Proposta di legge n. 449/9^

RELAZIONE

 

A) Le finalità del disegno di legge.

Il DDL in argomento è finalizzato ad introdurre una disciplina legislativa attraverso la quale la Regione viene incontro alle esigenze dei comuni per assicurare la gestione delle politiche sociali a livello locale, gravemente compromessa dai tagli del Governo nei confronti delle amministrazioni territoriali negli ultimi anni.

Nelle ultime manovre finanziarie, sono state effettuate significative decurtazioni nei confronti dei comuni, ad iniziare dal Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui alla legge 328/2000.

La dotazione di questo Fondo, tradizionale fonte di finanziamento statale degli interventi di assistenza alle persone e alle famiglie, è diminuita in modo sensibile: dal 2008 al 2011 si è passati da 929,3 milioni a 273,9 milioni, al netto delle spese obbligatorie dedicate ai diritti soggettivi.

A ciò va aggiunto che la Finanziaria per il 2011 ha eliminato ogni stanziamento per il Fondo per la non autosufficienza, dotato di 400 milioni nel 2010. Riduzioni sono state disposte anche sul Fondo per le politiche della famiglia.

In tale contesto, i comuni trovano nuove e crescenti difficoltà nell'assicurare i necessari interventi di inclusione sociale, integrazione socio-sanitaria, contrasto alla povertà e sostegno ai servizi sulla disabilità con particolare riguardo a quelli già garantiti con fondi pubblici, specie negli agglomerati urbani a maggiore concentrazione di popolazione.

Il DDL ha l'obiettivo di sostenere finanziariamente i comuni in tale contesto di difficoltà ed in coerenza con la legislazione calabrese che, sin dal 2003, vede la Regione come soggetto attivo delle politiche sociali sul territorio.

Infatti, la Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 (Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria in attuazione della legge quadro n. 328/2000) all'art. l stabilisce che il servizio pubblico in materia sociale e assistenziale   in attuazione

dei principi di uguaglianza e solidarietà di cui agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione e nel rispetto delle Leggi dello Stato, assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia".

La stessa legge, al comma 3° del richiamato art. 1 "riconosce la centralità delle Comunità locali, ognuno per le proprie competenze e responsabilità, per promuovere il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra le persone".

Inoltre, l'art. 4 della L.R. 23/2003 stabilisce che il sistema dei servizi sul territorio debba essere ispirato ai seguenti principi “..prevenire, contrastare e rimuovere i fattori che determinano emarginazione e/o disadattamento,..., garantire il diritto dei cittadini a non essere separati dalla propria famiglia e allontanati dalla propria comunità locale … favorire il mantenimento, l'inserimento o il reinserimento dei cittadini disadattati o disabili nella famiglia o nel normale ambiente sociale, scolastico, lavorativo".

Per conseguire i suddetti obiettivi, il DDL prevede una compartecipazione regionale alla spesa sociale dei comuni calabresi, a partire dagli agglomerati urbani a maggiore concentrazione di popolazione, attraverso una programmazione di interventi di inclusione sociale, integrazione socio-sanitaria, contrasto alla povertà e sostegno ai servizi sulla disabilità con particolare riguardo a quelli già garantiti con fondi pubblici.

A tal fine, è previsto un programma di interventi predisposto dal competente Dipartimento Politiche Sociali che definisce i criteri e le modalità di trasferimento delle risorse, previa concertazione con gli enti interessati.

Inoltre, viene previsto un sostegno alla spesa delle Aziende Sanitarie destinata al trasporto ambulanziale, previa adozione di un piano predisposto dal competente Dipartimento Tutela della Salute.

 

B) La copertura finanziaria.

Il DDL prevede oneri per complessivi euro 6.100.000,00, (di cui 5.500.000,00 euro per la compartecipazione alla spesa sociale dei comuni calabresi attraverso una programmazione di interventi di inclusione sociale, integrazione socio-sanitaria, contrasto alla povertà e sostegno ai servizi sulla disabilità con particolare riguardo a quelli già garantiti con fondi pubblici, e 600.000,00 euro per il sostegno alla spesa delle Aziende Sanitarie destinata al trasporto ambulanziale).

La copertura finanziaria per tali risorse è garantita dai i proventi relativi al maggiore accertamento della tassa automobilistica regionale, omessa o insufficientemente corrisposta per gli anni tributari 2009 e 2010, già riscossi nel corso dell'esercizio finanziario 2013.

A seguito dell'azione avviata dal Dipartimento Bilancio per il recupero sul gettito della tassa automobilistica regionale riferita agli anni tributari 2009 e 2010 (per i quali erano state previste ed accertate riscossioni per importo inferiore), si sono registrati maggiori accertamenti per 26.100.000 euro, riscossi nei primi mesi del 2013.

Tale maggiore entrata, iscritta in bilancio su apposito capitolo con specifico atto deliberativo, costituisce una dotazione finanziaria che l'Amministrazione può destinare alla spesa autonoma con apposito provvedimento legislativo.

Una quota delle maggiori entrate (per euro 20.000.000,00) sono state destinate ad assicurare immediata copertura finanziaria all'avvio delle attività di competenza regionale nelle materie oggetto di subentro della Regione Calabria al Commissario per l'Emergenza Rifiuti ai sensi dell'Ordinanza n. 057 del 14 marzo 2013 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Tale quota è stata destinata con Legge Regionale approvata dal Consiglio Regionale in data 8 aprile 2012 recante: "Cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti. Disciplina transitoria delle competenze regionali e strumenti operativi."

La quota rimanente delle maggiori entrate (per euro 6.100.000,00) assicura la copertura finanziaria al presente DDL.

 

Articolo Unico

 

l. In conformità agli obiettivi della Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria" e conformemente alle strategie d'azione Europa 2020, la Regione compartecipa alla spesa sociale dei comuni calabresi, a partire dagli agglomerati urbani a maggiore concentrazione di popolazione, -attraverso una programmazione di interventi di inclusione sociale, integrazione socio-sanitaria, contrasto alla povertà e sostegno ai servizi sulla disabilità con particolare riguardo a quelli già garantiti con fondi pubblici.

2. Il programma di interventi di cui al comma precedente è predisposto dal competente Dipartimento Politiche Sociali che definisce i criteri e le modalità di trasferimento delle risorse, previa concertazione con gli enti interessati.

3. Per la realizzazione del programma di interventi di cui al comma 1, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2013 la spesa di euro 5.500.000,00 con allocazione alla UPB 6.2.01.05 dello stato di previsione della spesa bilancio 2013.

4. Per le medesime finalità del comma 1, la Regione sostiene la spesa delle Aziende Sanitarie destinata al trasporto ambulanziale, previa adozione di un piano predisposto dal competente Dipartimento Tutela della Salute per i cui oneri è autorizzata per l'esercizio finanziario 2013 la spesa di euro 600.000,00 con allocazione alla UPB 6.1.06.01 dello stato di previsione della spesa bilancio 2013.

5. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, quantificati complessivamente in euro 6.100.000,00, si provvede con le somme relative al maggiore accertamento della tassa automobilistica regionale, omessa o insufficientemente corrisposta per gli anni tributari 2009 e 2010, già riscosse nel corso dell'esercizio finanziario 2013 all'UPB 1.1.02 dell'entrata del bilancio regionale (capitolo 11020013), ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19.

6. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le opportune variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.