Proposta di legge n. 459/9^

Relazione descrittiva

 

La presente proposta di legge regionale disciplina il riordino dell'ordinamento della polizia locale e promuove l'attuazione delle politiche regionali per la sicurezza urbana e territoriale.

La riforma della normativa regionale in materia di polizia locale prende le mosse dall'attuale quadro costituzionale e dagli effetti che la riforma del Titolo V della Costituzione ha prodotto sul meccanismo di riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni in tale ambito.

La disciplina della polizia locale, infatti, non rientrando più tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, è divenuta oggetto di competenza legislativa di tipo residuale delle Regioni, sottoposta ai soli limiti previsti dall'articolo 117 della Costituzione. Infatti l'esclusione esplicita della materia "polizia amministrativa locale"dalle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2 Cost.) e la conseguente collocazione tra quelle di competenza regionale residuale hanno consentito ad ogni Regione di approvare le leggi di disciplina delle funzioni di polizia amministrativa e delle strutture di polizia locale deputate al loro esercizio.

Strettamente connessa alla materia oggetto della presente proposta è la legge regionale 10 gennaio 2007, n. 5 che promuove l'istituzione del "sistema integrato di sicurezza", al quale sono riconducibili interventi in settori quali la riqualificazione delle aree urbane degradate, la prevenzione di situazioni di disagio sociale, la mediazione dei conflitti sociali e culturali, le azioni di supporto al controllo del territorio (utilizzo di strumenti tecnologici; polizia locale di prossimità), l'educazione alla legalità,ecc . Si tratta di iniziative ed interventi volti al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio regionale, assolutamente distinti dall'attività di prevenzione e repressione dei reati di competenza statale e che, nel rispetto del dettato costituzionale e in coerenza con le statuizioni giurisprudenziali e le disposizioni legislative, incidono su materie di competenza regionale.

La Regione Calabria, con tale proposta, intende conferire evidenza giuridica e tradurre in termini di diritto positivo il ruolo e le funzioni che svolge attualmente la polizia locale nel contesto del territoriale regionale.

La Regione Calabria ha legiferato in materia di polizia locale, approvando la legge regionale 14 aprile 1990, n. 24 (Norme sull'ordinamento della polizia municipale), che ha dato attuazione in ambito regionale ai principi guida contenuti nella legge 7 marzo 1986, n. 65 "Legge-quadro sull'ordinamento della polizia locale".

Tuttavia, il quadro normativo che sino ad ora ha disciplinato la materia risente oggi di una certa inadeguatezza rispetto alle funzioni ed i compiti che le leggi e le prassi hanno nel tempo progressivamente assegnato alle forze di polizia locale.

Ciò richiede, da parte della Regione, una politica di sostegno e di coordinamento delle attività di polizia locale, al fine di assicurare un efficace ed omogeneo svolgimento dei relativi compiti a livello locale e, al tempo stesso, un concreto sviluppo di politiche integrate per la sicurezza regionale.

Sono questi gli aspetti peculiari del presente schema di proposta di legge che pone come prioritario l'obiettivo di dare organicità alla materia introducendo quegli aspetti innovativi che conferiscano alla polizia locale maggiore funzionalità operativa e validi strumenti per concorrere al perseguimento di migliori condizioni di sicurezza urbana.

La proposta di legge è composta da 27 articoli ripartiti in sei Capi, che si occupano, rispettivamente, dell'individuazione delle disposizioni generali della legge (Capo I), dell'ordinamento della polizia locale (Capo II), del coordinamento delle attività regionali (Capo III), degli interventi regionali (Capo IV), della formazione e dell'aggiornamento professionale (Capo V) e, in ultimo, delle disposizioni finali e transitorie (Capo VI).

 

Relazione economica- finanziaria

 

La norma finanziaria è contenuta all'articolo 27 della presente proposta. La stessa è strutturata per dare copertura alle disposizioni di cui agli articoli 5, 16 comma 6, 17, 21, 23 della presente legge, quantificati per l'esercizio 2013 in euro 315.000,00., con la contestuale riduzione pari importo delle risorse stanziate all'UPB 1.2.04.09 "Spese per la gestione finanziaria della Regione" — capitolo 12040911 "Fondo per il pagamento di debiti pregressi accertati e riconosciuti nei confronti di enti, persone fisiche e giuridiche, istituzioni ed organismi vari derivanti da attività dell'amministrazione regionale (art. 35, commi 1 e 2, della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9)".

 

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

 

Tab. 1 - Oneri finanziari:

 

Articolo

Descrizione spese

Tipologia

I o C

Carattere Temporale

A o P

Importo

5

Festa regionale della Polizia Locale

Corrente

Pluriennale

15.000,00

16

Costituzione in seno alla organizzazione della Giunta regionale di una struttura di coordinamento e relative attrezzature; istituzione numero telefonico unico.

Parte corrente

Pluriennale

Ufficio di coordi- namento è compo- sto da 5 persone senza oneri ag- giuntivi rispetto allo stanziamento UPB 1.2.01.01.

 

Per l'istituzione del numero telefo- nico unico, si pre- vede una spesa di 50.000,00

 

17

Gestione associata

Spesa corrente

Pluriennale

50.000,00 euro.

19

Progetti di sicurezza urbana

Capitale

Pluriennale

risorse derivanti dai fondi per lo sviluppo della po- litica di coesione 2014 -2020.

21 -23

Formazione - Scuola regionale Polizia Locale

Corrente

Pluriennale

200.000,00

 

 

Criteri di quantificazione

Per gli oneri di cui all'articolo 5 "Festa regionale della Polizia locale" (inclusive delle spese per celebrazioni, convegni, manifesti, pubblicazioni varie e stampati) sono state effettuate stime parametriche in base agli impegni di spesa assunti da enti locali e territoriali per l'organizzazione di eventi similari. Calcolando una media di tali impegni, si è stimato un fabbisogno di spesa quantificato in euro 15.000,00.

Per gli oneri di cui all'articolo 16, comma 1, riguardanti la costituzione in seno alla organizzazione della Giunta regionale di una struttura di coordinamento e relative attrezzature, l'ipotesi per quantificare il relativo impatto finanziario è quella di istituire un ufficio di coordinamento composto da 5 membri (1 categoria D, 2 categoria C, 2 categoria B) con una spesa complessiva pari ad euro 130.000,00. (Categoria D = 24.000; Categoria C = 21.700; Categoria B = 20.000). All'ufficio di coordinamento è assegnato, previa domanda di mobilità interna, personale già in servizio presso la Regione Calabria pertanto il relativo onere non comporta ulteriori costi a carico del bilancio regionale e trova la sua copertura nella U.P.B. 1.2.01.01 "Spese per il personale regionale". Per queste motivazioni non è necessario per questo articolo individuare ulteriori forme di copertura.

Per quanto riguarda l'istituzione del numero telefonico unico di cui all'articolo 16 comma 6, si è assunto come riferimento lo stanziamento nello stato di previsione della spesa del bilancio 2013 della Regione Puglia (L.R 37/2011), pari a € 50.000,00.

Per la quantificazione degli oneri finanziari derivanti dall'articolo 17, concernenti la gestione

associata delle funzioni, si è assunto come riferimento lo stanziamento di spesa nel bilancio di

previsione 2013 della Regione Puglia (L.R. 37/2011) quantificato in euro 50.000,00.

L'articolo 19 troverà attuazione con l'utilizzo delle risorse derivanti dai fondi per lo sviluppo della politica di coesione 2014 -2020. Nell'attuale programmazione il Programma operativo nazionale Convergenza Fesr ha sostenuto la realizzazione di infrastrutture per la sicurezza (ad esempio, sistemi di videosorveglianza con investimenti per 300 mila euro, l'aggiornamento dei database di ordinanze della polizia locale ed interfaccia con catasto segnaletica stradale - 23.100 euro fondo sociale europeo, la realizzazione di sistemi informativi e di telecomunicazione, nonché la realizzazione e/o potenziamento di scuole ed istituti di formazione). L'articolo ha dunque carattere programmatorio, implica l'impegno di inserire nella nuova programmazione comunitaria regionale una misura di intervento per sostenere la progettualità degli enti locali e territoriali in materia di polizia locale, ma non genera automatismi di spesa.

In relazione alle attività di formazione di cui agli articoli 21 e 23, sono state svolte delle stime parametriche sulla base di corsi di formazione organizzati per la polizia locale nella Regione Piemonte (che con Delibera Giunta Regionale 40-12396 del 26 aprile 2004, determina i compensi per le attività di docenza a corsi di formazione, aggiornamento e qualificazione per la polizia locale), e sulla base delle previsioni di spesa per le attività formative per la polizia locale indicate nel bilancio di previsione 2013 della Regione Puglia (ai sensi della legge regionale n. 37/2011).

Il quadro economico della formazione per i nuovi, assunti ipotizzando una durata del corso di 320 ore e la partecipazione di 30 allievi è così strutturato:

-          Docenze: euro 21.896

-          attività di tutorato: 6.440

-          Commissioni di esame: 2500

-          Spese amministrative: 4164.

Da questi valori si è determinato un costo unitario per allievo pari a 1.166 euro. Nella legge si prevede una dotazione di 200 mila euro che consentirà di formare circa 170 allievi l'anno.

 

Copertura finanziaria

 

n. UPB/Capitolo

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

Totale

 

UPB 1.2.04.09 - capitolo 12040911 "Fondo per il pagamento di debiti pregressi accertati e riconosciuti nei confronti di enti, persone fisiche e giuridiche, istituzioni ed organismi vari derivanti da attività dell'amministrazione regionale (art.35, commi 1 e 2, della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9)"

315.000,00

315.000,00

315.000,00

945.000,00

 

Totale

 

315.000,00

 

315.000,00

 

315.000,00

 

945.00000

 

                                              

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1

(Finalità e oggetto)

 

1. La Regione, pone la sicurezza urbana tra le condizioni primarie per un ordinato svolgimento della vita civile.

2. La presente legge, al fine di incrementare i livelli di sicurezza urbana nel territorio regionale e nel pieno rispetto dell'esclusiva competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, definisce gli indirizzi generali dell'organizzazione e dello svolgimento del servizio di polizia locale dei comuni, delle province e delle loro forme associative, il coordinamento delle attività e l'esercizio associato delle funzioni, gli interventi regionali per la sicurezza urbana, nonché le modalità di accesso e di formazione degli operatori di polizia locale.

3. Gli interventi nei settori della sicurezza sociale, dell'educazione alla legalità e della riqualificazione urbana costituiscono strumenti per il concorso della Regione allo sviluppo di un'ordinata e civile convivenza, alla prevenzione dei fenomeni criminali e delle loro cause. Tali interventi sono disciplinati dalla legge regionale 10 gennaio 2007, n.5 (Promozione del sistema integrato di sicurezza).

 

Art. 2

(Politiche regionali)

 

1. La Regione, per il perseguimento delle finalità indicate nell'articolo 1, oltre alle iniziative previste dalla legge regionale 10 gennaio 2007, n.5:

 

a) sviluppa politiche per le finalità di cui all'articolo 1 e ne promuove la realizzazione a livello locale;

b) promuove forme di coordinamento delle politiche regionali con quelle locali, e tra queste e le attività degli organi decentrati dello Stato;

c) promuove accordi di programma quadro con il governo nazionale in tema di sicurezza urbana, tutela ambientale e territoriale al fine di concretizzare la collaborazione tra comuni, province, regioni e le istituzioni dello Stato responsabili dell'ordine e della sicurezza pubblica.

 

2. La Regione assume altresì il compito di:

 

a) fornire supporto, anche di carattere finanziario, ed assistenza tecnica agli enti locali ed alle associazioni ed organizzazioni operanti nel settore della sicurezza dei cittadini, con particolare riguardo alla definizione dei patti locali di sicurezza ed all'accesso alle risorse economiche dell'Unione europea;

b) promuovere attività di formazione in materia di sicurezza urbana e di prevenzione e tutela dell'ambiente e del territorio;

c) fornire sostegno all'attività operativa, di formazione e aggiornamento professionale della polizia locale, promuovendo anche forme di collaborazione con le forze di pubblica sicurezza presenti sul territorio regionale;

d) favorire lo scambio di buone pratiche operative anche mediante la promozione di modelli operativi uniformi e modulistica unica ed attività di ricerca e documentazione.

 

Art. 3

(Funzioni della Provincia)

 

1. La Provincia, nell'ambito delle proprie competenze, in particolare con riferimento all'attività venatoria e di tutela dell'ambiente e del territorio, concorre alla definizione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza attraverso:

 

a) l'istituzione del corpo di polizia provinciale;

b) la promozione e la gestione dei progetti per la sicurezza urbana e la partecipazione ai patti locali di sicurezza di cui alla legge regionale 10 gennaio 2007, n. 5;

c) la collaborazione della polizia provinciale alle attività previste nei patti locali di sicurezza urbana ed in generale all'attività di controllo del territorio.

 

Art. 4

(Funzioni dei Comuni)

 

1. I comuni, nell'ambito delle proprie competenze, concorrono alla definizione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana attraverso:

 

a) l'istituzione del corpo di polizia municipale;

b) la promozione e la gestione dei progetti per la sicurezza di cui alla legge regionale 10 febbraio 2007, n.5;

c) l'orientamento delle politiche sociali a favore dei soggetti a rischio di devianza anche nell'ambito di un più vasto programma di politiche per la sicurezza urbana;

d) l'assunzione del tema della sicurezza urbana e della tutela dell'ambiente e del territorio come uno degli obiettivi da perseguire nell'ambito delle competenze relative all'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.

 

Art. 5

(Festa regionale della polizia locale)

 

1. E' istituita nella Regione Calabria la giornata regionale della polizia locale, che si svolge il 20 gennaio di ogni anno in occasione della ricorrenza di San Sebastiano, patrono della polizia locale.

2. La giornata regionale si celebra, di norma, in un comune capoluogo di provincia secondo un criterio di rotazione. In occasione della giornata della polizia locale, oltre ad una cerimonia religiosa, sono organizzate iniziative per l'approfondimento delle tematiche relative alla sicurezza, alla conoscenza del codice della strada e all'educazione alla legalità, nonché per il conferimento di particolari riconoscimenti agli operatori che si siano distinti per azioni e condotte meritevoli nello svolgimento delle funzioni di polizia locale.

 

CAPO II

ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE

 

Art. 6

(Principi organizzativi)

 

1. Le funzioni di polizia locale sono esercitate dagli enti locali, in forma singola o associata, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, il corpo di polizia locale è istituito con un numero minimo di sette operatori di polizia locale compreso il responsabile.

2. Per la determinazione delle risorse umane da destinare al servizio di polizia locale, ciascun ente locale deve tenere in considerazione, secondo criteri di funzionalità e di economicità, il numero di abitanti, l'estensione e la morfologia del territorio, i flussi giornalieri di traffico, le caratteristiche socio-economiche della comunità locale ed i flussi turistici nonché ogni altro elemento peculiare che possa incidere sulla domanda di sicurezza urbana. In ogni caso, per i corpi di polizia provinciale deve essere prevista di norma una unità operativa ogni cinquemila abitanti e per i corpi di polizia municipale almeno una unità operativa ogni cinquecento abitanti

3. La Giunta regionale definisce i criteri organizzativi di carattere generale a cui gli enti locali devono attenersi nell'organizzazione del servizio-"di polizia locale.

4. Gli enti locali disciplinano con propri regolamenti l'ordinamento, le modalità di impiego del personale e l'organizzazione del servizio di polizia locale, svolto in forma singola o associata, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dalla presente legge.

 

Art. 7

(Personale addetto al servizio di polizia locale)

 

1. Il personale del polizia locale si suddivide, di norma, in responsabili del corpo, addetti al coordinamento ed al controllo ed agenti.

2. Il personale della polizia locale non può essere destinato a svolgere attività e compiti diversi da quelli previsti dalla legge n. 65/85 e dalla presente legge, anche negli enti locali ove presti servizio un solo operatore della polizia locale..

 

Art. 8

(Configurazione del corpo di polizia locale)

 

1. In nessun caso il corpo di polizia locale, ove istituito, può essere considerato una struttura intermedia di settori amministrativi più ampi, né essere posto alle dipendenze del responsabile di diverso settore amministrativo o inserito in dipartimenti amministrativi o macro-aree comunque denominate. La posizione del comandante del corpo di polizia locale acquisita con concorso pubblico non è soggetta a provvisorietà di incarico.

2. In ogni caso l'ente locale deve prevedere un'unica figura apicale quale responsabile del corpo di polizia locale.

 

Art.9

(Funzioni di polizia amministrativa)

 

1. La polizia locale, nell'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa, svolge attività di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali.

 

Art. 10

(Funzioni di polizia giudiziaria)

 

1. Per le funzioni e le qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza del personale della polizia locale si applica la disciplina prevista dalla legge n. 65/86.

 

Art. 11

(Servizi esterni di supporto e soccorso)

 

1. La polizia locale, nell'ambito delle proprie competenze, presta ausilio e soccorso in caso di eventi che pregiudichino la sicurezza dei cittadini, la tutela dell'ambiente e del territorio e l'ordinato vivere civile.

2. Per far fronte ad esigenze di natura temporanea, gli operatori di polizia locale possono, previo accordo tra le amministrazioni interessate, svolgere le proprie funzioni presso amministrazioni locali diverse da quelle di appartenenza. In tal caso il personale opera alle dipendenze dell'autorità locale che ha fatto richiesta di ausilio, mantenendo la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.

 

Art.12

(Mezzi di servizio)

 

1. Le attività di polizia locale sono svolte anche con l'utilizzo di veicoli.

2. I servizi o i corpi di polizia locale possono essere dotati di natanti a motore per i servizi di polizia marittima.

3. Nel caso di eventi particolarmente critici o che interessano più comuni, i corpi di polizia locale possono essere dotati di mezzi operativi adatti alla natura del servizio o del territorio, ivi compresi i mezzi aerei.

4. I mezzi di servizio devono essere adibiti esclusivamente per compiti di istituto.

 

Art. 13

(Uniformi e segni distintivi)

 

1. La divisa degli appartenenti ai corpi e servizi di polizia locale, con il relativo equipaggiamento, deve soddisfare le esigenze di funzionalità, sicurezza e visibilità degli operatori.

2. Le divise sono ordinarie, di servizio e per servizi di onore e di rappresentanza.

3. Sull'uniforme sono apposti gli elementi identificativi dell'operatore e dell'ente di appartenenza nonché lo stemma della Regione Calabria.

4. I simboli distintivi di grado sono attribuiti a ciascun operatore della polizia locale in relazione al profilo e alle funzioni conferite.

5. Gli appartenenti alla polizia locale possono fregiarsi con decorazioni da apporre sulle uniformi, così come determinate dalla Giunta regionale con regolamento. Agli stessi è consentito di fregiarsi con decorazioni già conferite da autorità statali o enti pubblici.

 

Art.14

(Regolamenti regionali)

 

1. La Giunta regionale adotta uno o più regolamenti regionali con cui sono disciplinati:

 

a) i colori, i contrassegni e gli accessori dei mezzi di trasporto in dotazione alla polizia locale;

b) gli strumenti che devono essere tenuti a bordo dei mezzi di trasporto;

c) le caratteristiche di ciascun capo delle divise della polizia locale, le modalità d'uso e gli elementi identificativi di cui all'articolo 13, comma 3;

d) i modelli cui si conformano i distintivi da apporre sulle uniformi degli operatori della polizia locale;

e) i simboli distintivi di grado per la polizia locale;

f) i requisiti di accesso di tipo fisico e psico-attitudinale, nel rispetto delle norme che disciplinano l'accesso al lavoro nella pubblica amministrazione;

g) i sistemi di preselezione e di concorso da utilizzare ed i sistemi di valutazione del personale.

 

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, o nel diverso termine stabilito dai regolamenti medesimi, i comuni e le province provvedono all'adeguamento dei regolamenti vigenti.

3. Nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, i corpi di polizia locale osservano i regolamenti già adottati dai rispettivi enti.

 

Art. 15

(Convenzioni)

 

1. La Regione, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, può stipulare convenzioni con imprese produttrici al fine di agevolare gli enti locali nella dotazione del vestiario e degli strumenti operativi previsti.

2. Gli enti locali hanno facoltà di aderire alle predette convenzioni, ovvero di provvedere direttamente all'acquisto del vestiario e degli strumenti operativi, fermo restando che gli stessi devono essere conformi alle caratteristiche stabilite dai regolamenti di cui all'articolo 14.

 

CAPO III

COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' REGIONALI

 

Art. 16

(Struttura di coordinamento)

 

1. Al fine di assicurare la collaborazione, l'uniformità operativa e l'integrazione delle attività dei corpi e dei servizi di polizia locale, la Giunta regionale, nell'ambito della propria organizzazione, costituisce apposita struttura di coordinamento delle funzioni e dei compiti di polizia locale. Della struttura organizzativa devono far parte anche appartenenti a corpi e servizi di polizia locale operanti nella Regione.

2. La struttura di coordinamento:

 

a) promuove il coordinamento tra comandi di polizia locale nei casi in cui fenomeni o avvenimenti rilevanti per i compiti della polizia locale, interessino il territorio di più comuni o province ovvero richiedano, per estensione, gravità o intensità dell'allarme sociale, l'azione concorrente e coordinata della polizia locale medesima;

b) effettua la raccolta ed il monitoraggio dei dati inerenti le funzioni di polizia locale e ne cura la diffusione;

c) formula proposte e pareri alla Giunta regionale in merito ai criteri e modalità per la gestione associata del servizio, alla realizzazione e gestione del sistema informativo unificato, alle procedure operative per l'espletamento del servizio, agli strumenti e mezzi di supporto per l'incremento dell'efficacia dei servizi ed il loro coordinamento, all'adozione della modulistica unica;

d) assiste gli enti locali per l'istituzione di forme di gestione associata dei servizi di polizia locale;

e) provvede ad organizzare la festa regionale della polizia locale;

f) gestisce un sito internet dedicato alla polizia locale;

g) sostiene iniziative di innovazione tecnologica per potenziare ed uniformare i sistemi di radio e telecomunicazione.

 

3. Nel perseguimento dei fini indicati al comma 1, la Giunta regionale può individuare strumenti e mezzi di supporto volti a rendere più efficace l'attività dei corpi e dei servizi di polizia locale, alche mediante appositi strumenti di comunicazione a mezzo internet e stampa.

4. Nell'ottica di agevolare lo svolgimento dei compiti della polizia locale, la Giunta regionale definisce linee guida per le procedure operative da seguire nell'espletamento del servizio e promuove l'adozione di una modulistica unica sul territorio regionale.

5. Al fine di garantire un efficace scambio di informazioni e un rapido intervento sul territorio, gli enti locali, anche con il supporto della Regione, assicurano il raccordo telematico tra i comandi dei servizi di polizia locale e degli stessi con la struttura di coordinamento regionale. La Regione individua le caratteristiche tecniche delle centrali operative e della strumentazione accessoria.

6. Allo scopo di potenziare l'operatività della polizia locale e di consentirne il pronto coinvolgimento in caso di necessità, la Regione promuove l'istituzione del numero telefonico unico attraverso il quale attivare il comando più vicino al luogo dell'evento per il quale si richiede l' intervento.

 

Art. 17

(Gestione associata del servizio di polizia locale)

 

1. La Regione promuove ed incentiva la gestione associata del servizio di polizia locale al fine di aumentarne il grado di efficienza, efficacia ed economicità ed assicurare livelli elevati di sicurezza urbana sul territorio.

 

Art. 18

(Competenza territoriale e dipendenza gerarchica)

 

1. Gli operatori di polizia locale degli enti locali che aderiscono al servizio associato, svolgono il servizio nell'ambito territoriale associato, con le modalità previste negli accordi tra enti locali.

2. Gli operatori di polizia locale, nel caso di cui al comma 1, dipendono funzionalmente dal sindaco o dal Presidente della provincia e, operativamente, da un comandante individuato ai sensi del regolamento adottato dagli enti locali associati.

 

CAPO IV

INTERVENTI REGIONALI

 

Art. 19

(Progetti per la sicurezza urbana)

 

1. La Regione, attraverso strumenti finanziari integrati, anche in concorso con gli enti locali, partecipa alla realizzazione di progetti finalizzati a garantire la sicurezza urbana, secondo le modalità ed i termini contenuti nella legge regionale 10 gennaio 2007, n. 5.

2. Oltre le finalità indicate nella legge di cui al comma 1, i progetti possono riguardare anche:

 

a) l'apertura di presidi territoriali decentrati di polizia locale;

b) la costruzione , ristrutturazione, modifica o acquisto di immobili da adibire a comandi di polizia locale;

c) il potenziamento degli apparati radio dei corpi e dei servizi di polizia locale;

d) il rinnovo e l'incremento delle dotazioni tecniche e strumentali e del parco automezzi;

e) i collegamenti telefonici, telematici, i servizi informatici, l'installazione di colonnine di soccorso e sistemi di videosorveglianza per il controllo del territorio nelle vie commerciali e nelle aree ad alto rischio;

f) l'ammodernamento delle sale operative e di rilevamento satellitare per l'individuazione delle pattuglie sul territorio;

g) l'acquisizione di strumenti operativi di tutela per il personale della polizia locale;

h) l'incremento del nastro orario oltre le dodici ore giornaliere con estensione del servizio nella fascia serale e notturna;

i) l'istituzione del servizio di prossimità, con particolare riguardo alle zone abitative e commerciali;

1) l'incremento delle attività dirette alla tutela dell'ambiente ed in particolare alla salvaguardia della fauna e del territori;

m) le iniziative finalizzate al controllo delle zone a rischio, degli edifici abbandonati e delle aree dismesse;

n) la gestione associata dei servizi finalizzati alla vigilanza e al controllo del territorio di competenza.

 

Art.20

(Presentazione dei progetti)

 

1. I progetti per la sicurezza urbana previsti nell'articolo 19 sono presentati:

 

a) dalle province, che abbiano istituito il corpo di polizia locale con almeno sette addetti;

b) dai comuni, che abbiano istituito il corpo di polizia locale con almeno sette addetti;

c) da più comuni con sette addetti o che intendano intraprendere un percorso di gestione associata dei progetti.

 

2. Per esigenze di omogeneità e di continuità territoriale, gli enti locali che si associano devono essere territorialmente confinanti, salvo deroghe motivate.

 

CAPO V

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

 

Art. 21

(Formazione e aggiornamento periodico)

 

1. La Regione promuove ed organizza i corsi di qualificazione e formazione di base peri vincitori dei concorsi banditi per la copertura dei posti banditi per l'immissione nei ruoli della polizia municipale e provinciale.

2. La Regione promuove la formazione per la preparazione delle funzioni di polizia locale ed organizza corsi formativi di preparazione ai concorsi banditi dagli enti competenti per il reclutamento del personale della polizia locale. La selezione per la partecipazione ai corsi è effettuata dagli enti locali sulla base del numero dei posti che intendono coprire.

3. I corsi di cui al comma 2 possono essere promossi ed organizzati anche dagli enti locali, con l'osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 5, verificati dalla Giunta regionale.

4. Coloro che hanno frequentato i corsi formativi e di preparazione e superato gli esami finali sono iscritti in apposito elenco conservato ed aggiornato dalla struttura regionale competente in materia di polizia locale. L'iscrizione all'elenco costituisce requisito per la partecipazione alle procedure di selezione per l'assunzione di personale della polizia locale a tempo determinato. I corsi devono essere frequentati con esito positivo anche dagli ufficiali e sottoufficiali assunti a tempo determinato.

5. Le modalità organizzative, i contenuti, la durata, le prove finali dei corsi, nonché i criteri per la composizione delle commissione esaminatrici dei corsi formativi, sono disciplinati c n deliberazione della Giunta regionale.

 

Art. 22

(Periodo di prova e corso di prima formazione per agenti)

 

1. Durante il periodo di prova è obbligatoria la frequenza di un corso di prima formazione per tre mesi, con verifica finale della preparazione acquisita; al termine del corso il personale può essere adibito al servizio attivo con affiancamento tecnico per almeno tre mesi.

 

Art. 23

(Scuola regionale di polizia locale)

 

1. E' istituita la Scuola regionale di polizia locale che costituisce struttura formativa di base per gli appartenenti ai corpi di polizia municipale e provinciale e di alta specializzazione sui temi della sicurezza urbana e sui compiti della polizia locale.

2. Presso la scuola si svolgono i corsi di formazione di base e di qualificazione e aggiornamento professionale nonché appositi corsi di formazione specialistica e manageriale per i Comandanti.

3. La Giunta regionale, con regolamento, definisce la struttura e le modalità di funzionamento della scuola.

4. Il volume delle iniziative previste è funzionale alle risorse finanziarie assegnate annualmente ed è approvato con provvedimento della Giunta regionale. L'offerta formativa è contenuta in un programma annuale o pluriennale definito Scuola dopo l'analisi del fabbisogno formativo; il piano di formazione contiene la progettazione generale degli interventi ed il catalogo delle iniziative svolte anche in forma decentrata.

5. Nel determinare il finanziamento dei corsi di formazione e aggiornamento, la Giunta regionale tiene conto del reale fabbisogno formativo accertato sulla base della domanda proveniente dagli enti locali,nonché dalle ricerche della scuola.

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE e FINANZIARIE

 

Art. 24

(Condizioni di accesso ai finanziamenti regionali)

 

1. Il rispetto di quanto previsto nella presente legge è condizione essenziale per l'accesso ai finanziamenti regionali.

2. Gli enti locali che non hanno istituito i corpi di polizia locale o che, a tal fine, non hanno attivato forme di gestione associata dei servizi di polizia locale, non possono accedere ai finanziamenti regionali.

 

Art. 25

(Modifica dell'articolo 3, 1.r. n. 36/2008)

 

1. Al comma 1, articolo 3, della legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36 (Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale) dopo le parole "- Appartenenti alle Forze dell'ordine = 2%" don aggiunte le seguenti "- Personale dei corpi e servizi della polizia locale = 1%".

 

Art. 26

(Abrogazioni)

 

1. La legge regionale 14 aprile 1990, n.24 (Norme sull'ordinamento della polizia municipale) è abrogata.

 

Art. 27

(Norma finanziaria)

 

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 5, 16 comma 6, 17, 21, 23 della presente legge, quantificati per l'esercizio 2013 in euro 315.000,00 si provvede con le risorse allocate alla UPB 1.2.04.09 "Spese per la gestione finanziaria della Regione" — capitolo 12040911 "Fondo per il pagamento di debiti pregressi accertati e riconosciuti nei confronti di enti, persone fisiche e giuridiche, istituzioni ed organismi vari derivanti da attività dell'amministrazione regionale (art. 35, commi 1 e 2, della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9)" che viene ridotta del medesimo importo.

2. Alle spese derivanti dall'articolo 16 comma 1 si provvede, senza oneri aggiuntivi, alle risorse finanziarie già iscritte per il corrente esercizio finanziario nella UPB 1.2.01.01 "Spese per il personale regionale".

3. Per gli anni successivi, alla copertura finanziaria degli oneri previsti dalla presente legge, quantificati a regime in euro 315.000,00 si provvede, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con la collegata legge finanziaria che l'accompagna.

 

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare nella Regione Calabria.