. La Giunta regionale, anche di concerto con le province, promuove corsi di formazione specialistica di qualificazione e riqualificazione rivolti agli operatori e al personale impegnati nella progettazione e attuazione dei piani territoriali degli orari.

CAPO III

Cittadinanza di genere

 

Art. 13

Tavolo regionale per il coordinamento delle politiche di genere

 

1. È istituito il Tavolo regionale per il coordinamento delle politiche di genere, di seguito denominato Tavolo, quale strumento di partecipazione e rappresentanza dei soggetti che promuovono politiche di pari opportunità.

2. Il Tavolo ha sede presso la Giunta regionale ed è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un consigliere delegato.

3. Il Tavolo è la sede di confronto dei soggetti interessati per l'esame delle problematiche e delle politiche oggetto della presente legge e dei relativi strumenti di programmazione e di intervento.

4. I componenti del Tavolo sono nominati dal Presidente della Giunta regionale, tra soggetti esperti in materia di politiche di genere e prestano la loro consulenza a titolo gratuito.

 

Art. 14

Forum della cittadinanza di genere

 

1. La Regione indice annualmente una giornata dedicata alle tematiche delle pari opportunità denominata "Forum della cittadinanza di genere", come momento di confronto aperto a tutti i soggetti, istituzionali e non, che hanno tra i propri obiettivi il raggiungimento delle pari opportunità tra donne e uomini.

 

Art. 15

Piano regionale per la cittadinanza di genere

 

1. Il Tavolo regionale per il coordinamento delle politiche di genere redige annualmente il Piano regionale per la cittadinanza di genere.

2. Il Piano regionale per la cittadinanza di genere costituisce lo strumento della programmazione regionale in materia di pari opportunità e stabilisce gli indirizzi e le priorità di intervento.

 

Art. 16

Patti sociali di genere

 

1. La Regione promuove la stipula di accordi territoriali, denominati "patti sociali di genere", tra province, comuni, organizzazioni sindacali e imprenditoriali, sistema scolastico, aziende sanitarie e consultori per azioni a sostegno della maternità e della paternità e per sperimentare formule di organizzazione dell'orario di lavoro nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese private che favoriscano la riconciliazione tra vita professionale e vita privata e promuovano un'equa distribuzione del carico familiare tra i sessi.

2. I patti sociali di genere sono volti a:

 

a) promuovere e divulgare la cultura della conciliazione e la corresponsabilizzazione dei padri nella cura e nelle crescita dei figli;

b) promuovere e diffondere l'utilizzo dei congedi di maternità e parentali in una logica territoriale di equilibrio tra la fruizione dei congedi e la disponibilità dei servizi di cura;

c) incrementare la quantità e la qualità dei servizi alla persona disponibili sul territorio regionale;

d) promuovere processi di contrattazione decentrata per estendere alle lavoratrici e ai lavoratori precari le tutele riconosciute ai lavoratori a tempo indeterminato;

e) promuovere corsi di aggiornamento per donne e uomini che rientrano dopo il congedo obbligatorio e facoltativo di maternità e parentale;

f) favorire l'utilizzo del lavoro part — time per motivi parentali, anche attraverso l'attivazione di meccanismi di incentivazione economica.

 

Art. 17

Azioni positive per le pari opportunità

 

1. La Regione predispone azioni per:

 

a) sostenere la parità di genere nell'ambito delle politiche formative, del lavoro e dell' occupazione;

b) promuovere la qualificazione professionale delle lavoratrici e delle imprenditrici, al fine di favorire la più ampia scelta professionale delle donne e l'avvio e la gestione competente della propria attività;

c) promuovere e sostenere l'imprenditoria femminile, anche in forma cooperativa;

d) agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile;

e) promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali sono insufficientemente rappresentate e favorire il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nei livelli di più elevata responsabilità;

f) valorizzare, nell'ambito dell'organizzazione del lavoro, l'utilizzo degli istituti del rapporto di lavoro finalizzati alla conciliazione dei tempi lavorativi con i tempi di cura e assistenza;

g) diffondere, tramite corsi di formazione, la cultura dell'uguaglianza e della lotta alla discriminazione di genere per tutto il personale regionale.

 

Art. 18

Banca dati dei saperi delle donne

 

1. Presso la Commissione regionale per l'uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità fra uomo e donna, di cui alla legge regionale 26 gennaio 1987, n. 4 (Istituzione della commissione per l'uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità fra uomo e donna) è istituita la banca dati dei saperi delle donne, nella quale sono inseriti i curriculum delle donne con comprovate esperienze di carattere scientifico, culturale, artistico, professionale, economico e politico che lavorano o risiedono nella Regione Calabria.

2. La banca dati è uno strumento del quale viene data diffusione e informazione allo scopo di rappresentare l'ampio mondo dei saperi delle donne e favorire un'adeguata presenza delle donne in ruoli fondamentali della vita regionale.

3. Il trattamento dei dati relativi alla banca dati avviene nel rispetto del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

 

Art. 19

Parametri di genere nei programmi regionali che attribuiscono contributi

 

1. Nei programmi regionali che attribuiscono contributi, la Regione favorisce l'introduzione di parametri per il sostegno delle pari opportunità.

 

Art. 20

Bilancio di genere

 

1. La Regione, nella relazione di accompagnamento al bilancio di previsione e al rendiconto finanziario, inserisce il bilancio di genere, quale strumento di monitoraggio e valutazione dell'impatto delle politiche regionali in tema di pari opportunità.

2. Mediante il bilancio di genere la Regione:

 

a) valuta il diverso impatto prodotto sulle donne e sugli uomini dalle politiche di bilancio e dalla redistribuzione delle risorse in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro sociale e domestico;

b) analizza il diverso impatto sulla condizione di donne e uomini delle politiche nei diversi settori dell'intervento pubblico;

c) evidenzia l'utilizzo del bilancio per definire le priorità politiche e individuare strumenti e azioni per raggiungere la parità tra donne e uomini.

 

3. La Regione promuove la diffusione del bilancio di genere tra gli enti locali, anche al fine di orientare le azioni per la conciliazione vita — lavoro.

 

Art. 21

Statistiche di genere

 

1. Tutte le statistiche prodotte dagli uffici regionali o realizzate nell'ambito di attività finanziate dalla Regione devono adeguare la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati statistici in termini di genere.

 

Art. 22

Rapporto annuale sulla condizione femminile

 

1. La Giunta regionale predispone annualmente un rapporto sulla condizione delle donne in Calabria che documenti non solo la condizione economica e lavorativa delle donne, ma rilevi i fenomeni di violenza e abuso contro le donne, i fenomeni di discriminazione multipla e analizzi la condizione delle donne immigrate.

2. Il rapporto è trasmesso al Consiglio regionale della Calabria e inviato agli enti locali e alle organizzazioni economiche e sociali.

 

Art. 23

Comunicazione istituzionale

 

1. La Regione promuove la diffusione della cultura di genere mediante iniziative e azioni di comunicazione improntate al contrasto degli stereotipi di genere.

2. La Regione pone il rispetto delle finalità di cui al comma I come condizione di finanziabilità di tutte le attività di comunicazione cui contribuisce.

3. Le azioni di cui al comma I sono attuate nell'ambito delle attività di comunicazione istituzionale regionale e mediante il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) di cui alla legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2 (Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni - CORECOM).

 

CAPO IV

Disposizioni finali

 

Art. 24

Clausola valutativa

 

1. La Giunta regionale relaziona annualmente al Consiglio regionale, in occasione della presentazione del rapporto annuale sulla condizione femminile, di cui all'art. 22, con un'informativa alla Commissione competente.

2. La relazione di cui al comma 1 riferisce in particolare riguardo:

 

a) l'attività posta in essere e le iniziative proposte in attuazione della presente legge;

b) i risultati ottenuti dalla Giunta regionale, in termini quantitativi e qualitativi, per la promozione delle politiche di genere;

c) le attività di promozione e informazione programmate e adottate al fine di divulgare la conoscenza delle iniziative a favore delle politiche di genere;

d) le criticità emerse nella realizzazione degli interventi e gli eventuali correttivi apportati, con specifico riferimento alle modalità di allocazione delle risorse stanziate.

 

3. La relazione prevista dal comma precedente e gli eventuali documenti consiliari che ne concludono l'esame sono resi pubblici, con le modalità stabilite dal Presidente del Consiglio regionale, d'intesa con il Presidente della Commissione consiliare competente.

 

Art. 25

Norme finanziarie

 

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con le risorse vincolate, statali e comunitarie, da imputare ai seguenti capitoli di nuova istituzione di entrata e di spesa: UPB 6.2.01.02 — "Servizi e attività socio sanitarie e socio assistenziali"

Capitoli di entrata:

-          (CNI) Trasferimenti in conto capitale per la realizzazione dei piani degli orari delle pubbliche amministrazioni (risorse FERS 2007 — 2013 assegnate Asse IV "Qualità della vita e inclusione sociale" per la linea di intervento "Azioni per realizzare infrastrutture per sostenere e migliorare le condizioni di vita di alcune categorie svantaggiate, riducendo fenomeni di emarginazione e discriminazione");

-          (CNI) Trasferimenti di parte corrente per la realizzazione dei piani degli orari delle pubbliche amministrazioni (art. 28 della L. 53/2000; art. 1, comma 1250 ss., della L. 296/2006);

-          (CNI) Trasferimenti in conto capitale per interventi per la conciliazione vita — lavoro nel settore privato (risorse FERS 2007 — 2013 assegnate Asse IV "Qualità della vita e inclusione sociale" per la linea di intervento "Azioni per realizzare infrastrutture per sostenere e migliorare le condizioni di vita di alcune categorie svantaggiate, riducendo i fenomeni di emarginazione e discriminazione");

-          (CNI) Trasferimenti di parte corrente per interventi per la conciliazione vita — lavoro nel sistema privato ( art. 9 della L. 53/2000; art. 1, comma 1250 ss., della L. 296/2006).

Capitoli di spesa:

-          (CNI) Spese in conto capitale per la realizzazione dei piani degli orari delle pubbliche amministrazioni (risorse FERS 2007 — 2013 assegnate Asse IV "Qualità della vita e inclusione sociale" per la linea di intervento "Azioni per realizzare infrastrutture per sostenere e migliorare le condizioni di vita di alcune categorie svantaggiate, riducendo i fenomeni di emarginazione e discriminazione");

-          (CNI) Spese correnti per la realizzazione dei piani degli orari delle pubbliche amministrazioni (art. 28 della L. 53/2000; art. 1, comma 1250 ss., della L. 296/2006);

-          (CNI) Spese in conto capitale per interventi per la conciliazione vita — lavoro nel settore privato (risorse FERS 2007 — 2013 assegnate Asse IV "Qualità della vita e inclusione sociale" per la linea di intervento "Azioni per realizzare infrastrutture per sostenere e migliorare le condizioni di vita di alcune categorie svantaggiate, riducendo i fenomeni di emarginazione e discriminazione");

-          (CNI) Spese correnti per interventi per la conciliazione vita — lavoro nel sistema privato ( art. 9 della L. 53/2000; art. 1, comma 1250 ss., della L. 296/2006).

2. Alla relativa quantificazione si provvede in sede di approvazione della variazione di bilancio della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 2013.

3. Gli effetti finanziari della presente legge decorrono dalla data di entrata in vigore della legge regionale di variazione del bilancio per l'esercizio finanziario 2013.

4. Per gli anni successivi, la corrispondente spesa sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio e con la collegata legge finanziaria inerente allo stesso esercizio negli appositi capitoli di bilancio istituiti.

 

Art. 26

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

2. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare coma legge della Regione Calabria.