Proposta di legge n. 450/9^

Relazione tecnica e finanziaria

 

Motivazioni dell'intervento proposto

 

Trattasi di un ufficio preposto, che dovrebbe essere costituito dalla Regione Calabria con la finalità di coordinare e favorire le attività di danza nella Regione Calabria, mediante l'esercizio di attività di distribuzione, promozione e formazione.

Le esigenze e criticità poste alla base dell'intervento sono molteplici:

1. da un lato c'è un'esigenza di regolamentare il settore delle attività coreutiche, attualmente privo di un quadro normativo che disciplini modalità di accreditamento delle centinaia di scuole presenti ormai in modo diffuso su tutto il territorio regionale,

2. ancora c'è la possibilità di frenare l'esodo dei "talenti" calabresi verso luoghi in cui siano presenti Accademie di danza, per completare la loro formazione, nonché consentire ai meritevoli non abbienti di poter avere una formazione professionale nella nostra regione ;

3. dall'altro ci sarebbe l'opportunità di promuovere uno strumento operativo quale una Compagnia di danza, quale braccio di produzione di spettacoli, quindi la possibilità di creare reddito e posti di lavoro; attualmente, infatti, gli spettacoli erogati in Calabria vengono acquistati da altre Compagnie di danza, formate da ballerini provenienti da altre regioni;

4. ancora, l'intervento proposto consentirebbe al nostro territorio regionale, di attrarre risorse finanziarie a valere sul Fondo Unico dello Spettacolo, istituito con legge 163 del 30/04/1985, e gestito dal MIBAC, che, nelle diverse modalità attuative, presuppone l'esistenza di organismi partecipati dalle Regioni per l'ottenimento di fondi per le attività di circuitazione o ancora l'esistenza di Compagnie di danza che abbiano determinati requisiti quali-quantitativi la Calabria, ad oggi non ha ottenuto alcuna sovvenzione né per le attività di circuitazione, né per le compagnie di danza, a fronte di circa 97 Meuro stanziati dal 1998 al 2012.

5. da ultimo, ma non certo per ordine di importanza, la nascita dell'ufficio preposto al coordinamento regionale e lo sviluppo delle attività connesse, potrebbe incidere in modo significativo sul divario, in termini generali di diffusione della conoscenza e della cultura, che vive la popolazione calabrese rispetto al resto del Mezzogiorno, dell'Italia, e dell'intera Europa.

Sarebbe opportuno, quindi, così come è per altri settori della cultura (Musei, Biblioteche, Promozione Culturale, Teatri) introdurre specifica regolamentazione.

 

SINTESI DELLA PROPOSTA

 

La presente proposta progettuale si riferisce alla nascita dell' ufficio preposto al Coordinamento delle Attività di Danza in Calabria, organismo di distribuzione, promozione e formazione del pubblico calabrese in materia di danza, allo scopo di consentirne l'avvio e il consolidamento nel territorio regionale.

L'obiettivo specifico della proposta è pertanto quello di sostenere l'avvio dell'ufficio preposto e consentire così la realizzazione di attività di promozione, distribuzione e formazione del pubblico calabrese.

Mediante la realizzazione delle suddette attività si intende contribuire al perseguimento dei seguenti obiettivi generali:

-          miglioramento della qualità degli operatori del settore della danza, nel territorio regionale, mediante un meccanismo di accreditamento delle loro sedi e del personale impiegato;

-          miglioramento della qualità artistica della danza calabrese sostenendo vari linguaggi coreutici in un quadro ordinato di programmazione annuale delle attività;

-          accrescimento della qualità della vita dei residenti calabresi, favorendo un più ampio accesso alla cultura coreutica, mediante l'attuazione di politiche di sensibilizzazione e di offerta di spettacoli a basso costo;

-          favorire il riequilíbrio territoriale fra la nostra Regione e le altre, poiché mediante la nascita dell'ufficio Regionale sarà possibile accedere ai contribuiti del Ministero per i Beni e le attività culturali, (Fondo Unico Spettacolo, legge 163 del 30/04/1985) riservati agli organismi partecipati finanziariamente dalle Regioni (art. 9 D.M. 8.11.2007);

-          incentivare la distribuzione e la diffusione della danza in Calabria,

-          sostenere la formazione e tutelare le professionalità in campo artistico, tecnico e organizzativo.

L’intervento proposto non si esaurisce nella nascita dell'ufficio preposto al coordinamento della danza, che si configura come organismo di circuitazione di attività di danza, ma prevede, gradualmente in futuro , la nascita di due "bracci operativi" :

1. la compagnia regionale di danza, che si configura come organismo di produzione di spettacoli di danza;

2. 1' accademia regionale di danza, che si configura come organismo di formazione di ballerini professionisti.

 

Modalità di realizzazione

 

Azione 1- Avvio dell'ufficio preposto al coordinamento della danza

I primi mesi saranno dedicati all'avvio del Centro, presso la sede individuata dalla regione

 

Azione 2 - Promozione e marketing

L'efficacia dell'intervento proposto richiede lo sviluppo e la realizzazione di un vero e proprio piano della comunicazione, finalizzato a divulgare le attività e a fare dell'ufficio preposto un punto di riferimento per tutti gli operatori di danza, un attrattore culturale, generatore di valore positivo in termini di marketing territoriale. Si tratta di utilizzare sinergicamente strumenti comunicativi compositi: sito internet, materiali, pubblicità, eventi.

 

Azione 3 - Avvio del sistema di accreditamento

Una delle finalità perseguite dall'ufficio preposto al coordinamento regionale, sarà quella di migliorare la qualità degli operatori della danza, mediante l'istituzione di un Albo delle scuole di danza e l'erogazione di corsi di formazione per il personale docente.

L'iscrizione all'albo sarà disciplinata mediante apposito regolamento, e comunque sarà subordinata al possesso di alcuni requisiti relativi alla sede e al personale impiegato, appositamente valutati da una commissione regionale.

 

Azione 4 - Realizzazione del programma annuale delle attività di spettacolo.

Ogni anno l'ufficio preposto al coordinamento definisce, anche sulla base delle proposte presentate da altri soggetti nell'ambito di una manifestazione di interesse, un programma annuale di attività, che prevederà la produzione e distribuzione di un certo numero di spettacoli.

 

Aspetto finanziario

 

La proposta di legge non comporta oneri finanziari.

 

Articolo 1

Finalità

 

1. La regione Calabria, nello spirito degli articoli 9 e 33 della Costituzione italiana, in attuazione delle sue finalità statutarie, al fine di realizzare la crescita della vita culturale e sociale del territorio regionale e della sua popolazione, promuove, coordina e favorisce le attività di danza, considerate quale rilevante mezzo di promozione culturale, espressione artistica, formazione, aggregazione sociale e sviluppo economico.

2. La Regione Calabria orienta gli interventi in materia di danza al fine di:

 

a) favorire la qualità artistica e i costante rinnovamento dell'offerta di danza, nonché consentire ad un pubblico sempre più ampio, con particolare riguardo alle nuove generazioni e alle categorie meno favorite, di accedere alla cultura della danza;

b) promuovere l'innovazione, la ricerca, la sperimentazione di nuove tecniche e stili, anche favorendo il ricambio generazionale;

c) sostenere la conservazione, il recupero e la valorizzazione del repertorio classico della danza;

d) incentivare la distribuzione e la diffusione della danza;

e) migliorare la formazione e la professionalità in campo artistico, tecnico ed organizzativo; e sostenere le attività intraprese da organismi che operano in ambito regionale negli ambiti della produzione, distribuzione e formazione nel settore della danza.

 

Articolo 2

Istituzione e funzioni dell'Ufficio preposto al coordinamento regionale

 

1. Le finalità di cui all'art. 1 vengono perseguite mediante l'istituzione dell' ufficio preposto al coordinamento regionale delle attività di danza, con funzioni di promozione e formazione del pubblico calabrese in materia di danza, chiamato a svolgere funzioni di direzione, coordinamento e sviluppo organizzativo delle attività coreutiche.

2. L'ufficio regionale di coordinamento svolge funzioni di :

 

- promozione e divulgazione della danza attraverso la programmazione di spettacoli, convegni, seminari, individuati anche tramite il coordinamento delle iniziative e dei progetti promossi da operatori locali (enti locali, istituti scolastici, scuole di danza accreditate ai sensi dei successivi articoli);

- perfezionamento professionale di quadri artistici e tecnici del settore della danza, mediante la promozione, di stages, laboratori e corsi di perfezionamento con docenti di accertata qualificazione professionale;

- promozione alla nascita di una Compagnia regionale di danza, quale organismo di produzione di spettacoli di danza, che abbia caratteristiche di stabilità ed autonomia organizzativa;

- miglioramento della qualità delle scuole e degli operatori di danza presenti sul territorio regionale, mediante la tenuta di un Albo regionale.

 

Articolo 3

Albo regionale degli operatori della danza

 

1. E' istituito, presso l'ufficio preposto al coordinamento della danza, l'Albo regionale degli operatori della danza,che svolgono la loro attività nel territorio regionale, allo scopo di favorire la qualità artistica e migliorare la formazione e la professionalità in campo artistico, tecnico ed organizzativo.

2. Possono iscriversi all'Albo gli operatori della danza, soggetti fisici o giuridici regolarmente costituiti, sotto forma di società, associazioni culturali, cooperative o altri soggetti associativi che svolgano attività prevalenti nel campo della danza.

3. I requisiti per l'iscrizione all'Albo saranno definiti con apposito regolamento.

 

Articolo 4

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.