Proposta di legge n. 444/9^

RELAZIONE

 

La presente proposta di legge regionale disciplina il conferimento delle funzioni amministrative regionali agli enti locali e ai soggetti sub-regionali in attuazione dell'art. 118 della Costituzione, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali», dell'art. 46, comma 8, dello Statuto della Regione Calabria, dei principi contenuti nel capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 e sue successive modifiche ed integrazioni e della legge n°135 del 2012, nonché dei principi della semplificazione amministrativa.

Il presente disegno di legge regionale risulta strutturato secondo una duplice partizione. Nella specie lo stesso risulta composto da n. 21 articoli, attinenti all'impianto di carattere generale contenente norme guida che dettano i criteri generali dell'opera di allocazione delle funzioni e dei compiti amministrativi in favore dei vari enti interessati. Nella seconda parte, sotto forma di allegati, sono state inserite quattro aree tematiche nelle quali vengono individuate e ripartite le funzioni amministrative relative ai seguenti settori: ATTIVITÀ PRODUTTIVE; PROTEZIONE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE; ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE, SERVIZI PER L'IMPIEGO E POLITICHE DEL LAVORO; TRASPORTI E VIABILITA'.

All'interno di ciascuna delle menzionate aree tematiche sono state inserite serie di funzioni amministrative —non tassative- per le quali è stato previsto il relativo riparto di competenze tra i diversi enti territoriali interessati.

Giova evidenziare il fine di realizzare un organico conferimento di funzioni amministrative in capo agli enti locali, così da perseguire l'effettivo snellimento dei compiti della Regione, quest'ultima, soggetto primario nell'opera di legiferazione, di programmazione, di pianificazione, di indirizzo e controllo.

L'effettivo conferimento ed il successivo esercizio delle funzioni dovrà essere operato alla luce di principi cardine che, all'interno del presente disegno, sono stati intesi quali "principi guida", dell' agere amministrativo e nella specie: 1) la sussidiarietà verticale ed orizzontale e l'adeguatezza delle funzioni amministrative regionali trasferite ai Comuni, singoli o associati, alle Province, alle Città metropolitane, alle agenzie, ai soggetti regionali di diritto pubblico, ai soggetti di diritto privato che perseguono finalità di interesse generale, tenuto conto delle dimensioni territoriali, associative e organizzative; 2) l'unicità dell'azione amministrativa omogenea, allo scopo di semplificarne l'imputazione e la responsabilità, e di perseguire una effettiva autonomia organizzativa; 3) l'appropriatezza dell'amministrazione delegata rispetto all'effettivo esercizio delle funzioni; 4) il congiungimento delle funzioni omogenee e la conseguente ricomposizione organizzativa, gestionale e finanziaria delle strutture amministrative competenti; 5) la differenziazione quantitativa delle funzioni conferite in base ai caratteri demografici, territoriali e culturali dei soggetti destinatari; 6) il trasferimento delle risorse finanziarie patrimoniali e umane richieste per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite; 7) l'autonomia organizzativa e regolamentare degli enti conferitari di funzioni amministrative; 8) la responsabilità degli enti conseguente all'esercizio delle funzioni conferite.

Con la proposta e con la conseguente individuazione delle funzioni da conferire agli enti locali, si è inteso evitare una mera ripartizione di "poteri", verso l'obiettivo, ben più complesso, di ridisegnare il sistema in funzione dell'interesse del cittadino in generale. Un sistema, concertato e il più possibilmente prossimo alle esigenze territoriali della collettività e delle comunità.

A tal fine, nell'individuazione delle funzioni da conferire agli enti locali e quelle da trattenere in capo alla Regione, vengono conferiti tutti quei compiti che possono essere più proficuamente svolti sul territorio dagli enti maggiormente prossimi al cittadino, riservando alla Regione funzioni di natura prevalentemente generale.

È in tale contesto, che trova ragion d'essere, il criterio di attribuzione residuale diretta a favore dei Comuni, nel senso che ad essi spetta tutto quanto non espressamente mantenuto al livello regionale, ovvero conferito espressamente ad altri enti per ragioni di esercizio a livello unitario.

La Regione, libera dall'attività di gestione, potrà esaltare il proprio ruolo di legiferazione di programmazione e progettazione di politiche complessive, con particolare attenzione alle politiche comunitarie e all'evoluzione dei mercati.

Altro elemento da segnalare è rappresentato dalla previsione di possibili forme di incentivazione in favore delle fusioni e delle Unioni tra Comuni anche mediante la costituzione di uno specifico fondo.

Ciò, evidentemente in previsione di un nuovo riassetto delle realtà governative locali e nell'ottica di una necessitata ed auspicata nuova cooperazione tra enti nell'esercizio delle funzioni alla luce di quanto, di recente, sancito con legge n. 148 del 14 settembre 2011 (di conversione del decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011) con la quale è stata disposta la soppressione degli enti comunali minori in favore delle c.d. Unioni di Comuni.

Nella medesima direzione, non potendo prescindersi dalla paventata soppressione degli enti provinciali, si è ritenuto di inserire all'art. 22 del disegno di legge, una "norma intertemporale" a tenore della quale, ove si giunga alla soppressione dell'ente Provincia, le funzioni, i servizi, gli atti ed i provvedimenti conferiti con la legge alle Province sono, comunque, suscettibili di conferimenti alternativi in favore dei Comuni, delle Città Metropolitane, dell'Unione dei Comuni e delle Comunità Montane.

Infine, ma non da ultimo, si è ritenuto, di dover valorizzare il ruolo della Comunità Montana (ovvero Unione dei Comuni Montani), quale soggetto primario di valorizzazione delle risorse e dei territori silvo-pastorali.

Alla stessa, anche in un'ottica di futura diversa conformazione in nuove forme associative, viene riconosciuto quel primario compito di promozione, valorizzazione, sviluppo sociale ed economico dei territori montani nel quadro della programmazione regionale e provinciale e in attuazione delle leggi e degli strumenti di programmazione.

 

Relazione tecnico finanziaria

 

La proposta di legge nella sua impostazione generale ha natura procedimentale ed affronta il tema del decentramento amministrativo riformandone i contenuti ad invarianza di spesa.

Sotto il profilo finanziario le disposizioni che vengono attenzionate sono contenute nei seguenti articoli.

L'articolo 11 sostiene la creazione di Unioni di Comuni attraverso l'istituzione di uno specifico fondo di incentivazione. Le risorse necessarie verranno assicurate dalle disponibilità di bilancio iscritte nella Funzione obiettivo 1.04.01 "Incentivare le forme associative dei Comuni."

L'articolo 19 regola il trasferimento del personale dalla Regione agli enti destinari delle funzioni delegate, vincolando l'Amministrazione Regionale a ridurre contestualmente le proprie dotazioni organiche in modo da assicurare l'invarianza della spesa.

Sotto il profilo finanziario la copertura finanziaria sarà assicurata con la riduzione dello stanziamento iscritto all'UPB 1.02.01.01 Spese per il personale regionale con il contestuale incremento delle risorse esposte nell'UPB 1.05.01.02. "Trasferimento agli Enti locali delle risorse finanziarie connesse alle spese di funzionamento inerenti alle funzioni conferite"

 

TITOLO I

Disposizioni Generali

 

ART. 1

Oggetto

 

1. La presente legge regionale disciplina il conferimento delle funzioni amministrative regionali agli enti locali e ai soggetti subregionali in attuazione dell'art. 118 della Costituzione, degli articoli 46 e 47 dello Statuto della Regione Calabria, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali», in attuazione dei princìpi contenuti nel capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 e sue successive modifiche e integrazioni, anche in attuazione dei princìpi della semplificazione amministrativa e dell'art. 9, comma 1 della legge 7 agosto 2012, n. 135.

2. Mediante la presente legge sono attribuite ai comuni, alle province, alla città metropolitane, ai soggetti di diritto pubblico e privato che perseguono interessi generali, funzioni amministrative non riservate alla Regione.

3. Sono riservate alla Regione esclusivamente le funzioni amministrative che assicurano i livelli essenziali di uniformità o che svolgono funzioni programmatorie.

4. In attuazione del principio di sussidiarietà verticale sono riservate alla Regione esclusivamente le funzioni amministrative che richiedono un esercizio unitario a livello regionale.

 

ART. 2

Principi generali di attribuzione

 

1. Nelle materie di cui ai successivi titoli, sono conferite ai Comuni tutte le funzioni amministrative che, per assicurarne l'esercizio unitario, non siano espressamente riservate alla Regione o conferite ad altri enti o soggetti.

2. La presente legge attua e promuove l'autonomia e il decentramento riconosciuti agli enti locali dall'art. 5 della Costituzione nel rispetto del principio della gestione democratica.

3. Ogni funzione conferita o riservata dovrà essere esercitata nel rispetto del principio di leale collaborazione.

4. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali e promuovere l'effettivo esercizio dei diritti della persona, la Regione destina risorse aggiuntive ed esegue interventi speciali in favore di Comuni, Province e Città metropolitane.

 

ART. 3

Principi del conferimento delle funzioni amministrative

 

1. Il conferimento delle funzioni di cui all'art. 1 comma 1 avviene in applicazione dei principi:

 

a) di sussidiarietà verticale ed orizzontale e di adeguatezza delle funzioni amministrative regionali trasferite ai Comuni, singoli o associati, alle Province, alle Città metropolitane, ai soggetti regionali di diritto pubblico, ai soggetti di diritto privato che perseguono finalità di interesse generale, in base alle dimensioni territoriali, associative e organizzative;

b) di unicità dell'azione amministrativa omogenea allo scopo di semplificarne l'imputazione e la responsabilità, e di perseguire una effettiva autonomia organizzativa;

c) di appropriatezza dell'amministrazione delegata all'effettivo esercizio delle funzioni;

d) di congiungimento delle funzioni omogenee e conseguente ricomposizione organizzativa, gestionale e finanziaria delle strutture amministrative competenti;

e) di differenziazione delle funzioni conferite in base ai caratteri demografici, territoriali e culturali dei soggetti destinatari;

f) di trasferimento delle risorse finanziarie patrimoniali e umane richieste per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite;

h) di autonomia organizzativa e regolamentare degli enti conferitari di funzioni amministrative;

i) di responsabilità degli enti conseguenti all'esercizio delle funzioni conferite.

 

2. Salva diversa disposizione legislativa, unitamente alle funzioni amministrativi sono trasferite le attività connesse, complementari e strumentali, quali la programmazione derivata, la vigilanza e il controllo, l'adozione dei provvedimenti contingibili ed urgenti come previsti dalla legge.

3. Le disposizioni della presente legge non possono essere interpretate nel senso di attribuire alla Regione ovvero ad altri enti le funzioni ed i compiti conferiti mediante la presente legge.

4. La Regione mantiene comunque le funzioni di programmazione, d'indirizzo, di coordinamento, di monitoraggio, di vigilanza e di controllo.

5. Il Consiglio Regionale potrà integrare e specificare ogni conferimento di funzioni lì dove le materie e le circostanze concrete lo richiedano.

 

ART. 4

Funzioni della Regione

 

1. Qualora previsto per legge la Regione per le materie conferite agli enti locali esercita funzioni di programmazione regionale, di indirizzo e di coordinamento al fine di perseguire lo sviluppo ottimale e l'omogeneità territoriale dell'intera comunità regionale.

2. Il Consiglio Regionale approva gli strumenti di programmazione e coordinamento previsti dalla legge anche su proposta della Giunta Regionale. Ciascuno strumento di programmazione è conseguente ad attività concertativa con gli enti locali, subregionali e con le parti sociali.

3. Al fine di favorire un efficace coordinamento nell'esercizio delle funzioni conferite e in attuazione degli atti di programmazione e coordinamento la Regione prevede un sistema informatico di scambio delle informazioni da e per gli enti locali e gli altri soggetti conferitari, da costituirsi mediante atto regolamentare ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 112/1998.

4. La Regione attraverso le proprie strutture assicura agli enti locali adeguati servizi di assistenza tecnica, amministrativa e giuridica connessa all'esercizio delle funzioni conferite.

5. Ove lo richiedano particolari esigenze determinate da eventi straordinari, imprevedibili ed inevitabili che rendono inadeguati gli enti conferitari la Regione può assumere ogni idonea iniziativa in sostituzione di questi ultimi.

6. Allo stesso modo in presenza di violazioni di norme costituzionali, internazionali e comunitarie, di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero a tutela dell'unità giuridica e economica e a tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, la Regione adotta interventi in sostituzione degli enti conferitari.

7. La Regione esercita le funzioni amministrative in sostituzione degli enti conferitari in caso di mancata adozione degli atti obbligatori, ivi compresi quelli di pianificazione e programmazione previsti dalla legge, nonché di recepimento di obblighi comunitari.

8. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 e per l'attuazione dei principi di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 122/10 e s.m. ed i., il territorio della Regione Calabria è suddiviso in ambiti territoriali ottimali ed omogenei, nei quali sono compresi i territori delle unioni dei comuni.

9. Tale suddivisione è generalmente posta a base della programmazione regionale di modo che qualunque progetto, programma, piano che preveda il coinvolgimento associato degli enti locali coincida con le dimensioni territoriali ottimali di cui al comma precedente ovvero con la sommatoria di più ambiti ottimali.

 

ART. 5

Funzioni delle Province

 

1. Ognuna delle funzioni e competenze provinciali è circoscritta al territorio di riferimento ed ai soggetti in esso ubicati.

2. La Provincia, esercita funzioni di programmazione in riferimento alle materie e competenze proprie, attribuite o delegate. La Provincia esercita, ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della 135/12, le funzioni di:

 

a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;

b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale nonché costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

c) programmazione provinciale della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica relativa alle scuole secondarie di secondo grado.

 

3. Oltre alle funzioni previste dall'art. 19 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la Provincia esercita le seguenti funzioni:

 

a. acquisisce le proposte avanzate dai Comuni al fine di integrare gli strumenti di programmazione della Regione;

b. coordina le proposte di rilievo sovracomunale avanzate dai Comuni al fine di integrare gli strumenti di programmazione della Regione;

c. coopera alla definizione degli atti di programmazione regionale, secondo le disposizioni sancite dalla legge;

d. in attuazione degli atti di programmazione regionale adotta propri strumenti di programmazione pluriennali, generali e settoriali, e coordina l'attività di programmazione dei singoli comuni.

 

4. La Provincia adotta gli atti di pianificazione territoriale provinciali previsti dalla legge regionale n. 19 del 16 aprile 2002 e successive integrazioni e modificazioni.

 

ART. 6

Funzioni dei Comuni

 

1. È attribuita ai Comuni, singoli o associati, la generalità delle funzioni amministrative, ai sensi delle vigenti leggi statali e regionali, e tra esse quei settori indicati nella presente legge come «Aree tematiche», salvo quelle espressamente riservate alla Regione, alle Province o agli altri soggetti conferitari pubblici o privati.

 

ART. 7

Funzioni delle Città metropolitane

 

1. Alle Città metropolitane, ove costituite, sono attribuite le funzioni ed i compiti amministrativi di cui all'art. 18 legge 7 agosto 2012, n. 135.

 

ART. 8

Funzioni delle Comunità Montane

 

1. Le Comunità Montane promuovono la valorizzazione e lo sviluppo sociale ed economico dei territori montani nel quadro della programmazione regionale e provinciale e in attuazione delle leggi e degli strumenti di programmazione regionali e provinciali.

2. Le Comunità Montane, nell'ambito della programmazione regionale e secondo le indicazioni contenute nei piani territoriali provinciali, esercitano le funzioni amministrative nei settori della tutela, valorizzazione e promozione dello spazio agro-silvicolo e della manutenzione del territorio; valorizzano e promuovono l'impresa agricola quale soggetto che coopera alla tutela dello spazio rurale; promuovono la tutela e valorizzazione del patrimonio montuoso agro-silvo-pastorale pubblico, privato e la gestione del patrimonio civico di dimensioni ultracomunali.

 

ART. 9

Unioni facoltative dei Comuni

 

1. In attuazione delle leggi statali e regionali vigenti in materia, è costituita l'Unione dei Comuni al fine di promuovere maggiore efficienza, semplificazione ed economicità dell'azione amministrativa degli enti partecipanti.

2. Nel rispetto del principio di differenziazione l'Unione dei Comuni esercita funzioni e servizi con lo scopo di migliorarne l'esercizio, l'erogazione, la fruibilità e l'accessibilità.

3. L'Unione di Comuni nell'esercizio delle funzioni e dei servizi ad essa attribuiti persegue nei rapporti istituzionali e socio-economici l'unità economica e giuridica dell'ente.

4. Nel rispetto dei principi di leale collaborazione, coesione sociale, sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza l'Unione promuove con il metodo democratico il più efficiente impiego delle risorse finanziarie, il massimo sviluppo socio-economico e la migliore valorizzazione e gestione del patrimonio pubblico e civico degli enti associati e delle popolazioni governate.

5. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato, della Regione e della Provincia avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti sul territorio.

6. L'Unione intrattiene rapporti con i Comuni limitrofi, la Comunità Montana, la Provincia e la Regione secondo principi di cooperazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di competenza.

 

Art. 10

Funzioni e servizi dell'Unione

 

1. I Comuni possono conferire all'Unione l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione diretta o indiretta di servizi pubblici locali, anche mediante partecipazione ad enti, associazioni, società di capitali a partecipazione pubblica o altri soggetti, nei limiti previsti dalle leggi statali e regionali vigenti in materia.

2. Ogni Comune può aderire soltanto ad una Unione e ad una forma associativa per funzione o servizio, ai sensi dell'art. 17, commi 4-5 della legge regionale n. 19 del 10 luglio 2008.

3. In tali casi il conferimento avviene con deliberazione adottata dai rispettivi consigli comunali, previa modifica dello Statuto secondo le procedure e modalità stabilite dalla legge.

4. Ferma restando quanto previsto al precedente comma 1 l'Unione esercita in forma unificata per i comuni aderenti, le seguenti funzioni e servizi:

 

- contabilità e bilancio dell'Unione;

- organizzazione del personale dell'Unione;

- sistemi informativi;

- ufficio relazioni pubbliche e comunicazione;

- servizio gestione tributi;

- servizi assistenziali e servizi alla persona;

- servizi per l'infanzia e per i minori.

 

ART. 11

Incentivi

 

1. La Regione favorisce le fusioni e la costituzione di Unioni tra Comuni anche mediante la concessione di appositi incentivi e la costituzione di uno specifico fondo di incentivazione regolamentato con deliberazione della Giunta regionale e previa intesa con gli Enti locali.

 

ART 12

Programmazione

 

1. Ogni ente di cui alla presente legge esercita le funzioni amministrative e la gestione dei servizi con il metodo della programmazione pluriennale e della pianificazione settoriale, nel rispetto delle programmazioni nazionale, regionale e subregionali.

2. Gli enti locali partecipano alla programmazione e pianificazione regionale attraverso il consiglio delle autonomie locali di cui all'art. 123 della Costituzione e 48 dello Statuto della Regione Calabria.

 

ART. 13

Unificazione e soppressione di enti ed organi altri

 

1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e nel rispetto dei limiti previsti dai vincoli previsti dagli artt. 81, ultimo comma, 117, 3 comma, 118, 2 comma della Costituzione e artt. 121 e 124 del Trattato UE, la Regione, nell'esercizio della propria competenza legislativa e nel perseguire gli obiettivi di semplificazione amministrativa, provvede all'unificazione degli enti o organi le cui funzioni devono esercitarsi da unico soggetto o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, non ritenuti necessari per l'esercizio delle funzioni istituzionali.

2. Le funzioni amministrative e la gestione dei servizi degli enti soppressi saranno conferite secondo le previsioni della presente legge.

3. Le funzioni di enti soppressi inerenti ad attività di ricerca sono conferite alle Università pubbliche calabresi previe apposite convenzioni.

 

ART. 14

Obiettivi strategici nell'esercizio delle funzioni amministrative

 

1. La Regione pone a fondamento della presente legge l'obiettivo dell'integrazione, con particolare riferimento all'integrazione tra politiche sociali, territoriali e economiche.

2. A tale scopo, la Regione e gli enti locali adottano strumenti di programmazione e di progettazione valorizzando i collegamenti tra le politiche settoriali rivolte alle medesime categorie di destinatari o ai medesimi contesti territoriali e tenendo conto degli effetti reciproci di tali politiche.

 

ART. 15

Orientamento delle politiche pubbliche regionali

 

1. La Regione, ai fini dell'attuazione dell'articolo 14, individua un indicatore unitario del disagio degli enti locali ed orienta le proprie politiche pubbliche tenendo conto dei territori nei quali sono compresi i comuni che si trovano in situazione di maggiore disagio.

2. A tal fine, prevede azioni prioritarie o specifiche misure di sostegno, anche di carattere finanziario, nell'ambito degli atti della programmazione regionale e degli altri atti generali attuativi della legislazione regionale, che intervengono in materia di servizi educativi per l'infanzia, servizi sociali, servizi di emergenza sanitaria, servizi di trasporto pubblico locale, viabilità rurale, attività artigianali, commerciali e turistiche.

3. Sulla base dell'indicatore unitario di cui al comma 1, la Giunta regionale determina una graduatoria generale del disagio, disponendo i comuni in ordine decrescente, a partire dai comuni che risultano in situazione di maggiore disagio.

4. Per individuare l'indicatore unitario del disagio si tiene conto dei seguenti elementi:

 

a) Maggiore montanità, riferita all'asperità morfologica;

b) Minore dimensione demografica;

c) Minore densità demografica;

d) Maggiore spopolamento risultante dai dati degli ultimi cinque censimenti della popolazione;

e) Maggiore incidenza della popolazione anziana;

f) Documentata marginalità economico-sociale.

 

5. La definizione dell'indicatore unitario del disagio è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare e del CAL.

 

ART. 16

Potere regolamentare degli enti locali

 

1. In conformità al principio di autonomia organizzativa e di responsabilità di cui all'art. 3 comma 1 lettera h) della presente legge, spetta agli enti locali regolamentare l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni e dei compiti conferiti.

2. Con l'entrata in vigore della presente legge s'intendono abrogate le disposizioni previgenti incompatibili.

3. Con l'entrata in vigore dei singoli regolamenti di cui al comma 1 cessano di avere vigore le norme organizzative e procedurali vigenti nelle materie disciplinate nella presente legge.

 

ART. 17

Potere sostitutivo regionale

 

1. La Regione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, esercita il potere sostitutivo degli Enti locali, nei casi previsti dal precedente art. 4, commi 5, 6 e 7.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentito l'Ente conferitario inadempiente, assegna allo stesso un termine non inferiore a trenta giorni per provvedere, decorso il quale gli atti sono assunti in via sostitutiva dalla Regione, anche attraverso la nomina di un Commissario ad acta.

3. In caso di motivata urgenza, la Regione esercita il potere sostitutivo, senza previa diffida e mediante la nomina di un Commissario ad acta, dandone comunicazione nel più breve tempo possibile all'Ente inadempiente ed al Consiglio delle autonomie locali.

 

ART. 18

Disposizioni in materia di risorse

 

1. Gli enti conferitari esercitano le funzioni ed i servizi ad essi conferite dalla data di effettivo trasferimento delle risorse finanziarie patrimoniali e umane.

2. Il Consiglio Regionale con l'approvazione degli strumenti di programmazione economico-finanziari conferisce agli enti le risorse occorrenti al raggiungimento degli obiettivi previsti nella presente legge tenuto conto dei costi-fabbisogni standard.

3. Con proprio atto ed in attuazione degli strumenti di programmazione di cui al comma 1 la Giunta Regionale trasferisce a ciascun ente conferitario le previste risorse finanziarie.

4. La Regione Calabria trasferisce integralmente le risorse finanziarie a ciascun ente conferitario compatibilmente con le disponibilità di cassa.

5. La Regione provvederà a monitorare la spesa conseguente all'applicazione della presente legge al fine di comparare i costi di gestione, segnalare agli enti conferitari disfunzioni e diseconomie, tipizzare i costi per definirne standard medi da utilizzare nelle successive assegnazioni di risorse.

 

ART. 19

Personale

 

1. Per l'applicazione della presente legge la Regione, nel rispetto dei diritti soggettivi dei dipendenti, provvede al trasferimento delle unità di personale e dei relativi costi unitari globali all'ente conferitario, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

2. La Giunta regionale determina il personale da trasferire e, acquisito il parere obbligatorio della Conferenza delle Autonomie locali, procede a definire i piani di mobilità e l'elenco del personale regionale corrispondente.

3. A seguito dei trasferimenti di cui al comma 1, la Regione riduce la propria dotazione organica e il proprio tetto di spesa, ivi compresi i fondi per il salario accessorio. Gli enti locali che risulteranno destinatari del personale adegueranno in modo corrispondente le loro dotazioni organiche.

4. Il personale trasferito conserva le garanzie previste dall'art. 2112 c.c. e ss., la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, compresa l'anzianità di servizio maturata.

5. In favore del personale trasferito potranno essere corrisposti incentivi, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva.

6. La Regione, al fine di favorire la piena funzionalità dei trasferimenti, definisce adeguati percorsi di formazione e aggiornamento dei dipendenti trasferiti.

7. Per la realizzazione dei fini indicati nei precedenti commi 5 e 6 la Regione finanzia un Fondo per gli incentivi e la formazione permanente del personale trasferito.

 

ART. 20

Risorse finanziarie

 

1. Al finanziamento delle funzioni riservate alla Regione si provvede con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari, sulla base delle previsioni contenute nei piani regionali di settore e delle priorità individuate con il documento di programmazione economico-finanziario regionale, tenuto conto dei trasferimenti finanziari di cui all'art. 7, comma 1, della legge 59/1997 e agli articoli 7 e 61 del d.lgs. 112/1998, distinguendo in appositi capitoli le risorse destinate a funzioni trasferite.

2. Le somme destinate dalla Regione al finanziamento delle funzioni e dei servizi conferiti sono ripartite tra gli enti conferitari sulla base di criteri oggettivi stabiliti a norma del comma 3 del presente articolo. Le risorse relative alle funzioni e ai servizi conferiti sono assegnate con il vincolo di destinazione e sono stanziate in distinti capitoli di bilancio per le Province, i Comuni e le Comunità montane e gli enti conferitari.

3. I criteri per la quantificazione ed il riparto delle somme da assegnare per l'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui al precedente comma 3 sono determinati con deliberazione della Giunta regionale previo parere obbligatorio della Conferenza delle Autonomie locali. In tale atto sono individuati:

 

a) i parametri per la determinazione della quota di risorse di spettanza della Regione in relazione alle funzioni esercitate ad essa riservate;

b) i parametri per determinare la quota di risorse di spettanza degli enti conferitari;

c) i parametri per il calcolo della variazione annuale delle somme da trasferire agli enti locali. Tali parametri saranno improntati al principio di proporzionalità e adeguatezza nel rispetto del criterio di ragionevolezza.

 

Art. 21

Risorse strumentali

 

1. La Giunta regionale, acquisito il parere obbligatorio della Conferenza delle Autonomie locali in ordine ai criteri, procede ad individuare i beni mobili ed immobili strumentali all'esercizio delle funzioni conferite e provvede all'assegnazione dei beni individuati con apposito inventario redatto congiuntamente dal competente servizio regionale e dal corrispondente ufficio dell'ente conferitario.

2. I beni immobili e i diritti reali parziari, necessari per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate, sono ceduti gratuitamente all'ente destinatario delle funzioni conferite, secondo i termini dell'accordo col medesimo concluso. Nelle more dell'adozione dell'atto di cessione, i soggetti destinatari detengono l'immobile a titolo di comodato.

 

Art. 22

Norma intertemporale

 

1. Le funzioni ed i servizi gli atti e i provvedimenti che la presente legge conferisce alle Province e alle Comunità Montane sono suscettibili di conferimenti alternativi a favore dei Comuni, delle Città Metropolitane e delle Unioni di Comuni qualora e a far data dalla soppressione dell'ente Provincia e delle Comunità Montane.

2. L'alternatività del conferimento sarà specificata nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, proporzionalità e appropriatezza della struttura amministrativa conferitaria.

 

Art. 23

Norma finale

 

1. L'allegato alla presente legge contiene elencazioni non tassative.

2. Ogni disposizione regionale incompatibile con la presente legge è da reputare abrogata.

 

 

 

L'articolo 20 rinvia all'approvazione del documento di programmazione economica e finanziaria ed alla legge finanziaria annuale di bilancio l'appostazione delle variazioni tra capitoli di bilancio interessati.

Trattandosi di materia di decentramento di funzioni che implica l'attivazione di un procedimento negoziale con le autonomie locali e con le parti sociali, propedeutico alla quantificazione delle risorse umane e finanziarie da trasferire la legge,„ non comporta oneri diretti e ricorrenti.

 

ALLEGATO

 

-AREE TEMATICHE-

I

SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

 

a) AGRICOLTURA

b) FORESTE

c) CACCIA

d) PESCA

e) INDUSTRIA

f) MINIERE, RISORSE GEOTERMICHE, CAVE E TORBIERE

g) RICERCA, PRODUZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE 1)1

h)ENERGIA

i) FIERE E MERCATI

l) ARTIGIANATO

m) TURISMO

II

PROTEZIONE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE, INQUINAMENTI

 

a) TERRITORIO, AMBIENTE, INQUINAMENTO

b) INQUINAMENTO ACUSTICO

c) INQUINAMENTO ATMOSFFRICO

d) INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

e) ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

f) PARCHI, RISERVE NATURALI E PROTEZIONE DELLA FLORA E DELLA FAUNA

III

ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE, SERVIZI PER L'IMPIEGO E POLITICHE DEL LAVORO

 

a) ISTRUZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE E SERVIZI PER L'IMPIEGO E POLITICHE DEL LAVORO

b) RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO TECNOLOGICO

 

IV

TRASPORTI E VIABILITA'

 

* * *

I

SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

 

A) AGRICOLTURA

 

Funzioni dei Comuni

I. Ai Comuni spettano le seguenti funzioni:

a) il conferimento della qualifica di utente di motore agricolo;

b) lo svolgimento dei servizi riguardanti il prelevamento e l'uso di carburanti a prezzo agevolato in agricoltura;

c) l'autorizzazione all'impianto di vivai ed alla produzione di semi, piante e parti di piante;

d) le attività relative ai controlli e certificazioni fitosanitarie necessarie alla produzione e circolazione dei vegetali e prodotti vegetali, avvalendosi del servizio sanitario regionale;

e) la certificazione della qualifica di coltivatore diretto, di imprenditore agricolo a titolo principale e di ogni altra qualifica richiesta in materia di agricoltura;

f) gli interventi relativi all'irrigazione e alle infrastrutture rurali in ambito esclusivamente locale;

g) gli interventi per l'educazione alimentare;

h) la segnalazione di danni alle strutture agricole, alle infrastrutture rurali ed alle colture agrarie a causa di avversità atmosferiche e calamità naturali, nonché la proposta di delimitazione del territorio per gli interventi del fondo di solidarietà;

i) concedere contributi a soggetti proprietari o titolari degli insediamenti, degli edifici o dei fabbricati rurali, ai sensi della legge 24 dicembre 2003 n. 378;

1) accertare ad ogni effetto il possesso dei requisiti dell'imprenditore agricolo professionale. Ai sensi del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

2. Ai Comuni spettano, altresì, le seguenti funzioni:

a) la vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e sull'attuazione dei relativi controlli funzionali:

b) il rilascio delle autorizzazioni per le attività di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;

c) l'autorizzazione alla produzione e alla vendita di materiale seminale ed embrionale di origine animale.

 

Funzioni delle Province

1. Alle Province spettano le seguenti funzioni:

a) il coordinamento su base provinciale del sistema informativo agricolo regionale e le rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale e dai programmi statistici regionali:

b) la rilevazione ed il controllo dei dati sul fabbisogno alimentare e l'attuazione degli interventi relativi all'orientamento dei consumi alimentari;

c) le attività relative ai servizi di supporto per l'incremento ippico. Ivi compresa l'applicazione delle norme sulla riproduzione nel settore equino;

d) la vigilanza e tutela di Enti. Aziende, Consorzi ed organismi provinciali;

e) la verifica dei requisiti minimi di funzionamento e di garanzia dei (entri di assistenza agricola. Ai sensi del decreto legislativo I 5 giugno 2000. N. 188).

 

b) FORESTE

Funzioni dei Comuni

I. Ai Comuni spettano le seguenti funzioni:

a) la cura e la tenuta del catasto incendi boschivi;

b) la messa a dimora di un albero per ogni neonato e minore adottato;

c) il miglioramento ed il potenziamento della viabilità forestale e di prevenzione antincendio:

d) la conservazione, il miglioramento e l'ampliamento del verde pubblico.

2. Ai Comuni spettano, altresì, le seguenti funzioni:

a) il rimboschimento di terreni nudi e cespugliati e ricostituzione di boschi degradati o distrutti da incendi;

b) la produzione vivaistica;

c) lo sviluppo della selvicoltura e della arbicoltura da legno a scopi prevalentemente produttivi;

d) la conservazione, il miglioramento e l'ampliamento dei patrimoni boscati di enti e privati:

e) la sistemazione idraulico-forestale delle pendici e il consolidamento delle dune litoranee;

f) la realizzazione degli interventi per la prevenzione e la difesa dei boschi dagli incendi;

g) la realizzazione di altre opere di bonifica montana a carattere infrastrutturale. Quali la diffusione dell'irrigazione e della raccolta di acque per uso plurimo:

h) la rinaturalizzazione delle aree abbandonate per la difesa, la conservazione e l'incremento del patrimonio faunistico e la produzione di piante officinali;

i) la conservazione ed utilizzazione dei suoli demaniali armentizi:

1) il piano di assestamento dei boschi dei comuni;

m) gli incentivi per la forestazione a scopo produttivo e per la castanicoltura:

n) la manutenzione dei rimboschimenti e delle colture accelerate da legno: il taglio dei boschi;

o) le opere di sistemazione idraulico-forestali e di difesa del suolo;

p) la trasformazione e il mutamento di destinazione dei boschi e dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico.

 

Funzioni delle Province

1. Alle Province spettano le seguenti funzioni:

a) la gestione del demanio forestale regionale, nel territorio di competenza;

b) gli interventi di emergenza

 

c) CACCIA

 

Funzioni dei Comuni

1. Ai Comuni spettano le seguenti funzioni:

a) l'esercizio venatorio da appostamento fisso;

b) i centri pubblici di protezione della selvaggina;

c) gli allevamenti privati:

d) il rilascio del tesserino per l'esercizio dell'attività venatoria.

2. Ai Comuni spettano, altresì, le seguenti funzioni:

a) l'istituzione di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie.

 

Funzioni delle Province

1. Alle Province spettano le seguenti funzioni:

a) l'istituzione delle zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna segnalate dall'istituto nazionale per la fauna selvatica, nonché la trasmissione della relazione sulle misure adottate e sui loro effetti rilevabili al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

b) l'autorizzazione per la cattura temporanea e l'inanellamento:

b) la fissazione di misure in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà;

d) l'autorizzazione per centri di recupero per la fauna selvatica;

e) l'autorizzazione per l'allevamento, la detenzione e l'uso dei richiami per la caccia da appostamento;

f) l'adozione del piano faunistico:

g) l'individuazione di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura;

h) l'approvazione dei piani di abbattimento;

i) la determinazione delle specie cacciabili e dei periodi di attività venatoria;

j) le attività di promozione faunistica;

k) il controllo della fauna selvatica;

l) i compiti di vigilanza in strutture faunistiche o in ambiti territoriali definiti;

m) la vigilanza venatoria e i relativi rapporti

n) la formazione delle commissioni di esame per il rilascio dell'attestato di abilitazione all'esercizio venatorio;

o) le autorizzazioni per lo svolgimento di corsi in materia di caccia, compreso il rilascio dei relativi attestati.

 

d) PESCA

 

Funzioni dei Comuni

I. Ai Comuni spettano le seguenti funzioni:

a) la gestione delle licenze di pesca nelle acque interne.

b)gli interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ittico.

c) le autorizzazioni per lo svolgimento di corsi in materia di pesca. Compreso il rilascio dei relativi attestati

 

Funzioni delle Province

1. Alle Province spettano le seguenti funzioni:

a) l'attuazione delle funzioni in materia di pesca, acquacoltura e credito peschereccio di cui al VI piano nazionale 2000/2002:

b) l'istituzione e la gestione di centri ittiogenici:

 

E) INDUSTRIA

 

Il presente sottotema disciplina l'esercizio da parte della Regione e degli enti locali delle funzioni amministrative in materia di industria, così come definita dall' art. 17 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 e prevista dagli artico 48 e 49 del medesimo decreto.

 

Funzioni della Regione

Spettano alla Regione tutti i compiti e le funzioni amministrative in materia di industria, non riservanti alla competenza statale ovvero non spettanti agli enti locali o alla CCIAA, ivi comprese la concessione di agevolazioni, contributi, incentivi e benefici alle imprese di qualsiasi natura riservati alla industria e alle piccole e medie imprese.

La Regione svolge le funzioni in materia di promozione della sportello unico per le attività produttive (SUAP) e assistenza alle imprese nel rispetto dei criteri e dei principi previsti dall'art. 22 della legge regionale 13 giugno 2008 n. 15 e del regolamento regionale del 23 marzo 2010.

 

Funzioni delle Province

Spettano alle Province le funzioni di programmazione di pianificazione per gli ambiti territoriali sovra comunali in materia di aree industriali.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 19, comma 9 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 spettano alle Province le funzioni relative ala produzione di mangimi semplici, composti, completi e complementari.

Nell'ambito delle funzioni ad esse conferite, le Province esercitano le funzioni amministrative in materia di formazione professionale degli imprenditori coinvolti nel tessuto economico, industriale regionale, ivi compresi gli esercenti piccole e mede imprese.

 

Funzioni dei Comuni

In materia di industria, fatto salvo di quanto previsto dal regolamento regionale dei servizi del 23 marzo 2010 e ferme restando le funzioni conferite a ciascun SUAP comunale, i comuni esercitano le funzioni amministrative relativamente alle concessioni o alle autorizzazioni per la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la riallocazione dei complessi produttivi, di cui all'art. 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

I Comuni, siano essi in forma singola ovvero associata, nel pieno rispetto del principio della semplificazione amministrativa e nella snellezza dei relativi processi istituiscono e gestiscono gli sportelli unici per le attività produttive, disciplinati e regolamentati dalle vigenti disposizioni regionali.

 

F) MINIERE E RISORSE GEOTERMICHE

LR 5/11/2009, n. 40/ L.R. 28/12/09 n. 53

 

Il presente sottotema disciplina l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali in materia di Miniere e di risorse geotermiche, per come definite dall'art. 32 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, ivi comprese le funzioni previste dall'art. 49 de medesimo decreto legislativo.

 

Funzioni della Regione

Spettano alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi che per loro natura o per assicurare requisiti di uniformità, non sono trasferibili agli enti locali, ivi comprese quelle rivolte alla erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni di qualsiasi genere e natura, comunque qualificati, nonché la concessione e la erogazione di aiuti finanziari previsti da leggi dello Stato e o da disposizioni comunitarie concedibili in favore dei titolari di permessi di ricerca e di concessione di coltivazioni di sostanze minerarie e di risorse geotermiche. La Regione, inoltre, svolge le funzioni e i compiti amministrativi in materia di:

a) programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo delle attività connesse alla ricerca e allo sfruttamento delle risorse di cave e miniere;

b) concessione ed erogazione di aiuti finanziari alle imprese;

c) rilascio delle autorizzazioni di indagine, di permessi di ricerca e delle concessioni minerarie; rilascio di permessi di ricerca e delle attività di cava;

d) controllo della rispondenza di lavori estrattivi al progetto approvato ed alle prescrizioni tecnico-minerarie;

e) svolgimento di compiti di polizia mineraria di cui al DPR 9/4/1959, n. 128 al decreto legislativo 25/11/1996, n. 6274 e al decreto legislativo 9/4/2008, n. 81 e sue successive modifiche e integrazioni.

 

Funzioni degli enti locali

Sono attribuite alla Province le funzioni di controllo, per le sole attività estrattive a cielo aperto e fatte salve le competenze del Comune sulla rispondenza dei lavori di riabilitazione ambientale al progetto approvato e sui relativi poteri sanzionatori.

Sono attribuiti ai Comuni tutte le funzioni inerenti ai controlli sulle attività abusive, sia di miniera che di cava e i poteri sanzionatori.

 

G) RICERCA, PRODUZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA

 

Il presente sottotema disciplina le funzioni amministrative relative alla materia della energia, di cui all'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e delle attività di ricerca, produzione, trasporto e di distribuzione di qualunque forma di energia, anche prodotta da fonti rinnovabili.

 

Funzioni della Regione

La Regione esercita le funzioni amministrative in materia di energia, ivi comprese quelle derivanti da fonti rinnovabili, da elettricità, da energia nucleare da petrolio e da gas, non riservate allo Stato, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e che per loro natura o per assicurare requisiti di uniformità non sono attribuite e/o trasferite agli enti locali.

La Regione esercita funzioni di programmazione, coordinamento e controllo sulle funzioni disciplinate nel presente capo, ivi comprese quelle trasferite agli enti locali, anche attraverso lo strumento di programmazione pluriennale regionale, il Piano Energetico Regionale (PER), di validità triennale, suscettibile di aggiornamento annuale.

Alla Regione spettano i compiti di gestione dei contributi di cui agli articoli 12 e 14, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 ad eccezione di quelli per i quali sono già stati costituiti appositi fondi, nonché di quelli previsti dall'art. 128 del DPR 6 giugno 2001 n. 380.

La Regione esercita le funzioni amministrative di cui all'art. 128 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, in conformità agli atti di indirizzo e di coordinamento ai sensi dell'art. 8 legge 15 marzo 1997, n. 59.

La Regione partecipa alle attività di coordinamento e di verifica, previste in ambito nazionale, delle iniziative relative ai progetti dimostrativi di cui all'art. 12 della 9 gennaio 1991, n. 10, concertate in sede di Conferenza unificata. Per la Regione le decisioni assunte in tale sede sono vincolanti ai fini della ammissibilità delle iniziative al finanziamento.

Ciascun anno la Regione, mediante la legge annuale di bilancio, accantona una quota delle proprie risorse disponibili, anche derivanti da tributi propri, per fare fronte alle esigenze di spesa indispensabili per la realizzazione delle finalità previste dalla 9 gennaio 1991, n. 10.

La Regione svolge funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali, anche per l'attuazione delle funzioni e degli obiettivi individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nonché dei compiti di assistenza agli stessi per le attività di informazione al pubblico e di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti termici. La Regione è tenuta, ciascun anno, a riferire, in sede di conferenza unificata, sullo stato di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

 

Funzioni delle Province

Alle Province spettano le seguenti funzioni amministrative:

- attuazione del piano energetico regionale (PER);

- il rilascio di autorizzazioni per la installazione e l'esercizio di impianti produttivi di oli minerali e relativi oleodotti di interesse locale;

- il rilascio di autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti di gas combustibili;

- il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di attività di distribuzione e vendita di gas combustibile in bombole;

- la formazione degli operatori pubblici e privati nella progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici.

 

Funzioni dei comuni

I comuni esercitano le seguenti funzioni in attuazione del PER:

- adozione del piano comunale per la istallazione di fonti rinnovabili produttive di energia;

- il controllo sul rendimento e sul risparmio energetico degli impianti termici e sull'uso razione dell'energia.

 

G) FIERE, MERCATI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

 

Il presente sottotema disciplina l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrative che, per loro natura o per assicurare requisiti di uniformità, sono riservati alla competenza regionale nonché quelle trasferite agli enti locali in materia di fiere, mercati e commercio così come definite all'art. 30 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ivi comprese le funzioni amministrative, di competenza statale, conferite ai sensi e per gli effetti degli articoli 48, 49 e 163 del medesimo decreto.

 

Funzioni della Regione

La Regione esercita le funzioni e i compiti amministrativi in materia di:

1) Organizzazione e partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni organizzate al di fuori dei confini nazionali per favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali, anche attraverso campagne pubblicitarie attraverso gli organi di stampa e la distribuzione di pubblicazioni specialistiche;

2) Concessione di ogni forma di aiuto finanziario finalizzato alla realizzazione delle attività fieristiche, di mercato e commercio a carattere regionale e sovraregionale;

3) Promozione e concessione di aiuti finanziari, tecnico-economici ed organizzativi di iniziative volte a favorire l'investimento e la cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane, anche attraverso l'ausilio dell'Istituto nazionale per il commercio estero e delle sezioni all'estero della Camera di commercio Italiana;

4) Sviluppo di ogni forma di commercializzazione nei mercati di altri paesi, di prodotti agroalimentari locali e tipici, anche attraverso l'ausilio dell'Istituto nazionale per il commercio estero e delle sezioni all'estero della Camera di commercio Italiana;

5) Predisposizioni ed attuazione di ogni altra iniziativa idonea a favorire i predetti obiettivi, comunque avvalendosi dell'ausilio dell'Istituto nazionale per il commercio estero e delle sezioni all'estero della Camera di commercio Italiana;

6) Determinazione dei criteri ispiratori di provvedimenti regionali attraverso i quali la Regione concede agevolazioni sull'accesso al credito nelle materia di competenza specifica, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione previsti in sede comunitaria e statale;

7) Promozione di ogni forma di associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio, nonché l'assistenza alle piccole e medie imprese nel medesimo settore;

8) Promozione e sostegno alla costituzione di consorzi, esclusi quelli a carattere multi regionale, tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane;

9) Redazione, elaborazione e diffusione del calendario fieristico regionale e attribuzione della qualifica internazionale, nazionale e regionale alle manifestazioni fieristiche.

 

Funzioni delle Province

Le Province esercitano le seguenti funzioni e compiti amministrativi:

a) Vigilanza sulla applicazione dei regolamenti comunitari in materia di classificazione, calibratura, tolleranza, imballaggio, presentazione dei prodotti commercializzanti;

b) Attività dei comitati provinciale per i prezzi , sulla base delle norme di riforma del sistema dei prezzi controllati;

c) Organizzazione di corsi di formazione professionale, tecnica e manageriale per gli operatori del settore, con particolare riferimento, avvalendosi dell'Istituto nazionale per il commercio estero e delle sezioni all'estero della Camera di commercio Italiana, alla formazione degli operatori commerciali con l'estero.

 

Funzioni dei Comuni

I Comuni esercitano le seguenti funzioni e compiti amministrativi:

1) qualificano le manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e provvedono al rilascio delle relative autorizzazioni allo svolgimento;

2) rilasciano le licenze di vendita ambulante;

3) rilasciano autorizzazioni per l'esercizio di agenzia di affari nel settore espositivo, mostre e fiere campionarie di cui all'art. 115 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e del R.D. 6 maggio 1940, n. 635;

4) programmano e rilasciano, le autorizzazioni relative ai pubblici esercizi di somministrati e bevande e di quelle relativi ai punti vendita esclusivi e non esclusivi di quotidiani e periodici;

5) programmano, rilasciano e revocano, le autorizzazione di distributori di carburanti e per la commercializzazione del gas in bombole;

6) esercitano le funzioni promozionali, in forma singola ovvero associata, e comunque in coordinamento con la Regione e le Province, di tutte le funzioni di promozione di rilevanza territoriale o comunque spettanti alla competenza funzione regionale.

 

H) ARTIGIANATO

 

Il presente sottotema disciplina l'esercizio da parte della Regione, degli enti locali, delle Camere di Commercio, industria, artigiano e agricoltura (CCIAA) delle funzioni amministrative in materia di artigianato, così come definito dall'art. 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ivi comprese le funzioni amministrative conferite ai sensi degli articoli 14, 48 e 49 dello stesso decreto.

Alle imprese artigiane sono estese ogni forma di agevolazione, finanziaria, contributiva e di ogni altra forma di incentivo prevista nel presente allegato in materia di commercio e comunque dall'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

 

Funzioni della Regione

La Regione esercita le seguenti funzioni amministrative che, per loro natura o per assicurare requisiti di uniformità, non possono esser trasferite agli enti locali:

1) Programmazione, indirizzo e coordinamento in materia di artigianato;

2) Disciplina le attività della Commissione Regionale per l'Artigianato e le Commissioni provinciali per l'artigianato, per come previste dall'art. 15 della legge regionale 25 novembre 1989, n. 8, quali organi di rappresentanza e di tutela degli artigiani,

3) disciplina le modalità di tenuta dell'albo delle imprese artigiane, di cui all'art 6 della legge regionale 25 novembre 1989, n. 8;

4) Promozione della ricerca applicata e dell'innovazione per il trasferimento delle conoscenze tecnologiche nel settore artigiano;

5) Tutela dei prodotti tipici calabresi anche avvalendosi di idonee strutture tecniche all'uopo istituite. La Regione subentra alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivante dalla convenzione stipulate dalle amministrazioni stesse in forza di leggi ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

 

Funzioni delle Province

Le Province esercitano le funzioni in materia di formazione per gli imprenditori artigiani e per coloro che aspirano a diventarlo.

I Comuni, siano essi singoli ovvero associati, promuovono l'innovazione dei processi produttivi degli artigiani e in particolare l'innovazione dei prodotti, dei processi e della commercializzazione dell'artigianato. Alla Commissione regionale per l'Artigianato e alle Commissioni provinciali per l'Artigianato, previste dall'art. 9 della legge 8 agosto 1985, n. 443 residuano tutte le funzioni volte alla tutela ed alla valorizzazione dell'artigianato nel quadro degli indirizzi di programmazione regionale.

 

I) TURISMO

 

Il presente sottoterra disciplina la ripartizione delle funzioni amministrative tra la Regione e gli enti locali in materia di turismo e di industria alberghiera, ivi comprese le funzioni amministrative statali conferite ai sensi degli articoli 48 e 49 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

 

Funzioni della Regione

La Regione esercita funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) programmazione e coordinamento delle iniziative turistiche di interesse regionale, la individuazione di obiettivi turistici da valorizzare e lo sviluppo della industria alberghiera nonché la individuazione delle relative risorse finanziarie disponibili;

b) promozione, in Italia e all'estero, dell'immagine unitaria e complessiva del turismo regionale;

c) l'individuazione dei criteri, nell'ambito di quanto prescritto dalla normativa nazionale in materia, per la determinazione dei requisiti strutturali e funzionali minimi per la classificazione delle strutture ricettive;

d) la vidimazione delle tariffe delle strutture.

La Regione coopera con le Province, i Comuni, siano essi singoli ovvero associati, le Comunità Montane, le Camere di Commercio, gli Enti parco, le Pro loco e con altri soggetti pubblici e privati locali per la definizione del sistema provinciale di informazione turistica attraverso gli uffici per la informazione ed Accoglienza Turistica (IAT).

 

Funzioni delle Province

Spettano alle Province le funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) attuazione degli interventi finanziati dall'Unione europea, nonché incentivazione in via ordinaria e straordinaria in ordine alla realizzazione, riqualificazione, ammodernamento dei beni, impianti e servizi turistici gestiti dalle imprese e dai soggetti pubblici e privati che operano nel sistema dell'offerta regionale così come definito dalla legislazione e dai documenti di programmazione, comprendendo le agevolazioni finanziarie ordinarie tramite assegnazioni di sovvenzioni, contributi, agevolazioni creditizie, prestazioni di garanzia e ogni altro tipo di intervento, anche avvalendosi di società a partecipazione provinciale;

b) verifica, nell'ambito della programmazione regionale, dei livelli dei servizi offerti dagli operatori turistici;

c) informazione, accoglienza, assistenza turistica e promozione delle singole località fatta nell'ambito territoriale della Provincia. La promozione delle singole località è funzionale all'attività di informazione, di accoglienza e di assistenza al turista;

d) rilevazione e trasmissione alla Regione dei dati e delle informazioni relativi al territorio di competenza;

e) classificazione di tutte le tipologie di strutture ricettive, ivi comprese quelle adibite a residenza d'epoca, sulla base di standard e requisiti obbligatori definiti dalla Regione;

f) rilevazione delle attrezzature e dei prezzi delle strutture ricettive ai fini della loro pubblicazione;

g) accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge con riguardo alle agenzie di viaggio, agli organismi ed associazioni senza fini di lucro e ai direttori tecnici di agenzia;

h) indizione ed espletamento degli esami di abilitazione delle professioni turistiche, ivi compresa la tenuta dei relativi elenchi;

i) tenuta dell'albo provinciale delle associazioni pro loco;

l) incentivazione delle associazioni pro loco, dei loro organi associativi regionali e provinciali e dei loro consorzi;

m) la promozione dell'attività imprenditoriale nel settore e la valorizzazione di forme associative tra privati;

n) le strutture ricettive, limitatamente alla raccolta e la pubblicazione delle tariffe, l'attribuzione della classificazione, sulla base dei criteri di cui alla lett. i) dell'articolo 53, ed il rilascio del certificato di classificazione;

o) le agenzie di viaggio e turismo;

p) le associazioni pro loco;

q) l'abilitazione allo svolgimento delle professioni turistiche;

r) la tenuta di albi, elenchi e registri di Enti senza scopo di lucro con prevalente attività turistica, delle agenzie di viaggio e delle professioni turistiche individuate sulla base della legislazione vigente;

s) la vidimazione delle strutture ricettive attraverso le Aziende di Promozione Turistica;

t) la professione di maestro di sci, compresa la abilitazione all'esercizio della professione e la vigilanza sullo svolgimento dell'attività professionale;

u) le associazioni senza scopo di lucro che esercitano attività di organizzazione di viaggi, per le finalità ricreative, culturali, religiose, sociali, operanti nel settore, compresa l'attività di vigilanza e la tenuta degli albi.

2. Le Province esercitano le predette funzioni ed i predetti compiti avvalendosi delle Aziende di Promozione Turistica.

 

Funzione dei Comuni

Spettano ai Comuni le funzioni amministrative e compiti concernenti:

a) formulazione di proposte alla Provincia competente per territorio per l'attivazione di uffici di informazione e accoglienza turistica per la realizzazione di iniziative o la fornitura di servizi di interesse turistico;

b) realizzazione anche in collaborazione con altri Enti interessati, di iniziative e manifestazioni di interesse turistico;

c) rilascio del parere sull'iscrizione all'albo provinciale delle associazioni Pro loco;

d) l'individuazione e la realizzazione degli interventi promozionali a livello comunale, compresi quelli riguardanti il turismo sociale;

e) l'autorizzazione all'esercizio della attività delle strutture recettive e la relativa vigilanza.

 

II

PROTEZIONE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE, INQUINAMENTI

 

A) TERRITORIO, AMBIENTE, INQUINAMENTO

 

Funzioni della Regione

1. Sono riservate alla Regione le seguenti funzioni amministrative:

a) i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere;

b) le competenze esercitate dal Corpo forestale dello Stato, salvo quelle necessarie all'esercizio delle funzioni di competenza statale;

c) la determinazione delle priorità dell'azione ambientale nell'ambito di un programma regionale triennale per la tutela dell'ambiente, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta;

d) il coordinamento degli interventi ambientali;

e) il coordinamento dello sviluppo di un sistema informativo regionale ambientale nel quale confluiscono e sono integrati i sistemi informativi di settore, le banche dati, i risultati dei monitoraggi, degli inventari e dei catasti di comparto, in coerenza con gli standard nazionali ed europei e con gli obiettivi di qualità dei dati;

f) l'approccio integrato e l'unificazione delle procedure di controllo e di rilascio dei provvedimenti in campo territoriale, ambientale ed energetico previsti per la realizzazione e l'esercizio delle diverse attività;

g) la promozione dell'informazione, dell'educazione e della formazione in campo territoriale, ambientale ed energetico, nonché di politiche di sviluppo sostenibile, di tecnologie compatibili, di utilizzo di tecniche di rinaturalizzazione e di ingegneria naturalistica, delle attività di previsione e prevenzione dagli eventi naturali ed antropici e di soccorso alle popolazioni;

h) la relazione sullo stato del sistema ambientale regionale, comprensiva di tutte le relazioni sui diversi aspetti territoriali, ambientali ed energetici previste dalle vigenti disposizioni di legge;

i) l'individuazione delle aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione;

1) il coordinamento degli interventi e della ricerca in campo territoriale, ambientale, energetico e di prevenzione e previsione dei rischi naturali;

m) l'intervento finalizzato a favorire lo sviluppo termale.

 

Funzioni delle Province

1. Le Province:

a) concorrono alla definizione della programmazione regionale in campo territoriale, ambientale ed energetico e provvedono alla sua specificazione e attuazione a livello provinciale, garantendo il raggiungimento di un idoneo livello di tutela del sistema ambientale provinciale, attraverso l'adozione coordinata dei piani e dei programmi di loro competenza.

f) provvedono all'approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo.

g) Provvedono altresì all'organizzazione di un proprio sistema informativo.

h) In materia di acque minerali e termali, sono attribuite alle Province le funzioni amministrative in materia di ricerca, coltivazione e concessione delle acque minerali e termali.

5. Sono attribuite alle Province, inoltre, le funzioni ed i compiti amministrativi seguenti, già esercitati dagli uffici tecnici decentrati (ex Genio Civile):

a) istruttoria tecnica per le opere di interesse pubblico;

b) esecuzione di programmi e progetti di opere di viabilità ordinaria e funivie;

c) esecuzione di programmi e progetti di opere e infrastrutture portuali;

d) sorveglianza tecnico-amministrativa su esecuzione di opere di pronto intervento, di trasferimento e consolidamento degli abitati;

e) supporto tecnico-operativo per l'esecuzione di opere pubbliche agli sub-provinciali.

 

Funzioni dei Comuni

1. I Comuni, anche in forma associata, esercitano le seguenti funzioni amministrative:

a) predispongono attività di controllo al fine di garantire un adeguato livello di tutela del sistema ambientale nell'ambito del proprio territorio;

b) istituiscono sistemi tecnologici di monitoraggio della qualità dell'aria, dell'acqua potabile e dei terreni destinati alla coltivazione di prodotti alimentari;

c) adottano i provvedimenti necessari alla salvaguardia della salute dei cittadini.

 

B) INQUINAMENTO ACUSTICO

Legge regionale 34/2009

 

Funzioni della Regione

Nell'ambito delle proprie competenze, e fermo restando quanto disposto dalla legge quadro n. 26 ottobre 1995, n. 447, la Regione provvede a:

a. impartire direttive generali agli Enti locali ed agli altri soggetti competenti favorendo la cooperazione fra i Comuni, le Province, l'Agenzia regionale per la Protezione dell'ambiente della Calabria (A.R.P.A.CAL.) e le Aziende Sanitarie Provinciali (A.S.P.) anche al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse e semplificare le procedure;

b. predispone ed adottare ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 il Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, sulla base delle proposte dei Comuni e delle Province e la definizione, in base alle disponibilità finanziarie assegnate dallo Stato, delle priorità degli interventi di bonifica. I Comuni dovranno adeguare i propri Piani di risanamento acustico delle A.I.A. al Piano regionale;

c. individuare criteri finalizzati alla realizzazione di sistemi di monitoraggio e controllo dell'inquinamento acustico. Nelle more dell'individuazione di tali criteri, si fa riferimento alle specifiche linee guida dell'ANPA (oggi I.S.P.R.A.);

d. elaborare, aggiornare e integrare le disposizioni e i criteri tecnici per l'attuazione della presente legge e dei provvedimenti statali in materia di acustica ambientale;

e. promuovere ed incentivare, attività di educazione, divulgazione e sensibilizzazione in collaborazione con gli Enti locali, le Associazioni ambientaliste e di categoria, nonché con soggetti pubblici e privati abilitati alla formazione specialistica in ambito Ambientale;

f. approvare, nell'ambito della propria competenza territoriale, i piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto, di concerto con le Province e i Comuni interessati;

g. approvare i piani di prevenzione, conservazione, riqualificazione ambientali per le parti del territorio regionale nelle quali si ritenga necessario limitare o prevenire un aumento dell'inquinamento acustico derivante da sviluppo urbano, industriale, di infrastruttura o nelle quali sia necessario assicurare una particolare protezione dell'ambiente;

h. fissare i limiti massimi del livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato per le attività temporanee e ricreative svolte all'aperto, soggette ad autorizzazione sindacale in deroga al DPCM 1° marzo 1991;

i. vigilare affinché i Comuni adottino il piano di zonizzazione acustica del proprio territorio. Emanare ordinanze contingibili ed urgenti, con efficacia estesa alla Regione o a parte del suo territorio comprendente a più Province, per il ricorso temporaneo, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente;

l. speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale di determinate attività.

La Giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, riferisce al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della presente legge.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana, con proprio atto, disposizioni relative a:

a. linee guida per la classificazione acustica del territorio comunale di cui all'articolo 6. Nelle more si fa riferimento alle linee guida sulla classificazione acustica redatte dall'APAT;

b. modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento delle attività temporanee di cui all'articolo 13;

c. criteri per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale di clima acustico di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 nonché le modalità di controllo del rispetto della normativa per la tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio di concessioni edilizie o di provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività

d. criteri per la redazione dei piani di risanamento acustico comunali;

e. criteri per l'individuazione delle aree acusticamente inquinate (A.I.A.);

f. elementi minimi di valutazione ai fini dell'approvazione dei piani di risanamento acustico da parte delle imprese;

g. criteri e condizioni in base ai quali i Comuni individuano, sulla base dei Piani regionali ed all'interno dello strumento urbanistico vigente, le aree del proprio territorio con rilevante interesse storico archeologico, paesaggistico, ambientale e turistico;

h. criteri e condizioni in base ai quali i Comuni, in sede di classificazione del territorio comunale, indicano eventuali limiti inferiori a quelli previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

i. criteri in base ai quali i Comuni determinano le priorità temporali per gli interventi di bonifica acustica del territorio.

 

Funzioni delle Province

Le Province provvedono a:

a. realizzare, avvalendosi preferibilmente dell'A.R.P.A.CAL. ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 3 agosto 1999, n. 20 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria), sistemi di monitoraggio dell'inquinamento acustico del territorio, promuovere l'esecuzione di campagne di misura, la certificazione di qualità, l'analisi dei dati raccolti;

b. predisporre e aggiornare la banca dati nonché trasmettere i dati rilevati alla Regione e ai Comuni interessati;

c. esercitare le funzioni di vigilanza e controllo delle sorgenti sonore fisse ricadenti nel territorio di più Comuni, ovvero i cui effetti sonori si propagano nei territori di più Comuni compresi nella circoscrizione provinciale;

d. attivare sistemi di monitoraggio sulle infrastrutture viarie di competenza;

e. favorire la composizione di eventuali conflitti fra Comuni limitrofi in relazione alla classificazione acustica del territorio;

f. esercitare, in via sostitutiva, le competenze comunali in caso di mancato adempimento all'obbligo di zonizzazione acustica o di predisposizione dei piani di risanamento; i relativi costi sono a carico dei Comuni inadempienti;

g. se entro sei mesi dalla data di scadenza concessa ai Comuni per la redazione della zonizzazione acustica e anche la Provincia risultasse inadempiente per le sue competenze, la Regione, su proposta documentata dell'Assessore all'Ambiente, provvederà alla nomina di un Commissario ad acta;

h. approvare, nell'ambito della propria competenza territoriale, i piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto sovracomunali d'intesa con Comuni interessati;

i. individuare, nell'ambito della propria competenza territoriale, aree acusticamente inquinate sovracomunali, d'intesa con i Comuni interessati;

l. approvare, sentiti i Comuni interessati, piani di risanamento acustico predisposti dai titolari di imprese produttive di beni e di servizi soggette a autorizzazioni ambientali di competenza della Provincia;

m. attuare la programmazione e gli interventi necessari alla riduzione dell'inquinamento acustico secondo gli obiettivi fissati dal Piano Regionale di Risanamento;

n. emanare ordinanze contingibili ed urgenti, con efficacia estesa alla provincia o a parte del suo territorio comprendente più Comuni, per il ricorso temporaneo, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale di determinate attività.

 

Funzioni dei comuni

I Comuni, in forma singola o associata, esercitano le competenze di cui all'articolo 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, attenendosi alle indicazioni impartite dalla Regione.

Ai Comuni compete:

a. il controllo, il contenimento e l'abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare;

b. il controllo, il contenimento e l'abbattimento dell'inquinamento acustico prodotto dalle attività che impiegano sorgenti sonore;

c. la regolamentazione inerente allo svolgimento di attività, spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, prevedendo la semplificazione delle procedure di autorizzazione qualora il livello di emissione sia desumibile dalle modalità di esecuzione o dalla tipologia delle sorgenti sonore;

d. la concessione delle autorizzazioni in deroga.

e. Nell'ambito della propria competenza territoriale i Comuni individuano le AIA e predispongono i relativi piani pluriennali di risanamento acustico.

f. Nell'ambito della propria competenza territoriale i Comuni approvano i piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto e i piani di risanamento acustico predisposti dai titolari di impianti o di attività rumorose di cui all'articolo 20 della 1.r. 34/2009.

 

c) INQUINAMENTO ATMOSFERICO

 

Funzioni della Regione

a) L'individuazione di aree regionali o, d'intesa tra le Regioni interessate, interregionali, nelle quali le emissioni o la qualità dell'aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi in relazione all'attuazione dei piani regionali di risanamento; .

b) L'individuazione delle aree soggette a possibili episodi acuti di inquinamento e i criteri per la gestione di detti episodi;

c) L'adozione del piano per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria e, in generale, dei piani di settore;

d) La definizione dei criteri per la redazione dei piani di risanamento comunali, nonché delle procedure per l'acquisizione dei medesimi ai fini della predisposizione del piano regionale;

e) La definizione dei criteri per l'adozione, da parte dei Comuni, dei piani di classificazione acustica del proprio territorio, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

f) La definizione dei criteri e delle metodologie per la predisposizione e l'adozione da parte dei Comuni, nei casi previsti dall'art. 7 della legge n. 447 del 1995, dei piani di risanamento acustico;

g) La definizione dei criteri per il coordinamento dei piani comunali di classificazione e di risanamento acustico con gli strumenti urbanistici vigenti, compresi i piani urbani del traffico;

h) La fissazione delle modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività a carattere temporaneo e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora esso comporti l'impiego di macchinari o impianti rumorosi potenzialmente idonei al superamento dei valori limite così come definiti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, con particolare riferimento ai provvedimenti che autorizzano deroghe temporanee ai limiti di emissione ;

i) La fissazione di valori-limite di emissione degli inquinamenti e dei valori di qualità dell'aria;

j) L'adozione di norme tecniche, criteri e direttive per la prevenzione dell'inquinamento, ivi compreso quello elettromagnetico, e l'esercizio di azioni di risanamento;

k) La definizione dei criteri per effettuare il monitoraggio ed il controllo delle emissioni e della qualità dell'aria, e per la tenuta degli Inventari delle fonti di emissione;

1) La fissazione delle linee di indirizzo per la gestione di situazioni di           emergenza;

m) Il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianti industriali di cui al D.P.R. n. 203/1988 e relativi poteri di sospensione revisione e revoca. In caso di impianti di produzione di energia di potenza superiore a 300 MW termici, la cui autorizzazione è riservata allo Stato ai sensi dell'art. 29, comma 2 lett. g), d.lgs. n. 112/1998 la Regione svolge una funzione consultiva;

n) l'approvazione, nell'ambito della propria competenza territoriale, dei piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto, di concerto con le province e i comuni interessati;

o) la definizione di criteri localizzativi per le infrastrutture a rete del sistema elettrico e delle radiotelecomunicazioni generanti . campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

p) l'acquisizione dei programmi di localizzazione, razionalizzazione e sviluppo della rete elettrica e di teleradiocomunicazione, definiti secondo le norme di settore vigenti, ai fini delle verifiche di compatibilità ambientale nel quadro delle previsioni dei piani e dei programmi regionali di settore e nel rispetto delle norme tecniche nazionali vigenti;

q) l'individuazione di standard minimi di qualità ai fini della predisposizione ed approvazione dei piani di risanamento elettromagnetico di cui alle normative tecniche vigenti.

 

Funzioni delle Province

Spettano alle Province:

a) i provvedimenti autorizzativi, di diffida, di sospensione e di revoca delle autorizzazioni di impianti esistenti e di nuovi impianti, ad eccezione di quelli di competenza statale, e i provvedimenti relativi alle modificazioni e ai trasferimenti degli stessi, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 e ss.mm.i;

b) la predisposizione e la realizzazione dei piani stralcio secondo gli obiettivi e i criteri generali fissati dal Piano regionale di tutela e risanamento della qualità dell'aria, finalizzati alla riduzione dell'inquinamento atmosferico;

c) l'elaborazione, sentiti i comuni interessati, dei piani di intervento operativo nei casi di emergenza, qualora si manifestino episodi acuti di inquinamento atmosferico, prevedendo tutti gli interventi strutturali e le eventuali misure urgenti che si rendano necessari per il ripristino delle condizioni ambientali;

d) l'attuazione degli interventi urgenti per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico di cui alla lettera c) in caso di inerzia dei comuni;

e) la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario provinciale delle emissioni;

la formulazione di proposte operative alla Regione per l'individuazione di zone in cui si rendano necessari particolari interventi di miglioramento o tutela della qualità dell'aria;

g) le funzioni amministrative in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti industriali, di cui all'articolo 72 del decreto legislativo n. 112 del 1998;

2. Le province, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della direttiva

96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente), sono individuate quali "Autorità competenti" per la gestione di situazioni a rischio che comportano il superamento dei valori limite e delle soglie di allarme riportate nel decreto ministeriale 2 aprile 2002, n. 60, e successive modifiche ed integrazioni.

 

Funzioni dei Comuni

a) Le funzioni consultive in merito al rilascio delle autorizzazioni provinciali inerenti le emissioni in atmosfera;

b) gli interventi operativi, nei casi di emergenza, per la gestione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico

c) le funzioni previste dal decreto ministeriale 21 aprile 1999, n. 163 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione), e ss.mm.ii.

d) l'informazione alla popolazione sullo stato della qualità dell'aria;

e) la formulazione di proposte alla provincia in merito all'individuazione di zone in cui si rendano necessari particolari interventi di tutela della qualità dell'aria.

  

d) INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

 

Funzioni della Regione

1. Spettano alla Regione le funzioni e i compiti non espressamente indicati nell'articolo 4 della Legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), né spettanti alle autorità indipendenti, né compresi tra quelli di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e non attribuiti agli enti locali dalla presente legge.

2. La Regione nell'esercizio delle funzioni di propria competenza si attiene ai principi relativi alla tutela della salute pubblica, alla compatibilità ambientale ed alle esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio.

3. In particolare, spettano alla Regione le funzioni e i compiti relativi:

a) all'emanazione del piano regionale di localizzazione dell'emittenza radio-televisiva;

b) alla definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore ai 150 kilovolt, nonché i criteri e le modalità per l'individuazione dell'ampiezza dei corridoi nel rispetto dei parametri fissati dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 4 della Legge n. 36 del 2001.

4. Spettano altresì alla Regione, che le esercita nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato, i seguenti compiti e funzioni indicati dall'articolo 8 della Legge n. 36 del 2001:

a) la definizione, in coordinamento con il catasto nazionale di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della Legge n. 36 del 2001, dei criteri per la redazione di un catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione;

b) l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al numero 1) della lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 36 del 2001;

c) il concorso all'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute, in particolare quelli a lungo termine, derivanti dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

 

Funzioni delle Province

1. Le province approvano, acquisito il parere dei comuni interessati, i piani di risanamento degli impianti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica di tensione non superiore a 150 kilovolt.

2. Sono di competenza delle province i seguenti compiti e funzioni:

a) rilascio delle autorizzazioni inerenti alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti con tensione non superiore a 150 kilovolt e relative varianti, nel rispetto dei criteri regionali di cui all'articolo 54;

b) controllo e vigilanza delle suddette reti circa l'osservanza dei limiti e dei parametri previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico;

c) adozione dei provvedimenti per l'esecuzione delle azioni di risanamento degli impianti;

d) approvazione dei piani di risanamento degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva e degli impianti fissi per la telefonia mobile, con le modalità indicate dalla legislazione regionale.

3. Qualora gli impianti interessino i territori di due o più province, l'autorizzazione è rilasciata dalla provincia nella quale è previsto il maggiore sviluppo della linea, previa intesa con l'altra o le altre province.

 

Funzioni dei Comuni

a) Il rilascio di autorizzazioni per l'installazione e la modifica degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva e degli impianti fissi per la telefonia mobile;

b) l'individuazione, la perimetrazione, la costituzione e le eventuali modifiche delle aree sensibili;

c) l'identificazione dei siti di installazione per gli impianti per l'emittenza radiotelevisiva e per gli impianti fissi per la telefonia mobile;

d) l'individuazione, negli strumenti urbanistici di propria competenza, dei corridoi per la localizzazione delle linee e degli impianti elettrici con tensione uguale o superiore a 15 kilovolt.

5. I comuni, ai sensi del comma 6 dell'articolo 8 della Legge n. 36 del 2001, possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

6. I comuni esprimono parere sui piani di risanamento delle linee e degli impianti elettrici di tensione sino a 150 kilovolt, presentati alla provincia.

 

e) ATTIVITA' A RISCHIO Dl INCIDENTE RILEVANTE

 

Funzioni della Regione

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative riguardanti:

b) la dichiarazione dello stato di elevato rischio di crisi ambientale;

c) la predisposizione e l'approvazione dei piani di risanamento, volti ad individuare le priorità di intervento per ciascuna area.

 

Funzioni delle Province

Alle Province spettano le seguenti funzioni:

a) l'individuazione, sentiti gli enti locali interessati, delle aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione;

b) la partecipazione in collaborazione con i Comuni, alle attività della Regione. finalizzate all'approvazione dei piani di emergenza esterna di cui all'articolo 20. d.Lgs. 1 7 agosto I 999, n. 334;

c) l'attuazione degli interventi di cui al programma predisposto dalla Regione, in ambito provinciale.

 

Funzioni dei Comuni

I. Ai Comuni spettano le seguenti funzioni:

a) la partecipazione. in collaborazione con le Province, alle attività della Regione finalizzate all'approvazione dei piani di emergenza esterna di cui all'articolo 20, d.Lgs. 17 agosto 1999.n. 334;

b) la diffusione presso la popolazione interessata delle informazioni inerenti ai piani di emergenza esterna;

c) l'attuazione degli interventi. di cui al programma predisposto dalla Regione in ambito comunale, in collaborazione con la Provincia;

d) la partecipazione nella individuazione delle aree sulle quali ricadono gli effetti prodotti dagli stabilimenti soggetti alla disciplina di cui al d.Lgs. 17 agosto 1999. n. 334;

e) gli interventi urbanistici nelle zone a rischio incidente rilevante.

 

f) PARCHI, RISERVE NATURALI E PROTEZIONE DELLA FLORA

E DELLA FAUNA

 

Funzioni della Regione

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative relative all'istituzione, delimitazione e gestione delle aree naturali protette di interesse regionale.

 

Funzioni delle Province

Alle Province, spettano le seguenti funzioni:

a) la gestione delle riserve naturali;

b) l'individuazione di parchi sovra comunali;

c) la vigilanza sulle attività delle organizzazioni di volontariato, che operano nel campo della protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;

d) la gestione, l'utilizzazione, la conservazione e la ricomposizione del patrimonio boschivo regionale;

e) l'individuazione, nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), dei corridoi biologici e delle aree di collegamento ecologico funzionali alla Rete Ecologica Regionale (R.E.R.);

f) l'elaborazione della carta delle biodiversità vegetali, animali ed ittiche e dei piani di restauro della rete verde.

 

Funzioni dei Comuni

Ai Comuni spettano le seguenti funzioni:

a) l'adozione dei piani di assestamento boschivo;

b) la formulazione di proposte sull'individuazione di parchi sovra comunali.

 

Funzioni delle Comunità Montane o delle Unioni di Comuni

a) provvedimenti impositivi e di gestione del vincolo idrogeologico;

b) le autorizzazioni a interventi nelle aree vincolate;

c) le esenzioni e le rimozioni del vincolo, sentito il parere della Regione e dell'Autorità di bacino;

d) i pareri sugli strumenti di pianificazione urbanistica previsti da leggi di settore;

e) i pareri per la realizzazione di interventi in aree sottoposte a vincolo ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

g) i pareri previsti dalla legge per la realizzazione di interventi in boschi e radure;

h) l'alta sorveglianza sui lavori forestali;

i) le autorizzazioni al taglio; 1) le autorizzazioni al pascolo;

m) la lotta fitosanitaria;

n) la forestazione protettiva;

o) la promozione di consorzi o aziende per la gestione di beni agro-silvo-pastorali;

p) la promozione, anche in associazione con altre Comunità montane, di forme di gestione del patrimonio forestale.

 

a) ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE E SERVIZI PER L'IMPIEGO

 

Funzioni della Regione

1. La Regione esercita funzioni di indirizzo e coordinamento, valutazione e certificazione, nonché di sperimentazione nelle seguenti materie:

a. programmazione territoriale dell'offerta scolastica e formativa sulla base dell'analisi dei fabbisogni territoriali ed in armonia con gli obiettivi nazionali;

b. diritto allo studio e all'apprendimento;

c. integrazione fra scuola, formazione e lavoro;

d. messa in rete delle istituzioni scolastiche;

e. orientamento alla formazione, allo studio ed all'inserimento del mondo del lavoro.

2. La Regione, nell'ambito della propria legislazione in materia di diritto allo studio, adotta le misure necessarie a garantire a ogni persona la piena fruibilità e godimento del diritto allo studio e all' apprendimento.

3. La Regione ispira la propria attività ai principi di concertazione con le autonomie locali, con le Università esistenti nel territorio regionale e con le strutture sociali nonché di collaborazione con le autonomie funzionali operanti nel settore.

A tal fine la Regione stabilisce, una sede stabile di concertazione da convocarsi con cadenza almeno annuale con le autonomie operanti del settore.

4. Le Province esercitano le funzioni e compiti amministrativi in materia di formazione professionale per come definiti dalla legislazione regionale di settore anche al fine di perseguire gli obiettivi prefissati a livello nazionale e sovranazionale di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

5. Il Consiglio regionale, nell'ambito delle proprie competenze, formula indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali e l'organizzazione della rete scolastica, sulla base dei criteri e dei parametri nazionali; coordina altresì la programmazione dell'offerta formativa, volta all'inserimento dei giovani formati nel mondo del lavoro

6. Al fine di sostenere la qualificazione del sistema formativo integrato, la Regione promuove:

a) la cooperazione tra le Istituzioni scolastiche autonome, statali e non statali e tra gli Enti di formazione professionale su base territoriale o settoriale, ivi comprese le Università, anche in collaborazione con il sistema delle imprese, finalizzata a realizzare progetti per la qualificazione dell'offerta formativa;

b) i progetti e gli interventi per lo sviluppo di specifiche figure professionali di sistema e per la qualificazione della professionalità di docenti del sistema scolastico e di operatori del sistema della formazione professionale;

c) la diffusione e l'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche per consentire modalità innovative di comunicazione e interazione all'interno della rete scolastica e formativa, nonché a sostegno di processi educativi e dell'attività didattica.

7. Le funzioni di incentivazione dipendenti dal precedente comma 6 spettano:

a) ai Comuni e alle Province, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale e all'articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1980 n. 112;

b) alle Province per le materie di cui al comma 2, nei limiti della legislazione statale, e del comma 4 articolo 137 del decreto legislativo 31 marzo 1980 n. 112.

 

Funzioni delle Province e dei Comuni

1. Le Province - oltre i compiti già assegnati retro - esercitano, nel quadro e nel rispetto della programmazione e degli indirizzi regionali, il coordinamento delle funzioni che competono ai Comuni.

2. Esse esercitano inoltre le seguenti funzioni:

a. programmazione della messa in rete delle scuole;

b. sostegno all'autonomia delle istituzioni scolastiche, statali e non statali;

c. realizzazione di un portale unico ove inserire le graduatorie, provinciali e dei singoli istituti, relative alle varie classi di insegnamento organizzate per diverso ordine e grado;

d. coordinamento della rete di orientamento e programmazione delle relative attività;

e. risoluzione dei conflitti di competenze tra i vari gradi di scuola, ad eccezione di quelli di cui alla lett. b) del successivo comma 4.

f. promozione di ogni iniziativa rivolta ad agevolare e favorire l'inserimento nel mondo del lavoro.

3. Restano ferme le competenze attribuite alle Province in materia di formazione professionale dalle leggi regionali vigenti all'entrata in vigore della presente legge, in coerenza con i principi stabiliti dal comma 2 dell'art. 143 del D.Lgs. n. 112/1998 ed in materia di politiche del lavoro.

4. I Comuni esercitano le funzioni di cui all'art. 139 del D.Lgs. n. 112/98, anche in collaborazione con le Comunità Montane e le Province. Essi esercitano inoltre le seguenti funzioni:

a) interventi per la scuola dell'infanzia, nell'ambito della legislazione regionale del settore;

b) risoluzione dei conflitti di competenze fra istituzioni della scuola materna e primaria.

5. Le Province e i Comuni, sulla base delle rispettive competenze di cui al comma 1 dell'art. 139 del D.Lgs. n. 112/1998, svolgono le funzioni di programmazione e gestione, anche mediante apposite convenzioni, nelle seguenti materie:

a) offerta formativa integrata sulla base dell'analisi dei fabbisogni ed in raccordo con gli indirizzi regionali;

b) diritto allo studio e all'apprendimento, nell'ambito della legislazione regionale del settore;

c) sostegno all'autonomia delle istituzioni scolastiche, statali e non statali, ai sensi dell'articolo 138 e della legislazione regionale;

d) edilizia scolastica.

6. Le Province ed i Comuni possono gestire, anche mediante convenzioni, gli interventi di orientamento, nonché quelli di prevenzione della dispersione scolastica; i Comuni operano nell'ambito della programmazione provinciale.

7. Le Province, di concerto con i Comuni e con le Comunità Montane eventualmente interessate, assicurando il coinvolgimento di tutti i soggetti scolastici interessati, redigono ed approvano i piani di organizzazione della rete scolastica e li trasmettono alla Regione che entro 60 giorni dalla ricezione può esprimere rilievi in merito al rispetto degli indirizzi ed alla conformità con le risorse.

1. Le Province ed i Comuni, sulla base delle rispettive competenze di cui al comma 1 dell'art. 139 del D.Lgs. n. 112 del 1998, provvedono alla istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole in attuazione degli indirizzi e degli strumenti di programmazione, assicurando il coinvolgimento di tutti i soggetti scolastici interessati.

 

b) RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO

 

Il riparto è definito nella legge regionale del 17 agosto 2009, n. 24.

 

IV

TRASPORTI E VIABILITA'

 

Fermo restando quanto disposto dal D.lgs 422/1997 in materia di "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e dalla 1.R. 23/1999 in quanto compatibile, le funzioni amministrative in materia di trasporti sono così ripartite:

 

Funzioni della Regione

1. La Regione, in materia di trasporto pubblico di interesse regionale e locale in raccordo con la pianificazione dei trasporti dello Stato, svolge le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, controllo e monitoraggio.

2.Spettano in particolare ad essa:

a) la redazione ed approvazione del Piano Regionale dei Trasporti;

b) la redazione ed approvazione dei programmi regionali di trasporto pubblico locale, previa intesa con le autonomie locali;

c) l'indicazione dei criteri per la definizione delle tariffe anche allo scopo di realizzare l'integrazione tariffaria tra le diverse modalità di trasporto;

d) l'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi minimi ed aggiuntivi di livello regionale;

e) funzioni di programmazione, regolamentazione e controllo dei servizi ferroviari regionali e delle infrastrutture di competenza regionale;

f) la promozione, il supporto tecnico e amministrativo, il coordinamento e la definizione del sistema informativo, integrato alle differenti scale territoriali, del trasporto pubblico locale, e i criteri di acquisizione dei titoli di viaggio e di accessibilità ai diversi modi di trasporto, in forma unitaria fra essi, dalla scala regionale a quella locale.

g) l'elaborazione di un contratto di servizio tipo;

h) la cura del sistema informativo dei trasporti e della mobilità, incluso il sistema regionale di informazione al pubblico sui servizi di trasporto pubblico.

i) la disciplina, anche mediante regolamenti, dei servizi aerei ed elicotteristici, ed individua, in accordo con gli Enti locali interessati, le localizzazioni ottimali per la costruzione di una rete di eliporti ed elisuperfici, di idroscali e idrosuperfici;

m) la pianificazione e programmazione degli aeroporti di interesse regionale.

n) l'erogazione di contributi finalizzati all'incentivazione dell'istituzione di collegamenti aerei in partenza ed in arrivo per gli aeroporti calabresi.

o) le funzioni in materia di deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee e infrastrutture di trasporto, escluse le strade e le autostrade.

p) promuove forme di mobilità sostenibile.

q) promuove, attraverso attività di rilevazione, il monitoraggio della qualità erogata e di quella percepita.

 

Funzioni delle Province

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative di interesse provinciale in materia di trasporti e le funzioni ed i compiti di gestione dei servizi di trasporto con qualsiasi mezzo effettuati, quando istituiscono stabili collegamenti tra due o più Comuni di una stessa Provincia non in continuità urbana, di uno o più Comuni con il relativo capoluogo di Provincia e quando collegano il territorio di una Provincia con aree periferiche di un'altra Provincia limitrofa.

2. Qualora i servizi interessino il territorio di più di una Provincia, la competenza è attribuita alla Provincia ove si svolge il percorso prevalente, purché nel suo territorio siano previste fermate. Le modifiche d'esercizio delle linee interprovinciali sono stabilite sentite le Province interessate.

a) In particolare, competono alle Province in materia di trasporto pubblico locale in attuazione degli indirizzi contenuti nella programmazione regionale:

b) la predisposizione e l'attuazione dei piani provinciali di trasporto pubblico locale;

c) la realizzazione, il completamento e la manutenzione delle infrastrutture di interesse provinciale al servizio del trasporto pubblico in linea con le previsioni del PRTP.

d) l'erogazione di contributi per la copertura degli oneri al fine di partecipare al finanziamento degli investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto, per lo sviluppo ed il miglioramento dei sistemi di trasporto pubblico regionale e locale;

e) l'erogazione di finanziamenti, attraverso accordi di programma con gli enti locali interessati, per il rinnovo e il potenziamento del materiale rotabile e delle infrastrutture.

f) la gestione delle autostrade nonché delle strade regionali individuate con delibera di Giunta regionale sulla base della prevalente funzione di collegamento interregionale e interprovinciale

g) l'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi minimi ed aggiuntivi in riferimento ai bacini di mobilità ed alle unità di rete di livello provinciale;

h) la stipula con l'aggiudicatario dei contratti di servizio e la gestione amministrativa degli affidamenti,

i) l'attività di controllo quantitativo e qualitativo della conformità delle prestazioni con gli obblighi contrattuali e normativi, provvedendo alla contestazione delle eventuali inadempienze e all'applicazione delle sanzioni;

j) la gestione, nell'ambito del proprio territorio, delle strade trasferite ex D.lgs 112/98 e ss.m.i., nonché la fissazione e la riscossione, come entrate proprie, delle tariffe relative a licenze, concessioni e esposizione della pubblicità lungo o in vista sulle stesse strade.

k) le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi per gli investimenti in veicoli, infrastrutture e sovrastrutture che, necessarie al trasporto pubblico locale, rientrino nella competenza territoriale provinciale;

1) assegnazione di contributi in favore di Comuni per contribuire all'acquisto di mezzi per favorire la mobilità di soggetti portatori handicap;

m) l'assegnazione di risorse finanziarie ai Comuni per contribuire all'acquisto di titoli di viaggio per studenti, portatori di handicap, cittadini senza reddito e anziani a pensione minima;

n) la definizione e le funzioni tecnico-amministrative dei servizi di noleggio di autovettura con conducente e ad itinerario ed orario flessibile, al servizio delle aree a domanda debole ed attuata in forma integrata con i servizi di linea, dei noleggi da rimessa di autobus e dei servizi di granturismo su gomma;

o) il rilascio dei nulla osta ai fini della immatricolazione e della dismissione del materiale rotabile utilizzato per lo svolgimento del servizio e per la cessione delle società di gestione dei servizi di trasporto;

p) il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali o in condizioni di eccezionalità.

q) il rilascio delle concessioni relative agli impianti fissi, agli impianti a fune e ai sistemi a guida vincolata, qualora l'impianto operi nel territorio di più comuni oppure abbia estensione interprovinciale, in quest'ultimo caso la competenza spetta alla Provincia sul cui territorio l'impianto insiste maggiormente.

r) svolge funzioni e compiti relativi all'attività di progettazione, realizzazione e gestione degli aeroporti di interesse regionale.

s) la promozione di forme di mobilità sostenibile.

 

Funzioni dei Comuni

1. Sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative relative ai servizi di trasporto pubblico che:

a) si svolgono interamente nell'ambito del Comune stesso;

b) si svolgono nell'ambito di due Comuni limitrofi, oppure uno dei due Comuni con la stazione ferroviaria ubicata nel territorio dell'altro.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b), la competenza sui servizi è attribuita al Comune ove si svolge il percorso prevalente

3. In particolare, competono ai Comuni singoli, obbligati a norma dei commi 1 e 2 dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada) e ss.m.i., e a quelli associati, in materia di trasporto pubblico locale:

a) la redazione del Piano urbano del traffico, ivi compresi i piani per la mobilità delle persone handicappate di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) l'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi minimi ed aggiuntivi e l'invio alla Regione e alla Provincia del rendiconto annuale dei contratti di servizio gestiti;

c) l'irrogazione delle sanzioni amministrative per la inosservanza dell'obbligatorietà della prestazione del servizio di taxi e dei servizi ad esso assimilati

d) le deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee e infrastrutture di trasporto, escluse le strade e le autostrade;

e) attività consultiva e propositiva su interventi migliorativi dei servizi di trasporto pubblico delle Province;

f) la stipula con l'aggiudicatario dei contratti di servizio di propria competenza, la gestione amministrativa degli affidamenti e l'attività di controllo della conformità delle prestazioni con gli obblighi contrattuali e normativi, provvedendo alla contestazione delle eventuali inadempienze e all'applicazione delle sanzioni;

g) le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi per gli investimenti in veicoli, infrastrutture e sovrastrutture che, necessarie al trasporto pubblico locale, rientrino nella competenza del Comune;

h) la definizione e le funzioni amministrative di eventuali servizi di noleggio di autovettura con conducente, e ad itinerario ed orario flessibili al servizio delle aree a domanda debole e da attuarsi in forma integrata con i servizi di linea, dei noleggi da rimessa di autobus e dei servizi di granturismo su gomma;

i) il rilascio dei nulla osta ai fini della immatricolazione e della dismissione del materiale rotabile utilizzato per lo svolgimento del servizio e per la cessione delle società di gestione dei servizi di trasporto;

j) rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e controllo amministrativo sulle imprese autorizzate;

k) l'autorizzazione all'esercizio della attività di noleggio di autobus con conducente, per le relative imprese che hanno la sede legale o la principale organizzazione aziendale nei rispettivi territori;

1) il rilascio della tessera personale di libera circolazione sugli autoservizi pubblici di linea, ivi compresi quelli convenzionati, integrativi e sostitutivi di altri servizi di trasporto pubblico, sui servizi tranviari, filoviari, funicolari terrestri, ascensori pubblici, metropolitani e sulle linee di navigazione di competenza regionale, ai non vedenti;

m) il rilascio, ai mutilati ed invalidi, di guerra e per servizio, alle vedove di questi, agli invalidi, ai sordomuti del lavoro ed agli invalidi civili, della tessera personale necessaria per fruire, nell'ambito del trasporto pubblico in concessione ed a sovvenzione regionale, delle agevolazioni tariffarie previste, nonché il rimborso alle Aziende delle relative somme;

n) la concessione per l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione ai natanti di carburanti liquidi ad uso del pubblico, nonché per la successione tra vivi o per causa di morte nella proprietà degli impianti stessi;

o) le funzioni amministrative concernenti gli autoservizi pubblici non di linea (il rilascio delle licenze per il servizio di taxi, l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, i relativi trasferimenti, ecc.);

p) l'istituzione di servizi di trasporto aggiuntivi compatibili con la rete regionale dei servizi minimi, con l'eventuale contributo finanziario provinciale;

q) l'autorizzazione e la vigilanza tecnica sull'attività svolta dalle autoscuole e dalle scuole nautiche, il riconoscimento dei consorzi di scuole, nonché gli esami per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e istruttori di autoscuola;

r) l'autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni, nonché il controllo amministrativo sulle imprese autorizzate;

s) il rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio;

t) gli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada, nonché dell'idoneità allo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada;

u) il riconoscimento della qualifica di agente di polizia amministrativa al personale appositamente incaricato, dall'Ente o dall'Azienda esercente il trasporto pubblico, della contestazione per la mancanza o irregolarità del titolo di viaggio.

v) la progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale e interregionale, e delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale;

w) il trasporto lacuale;

x) l'esame per l'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea;

y) il rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia, salvo che nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1995, e successive modificazioni ed integrazioni;

z) i comuni provvedono, altresì, alla manutenzione e alla tenuta in esercizio degli impianti di segnalamento notturno dei porti, ove non affidati in concessione, inseriti nel territorio comunale, con esclusione di quelli sottoposti al controllo delle autorità portuali o di diretta competenza della Regione e per i Comuni provvisti di porto e non sede di autorità portuale le attività di escavazione dei fondali dei porti da effettuare mediante l'affidamento a soggetti privati scelti attraverso procedure di gara pubblica.

aa) l'espletamento delle funzioni amministrative e di vigilanza concernenti le interferenze quali ad esempio attraversamenti e parallelismi tra impianti fissi e gasdotti, acquedotti e canali, fognature, elettrodotti e linee telefoniche.

bb) ogni altra funzione amministrativa non di competenza delle regioni e delle province.

Funzioni delle Comunità Montane o delle Unioni di Comuni.

1. Sono attribuite alla competenza delle Comunità Montane funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale che riguardano il territorio di loro competenza e relativi a:

a) impianti a fune di ogni tipo, quali funivie, seggiovie, funicolari e tutti gli impianti di risalita in genere;

b) le relative infrastrutture di interscambio quando insistono sul territorio di due o più comuni facenti parte della Comunità Montana;

c) espletamento del servizio di vigilanza sull'esercizio degli impianti di cui alla precedente lettera a).