Proposta di legge n. 452/9^

RELAZIONE

 

Il presente progetto di legge propone una modifica alla Legge Regionale 11 agosto 1986, n. 36 (Interventi in favore degli uremici) al fine di regolarizzare i servizi di trasporto dei dializzati da parte delle associazioni di volontariato, per consentire alle stesse di offrire un servizio migliore e più regolamentato e capillarizzato sull'intero territorio regionale. Viene stabilito, infatti, che un decreto della Giunta regionale determini le modalità di convenzione tra associazioni di volontariato e Aziende Sanitarie Provinciali per l'esercizio di tale servizio di trasporto e le relative tariffe.

Il presente progetto di legge non contiene norme finanziarie, in quanto trattasi di una modifica di tipo organizzativo ad una legge già in vigore e già finanziata.

 

ARTICOLO UNICO

 

All'articolo 4, comma 1, della Legge Regionale 11 agosto 1986, n. 36 (Interventi in favore degli uremici) dopo il secondo punto è inserito il seguente terzo punto:

«- il rimborso per il trasporto con autovetture, autoambulanze o auto mediche di associazioni di volontariato, convenzionate con le Aziende Sanitarie Provinciali, quando l'uso dei comuni mezzi di trasporto non sia possibile o l'assistito sia nell'impossibilità di raggiungere un centro di cura con i comuni mezzi di trasporto. Tale rimborso è liquidato direttamente alle associazioni di volontariato secondo i modi e le tariffe, che non possono essere al di sotto di 1/5 del costo della benzina super, per ogni Km. percorso, da determinarsi con decreto della Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La predetta tariffazione va maggiorato nel caso di utilizzo di autoambulanze. Il predetto decreto determina anche le modalità e i titoli per le convenzioni tra associazioni e Aziende Sanitarie Provinciali».