Proposta di legge n. 448/9^

RELAZIONE

 

La presente proposta di legge ha come obiettivo la modifica della normativa vigente in materia di Con-sorzi di bonifica (L.r. n.11/ 23 luglio 2003), per stabilire un principio di giusto rapporto tra corresponsione dei contributi di bonifica ed effettiva attività di miglioramento fondiario da parte di tali enti.

Il contributo consortile di bonifica costituisce attualmente la quota dovuta da ciascun consorziato per il funzionamento dei Consorzi ed è applicato per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali di questi enti, indipendentemente dal beneficio fondiario.

Appare immediatamente evidente la contraddizione insita nella normativa in vigore, che consente l'esazione del tributo anche in. assenza di opere di bonifica sui fondi agricoli ed extra agricoli ricadenti nei perimetri di contribuenza, stabiliti, tra l'altro, senza alcuna adesione volontaria da parte dei proprietari o dei conduttori.

Sul punto si è pronunciata più volte anche la Corte costituzionale, stabilendo un principio di reciprocità tra beneficio e contributo.

In particolare la. Cassazione a Sezioni Unite Civili, con la sentenza n. 877 del 1984, ha stabilito che il presupposto del beneficio è imprescindibile ai fini della legittimazione del contributo di bonifica. Di più: essa ha chiarito che in capo al contribuente vi è un diritto soggettivo all'esonero dalla contribuzione, laddove non ci sia effettiva attività di bonifica sul fondo.

Nel 1996 la Cassazione a Sezione Unite è tornata sull'argomento e, con le sentenze n. 8957 e 8960, ha stabilito nondimeno che l'onere della prova del beneficio, qualora venisse contestato, è a carico dell'ente impositore, vale a dire del Consorzio di Bonifica.

Proprio i succitati pronunciamenti della Suprema corte, hanno in questi anni determinato una prolife-razione di ricorsi da parte dei proprietari, che, se da un lato hanno procurato notevoli disagi agli utenti, dall'altro hanno alimentato il clima di incertezza in ordine alla natura ed alla legittimità del contributo richiesto.

Attraverso la modifica della legge regionale in vigore, che detta norme sul funzionamento e l'attività dei Consorzi di bonifica, sì vuole pertanto sanare il vulnus creatosi nel nostro ordinamento in tenia di con-tributi consortili, subordinando la corresponsione degli stessi alla fruizione dei. beneficio, consistente nel miglioramento fondiario a seguito di effettiva e tangibile attività di bonifica.

Si stabilisce, altresì, che i proprietari di immobili assoggettati alla tariffa del servizio idrico integrato, ai sensi dell’art. 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, comprensiva della quota per il servizio di pubblica fognatura, sono esentati, per lo stesso fondo, dal pagamento del contributo consortile di bonifica.

 

Art. 1

(modifica comma 1 dell’art. 23 legge regionale 11/2003)

 

1. Il comma l dell'art. 23 della legge regionale 23 luglio 2003 n. 11. è sostituito dal seguente:

1. I proprietari di immobili agricoli ed extra agricoli situati nell'ambito di un comprensorio di bonifica sono tenuti al pagamento del contributo consortile per il conseguimento dei fini istituzionali del medesimo e per le spese riferibili al successivo articolo 24, comma 1, lettera b). Tale contributo è dovuto soltanto a fronte di effettiva fruizione dei benefici diretti derivanti dall'attività di bonifica agli immobili ricadenti nel perimetro di contribuenza, così come stabilito nei Piani di Classifica elaborati ai sensi dell'art. 24 della presente legge.

1. bis. Sono esentati dal pagamento del contributo di cui al comma l i proprietari di immobili assoggettati alla tariffa del servizio idrico integrato, ai sensi dell'art. 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, comprensiva della quota per il servizio di pubblica fognatura.