Proposta di legge n. 420/9^

Relazione

 

La presente Proposta di Legge ha la finalità di favorire il recupero, la valorizzazione e la rivitalizzazione dei più interessanti borghi storici della Calabria, sotto il profilo culturale, ambientale, storico, architettonico e monumentale per tradizioni, usi e costumi.

La Calabria presenta un consistente patrimonio edilizio che, purtroppo, soprattutto sulle fasce costiere ha deturpato la bellezza del paesaggio, determinando anche un aggravamento dei rischi di natura idrogeologica e dei rischi derivanti dall'alto grado di sismicità della regione.

Tutto ciò ha causato un ampio consumo del territorio per nuovi interventi edilizi ed, allo stesso tempo, l'abbandono di numerosissimi centri storici che si presentano come scrigni che custodiscono, sotto il profilo architettonico, veri e propri gioielli che meritano di essere restaurati e riportati a nuova vita tramite il ritorno nei centri storici di un numero adeguato di abitanti.

La presente Proposta di Legge, in altri termini, mira a frenare l'uso sconsiderato del territorio oggetto di speculazione edilizia, attraverso il recupero ed il riuso dei Centri Storici, anche come paesi alberghi e come sedi di botteghe per ospitare un ritorno all'artigianato artistico ed al migliore utilizzo delle tradizioni enogastronomiche del territorio. In questo contesto, deve trovare un appropriato spazio l'adeguamento antisismico degli edifici pubblici e privati. E' abbastanza evidente ritenere che il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati richiede una accurata opera di restauro, ristrutturazione e valorizzazione di piazze, spazi verdi, ville e giardini pubblici, nonché delle strutture destinate all'istruzione, all'esercizio di attività sportive e culturali, dei Musei e delle Biblioteche.

L'art.2 della legge prevede che i borghi storici meritevoli di tutela debbano essere riconosciuti dalla Direzione Regionale dei Beni Culturali, con apposito certificato, sentite le competenti Soprintendenze.

Agli oneri finanziari necessari per l'attuazione della presente legge si farà fronte utilizzando le apposite Linee di Intervento del POR Calabria 2007/2013.

Ovviamente la selezione per individuare i Comuni  muniti della

certificazione di cui sopra, destinatari delle risorse previste dalla presente legge, avverrà attraverso idoneo bando predisposto ed emanato dal competente Dipartimento Regionale

 

Art. 1

(Finalità)

 

1. La Regione Calabria interviene a sostegno delle iniziative rivolte alla conservazione, recupero e valorizzazione dei borghi storici presenti nel territorio regionale e riconosciuti ai sensi dell'articolo 2, comma, 1, al fine di tutelare il patrimonio storico, artistico, paesaggistico e culturale dei piccoli comuni calabresi, nonché di promuovere l'immagine del territorio regionale nell'ambito del segmento del turismo di qualità, anche in considerazione della potenziale attrazione turistica dei centri stessi.

2. La Regione, in armonia con gli obiettivi del Piano Regionale di Sviluppo, promuove interventi a favore dei borghi storici riconosciuti meritevoli di tutela per la consistenza del patrimonio culturale, ambientale, storico, architettonico e monumentale.

3. Sono ammessi a contributo regionale gli interventi, promossi anche da soggetti privati, finalizzati alla valorizzazione e riqualificazione di strutture, alla riqualificazione urbana, alla conservazione ed al restauro del patrimonio edilizio e degli spazi verdi.

4. Nell'assegnazione dei contributi è data priorità agli interventi finalizzati alla conservazione, al recupero, al restauro delle aree e degli immobili pubblici, alla cablatura e alla rimozione di elementi architettonici e di arredo urbano in contrasto con la peculiarità dei borghi, nonché all'adeguamento antisismico degli edifici pubblici e privati.

 

Art. 2

(Definizioni)

 

1. Ai fini della presente legge si considerano borghi storici gli agglomerati insediativi che hanno ottenuto il riconoscimento, tramite apposita certificazione rilasciata dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali, sentite le competenti soprintendenze.

2. Gli interventi di riqualificazione di cui all'articolo 1, comma 2, consistono, in particolare, in opere che:

 

a) sono finalizzate alla rimozione di elementi non originari;

b) contribuiscono in maniera significativa al miglioramento dell'aspetto estetico degli edifici di ambiti particolarmente caratteristici;

c) concorrono alla migliore fruizione collettiva di beni storici, artistici e sociali esistenti;

d) sono rivolte alla produzione ed alla promozione dei prodotti tipici

e) prevedono il rifacimento delle pavimentazioni stradali nei luoghi storici, nelle aree di sosta, nelle vie e piazze, con materiali lapidei;

f) riguardano gli elementi espositivi delle piazze e degli spazi aperti, i dispositivi di sicurezza e di protezione;

g) riguardano la sistemazione stradale, il verde pubblico, la numerazione civica, il piano del colore e all'arredo urbano, l'interramento di cavi aerei, la cablatura delle reti, la mimetizzazione di antenne, la sostituzione di infissi e di elementi metallici non confacenti alla storia urbanistica dei luoghi;

h) sono rivolte al recupero delle caratteristiche tipologiche, morfologiche, architettoniche e ambientali degli ambiti spaziali interessati in coerenza con le destinazioni, prescrizioni e norme urbanistico-edilizie comunali;

i) sono finalizzate all'adeguamento antisismico degli edifici pubblici e privati.

 

3. Gli interventi devono essere realizzati utilizzando, per quanto possibile, tecniche storiche di lavorazione.

 

Art. 3

( Beneficiari dei contributi)

 

1. Il comune riconosciuto come borgo storico ai sensi dell’articolo 2, comma 1, può beneficiare dei contributi di cui alla presente legge.

2. Il comune al fine di beneficiare dei contributi presenta annualmente alla Giunta regionale un programma di riqualificazione del borgo storico, approvato dal comune stesso, che deve essere conforme alla finalità della presente legge.

3. Il programma di riqualificazione prevede interventi volti:

 

a) a completare azioni organiche già avviate dallo stesso comune o da altri enti pubblici o ad esse complementari;

b) a favorire la qualità degli insediamenti abitativi e la fruibilità turistica del borghi, nonché la sicurezza antisismica degli edifici;

c) a recuperare la tradizione e le caratteristiche dei luoghi, attraverso progetti peculiari per qualità ed esemplarità della progettazione, con riferimento agli aspetti architettonici, estetici, culturali e sociali, nonché per le soluzioni individuate rispetto ai costi e agli effetti sulla rivalutazione del borgo storico.

 

4. Il programma di riqualificazione deve essere corredato, in particolare, della seguente documentazione di base:

 

a) relazione illustrativa delle caratteristiche e qualità del centro storico del borgo e del territorio di appartenenza;

b) descrizione e valutazione qualitativa degli interventi inclusi nel programma;

c) valutazione degli effetti indotti dal programma nei servizi pubblici e nell'economia locale;

d) quadro economico riepilogativo dal quale risulti l'entità del l'intervento;

e) strumenti di tutela e salvaguardia.

 

5. Il programma di riqualificazione è attuato mediante specifici progetti elaborati dal comune interessato e anche da soggetti privati.

6. Al comune è affidato il ruolo di promotore e coordinatore di tutte le iniziative e la gestione della rendicontazione degli interventi; a tal fine il comune raccoglie le richieste di contributi dei privati corredate di schede descrittive e del quadro finanziario dell'opera da realizzare.

7. Le domande dirette ad ottenere la concessione dei contributi devono essere presentate alla Giunta regionale dal sindaco del comune nel cui territorio è situato il borgo, corredate dalla seguente documentazione:

 

a) progetto di massima;

b) relazione tecnica;

c) piano di compatibilità dei singoli progetti, anche di iniziativa dei privati, con gli obiettivi indicati dal programma;

d) dichiarazione del richiedente di non aver richiesto o beneficiato per le medesime opere di contributi regionali o statali.

 

I programmi di riqualificazione sono finanziati dalla Regione con un contributo in conto capitale. La Regione nell'assegnazione dei contributi su interventi finanziati da leggi di settore in campo ambientale, turistico, storico, culturale e sociale attribuisce un punteggio di priorità ai comuni riconosciti come borghi storici che hanno presentato domanda di finanziamento nei relativi bandi.

La Regione per l'anno 2012 concede un contributo in conto capitale a favore dei comuni per un importo massimo di 350.000,00 euro.

 

Art. 4

(Norme procedurali)

 

1. La Giunta regionale definisce annualmente i criteri, le quote di finanziamento a favore di soggetti pubblici e privati, le procedure per l'assegnazione dei contributi e l'eventuale documentazione da produrre ai fini della richiesta di contributi.

2. La Giunta regionale sulla base del programma di riqualificazione presentato dal comune approva il relativo finanziamento definendo inoltre le quote di contributo erogabile a favore dei soggetti privati. Il finanziamento a favore dei privati non può essere superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile e tale finanziamento è erogato in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.

3. L'inizio dei lavori dei singoli programmi deve avvenire entro un anno dalla data di ammissione al finanziamento pena la decadenza dal finanziamento regionale.

 

Art. 5

(Aggiornamento dell'elenco)

 

L'elenco dei comuni riconosciuti come borghi storici ai sensi dell'articolo 2, comma 1, è aggiornato e integrato con provvedimento della Giunta regionale.

 

Art. 6

(Norma finanziaria)

 

Alle spese per gli interventi di cui alla presente legge si provvede con le risorse del POR Calabria 2007/2013 ( Asse 8 Linea di Intervento 8.1.1.1 — Azioni per la realizzazione ed il potenziamento delle funzioni e dei servizi per la valorizzazione turistica del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico delle Città e delle Aree Urbane) a seguito di regolare bando emanato dal competente Dipartimento.

 

Art. 7

(Entrata in vigore)

 

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.