Proposta di legge n. 455/9^

Relazione di accompagnamento

 

La presente proposta di legge costituisce, più che una modifica, una integrazione ad un articolo (art. 20, comma 2) del collegato alla legge finanziaria regionale per il 2003 (l.r. 8/2003) il quale prevede la possibilità che il Dipartimento Sanità utilizzi temporaneamente personale delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere per Io svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge al Dipartimento stesso.

La presente proposta prevede la possibilità inversa, cioè di utilizzare personale (soltanto dirigenziale) della Regione nelle Asp ed Aosp calabresi.

L'esigenza di questa proposta nasce da una esigenza non procrastinabile: prima con il blocco delle assunzioni del personale amministrativo delle ASL stabilito con legge finanziaria (nazionale) per il 2004, poi con il piano di rientro che ha posto un divieto generalizzato all'espletamento di concorsi ai fini di nuove assunzioni,infine a causa dei pensionamenti, le ASP ed AOSP calabresi hanno iniziato ad avere importanti vuoti di organico nell'area dirigenziale ASTP (amministrativa, sanitaria, tecnica e professionale).

A ciò si aggiunga che, con l'approvazione dei nuovi atti aziendali, si è venuta a creare una situazione per cui i dirigenti sprovvisti di laurea (non rari, a quanto risulta) non possono più ricoprire incarichi di struttura complessa, stante il divieto dell'art. 5 I.r. 1/2009.

Con questa proposta di legge si tende a sopperire a tale situazione.

La proposta di legge di modifica/integrazione dell'art. 20 l.r. 8/2003 non comporta nuove spese a carico del bilancio regionale.

 

 

All'art 20 (Utilizzazione personale dirigenziale regionale presso gli Enti del SSR ) della l.r. 8/2003 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2003), che di seguito si riporta

 

Art. 20

 

1. (Comma abrogato dall'art. 13, comma 5, della L.R. 19 marzo 2004, n. 11)

2. Il Dirigente Generale del Dipartimento Sanità può disporre l'utilizzazione temporanea di personale delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge al Dipartimento stesso. Il predetto personale mantiene il trattamento economico complessivo in godimento, con oneri a carico delle Aziende di appartenenza.

 

Aggiungere i seguenti commi :

 

3. La Regione Calabria, fatta salva la disciplina sulla mobilità, nel rispetto dei requisiti e delle procedure di valutazione stabiliti dalla legislazione nazionale e dalla contrattazione collettiva e sempre che non possa utilizzarsi lo strumento della sostituzione ex art. 18 cm! 8.6.2000, su richiesta dei direttori generali delle aziende sanitarie provinciale e ospedaliere del SSR dispone l'utilizzazione in assegnazione temporanea di personale dirigenziale appartenente al ruolo del Consiglio e della Giunta regionale presso le stesse aziende, allo scopo di coprire vacanze di organico nel ruolo dei dirigenti amministrativi, tecnici, professionali o sanitari di strutture semplici o complesse.

4. L'utilizzazione temporanea del predetto personale dirigenziale

 

a) è disposta a richiesta dei dirigenti interessati. Se le domande superano le richieste provenienti dalle Aziende sanitarie, l'amministrazione regionale competente sceglie chi inviare fra coloro che hanno presentato domanda;

b) è disposta entro il limite del 5% della dotazione organica della dirigenza della Regione Calabria;

c) non può essere superiore a tre anni;

d) non comporta alcuna modificazione di status giuridico e di trattamento economico del predetto personale, rimanendo tutti gli obblighi economici, normativi e contrattuali a carico della Regione Calabria.

 

5. All'inizio di ogni anno i direttori generali delle Aziende sanitarie del SSR inviano al Consiglio ed alla Giunta regionale l'estratto della dotazione organica relativa alle strutture semplici e complesse, al fine di individuare eventuali carenze di dirigenti amministrativi. Il mancato invio di detta documentazione rileva ai fini della valutazione dei direttori generali stessi.