Proposta di legge n. 430/9^

Relazione di accompagnamento

 

La presente proposta di legge regolamenta la promozione dei tirocini di buona qualità, secondo le linee previste dal documento "un quadro di qualità per i tirocini", presentato dalla Commissione UE il 18 aprile 2012, e secondo lo "schema di accordo riguardante linee guida per la materia dei tirocini" elaborato dalla Conferenza permanente Stato-Regioni-Province autonome.

La legge n. 92/2012 (cd. riforma del Mercato del Lavoro) ha previsto la competenza esclusiva per le Regioni nell'ambito dei tirocini formativi, sicché le Regioni italiane sono chiamate a legiferare in questa materia che assume un'importanza fondamentale ai fini della promozione dell'inserimento dei giovani, ed il reinseimento dei meno giovani, nel mondo del lavoro.

I tirocini, come ricorda il documento UE "un quadro di qualità per i tirocini" possono colmare il fossato tra le conoscenze teoriche acquisite a scuola e le capacità e le competenze richieste sul posto di lavoro, aumentando in tal modo le possibilità dei giovani di trovare lavoro.

Inoltre i tirocini possono essere un utile veicolo per far rientrare nel mondo del lavoro soggetti disoccupati, oppure per l'ingresso/ reingresso di soggetti appartenenti alle cosiddette "fasce deboli".

Le suddette linee guida elaborate dalla Conferenza Stato-Regioni prevedono una capacità sanzionatoria amministrativa, attivabile dalla Regione stessa, in caso di violazione delle norme sui tirocini formativi. Ciò è molto importante perché, com'è noto, i tirocini in passato hanno finito per essere utilizzati arbitrariamente come una fonte di lavoro a basso prezzo (o gratuito) ed in molti casi non sono serviti da trampolino verso un lavoro dignitoso e sostenibile ma, al contrario, hanno creato un circolo vizioso di lavori precari e di insicurezza.

Quindi normare tale materia si rende necessario e, inoltre, urgente, in un momento come quello attuale, nel quale il tirocinio, a causa della grave crisi economica, ha alte probabilità di non riuscire a svolgere la funzione che dovrebbe.

La Regione Calabria, come tutte le altre regioni, deve perseguire il raggiungimento di un quadro di qualità per i tirocini, attraverso norme che tendano non soltanto a favorire l'ingresso nel mercato del lavoro ed a fornire al tirocinante quelle abilità che gli diano maggior chanches nel reperimento di una occupazione stabile, ma anche ad individuare azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività e degli elementi qualificanti del tirocinio; infine attraverso la previsione di non assoluta gratuità del tirocinio e quindi attraverso il riconoscimento di una indennità in relazione alla prestazione svolta.

La presente proposta di legge si compone di 12 articoli.

 

Relazione tecnico finanziaria

 

Agli oneri derivanti dall'attuazione della suddetta legge, quantificati per l'esercizio finanziario 2013 in euro 100.000,00, si provvederà per l'anno in corso con la disponibilità esistente all'UPB 8.1.01.01, inerente a «Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio» dello stato di previsione della spesa del bilancio 2013 che viene ridotta del medesimo importo.

 

Articolo 1

(Principi)

 

1. La Regione Calabria promuove, tutela e controlla il corretto svolgimento dei tirocini non curriculari come misura orientativa e formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante ed il tirocinante, con l'obiettivo di far acquisire competenze professionali ed aiutare l'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro.

2. La presente legge è rivolta a cittadini italiani, comunitari o extracomunitari con permesso di soggiorno che si trovino nelle condizioni previste dalle lett. a), b) e c) del seguente art. 2.

3. La presente legge non riguarda:

 

a) i tirocini curricolari promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie. La Regione, tuttavia, può promuovere, attraverso accordi con le istituzioni scolastiche e le università, lo sviluppo dei tirocini curriculari inclusi nei piani di studio delle università e degli istituti scolastici o previsti all'interno di un percorso di istruzione per realizzare l'alternanza studio e lavoro.

b) i periodi di pratica professionale nonché i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche. La Regione, tuttavia, può prevedere la concessione di rimborsi per la corresponsione dell'indennità prevista dalle leggi da parte dei professionisti ai praticanti per lo svolgimento dei tirocini finalizzati all'accesso alle professioni nei limiti e con gli strumenti previsti dall'art. 7 della presente legge;

c) i tirocini trasnazionali realizzati nell'ambito dei programmi comunitari per l'istruzione e la formazione;

d) i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso.

 

 4. I tirocini formativi non costituiscono rapporto di lavoro. Sono svolti da soggetti di età non inferiore a diciotto anni che hanno assolto l’obbligo di istruzione.

 

Articolo 2

(Tipologie ammesse)

 

1. I tirocini formativi possono essere realizzati presso soggetti pubblici o privati nel territorio regionale e si distinguono in tre tipologie:

 

a) tirocini di formazione e orientamento finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola, università e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. Tali tirocini sono rivolti a giovani che abbiano conseguito da non oltre 12 mesi un titolo di scuola media superiore o che abbiano conseguito una laurea breve o specialistica.

b) tirocini di inserimento e reinserimento al lavoro destinati ai soggetti inoccupati o disoccupati, ai lavoratori in mobilità o a lavoratori in regime di cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga.

c) tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro, destinati a categorie di soggetti svantaggiati ai sensi della legge n. 381/1991, a soggetti diversamente abili di cui all'art. 1 co. 1 della legge n. 68/1999 nonché a soggetti richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.

 

2. I tirocini non curriculari sono soggetti alla comunicazione obbligatoria prevista dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

 

Articolo 3

(Soggetti promotori)

 

1. Il tirocinio non curriculare è attivato da un soggetto promotore che è garante della regolarità e qualità dell'esperienza formativa.

2.Sono soggetti promotori:

 

a) L'azienda Calabria Lavoro

b) i centri per l'impiego;

b) gli enti di formazione professionale accreditati dalla Regione Calabria;

d) gli enti bilaterali;

e) le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;

f) gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;

g) le istituzioni scolastiche statali e non statali abilitate al rilascio di titoli di studio con valore legale;

h) le cooperative sociali, le Onlus e le associazioni di volontariato riconosciute dalla Regione o iscritte nei registri delle amministrazioni provinciali;

i) le società di lavoro interinale autorizzate dal Ministero del Welfare ai sensi del decreto legislativo n. 276/2003 e ss.mm.ii.

 

3. Spetta al soggetto promotore promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di monitoraggio nonché le segnalazioni previste dal comma 2, art. 8, della presente legge; favorire l'attivazione del tirocinio supportando il soggetto ospitante ed il tirocinante nell'avvio delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo; individuare un referente per i progetti di tirocinio; contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini. A tal fine il soggetto promotore realizza annualmente un rapporto sintetico di analisi dei tirocini avviati che invia al dipartimento regionale Formazione Professionale e Lavoro.

4. Il referente, o tutor di cui al precedente comma ha i compiti di collaborare alla stesura del progetto di tirocinio; di coordinare l'organizzazione, il percorso ed il programma di tirocinio; di monitorare l'andamento del tirocinio; di acquisire dal tirocinante elementi in merito all'esperienza svolta ed agli esiti della stessa; di concorrere, sulla base degli elementi forniti al soggetto ospitante, alla redazione dell'attestazione finale di cui ai commi 5,6 e 7 dell'art. 6.

 

Articolo 4

(approvazione del progetto formativo)

 

1. Il tirocinio è svolto presso un soggetto ospitante, pubblico o privato, che stipula una convenzione con il soggetto promotore per ospitare nella propria sede uno o più tirocinanti.

2. Alla convenzione è allegato un progetto formativo, per ciascun tirocinante, che stabilisce gli obiettivi, le competenze da acquisire, la durata, entro i limiti di cui all'art. 6 della presente legge e le modalità di svolgimento del tirocinio.

3. Il progetto formativo è sottoscritto dal tirocinante, dal legale rappresentante pro tempore del soggetto promotore e dal legale rappresentante pro tempore del soggetto ospitante.

4. Lo schema-tipo della convenzione di cui al comma 2, è redatto ed approvato dal dirigente del settore Affari Generali del dipartimento Lavoro e Formazione Professionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Lo schema tipo è strutturato secondo le seguenti sezioni:

 

a) anagrafica: dati identificativi del tirocinante, del soggetto ospitante, del soggetto promotore, del tutor individuato dal soggetto ospitante e del referente individuato dal soggetto promotore;

b) elementi descrittivi del tirocinio: tipologia, settore di attività del soggetto ospitante (codici di classificazione ATECO in caso di attività economica), area professionale di riferimento del tirocinio (codici di classificazione CP ISTAT), sede prevalente, durata e periodo di svolgimento del tirocinio, entità del rimborso spese corrisposto;

c) specifiche del progetto formativo: indicazione, ove possibile, della figura professionale di riferimento nel repertorio nazionale di cui all'art. 4, comma 67. della 1. n. 92 / 2012; attività da affidare al tirocinante; obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio; competenze da acquisire con riguardo alla figura professionale di riferimento;

d) Diritti e doveri delle parti coinvolte nel tirocinio: tirocinante, soggetti promotore ed ospitante, tutor e referente. Il tirocinante ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel progetto formativo svolgendo le attività concordate con il tutor.

 

Articolo 5

(Soggetti ospitanti. Rapporti con i soggetti promotori)

 

1. Il soggetto ospitante è il titolare di una struttura svolgente attività economica o non economica, regolarmente iscritto nei registri di riferimento dell'attività previsti dalla legge, in grado di garantire al tirocinante l'acquisizione di formazione, competenza e professionalità adeguata al termine del periodo di tirocinio.

2.Possono ospitare tirocinanti:

 

a) Le unità operative fino a cinque dipendenti a tempo indeterminato, in ragione di un tirocinante;

b) Le unità operative aventi tra i sei ed i venti dipendenti a tempo indeterminato, in ragione di due tirocinanti contemporaneamente;

c) Le unità operative aventi ventuno o più dipendenti a tempo indeterminato, in ragione di un numero di tirocinanti non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore.

 

4. Sono esclusi dai predetti limiti i tirocini in favore dei diversamente abili di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999 e delle persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991 nonché dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.

5. Il soggetto promotore è tenuto direttamente, o per il tramite del soggetto ospitante, attraverso la convenzione di cui all'art. 4, ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice. La copertura assicurativa comprende eventuali attività svolte dal tirocinante anche al di fuori dell'azienda, ma rientranti nel progetto formativo.

6. Se il promotore è una pubblica amministrazione, nelle relative convenzioni si definiranno le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante potrà eventualmente assumere a suo carico l'onere delle coperture assicurative. In mancanza della suddetta convenzione le spese assicurative del tirocinio sono a carico della Regione.

7. I soggetti ospitanti sono tenuti alla trasmissione della comunicazione obbligatoria prevista dall'art. 9-bis. Co. 2, del D.L. n. 510/1996, convertito in legge n. 608/1996.

8. Per poter accogliere nella propria organizzazione tirocinanti, il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, con la normativa di cui alla legge n. 68/1999 e ss.m.ii.. Non possono ospitare tirocinanti i soggetti i quali hanno effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, fatti salvi licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo, ovvero hanno avviato procedure di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga per attività equivalenti a quella del tirocinio, fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative.

9. Il soggetto promotore nomina un tutore responsabile delle attività didattico-organizzative, che ha la funzione di raccordo tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante per monitorare l'attuazione del progetto formativo. Il soggetto ospitante nomina un tutor per ogni tirocinante, che è responsabile del suo inserimento ed affiancamento sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio. Ogni tutor deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Ogni tutor può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente. Spetta al tutor formare ed aggiornare la documentazione relativi ai tirocini nonché garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso del tirocinante, fino al processo di attestazione dell'attività svolta, in collaborazione con il referente del soggetto promotore.

10. Il tirocinante non può svolgere più di un tirocinio per ciascun profilo professionale e non può essere ospitato più di una volta presso lo stesso soggetto.

 

Articolo 6

(Durata dei tirocini)

 

1. La durata dei tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 2 lett. a) non può essere superiore a sei mesi, proroghe comprese.

2. La durata dei tirocini formativi di inserimento e reinserimento di cui all'art. 2 lett. b) non può essere superiore a 12 mesi, proroghe comprese.

3. La durata dei tirocini ai soggetti svantaggiati di cui all'art. 2 lett. c) non può essere superiore ai 12. Nel caso di soggetti diversamente abiti la durata non può essere superiore a 24 mesi, proroghe comprese.

4. I tirocinanti hanno diritto al riposo settimanale ed alle ferie con riferimento al contratto collettivo applicabile ai lavoratori del soggetto ospitante. In caso di malattia del tirocinante, il periodo di tirocinio è sospeso e riprende al rientro dalla malattia.

5. Al termine del tirocinio il soggetto ospitante ed il soggetto promotore, rilasciano al tirocinante, a loro cura, un attestato di competenza ed acquisita professionalità con riferimento, ove possibile, ad una qualificazione inserita nel repertorio nazionale di cui all'art. 4, comma 67, della legge n. 92/2012.

6. L'attestato viene trasmesso, in formato digitale mediante PEC, dal soggetto promotore al dipartimento Formazione Professionale e Lavoro che lo inserisce nell'apposita banca dati dei tirocini formativi.

7. L'attestato così classificato costituisce titolo di preferenza nei bandi ed avvisi pubblici della Regione Calabria riferibili al settore in cui il tirocinante ha acquisito professionalità e competenza.

8. L'esperienza di tirocinio effettuata dovrà altresì essere registrata sul libretto di tirocinio formativo del cittadino di cui all'art. 2, co. 1, lett. i) del d.lgs. n. 276/2003, secondo il modello adottato con decreto dal Ministero del Welfare di concerto con il MIUR del 10 ottobre 2005.

 

Articolo 7

(Rimborso spese. Agevolazioni)

 

1. Al tirocinante è corrisposto un rimborso spese forfettario da parte del soggetto ospitante nella misura minima di euro 400 mensili. La percezione dell’indennità non comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduta dal tirocinante.

2. Se il tirocinio è svolto da un soggetto percettore dell'indennità di mobilità, anche in deroga, dell'indennità di disoccupazione, o in cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga, il rimborso spese non è dovuto, fatti salvi i casi in cui l'importo della suddetta indennità risulti inferiore al rimborso spese forfetario, nel qual caso è corrisposta al tirocinante un'integrazione.

3. Ove il soggetto ospitante sia una pubblica amministrazione, le convenzioni di tirocinio potranno essere attivate solo ove la relativa spesa possa essere coperta mediante risorse contenute in appositi capitoli del bilancio e nei limiti della spesa consentita per finalità formative.

4. La Regione, nell'ambito della programmazione operativa regionale con il Fondo Sociale Europeo, individua con esattezza le misure o gli obiettivi nelle quali prevedere le risorse finalizzate alla copertura totale o parziale dell'importo forfetario, a titolo di rimborso spese corrisposto al tirocinante.

 

Articolo 8

(Controlli)

 

1. Un organo appositamente istituito dal dipartimento Formazione Professionale e Lavoro garantisce il corretto utilizzo dei tirocini mediante attività di controllo.

2. In caso di segnalazioni circa il mancato rispetto della convenzione e dell'allegato progetto formativo, accertato dall'organo di controllo, il soggetto ospitante non può attivare tirocini per il periodo di un anno dall'accertamento ed è tenuto al rimborso delle quote eventualmente corrisposte dalla Regione.

3. Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza e controllo, i soggetti promotori ed i soggetti ospitanti si impegnano ad operare per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini, prevenendo le forme di abuso.

4. Ai sensi della legge n. 92/2012, se il tirocinio non risulterà conforme alla presente disciplina, la Regione lo segnalerà al personale ispettivo competente affinchè esso proceda, sussistendone le condizioni, a riqualificare il rapporto, ove ne ricorrano le condizioni, come di natura subordinata con relativa applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge.

5. La mancata corresponsione dell'indennità alla fine di ogni mese di tirocinio comporterà una sanzione amministrativa in proporzione all'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 6.000,00.

6. Sono altresì applicabili le previsioni generali in materia di sanzioni amministrative di cui alla legge n. 689/1981.

 

Articolo 9

(Divieto di svolgere tirocini)

 

1. I tirocinanti non possono sostituire lavoratori con contratti a termine nei periodo di picco delle attività. Non sono ammessi tirocini stagionali nell'ambito di strutture turistico-ricreative comunque denominate.

2. I tirocinanti non possono essere utilizzati per sostituire il personale dell'azienda assente per ferie, malattia o maternità.

3. I tirocinanti non possono essere utilizzati per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale.

4. La Regione Calabria considera le violazioni di cui ai precedenti commi come gravi ai fini della riqualificazione del rapporto di lavoro come di natura subordinata.

 

Art. 10

(Violazioni dei doveri del tirocinante)

 

1. Il tirocinante non può violare i doveri di cui all'art. 4, comma 4, lett. D), o commettere violazioni che, se commesse dai lavoratori del soggetto ospitante, costituirebbero causa di licenziamento per giusta causa, per giustificato motivo o per motivi disciplinari, o darebbero luogo alle sanzioni previste dai codici disciplinari del Contratto collettivo nazionale di riferimento. In tal caso, il tirocinio, a seconda della gravità della mancanza commessa, può essere risolto o sospeso. La violazione deve essere contestata osservando, in quanto applicabili, le stesse garanzie previste dallo Statuto dei Lavoratori.

 

Articolo 11

(Norma finanziaria)

 

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario 2013 in euro 100.000,00, si provvede per l'anno in corso con la disponibilità esistente all'UPB 8.1.01.01, inerente a «Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio» dello stato di previsione della spesa del bilancio 2013 che viene ridotta del medesimo importo.

 

Articolo 12

(Pubblicazione)

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.