Proposta di legge n. 447/9^

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

 

Con Ordinanza n. 057 del 14 marzo 2013 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Regione Calabria, Assessorato alle Politiche ambientali, è stata individuata, a decorrere dal gennaio 2013, quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al compimento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità nel settore dei rifiuti solidi urbani nel territorio della stessa Regione. La stessa Ordinanza individua nel Dirigente generale del Dipartimento politiche dell’ambiente il responsabile delle iniziative finalizzate ad definitivo subentro della Regione nel coordinamento degli interventi.

Sostanzialmente la suddetta ordinanza sancisce la cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti della nostra Regione anche se dispone una fase transitoria al definitivo passaggio in capo alla Regione delle funzioni svolte fino ad ora in regime commissariale e di pertinenza regionale.

In questa fase il Dirigente Generale del suddetto Dipartimento, in virtù dei poteri attribuitigli con l’ordinanza, è autorizzato a porre in essere le attività occorrenti per il proseguimento, in regime ordinario, delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in essere ed a procedere all’accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi rapporti alla Regione, unitamente ai beni ed alle attrezzature utilizzate.

Per lo svolgimento di tali attività e fino al completamento degli interventi e delle procedure amministrativo-contabili, il predetto dirigente generale può utilizzare le risorse disponibili sull’apposita contabilità speciale istituita con l’ordinanza di protezione civile n. 2696/1997, che viene allo stesso dirigente intestata fino al 31 dicembre del corrente anno.

In base a quanto disposto con l’ordinanza, risulta evidente che la Regione, oltre a svolgere le funzioni che le vengono attribuite in questa fase di completamento degli interventi tesi al superamento delle situazioni di criticità in atto in vista del subentro definitivo, deve predisporre gli strumenti, anche normativi, che le consentano, sia pure in via transitoria, di fornire adeguato supporto nella realizzazione degli interventi ed attività previste nella suddetta ordinanza, nonché di svolgere le attività che rientrano nella propria competenza essendo cessato lo stato di emergenza e il regime commissariale.

Particolare rilevanza, in questo frangente, assumono gli aspetti finanziari, dovendo per la realizzazione degli interventi previsti nell’ordinanza e la gestione degli impianti di trattamento/smaltimento, disporre di congrue risorse economiche, per cui si rende necessario assicurare il reale gettito delle tariffe per il conferimento in discarica o in impianti, nonché del tributo di cui alla legge regionale n. 16/2000.

Il mancato o ritardato introito di tali entrate, ove non si attivino idonei strumenti di recupero, rischia non solo di far saltare il sistema di gestione dei rifiuti in Calabria, quanto di determinare effetti devastanti sul bilancio regionale con intuibili e probabilmente irreversibili conseguenze sulla gestione dell’ente Regione.

A tal fine le norme che si intendono introdurre per la gestione di questa fase transitoria, in attesa dell’attuazione della riforma prevista dal Codice dell’Ambiente, nonché dei servizi pubblici locali, dispongono da un lato il mantenimento delle tariffe vigenti, dall’altro la possibilità di rimodularle sulla base dell’andamento della gestione.

In considerazione dell’assoluta necessità di assicurare il costante gettito delle entrate, per evitare le paventate gravi difficoltà finanziarie, vengono introdotte norme che consentono un più agevole recupero di tali entrate con procedure coattive o mediante la nomina di commissari ad acta da inviare presso i comuni in mora.

Le somme riscosse nell’esercizio finanziario 2013 sono destinate alle azioni di competenza regionale nelle materie oggetto di subentro, di cui all’ordinanza n. 57 del 14 marzo 2013 del Capo Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in modo da poter disporre delle risorse necessarie alla realizzazione degli interventi previsti ed alla gestione delle attività.

Infine, in considerazione della attuale limitata liquidità, in attesa del gettito previsto dalle tariffe, il progetto di legge prevede, al fine di assicurare immediata copertura finanziaria all’avvio delle attività di competenza regionale nelle materie oggetto di subentro, di autorizzare per l’esercizio finanziario 2013 la spesa di euro 20.000.000,00, che trova adeguata copertura con i proventi relativi al maggiore accertamento della tassa automobilistica regionale, omessa o insufficientemente corrisposta per gli anni tributari 2009 e 2010, già riscossi nel corso dell’esercizio finanziario 2013.  

La normativa che si intende introdurre con il disegno di legge in oggetto ha, comunque, una durata transitoria in quanto la Regione  è tenuta a dare attuazione alla disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, introdotta dal decreto legge 13 agosto 2011 n.138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011 n. 148 e successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto di quanto previsto in materia di gestione dei rifiuti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Pertanto, la suddetta disciplina cesserà la sua efficacia con l’istituzione degli ATO e con l’entrata in vigore della legislazione regionale che regolamenterà la materia.

 

RELAZIONE FINANZIARIA

 

La normativa in esame prevede che le somme riscosse nell’esercizio finanziario 2013 per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, saranno destinate alle azioni di competenza regionale nelle materie oggetto di subentro ai sensi dell’ordinanza n. 57 del 14 marzo 2013 del Capo Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Viene, a tal uopo, previsto che la Giunta Regionale sia autorizzata ad apportare le relative variazioni al documento tecnico di cui all’art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 allocando nella pertinente UPB  3.2.01.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2013, le risorse effettivamente accertate e riscosse all’UPB 1.1.03 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio medesimo.  

Inoltre, nelle more degli adempimenti di cui al comma 2 della normativa in esame, al fine di assicurare immediata copertura finanziaria all’avvio delle attività di competenza regionale nelle materie oggetto di subentro, si autorizza per l’esercizio finanziario 2013, la spesa di euro 20.000.000,00 che trova capienza con allocazione alla UPB 3.2.01.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2013. Alla copertura di tali oneri si provvede con le somme relative al maggiore accertamento della tassa automobilistica regionale, omessa o insufficientemente corrisposta per gli anni tributari 2009 e 2010, già riscossa nel corso dell’esercizio finanziario 2013 all’UPB 1.1.02 dell’entrata del bilancio regionale (capitolo 11020013), ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19.

Infine, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le opportune variazioni al documento tecnico di cui all’art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

  

Art. 1

 

1. A seguito della cessazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, dello stato di emergenza nel settore rifiuti disposta dall’Ordinanza di Protezione Civile 57 del 14/03/2013, pubblicata sulla GURI S.O. 69 del 22 marzo 2013, la Regione Calabria prosegue, in regime ordinario, la gestione degli interventi e delle iniziative finalizzate al superamento delle criticità in atto, nonché a svolgere tutte le attività rientrate nella propria competenza, nel rispetto di quanto stabilito nella stessa Ordinanza.

2. Le tariffe, così come determinate dai provvedimenti vigenti, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani sia per il conferimento in impianto che per quello in discarica sono versate dai soggetti tenuti al pagamento direttamente alla Regione Calabria con le modalità fissate con decreto del dirigente generale del Dipartimento Politiche dell’Ambiente, d’intesa con il Dirigente generale del Dipartimento Bilancio e Patrimonio.

3. La Giunta regionale con apposito provvedimento, può, anche per incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti, rimodulare le tariffe in aumento o in diminuzione, definendo appositi criteri, in ragione delle somme incassate ai sensi del comma 2 e delle percentuali di raccolta differenziata raggiunte, ferma restando la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

4. Al fine di garantire la continuità del servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti e il pagamento dei gestori/concessionari del servizio, in caso di inosservanza da parte dei Comuni di due scadenze di pagamento consecutive della tariffa di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida del Dipartimento Politiche dell’Ambiente della Regione Calabria, d’intesa con il Dipartimento Bilancio e Patrimonio, di messa in mora dei Comuni interessati, nomina appositi commissari ad acta, da individuarsi tra i dirigenti regionali, che provvedono, con oneri a carico dei comuni inadempienti, alla liquidazione e pagamento delle somme dovute alla Regione. È fatto salvo il ricorso alle procedure di cui agli articoli 40 bis e 40 ter della legge 4 febbraio 2002, n. 8. È in facoltà della Regione procedere alla ritenzione ed incameramento delle somme dovute a qualsiasi titolo ai soggetti morosi per come previsto dall’articolo 40, comma 3, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19.

5. Con le stesse modalità di cui al precedente comma può procedersi al recupero delle somme dovute alla Regione dai soggetti passivi del tributo speciale per il deposito in discarica di cui alla legge regionale 28 agosto 2000, n. 16, nonché dei ratei delle tariffe dovute e stabiliti nei piani di rientro stipulati dai Comuni morosi.

6. La Giunta provvede con apposito provvedimento ad attuare il disposto di cui all’art. 196 lett. P) del D.lgs. n. 152 del 2006, definendo le modalità di approvvigionamento da parte degli Enti pubblici regionali e delle società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, di beni e manufatti prodotti con materiale riciclato nella misura di almeno il 30% del fabbisogno complessivo previsto.

7. L’applicazione delle norme di cui ai commi precedenti cesserà la sua efficacia con l’attuazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, disciplinata dal decreto legge 13 agosto 2011 n.138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011 n. 148 e successive modifiche ed integrazioni e secondo quanto previsto in materia di gestione dei rifiuti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 

Art. 2

 

1. Le somme riscosse nell’esercizio finanziario 2013 per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, sono destinate alle azioni di competenza regionale nelle materie oggetto di subentro, di cui all’ordinanza n. 57 del 14 marzo 2013 del Capo Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. La Giunta Regionale è autorizzata ad apportare le relative variazioni al documento tecnico di cui all’art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 allocando nella pertinente UPB  3.2.01.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2013 le risorse effettivamente accertate e riscosse all’UPB 1.1.03 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio medesimo.  

3. Nelle more degli adempimenti di cui al precedente comma, al fine di assicurare immediata copertura finanziaria all’avvio delle attività di competenza regionale nelle materie oggetto di subentro, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2013 la spesa di euro 20.000.000,00 con allocazione alla UPB 3.2.01.02 dello stato di previsione della spesa bilancio 2013.

4. Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma si provvede con le somme relative al maggiore accertamento della tassa automobilistica regionale, omessa o insufficientemente corrisposta per gli anni tributari 2009 e 2010, già riscosse nel corso dell’esercizio finanziario 2013 all’UPB 1.1.02 dell’entrata del bilancio regionale (capitolo 11020013), ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le opportune variazioni al documento tecnico di cui all’art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

 

Art. 3

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

 

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.