Proposta di legge n. 416/9^

RELAZIONE

 

La Calabria, con una superficie totale di 15.079 Km quadrati ha un territorio prevalentemente collinare, che si estende per il 49,2% del totale. Presenta ampie zone montuose che coprono invece il 41,8% del suo territorio:

• a nord il versante e meridionale del Massiccio del Pollino al confine con la Basilicata.

• nel nord-ovest, a sud della piana di Campotenese si elevano i cosiddetti Monti di Orsomarso e a sud del Passo dello Scalone ha luogo la Catena Costiera che si allunga tra la costa Mar Tirreno e i profondi valli dei fiumi Crati e Savuto che la separano dall'altopiano della Sila.

• nel centro-nord la Sila, un vasto altopiano con foreste di aghifoglie e latifoglie che si estende a sud fino all'istmo di Catanzaro;

• al di sotto dell'istmo di Catanzaro, iniziano le Serre calabresi, tra cui spiccano quelle vibonesi che si spingono con un doppio allineamento montuoso fino a congiungersi direttamente con l'Aspromonte: la vetta più elevata delle Serre, il Monte Pecoraro, raggiunge 1420 m;

• fra le pianure di liana di Sant'Eufemia e di Piana di Gioia Tauro si erge il gruppo del monte Poro 710 m nella zona sud della provincia di Vibo Valentia;

• a sud infine si erge l'Aspromonte la cui vetta più elevata, Montalto raggiunge i 1955 m. I ,e pianure coprono il 9% del suo territorio e sono tutte di modesta estensione

La Calabria si contraddistingue per l'estensione dei territori montani tutelati dalla nascita dei parchi nazionali e delle aree protette a carattere nazionale e regionale: tra tutti il Parco Nazionale del Pollino, il più esteso in Italia, il Parco Nazionale della Sila e il Parco Nazionale dell'Aspromonte.

In base a i dati ISTAT del 31.08.2011 la popolazione totale è di 2.010.709 abitanti, distribuiti su un territorio esteso e per comuni disseminati su tutta la superficie. In particolar modo la popolazione si concentra in grosse aree urbane ma persiste una densità abitativa anche in centri rurali e montuosi.

La Calabria è una delle regioni più povere, nonostante l'alto tasso di economia sommersa non faccia in modo di poter quantificare l'effettiva ricchezza della Regione. La presenza di una delle principali organizzazioni criminali, la lontananza dei mercati e la carenza cronica di infrastrutture infatti rende il tessuto economico calabrese notevolmente fragile. L'agricoltura è sviluppata soprattutto nella coltivazione di ulivi (la regione è al secondo posto in Italia per la produzione di olio), di viti e di agrumi. Molto praticato anche l'allevamento soprattutto di ovini e caprini nelle aree dell'entroterra ed anche la Pesca è discretamente sviluppata. Nel settore secondario sono ancora troppo poco sviluppate le industrie alimentari e tessili. Varie zone della regione basano l'intera economia sul turismo estivo. Discretamente sviluppato, nonostante le potenzialità, il turismo invernale sulle varie catene montuose ( Sila. Pollino e Aspromonte). E proprio per questo motivo la Giunta Regionale in questi anni sta affrontando il riordino del settore dell'agricoltura e del turismo attraverso una serie di proposte di modifica della legislazione esistente.

In linea con la legge statale 31 gennaio 1994, n. 97, che ha disciplinato la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane, il presente progetto di legge si prefigge lo scopo di gettare le basi affinchè la fruizione del territorio in genere e del patrimonio montano in particolare possa essere garantito grazie alla presenza di una struttura organizzata, pronta a intervenire in caso di pericolo. Per questo motivo questo progetto di legge si prefigge lo scopo di riconoscere e promuovere l'attività del Soccorso Alpino e Speleologico della Calabria del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, di seguito denominato SASC—CNSAS rivolta al soccorso, alla prevenzione e alla vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e degli sport in montagna, delle attività speleologiche e speleosubacquee e di ogni altra attività connessa frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, dell'ambiente montano, ipogeo e di ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale, ivi comprese le attività professionali o lavorative svolte in tali ambienti.

Il C.N.S.A.S.. struttura operativa del Club Alpino Italiano, è una libera associazione di volontariato apartitica, apolitica e senza fini di lucro ispirata ai principi di solidarietà e fiducia reciproca tra i soci. Ha il compito di provvedere alla vigilanza e prevenzione degli infortuni nelle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, al soccorso degli infortunati e dei pericolanti e al recupero dei caduti. E' una struttura nazionale operativa del Servizio nazionale di protezione civile.

La Repubblica italiana con legge n. 74 del 2001 ha riconosciuto il valore di solidarietà sociale e il servizio di pubblica utilità che il C.N.S.A.S. quotidianamente svolge.

Il SASC quale struttura operativa regionale del CNSAS opera sul territorio calabrese da oltre 10 anni e ha già stabilito una serie di protocolli d'intesa con organi dello stato, quali il Corpo Forestale dello Stato. il Dipartimento di Protezione Civile, gli Enti Parco quali quelli del Pollino e della Sila.

LA struttura organizzativa del SASC è capillare su tutto il territorio garantendo un servizio 24/24 ore attraverso la presenza di 5 stazioni (4 di tipo alpino e una di tipo speleologico) dislocate a Catanzaro. nella Sila, sul Pollino, a Reggio Calabria e a Cosenza. Il SASC conta un gruppo di Volontari costantemente addestrati e attrezzati secondo quanto stabilito dagli standard delle scuole nazionali come sancito dalla legge della legge 21 marzo 2001, n. 74.

Questa proposta di legge si prefigge lo scopo di sostenere la struttura del SASC nella sua azione mirata innanzitutto alla prevenzione degli incidenti e all'informazione della popolazione sui rischi e i pericoli che si affrontano nello svolgimenti i attività e nella frequentazione di ambienti montani e impervi in presenza di oggettivi pericoli. Inoltre la proposta di legge mira a sostenere la formazione continua cui sono obliati i Volontari del Corpo. Non ultimo ha lo scopo di promuovere e sostenere la creazione di accordi e protocolli con strutture regionale quali SUEM118 e Protezione Civile Regionale volte al miglioramento dell'operatività della struttura per la creazione di un servizio di soccorso e di elisoccorso sul territorio regionale in accordo con quanto stabilito dalle numerose leggi dello stato: ne citiamo alcune:

legge 26 gennaio 1963. n.91; legge 24 dicembre 1985, n.776; legge 11 agosto 1991, n.266; legge 18 febbraio 1992, n.162; legge 24 febbraio 1992, n.225; legge 7 dicembre 2000. n.383; legge 21 marzo 2001, n.74; legge 27 dicembre 2002, n.289; decreto 24 marzo 1994.

In particolare detta proposta di legge, una volta approvata, colmerà un vuoto legislativo che vede la Calabria insieme a pochissime Regioni, a non avere ancora una legge sul soccorso sull'elisoccorso in montagna. La proposta in esame è nata sulle basi normative di una legge ad hoc in vigore in Veneto.

Basta solo ricordare, che il Soccorso Alpino e Speleologico della Calabria ogni anno svolge sull’intero territorio regionale decine e decine di interventi salvando la vita a turisti, lavoratori della montagna, agli abitanti delle zone montuose intervenendo in qualsiasi condizioni meteo e 365 giorni all'anno. Inoltre, il Soccorso Alpino viene chiamato ad intervenire in situazioni limite e non solo dunque in montagna. Basti citare l'esempio delle decine di soccorsi conclusi positivamente in ambiente forre (Butramo, Raganello, Argentino ecc), o nei canaloni ghiacciati della Montea e del Dolcedorme. Giova ricordare, che gli uomini e le donne del Soccorso Alpino e Speleologico della Calabria sono dislocati in 5 stazioni di soccorso:

- Stazione Soccorso Alpino Aspromonte;

- Stazione Soccorso Alpino Catanzaro;

- Stazione Soccorso Alpino Sila;

- Stazione Soccorso Alpino Pollino;

- Stazione Soccorso Speleologico Calabria.

Ben 178 volontari in totale, compresi 14 medici alpinisti.

 

Relazione economico-finanziaria

 

La copertura degli oneri derivanti dalla presente proposta di legge, e quantificati nelle convenzioni da stipularsi tra la Giunta regionale ed il SASC-CNSAS entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, è assicurata con quota parte delle risorse del Fondo sanitario nazionale assegnate alle aziende sanitarie provinciali per la gestione dell'emergenza medica e per le attività di protezione civile mediante utilizzazione delle risorse annualmente attribuite alla pertinente Direzione con il bilancio di previsione di competenza.

Agli ulteriori oneri, tutti di natura corrente, derivanti dall'applicazione della presente proposta di legge, quantificati in cinquantamila euro, si provvede mediante l'istituzione di un apposito capitolo di bilancio per il corrente anno finanziario. La suddetta somma è destinata tra l'altro a finanziare le seguenti spese, tutte direttamente riconducibili all'erogazione dei servizi garantiti dal SASC- CNSAS:

a) spese sostenute dal SASC — CNSAS per la crescita e la formazione del personale del SASC-CNSAS;

b) ammodernamento della dotazione di materiali alpinistici o speleologici e sostituzione di quelli deteriorati o smarriti a seguito delle operazioni di soccorso e di esercitazione:

c) spese per l'addestramento delle squadre di soccorso nonché per l'attuazione di iniziative rivolte alla prevenzione di incidenti alpinistici e speleologici ed alla diffusione ed alla conoscenza dell'opera del SASC- CNSAS;

d) organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento tecnico e didattico di istruttori, tecnici e del personale del SASC-CNSAS anche fuori regione;

e) organizzazione di convegni, sviluppo di ricerche e pubblicazione di studi sulle materie inerenti l'attività del SASC- CNSAS.

In particolare, ai suddetti oneri si provvede mediante lo stanziamento iscritto nell'ambito della UPB 6.1.01.04 sul capitolo di spesa di nuova istituzione denominato "Collaborazione con associazioni, organismi, enti di ricerca che operano nel campo sanitario" in aumento per € 50.000,00 prelevando pari importo dall’UPB 8.1.01.01 denominato "Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente".

Per gli anni successivi, alla copertura finanziaria degli oneri previsti dalla presente proposta, quantificati a regime in curo 20.000,00, nei limiti delle risorse autonome disponibili, si provvede con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con la collegata legge finanziaria che l'accompagna.

 

Art. 1

Riconoscimento del soccorso alpino e speleologico della Calabria

 

1. La Regione Calabria, in conformità alla legge 21 marzo 2001, n. 74 "Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico" , ai sensi dell'articolo 29 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" ed ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile", preso atto dell'accordo di programma quadro tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento di Protezione civile e il CNSAS del 22 ottobre 2008, riconosce e promuove l'attività del Soccorso alpino e speleologico della Calabria del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, di seguito denominato SASC-CNSAS rivolta al soccorso, alla prevenzione e alla vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e degli sport in montagna, delle attività speleologiche e speleosubacquee e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, dell'ambiente montano, ipogeo e di ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale, ivi comprese le attività professionali o lavorative svolte in tali ambienti.

 

Art. 2

Soccorso ed elisoccorso

 

1. La Regione Calabria, ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 marzo 2001, n. 74 ed in conformità al protocollo d'intesa CAI- Ministero della difesa del 24 marzo 1994, si avvale del SASC-CNSAS per l'attuazione degli interventi di soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario in ambiente montano, ipogeo, e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale, in stretta collaborazione con il Sistema di urgenza ed emergenza medica (SUEM) delle aziende sanitarie provinciali, attraverso il numero unico 118.

2. La Giunta regionale regola i rapporti con il SASC - CNSAS mediante convenzione da stipularsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e relativi protocolli operativi, tenuto conto di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza" e dall'articolo 80, comma 39 della legge 27 dicembre 2002, n.289 recante la legge finanziaria per l'anno 2003.

3. Per i servizi di elisoccorso a configurazione Search and Resue (SAR), identificati presso le aziende sanitarie provinciali, le Centrali operative 118 delle aziende stesse si avvalgono oltre che del proprio personale sanitario formato e certificato ai sensi della legge 21 marzo 2001, n. 74, del personale SASC-CNSAS.

4. L'attività di carattere non sanitario del SASC- CNSAS nell'ambito regionale si svolge anche mediante l'utilizzo di aeromobili pubblici e privati con la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati, autorizzati a svolgere servizi di volo aereo ed in possesso delle licenze ed autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

 

Art. 3

Scuole ed attività specialistiche diverse

 

1. La Regione Calabria favorisce l'istituzione, nel proprio territorio, di una Commissione tecnica regionale del SASC CNSAS e delle scuole regionali del SASC — CNSAS, e riconosce la funzione di quest'ultime ove costituite e solo se diretta emanazione delle rispettive scuole nazionali di cui all'articolo 5 della legge 21 marzo 2001, n. 74.

2. La Regione Calabria assume il SASC- CNSAS quale soggetto di riferimento tecnico, scientifico e didattico per la individuazione di esperti nelle materie di cui alla presente legge da nominare in organismi regionali o in organismi di enti locali in cui la regione è chiamata a designare propri rappresentanti.

3. La Regione Calabria sostiene tutte le iniziative atte a formare personale del SASC - CNSAS in ambito regionale e nazionale.

 

Art. 4

Prestazioni

 

1. Gli interventi di soccorso ed elisoccorso di carattere sanitario, comprensivi di recupero e trasporto, devono considerarsi come prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale se effettuati nei limiti di quanto disposto dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992. Le centrali operative dei SUEM 118 verificano e certificano la sussistenza o meno del carattere sanitario degli interventi.

2. Gli interventi di soccorso ed elisoccorso di carattere non sanitario, comprensivi di recupero e trasporto, devono considerarsi come prestazioni onerose a carico dell'utente quando siano richiesti da quest'ultimo o riconducibili ad esso in ragione delle decisioni assunte dalla centrale operativa del SUEM 118.

3. La Giunta regionale, sentito il SASC - CNSAS, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, integra e aggiorna il proprio tariffario per i servizi di soccorso sanitario e non sanitario.

4. I proventi di cui al comma 3, introitati da ciascuna azienda sanitaria provinciale della Regione Calabria sede di SUEM 118, sono destinati al potenziamento dei SUEM 118 e dei servizi ad essi collegati, con particolare riferimento all'area montana.

 

Art. 5

Segni distintivi

 

1. Il SASC-CNSAS adotta sulle proprie divise d'ordinanza e sui mezzi in dotazione il proprio logo.

2. Il SASC-CNSAS è tenuto ad apporre e pubblicizzare sui propri automezzi e su ogni tipologia di materiale informativo curato e diffuso, il numero unico 118 del SUEM.

 

Art. 6

Finanziamento delle attività

 

1. La Giunta regionale finanzia annualmente le spese direttamente riconducibili alla erogazione dei servizi garantiti dal SASC — CNSAS come dedotti nella convenzione di cui all'articolo 2, comma 2. Le condizioni oggetto della convenzione sono rivedibili a cadenza biennale.

 

Art. 7

Norma finanziaria

 

1. La copertura degli oneri derivanti dalla presente legge e quantificati nelle convenzioni ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 è assicurata con quota parte delle risorse del Fondo sanitario nazionale assegnate alle aziende sanitarie provinciali per la gestione dell'emergenza medica e per le attività di protezione civile mediante utilizzazione delle risorse annualmente attribuite alla pertinente Direzione con il bilancio di previsione di competenza.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, agli ulteriori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante lo stanziamento iscritto nell'ambito della UPB 6.1.01.04 sul capitolo di spesa di nuova istituzione denominato "Collaborazione con associazioni, organismi, enti di ricerca che operano nel campo sanitario" in aumento per € 50.000,00 prelevando pari importo dall'UPB 8.1.01.01 denominato "Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente".

3. Per gli anni successivi, alla copertura finanziaria degli oneri previsti dalla presente legge, quantificati a regime in euro 20.000,00, nei limiti delle risorse autonome disponibili, si provvede con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con la collegata legge finanziaria che l'accompagna. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.