Proposta di legge n. 441/9^

RELAZIONE

 

Con la presente proposta di legge si intende introdurre nella disciplina delle elezioni per il Consiglio regionale e il Presidente della Regione norme tese ad assicurare un maggior equilibrio nella rappresentanza di genere, attuando pienamente in tal modo il disposto di cui all'articolo 51 della Costituzione, concretizzando così il comma 2 dell'art.38 dello Statuto della Regione Calabria in cui è detto: "La legge regionale promuove la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive". Tale iniziativa si fonda su di un accurato lavoro scientifico di analisi degli effetti generati dalla normativa vigente, di analisi comparata delle proposte esistenti in Italia ed in altri Paesi dell'Unione Europea ma, soprattutto, sulle pratiche politiche, di relazione, fra gruppi di donne presenti, nella nostra realtà territoriale, negli ambiti sociali, civili, politici, istituzionali. Inoltre si è inteso fare corredo del dettato normativo adottato dallo Stato con legge n. 215/2012, volta a promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nelle amministrazioni locali, che modifica, attraverso la stessa, il sistema elettorale dei comuni, introducendo la doppia preferenza di genere. Attualmente nell'assise consiliare regionale è evidente la totale inesistenza di presenza femminile: nessuna donna siede nel Consiglio regionale della Calabria su 50 consiglieri. Tale dato dimostra l'esigenza di adottare regole idonee a realizzare una democrazia effettivamente paritaria, così come impone la Costituzione italiana.

E invero, l'art. 51 Cost., novellato nel 2003, introduce fra i capisaldi del nostro ordinamento il principio delle pari opportunità, che la giurisprudenza amministrativa ha definito di portata precettiva e non programmatica, per cui, attesa la trasversalità del principio, ciascun soggetto che compone la Repubblica, dovrà darvi attuazione in considerazione degli strumenti normativi di cui dispone ed entro i limiti di competenza per materia ad esso riconosciuti." (TAR Campania, Napoli, Sez. I, 7 giugno 2010 n. 12668); mentre l'art. 117, settimo comma, Cost., novellato nel 2001, impone alle leggi regionali di rimuovere "ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso alle cariche elettive".

Tale proposta di legge mira quindi a novellare (ulteriormente) la legge regionale n.1/2005, in modo che anche la Regione Calabria assicuri "pari opportunità tra donne e uomini" (art. 51 Cost.) e che anche il sistema elettorale Calabrese promuova "la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive" (art. 117, settimo comma, Cost.).'

In particolare l'articolo 1 modifica:

l'articolo 1 della legge n. 1/2005 comma 6 nel senso di prevedere che:

a) in ogni lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50% ; L'articolo 2 introduce modifiche all'art.2 , legge regionale n. 1/2005 comma 1 aggiungendo i punti f ed f-bis

a) la lista che non rispetti questa caratteristica non è ammessa;

b) in tutti i programmi di comunicazione politica deve essere assicurata la presenza paritaria di candidate/i di entrambi i sessi, nei messaggi autogestiti deve essere messa in risalto con pari evidenza la presenza di candidate/i di entrambi i sessi nella lista presentata dal soggetto politico che realizza il messaggio.

L'articolo 2 ancora introduce modifiche all'art. 2, L.R. n.1/2005 comma 2, del seguente tenore:

a) l'elettrice/tore può esprimere uno o due voti di preferenza;

b) qualora ne esprima due, queste non possono riferirsi a candidate/i dello stesso sesso; e) se l'elettrice/tore esprime due preferenze per candidate/i dello stesso sesso, la seconda preferenza è nulla.

Il modello che si propone ricalca sostanzialmente quello della legge elettorale campana n.4/2009, già passata positivamente al vaglio della Corte Costituzionale, con sentenza n.4/2010. La Corte Costituzionale ha già quindi affrontato il problema della legittimità della "preferenza di genere e lo ha risolto positivamente, dichiarando le suddette norme, in quanto volte a ottenere un riequilibrio della rappresentanza politica di due sessi all'interno del Consiglio regionale, in linea con l'art. 51, primo comma, Cost., nel testo modificato dalla legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1 (Modifica dell'articolo 51 della Costituzione), e con l'art. 117, settimo comma, Cost., nel testo modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione)

A giudizio della Corte la nuova regola elettorale, non attribuendo ad alcuna candidatura maggiori opportunità di successo rispetto ad altre, ma solo una eguaglianza di opportunità particolarmente rafforzata da una norma che promuove il riequilibrio di genere nella rappresentanza consiliare, si pone in sintonia con i principi dell'ordinamento complessivamente ispirato al principio fondamentale dell'effettiva parità tra i due sessi nella rappresentanza politica, nazionale e regionale, nello spirito dell'art. 3, secondo comma, Cost., che impone alla Repubblica la rimozione di tutti gli ostacoli che di fatto impediscono una piena partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica del Paese.

Né la condizione di genere cui l'elettore viene assoggettato, nell'ipotesi che decida di avvalersi della facoltà di esprimere una seconda preferenza, sempre a giudizio della Corte, potrebbe essere considerata lesiva della libertà di voto, tutelata dall'art. 48 Cost., trattandosi di una misura promozionale, ma non coattiva. Si tratta di una facoltà aggiuntiva, che allarga lo spettro delle possibili scelte elettorali limitato ad una preferenza in quasi tutte le leggi elettorali regionali e quindi tutt'al più idonea ad ampliare la sfera della libertà individuale, ad arricchire il contenuto del diritto politico per eccellenza.

 

Art. 1

(Integrazione all'art. 1 della legge regionale 7 febbraio 2005, n 1)

 

1. A1 comma 6 dell'art 1 della legge regionale 7 febbraio 2005, n 1 è aggiunto il seguente ultimo comma:

6 quater in ogni lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50% dei candidati.

 

Art. 2

(Modifiche ed integrazioni dell'art. 2 della legge regionale 7 febbraio 2005, n 1)

 

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 7 febbraio 2005, n 1 dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

f) La lista che non rispetti il rapporto percentuale di cui al all'articolo 1 comma 6 quater non è ammessa;

f-bis) In occasione delle elezioni regionali, i soggetti politici presentatori di liste devono assicurare la presenza paritaria di candidati di entrambi i sessi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private; nei messaggi autogestiti previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali devono mettere in risalto con pari evidenza la presenza dei candidati di entrambi i sessi nelle liste presentate.

2. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 è sostituito dal seguente:

2. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da due righe riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista provinciale è collegata. Il primo rettangolo nonché nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è posto al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore può esprimere, nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome e il cognome dei candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, queste non possono riferirsi a candidati di dello stesso sesso. Nel caso di indicazione di doppia preferenza per candidati dello stesso sesso la seconda è nulla. L'elettore esprime il suo voto per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale anche non collegato alla lista provinciale prescelta tracciando un segno sul nome del candidato. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista prescelta è collegata".

3. Il comma 3 dell'art.2 della legge regionale 7 febbraio 2005, n 1. è sostituito dal seguente:

3. Le caratteristiche delle schede di votazione sono riportate nelle tabelle allegate alla presente legge con le lettere A e B, sono modificate in modo tale da prevedere due righe riservate all'eventuale indicazione di preferenza.

 

Art. 3

(Entrata in vigore)

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.