Proposta di legge n. 409/9^

RELAZIONE

 

Il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modifiche con legge 7 dicembre 2012, n. 213, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, individua alcuni adempimenti che le regioni devono adottare entro il 23 dicembre 2012, subordinando al loro recepimento l'erogazione, a decorrere dal 2013, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto nell'ipotesi in cui occorra procedere a modifiche statutarie, di una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni, diversi da quelli destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale ed al trasporto pubblico locale, nonché al 5 per cento dei trasferimenti erariali destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale. Ciò premesso, con la presente proposta di legge si intende dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate che impongono di adeguare l'ordinamento della Regione Calabria ad alcuni parametri per la riduzione dei costi della politica.

In particolare:

-          all'articolo 1 si provvede ad adeguare la legge regionale 15 marzo 2002, n. 13 (Testo Unico della struttura e finanziamento dei Gruppi consiliari), in materia di contributi ai gruppi consiliari, recependo le indicazioni del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 e nel rispetto dei limiti massimi individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 5 dicembre 2012;

-          all'articolo 2 vengono disciplinate, in conformità a quanto stabilito decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, le spese per il personale dei gruppi consiliari stabilendo che, facendo salvi i contratti in essere per la legislatura corrente, a partire da quella successiva a quella in corso il tetto massimo in termini finanziari per la determinazione dell'ammontare complessivo della spesa per il personale dei Gruppi consiliari deve equivalere al costo di un'unità di personale di categoria D, posizione economica D6 (compresi gli oneri a carico dell'Ente, senza posizione organizzativa) per ciascun consigliere regionale. L'articolo prevede, altresì che il personale a qualsiasi titolo comandato o distaccato — da soggetti pubblici o privati — allorché funzionalmente collocato a disposizione dei Gruppi consiliari deve considerarsi rientrante nei limiti del budget individuato per il Gruppo consiliare;

-          all'articolo 3 vengono disciplinate, in conformità a quanto stabilito decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, le modalità di redazione ed approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto;

-          all'articolo 4 viene definito l'ammontare dell'emolumento omnicomprensivo, fatte salve le coperture assicurative, inclusivo di indennità di carica, indennità di funzione e spese per l'esercizio del mandato spettante, al Presidente della regione, al Presidente del Consiglio regionale, al Vice Presidente della Giunta e del Consiglio regionale, agli Assessori, al Presidente di Commissione consiliare, al Segretario Questore, al Presidente di Gruppo consiliare ed Consigliere regionale. L'articolo prevede, inoltre, il divieto di cumulo di indennità o emolumenti, ivi comprese le indennità di funzioni o di presenza, in commissioni o organi collegiali, derivanti dalle cariche di Presidente della Regione, Presidente del Consiglio regionale, Assessore o Consigliere regionale, l'obbligo per il titolare di più cariche di optare per uno solo degli emolumenti o indennità e la gratuità della partecipazione alle commissioni permanenti e speciali;

-          all'articolo 5 vengono disciplinate le trattenute sull'indennità di carica per le assenze dalle sedute del Consiglio regionale, delle Commissioni consiliari, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari e dell'Ufficio di Presidenza stabilite in riferimento a quanto previsto dalle linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 30 ottobre 2012;

-          all'articolo 6 vengono disciplinate le modalità di decorrenza degli emolumenti omnicomprensivi in base alla carica ricoperta;

-          all'articolo 7 viene chiarito che avendo la Regione Calabria abolito il vitalizio per i consiglieri regionali a partire dalla prossima legislatura non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;

Inoltre l'articolo prevede che, avendo la Regione Calabria abolito l'indennità di fine mandato, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;

-          all'articolo 8 si introduce l'esclusione dell'erogazione del vitalizio a seguito di condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lett. n) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;

-          all'articolo 9 viene disposta in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lett. a) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 l'istituzione presso il Consiglio regionale della Calabria del collegio dei revisori dei conti;

-          agli articoli 10, 11 e 12 si provvede a modificare ed integrare le disposizioni regionali in materia di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri regionali degli assessori non consiglieri, dei sottosegretari e dei soggetti indicati nell'articolo 15 della  legge 5 luglio 1982, n. 441, al fine di renderle rispondenti ai parametri individuati dal D.L. n.174/2012.

-          all'articolo 13 viene prevista l'abrogazione degli articoli 7 e 8 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 3 della legge regionale 26 gennaio 1987 n. 3 e successive modificazioni ed abrogazioni.

 

Relazione economico-finanziaria

 

La presente proposta di Legge non comporta oneri finanziari, in quanto in adempimento alle previsioni del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modifiche con legge 7 dicembre 2012, n. 213 si propone di conseguire esclusivamente risparmi di spesa.

 

CAPO I

(Disposizioni concernenti i Gruppi consiliari)

 

Art. 1

(Sostituzione art. 4 della legge regionale 15 marzo 2002 n.13

"Testo Unico della struttura e finanziamento dei Gruppi consiliari")

 

L'articolo 4 della legge regionale 15 marzo 2002, n. 13 come modificato dall'articolo 38 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 (Testo Unico della struttura e finanziamento dei Gruppi consiliari) è sostituito dal seguente:

"Art.4

(Spese di funzionamento e aggiornamento)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, per le spese organizzative, di funzionamento, di rappresentanza, di aggiornamento e documentazione, riconducibili esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, è assegnato a ciascun Gruppo consiliare un contributo a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale il cui importo, al netto delle spese per il personale, è fissato nella misura di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per anno per ciascun consigliere iscritto al Gruppo, oltre ad un importo complessivo pari ad euro 0,05 (zero/05) per abitante al fine di tener conto delle dimensioni del territorio e della popolazione residente nella regione.

2. Sono a carico del Consiglio regionale le spese per il personale, le dotazioni strumentali e logistiche ad uso del Presidente dei Gruppi consiliari.

3. Ai Gruppi consiliari può essere assegnato personale proveniente dalla Pubblica Amministrazione o estraneo ad essa; il rapporto di lavoro del personale dei Gruppi consiliari estraneo ai ruoli della pubblica amministrazione è regolato da contratti di diritto privato stipulati, per la parte datoriale, dal Presidente del Gruppo consiliare.

4. E' esclusa in ogni caso la contribuzione in favore di partiti o movimenti politici, nonché di Gruppi consiliari composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni.

5. L'Ufficio di Presidenza, accertata la costituzione e la composizione dei Gruppi consiliari, assegna i contributi a decorrere dal giorno successivo alla data d'insediamento del Consiglio regionale e ripartisce tra i Gruppi consiliari, nel rispetto dei principi di eguaglianza e proporzionalità, l'ulteriore somma di cui all'ultimo periodo del comma primo del presente articolo.

6. Se nel corso dell'anno a seguito di nuove elezioni o per qualsiasi altra causa, un Gruppo consiliare viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo Gruppo consiliare o varia la composizione numerica dei Gruppi consiliari esistenti, le conseguenti variazioni, nella assegnazione dei contributi, decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui la cessazione, la nuova costituzione o la variazione numerica del Gruppo consiliare è intervenuta.

7. I Gruppi consiliari possono utilizzare nell'esercizio finanziario successivo le somme non spese nell'anno di riferimento."

 

Art. 2

(Disposizione aggiuntiva)

 

Dopo l'articolo 4 della legge regionale 15 marzo 2002, n. 13 è aggiunto il seguente:

 

"Art. 4bis

(Spese per il personale)

 

1. Facendo salvi i contratti in essere per la legislatura corrente, a partire dalla legislatura successiva a quella in corso, il tetto massimo in termini finanziari per la determinazione dell'ammontare complessivo della spesa per il personale dei Gruppi consiliari deve equivalere al costo di un'unità di personale di categoria D, posizione economica D6 (compresi gli oneri a carico dell'Ente, senza posizione organizzativa) per ciascun consigliere regionale; il personale a qualsiasi titolo comandato o distaccato — da soggetti pubblici o privati — allorché funzionalmente collocato a disposizione dei Gruppi consiliari deve considerarsi rientrante nei limiti del budget individuato per il Gruppo consiliare.

2. La spesa per il personale dei Gruppi consiliari è determinata, per la corrente legislatura regionale, entro l'importo in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione con modifiche del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 e, in ogni caso, non può prevedere alcun incremento, al fine di salvaguardare i contratti in essere come previsto dal decreto legge in fase di conversione."

 

Art. 3

(Sostituzione art. 7 della legge regionale 15 marzo 2002 n.13

"Testo Unico della struttura e finanziamento dei Gruppi consiliari")

 

L'articolo 7 della legge regionale 15 marzo 2002, n. 13 come modificato dall'articolo 2, comma 1, legge regionale P ottobre 2012, n. 42 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 7

(Rendiconti e controlli)

 

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013, ciascun Gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni caso il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al Gruppo consiliare dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.

2. Il rendiconto e la documentazione a corredo, unitamente ad una dichiarazione attestante la utilizzazione dei contributi erogati nell'anno precedente per la realizzazione dei fini istituzionali del Gruppo, sono trasmessi dal Presidente di ciascun Gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, che li inoltra a sua volta, entro i successivi dieci giorni, al Presidente della Regione. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Presidente della Regione trasmette il rendiconto di ciascun Gruppo consiliare alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, sulla regolarità dello stesso con apposita delibera che è trasmessa al Presidente della Regione per il successivo inoltro al Presidente del Consiglio regionale che ne cura la pubblicazione.

3. In caso di mancata pronunzia da parte della sezione regionale della Corte dei conti nei successivi trenta giorni, il rendiconto di esercizio si intende comunque approvato.

4. Qualora la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti riscontri che il rendiconto di esercizio del Gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non siano conformi alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, al Presidente della Regione una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni. La comunicazione è trasmessa al Presidente del Consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del Gruppo consiliare interessato e sospende il decorso del termine per la pronuncia della sezione. Nel caso in cui il Gruppo consiliare non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, decade, per l'anno in corso, dal diritto all'erogazione di risorse da parte del Consiglio regionale. La decadenza di cui al presente comma comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non rendicontate.

5. La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 4 conseguono, inoltre, alla mancata trasmissione del rendiconto, imputabile a responsabilità esclusiva del Presidente del Gruppo, alla competente sezione regionale della Corte dei Conti entro il termine di sessanta giorni individuato ai sensi del comma 2, ovvero alla deliberazione di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

6. La Presidenza del Consiglio regionale cura, attraverso la struttura consiliare competente, gli adempimenti materiali per la trasmissione dei rendiconti e della relativa documentazione al Presidente della Regione, il quale li trasmette alla competente sezione regionale della Corte dei conti al fine di consentire l'attività di controllo.

7. Resta fermo che gli atti amministrativi e di gestione relativi ai fondi di competenza del Consiglio regionale sono sottoposti, comunque, al controllo autonomo dell'Assemblea regionale secondo le norme dei regolamenti interni.

8. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013, il rendiconto è pubblicato in allegato al conto consuntivo del Consiglio regionale e nel sito istituzionale dell'Ente.

9. E' istituito un sistema informativo nel quale dovranno affluire i dati relativi al finanziamento dell'attività dei Gruppi consiliari politici.

I dati dovranno essere resi disponibili, per via telematica, al sistema informativo della Corte dei conti, al Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96.

Con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza verranno definite in dettaglio le modalità di realizzazione del sistema."

 

CAPO II

(Disposizioni concernenti lo status dei Consiglieri regionali)

 

Art. 4

(Sostituzione art.1 della legge regionale 14 febbraio 1996 n. 3 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale)

 

L'articolo 1 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale) è sostituito dal seguente:

 

" Art.1

(Emolumenti dei Consiglieri regionali)         _

 

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 ai Consiglieri regionali, tenuto conto che la sede della Giunta regionale è sita in Catanzaro e la sede dell'Assemblea è sita in Reggio Calabria è corrisposto un emolumento omnicomprensivo, inclusivo di indennità di carica e di funzione spese per l'esercizio del mandato, nella seguente misura:

 

Indennità di carica al lordo

Indennità di funzione al lordo

Spese di esercizio del mandato

Totale

Presidente della Regione e Presidente del Consiglio regionale

 

€ 5.100,00

 

€ 2.700,00

 

€ 6.000,00

 

€ 13.800,00

Vice Presidente della Giunta e del Consiglio regionale e Assessori

 

€5.100,00

 

€ 2.000,00

 

€ 6.000,00

 

€ 13.100,00

Presidente di Commissione consiliare, Segretario Questore e Presidente di Gruppo consiliare

 

€ 5.100,00

 

€ 1.500,00

 

€ 6.000,00

 

€ 12.600,00

Consigliere regionale

€ 5.100,00

€ 0,00

€ 6.000,00

€ 11.100,00

 

2. I Consiglieri regionali sono assicurati, a carico del bilancio del Consiglio regionale, contro i rischi di morte o di invalidità permanente o temporanea conseguenti ad infortunio e/o dipendenti da malattia per un valore proporzionale alle somme assicurate per il caso di morte e di invalidità permanente. La spesa per tale copertura assicurativa non fa parte del trattamento economico.

3. Le spese per il noleggio e l'esercizio di autovetture sono ridotte dell'80 per cento rispetto alle medesime spese dell'anno 2009. Si delega l'Ufficio di Presidenza a disciplinare le modalità di attuazione della presente disposizione.

4. E' vietato il cumulo di indennità o emolumenti, ivi comprese le indennità di funzioni o di  presenza, in commissioni o organi collegiali derivanti dalle cariche di Presidente della Regione,  Presidente del Consiglio regionale, Assessore o Consigliere regionale. Il titolare di più cariche è  tenuto ad optare, finché dura la situazione di cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennità.

5. La partecipazione dei Consiglieri regionali alle commissioni permanenti e speciali, è gratuita, con esclusione anche di diarie, indennità di presenza e rimborsi di spese comunque denominati.

6. Il trattamento economico dei Consiglieri regionali è commisurato all'effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio regionale.

La mancata partecipazione è disciplinata ai sensi dell'articolo 3 della presente legge."

 

Art. 5

(Modifiche all'art.3 della legge regionale 14 febbraio 1996 n. 3 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale)

 

Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1996, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"2. Gli Uffici del Consiglio regionale operano una trattenuta sull'indennità di carica pari ad euro 200,00 (duecento/00) per ogni assenza dalle sedute del Consiglio regionale, delle Commissioni consiliari, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari e dell'Ufficio di Presidenza."

 

Art. 6

(Sostituzione art. 2 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale)

 

L'articolo 2 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

 

"Art. 2

(Decorrenza)

 

1. La corresponsione degli emolumenti di cui all'art.1, comma 1, della presente legge decorre:

 

a) dalla proclamazione e per tutta la durata della funzione per il Presidente della Regione;

b) dal giorno della nomina da parte degli organi competenti e per tutta la durata della funzione, per il Presidente del Consiglio regionale, i Vice Presidenti del Consiglio regionale, i Segretari Questori, i componenti della Giunta regionale, i Presidenti delle commissioni consiliari e i Presidenti dei Gruppi consiliari;

c) dal giorno della proclamazione per il Consigliere regionale;

 

2. La corresponsione degli emolumenti cessa:

 

a) al termine della carica per il Presidente della Giunta, per i componenti della Giunta, per i Presidenti delle commissioni consiliari;

b) alla data di indizione delle elezioni per i presidenti dei Gruppi consiliari che, fino alla proclamazione degli eletti, continuano a percepire gli emolumenti di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge previsti per i Consiglieri regionali;

c) alla data di elezione o rinnovo dell'organo da effettuarsi in base alle previsioni dello Statuto e del Regolamento interno del Consiglio regionale peri componenti dell'Ufficio di Presidenza;

d) al completamento delle operazioni di proclamazione dei nuovi eletti per i Consiglieri regionali.

 

3. Ai Consiglieri che cessano dalla carica nel corso della legislatura l'emolumento è corrisposto fino a quando viene meno il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio. In caso di scioglimento del Consiglio regionale l'emolumento per i Consiglieri e per i componenti della Giunta cessa dalla data di scioglimento dello stesso."

 

Art. 7

(Disposizioni in materia di vitalizi e di indennità di fine mandato)

 

1. Avendo la Regione Calabria abolito i vitalizi con legge regionale 7 ottobre 2011, n. 38, abrogando gli articoli dal 14 al 23 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 con effetto dalla decima legislatura del Consiglio regionale della Calabria, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 213.

2. Avendo la Regione Calabria abolito l'indennità di fine mandato con legge regionale 15 novembre 2012, n. 56, abrogando gli articoli 12 e 13 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 213.

 

Art. 8

(Esclusione dell'erogazione del vitalizio a seguito di condanna definitiva

per delitti contro la pubblica amministrazione)

 

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lett. n) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, qualora il titolare dell'assegno vitalizio sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al Libro II (Dei delitti in particolare), Titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del Codice penale e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici, l'erogazione del vitalizio di cui sia in godimento è esclusa ai sensi degli articoli 28 e 29 del Codice penale con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e per una durata pari a quella della interdizione stessa.

2. Il titolare dell'assegno vitalizio che sia condannato ai sensi del comma 1 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni ai competenti uffici del Consiglio regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di eventuali condanne, procedendo al recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

3. In ogni caso, il titolare dell'assegno vitalizio è tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza o la non sussistenza di condanne di cui al primo comma. A tale scopo la competente struttura del Consiglio regionale, entro il 30 marzo di ogni anno, inoltra ai titolari dell'assegno la richiesta di autodichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa) corredata di apposito modulo, fissando contestualmente un termine per la restituzione dello stesso, decorso il quale procede d'ufficio alla sospensione dell'erogazione del vitalizio, con effetto dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l' inadempienza.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti del titolare dell'assegno di reversibilità che sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al Libro Il (Dei delitti in. particolare), Titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del Codice penale e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici.

 

CAPO III

(Disposizioni varie)

 

Art. 9

(Istituzione collegio dei revisori dei conti)

 

1. E' istituito, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente, il Collegio dei revisori dei conti del Consiglio regionale della Calabria, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

2. Con successiva legge regionale verranno disciplinate le modalità di costituzione, l'organizzazione e il funzionamento del Collegio dei revisori dei conti, in modo che sia garantita l'indipendenza e l'obiettività dell'attività di controllo.

 

Art. 10

(Modifiche alla legge regionale 24 settembre 2010, n. 24 "Norme per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri regionali, degli Assessori non Consiglieri, dei Sottosegretari e dei soggetti indicati nell'art. 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441")

 

Dopo l'articolo 1 della legge regionale 24 settembre 2010, n. 24 è inserito il seguente:

 

“Art. 1bis

(Estensione delle disposizioni)

 

Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, ai titolari di cariche pubbliche elettive conferite dal Consiglio regionale".

 

Art. 11

(Modifiche all'art. 2 della legge regionale 24 settembre 2010, n. 24 "Norme per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri regionali, degli Assessori non Consiglieri, dei Sottosegretari e dei soggetti indicati nell'art. 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441")

 

Il numero 1) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 24 settembre 2010, n. 24 è sostituito dal seguente:

"1. Una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, le azioni di società, le quote di partecipazione a società quotate e non quotate, l'esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di società, la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, società di investimento, società di investimento a capitale variabile (SICA TV) o intestazioni fiduciarie, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero; "

 

Art. 12

(Modifiche all'art. 6 della legge regionale 24 settembre 2010, n. 24 "Norme per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri regionali, degli Assessori non Consiglieri, dei Sottosegretari e dei soggetti indicati nell'art. 15 della legge 5 luglio 1982, n.441")

 

All'articolo 6 della legge regionale 24 settembre 2010, n. 24, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5 bis. Nel caso di mancata trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge ai soggetti obbligati di cui agli articoli 1 e Ibis della presente legge rimasti inadempienti, anche solo parzialmente, è altresì comminata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad euro 10,00 (dieci/00) per ogni giorno di inottemperanza dalla scadenza del termine di diffida entro il limite massimo di euro 200,00 (duecento/00). La competente struttura, della Giunta e del Consiglio regionale, provvede direttamente alle conseguenti ritenute sulle indennità".

 

CAPO IV

(Disposizioni finali e transitorie)

 

Art. 13

(Abrogazioni)

 

1. Gli articoli 7 e 8 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni sono abrogati.

2. L'articolo 3 della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato".

 

Art. 14

(Clausola di invarianza degli oneri)

 

1. All'attuazione della presente legge si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

Art. 15

(Entrata in vigore)

 

1.La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.