Proposta di legge n. 406/9^

Relazione

 

La materia funeraria, di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria", nel corso dell'ultima legislatura è stata oggetto di specifici interventi statali riferiti a problematiche di evidente rilevanza sociale come la cremazione anche in rapporto a nuove metodologie funerarie e all'applicazione di aspetti di ordine sanitario pubblico e giuridico.

Già nel D.P.R. 285/90, agli artt. 78,79,80 e 81 sono disciplinati alcuni aspetti relativi alla tipologia degli impianti di cremazione, alla stessa cremazione, alla dispersione e all'affidamento delle ceneri.

Con le Leggi regionali n. 21 e 22/2000, relative al conferimento di funzioni e compiti agli Enti Locali, è stato sancito in particolare il trasferimento ai Comuni "delle ulteriori competenze previste dal Regolamento di Polizia mortuaria" (art.8, comma 1 lett.d) L.R. 21/2000).

La Legge 30 marzo 2001, n. 130, recante "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" ha innovato la materia introducendo nuove norme in materia di cremazione, dispersione delle ceneri, conservazione delle stesse, e nel rispetto della volontà del defunto di tumulazione, interramento o affidamento delle ceneri ai familiari.

Di qui l'esigenza di regolamentare nella nostra Regione un delicato settore della vita pubblica dai numerosi risvolti socio-sanitari, con una proposta di legge intesa a disciplinare il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria.

Nella fattispecie, di recente, è, altresì, intervenuta l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con propria segnalazione S/800 del 23.05.2007, esprimendo alcune considerazioni in relazione all'affidamento dei servizi di gestione delle camere mortuarie ed obitoriali, nonché dei servizi cimiteriali ad imprese di onoranze funebri.

In particolare, l'Autorità Garante, alla luce di numerose segnalazioni inerenti distorsioni concorrenziali nel settore, ha inteso fornire anche il proprio parere in merito a situazioni di monopolio o di oligopolio che potrebbero verificarsi nelle varie fasi del mercato funerario con frequenti violazioni fra i diversi servizi, pubblici, da un lato e commerciali dall'altro determinando gravi distorsioni sul mercato delle onoranze funebri e arrecando un pregiudizio economico ai consumatori.

 

I contenuti della proposta di legge

 

Il provvedimento si propone introdurre una disciplina organica al complesso dei servizi, delle attività e delle funzioni che si svolgono in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria.

La proposta di legge stabilisce le funzioni di competenza della Regione e dei Comuni, disciplina, per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari, le procedure afferenti l'attività di polizia mortuaria, regolamenta condizioni e requisiti per l'esercizio dell'attività funebre.

Alla Regione sono attribuite funzioni di indirizzo, coordinamento e alta vigilanza. Ai Comuni compiti di gestione nonché di vigilanza e controllo a livello locale. Ai Comuni in particolare è assegnata la realizzazione di cimiteri e crematori, la gestione dei servizi cimiteriali e di polizia mortuaria, avvalendosi per i profili igienico-sanitari delle aziende sanitarie, il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività funebre.

In questa cornice istituzionale, si dettano poi norme sull'organizzazione della medicina necroscopica, sul trasporto funebre, sulle autorizzazioni alla sepoltura, sulle esumazioni e sulle estumulazioni.

 

Competenze

 

Né la Costituzione né lo Statuto identificano una specifica materia funeraria, intesa come comprensiva delle funzioni e dei servizi in ambito necroscopico, cimiteriale, della polizia mortuaria e dell'attività funebre. Tale complesso di interventi si evidenzia che storicamente non è mai stato assunto in un unico ambito amministrativo. Vi sono infatti aspetti prettamente sanitari, altri riconducibili all'ordine pubblico, a esigenze di giustizia o ancora alla tutela del mercato e delle concorrenza.

Quella funeraria quindi è una materia multidisciplinare, non facilmente riconducibile ad una singola competenza unitariamente intesa (statale o regionale).

In questo quadro, l'intervento regionale è legittimo se si mantiene nell'ambito della materia "tutela della salute", per la quale come noto vi è una potestà di tipo concorrente.

La Regione Calabria è rimasta una delle pochissime regioni in cui non è stata legiferata, questa proposta vuole contribuire ad avere una legge che sia completa, chiara e che possa favorire l'evoluzione e la crescita di questi servizi in senso molto positivo, oltre che avere nella nostra regione operatori altamente qualificati e non per ultimo offrire importanti nuovi posti di lavoro.

 

Relazione economico — finanziaria

 

La presente proposta di legge non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale onde non si rende necessaria la specifica relazione economico — finanziaria di cui all'articolo 39 del vigente Statuto.

 

TITOLO I

Disposizioni generali e norme di principio

 

Art. 1

Finalità, oggetto e principi della disciplina

 

1. La presente legge disciplina gli aspetti relativi alla tutela della salute pubblica nell'ambito delle funzioni e dei servizi in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria correlati al decesso di ogni persona con la finalità di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi funebri e di informare le attività pubbliche a principi di evidenza scientifica e di efficienza ed efficacia delle prestazioni, nel rispetto della dignità, delle convinzioni religiose e culturali e del diritto di ognuno di poter scegliere liberamente la forma di sepoltura o la cremazione, promuove l'informazione sulla cremazione e su forme di sepoltura di minore impatto per l'ambiente.

2. In particolare, la presente legge:

 

a) definisce le funzioni della Regione e degli Enti locali ed individua in particolare i compiti dei Comuni e le modalità di svolgimento delle loro funzioni e servizi;

b) disciplina, per quanto attiene ai profili igienico-sanitari, le procedure relative alla polizia mortuaria, con particolare riguardo alle norme da osservarsi in materia di cremazione e dispersione delle ceneri;

c) regolamenta le condizioni e i requisiti per assicurare che l'esercizio dell'attività funebre da parte di soggetti pubblici e privati sia svolta nel rispetto delle finalità e delle garanzie perseguite dalla presente legge.

 

3. Ai fini della presente legge:

 

a) per salma si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte;

b) per cadavere si intende la salma, una volta eseguito l'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione;

c) nell'ambito necroscopico sono ricomprese le prestazioni assicurate in via obbligatoria sia dal Comune sia dal Servizio Sanitario Regionale, quali il trasporto funebre per indigenti, la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell'Autorità giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie, il deposito di osservazione, l'obitorio, il servizio mortuario sanitario, le attività di medicina necroscopica;

d) nell'ambito funebre è ricompresa l'attività funebre e i servizi forniti dalle strutture per il commiato, nonché i servizi ad essi connessi di cui agli articoli 13 e 14, che non costituiscono compiti obbligatori dei Comuni. Ove effettuato in modo disgiunto dall'attività funebre rientra nell'ambito funebre anche il solo trasporto di salma o di cadavere diverso da quello previsto alla lettera c);

e) nell'ambito cimiteriale è ricompreso l'insieme delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale, quali le operazioni cimiteriali e la loro registrazione, le concessioni di spazi cimiteriali, la cremazione, l'illuminazione elettrica votiva;

f) nell'ambito della polizia mortuaria vengono ricomprese le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti.

 

TITOLO II

Funzioni istituzionali e disciplina dei servizi pubblici locali

 

CAPO I

Funzioni regionali e provinciali

 

Art. 2

Funzioni della Regione

 

1. Alla Regione spettano compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo nelle materie disciplinate dalla presente legge. La propria attività è ispirata alla semplificazione dei procedimenti amministrativi ed ai principi di efficacia e di efficienza della vigilanza sanitaria;

2. Al fine di garantire un trattamento adeguato, rispettoso e uniforme sul territorio regionale della persona defunta, delle ceneri derivanti da cremazione e delle ossa umane sul territorio regionale, a garanzia dei diritti essenziali della popolazione e della tutela delle condizioni igienico-sanitarie, la Regione, nelle materie disciplinate dalla presente legge:

 

a) esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e di alta vigilanza, anche attraverso l'emanazione di apposite direttive agli Enti Locali e alle Aziende Sanitarie, che sono tenuti a fornire alla Regione le necessarie informazioni;

b) adotta i poteri sostitutivi in relazione alla mancata approvazione degli atti di competenza degli Enti locali previsti dalla presente legge;

c) definisce, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie Locali, le tariffe per il servizio pubblico di cremazione dei cadaveri, secondo modalità che tengano conto dei costi di gestione dei singoli impianti;

d) adotta gli ulteriori provvedimenti nei casi e nei modi previsti dalla presente legge.

 

3. Emana norme in materia di piani cimiteriali comunali e di inumazione e tumulazione dei cadaveri, nel rispetto dei principi e delle finalità della presente legge.

 

CAPO II

Funzioni e compiti dei Comuni

 

Art. 3

Compiti dei Comuni

 

1. E' compito del comune assicurare la sepoltura o la cremazione dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio, attraverso la realizzazione, privilegiando l'associazione con altri comuni per la costituzione di specifiche società mista pubblico privato in ambito provinciale o regionale, di cimiteri e di crematori ed in particolare:

 

a) rilascia le autorizzazioni previste dalla presente legge;

b) assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento di riti funebri nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari;

c) adotta il regolamento di polizia mortuaria;

d) assicura il trasporto funebre in caso di indigenza del defunto o di stato di bisogno della famiglia o di disinteresse da parte dei familiari, nonché il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

 

2. In particolare il regolamento di polizia mortuaria:

 

a) stabilisce l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, delle strutture obitoriali e delle sale del commiato;

b) definisce i turni di rotazione dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno volte a favorire i processi di mineralizzazione;

c) fissa le modalità e la durata delle concessioni e le tariffe delle sepolture private;

d) disciplina le attività funebri e le condizioni di esercizio del servizio di trasporto funebre in applicazione delle disposizioni regionali;

e) fissa le prescrizioni relative all'affidamento e alle caratteristiche delle urne cinerarie;

f) stabilisce le caratteristiche della camera mortuaria, dell'ossario comune, del cinerario comune e delle sepolture per inumazione e per tumulazione.

 

3. Il comune esercita le funzioni di vigilanza avvalendosi, per gli aspetti igienico sanitari, dell'azienda ULSS.

 

Art. 4

Realizzazione di cimiteri e crematori

 

1. E' di pertinenza dei Comuni, singoli o associati, la realizzazione di cimiteri e concedere autorizzazioni a realizzare e gestire crematori.

2. I cimiteri sono di norma collocati alla distanza di almeno duecento metri dal centro abitato. vietato costruire nuovi edifici entro tale fascia di rispetto. Il Comune può autorizzare l'eventuale ampliamento degli edifici esistenti entro la fascia di rispetto, sentita l'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, nei casi di reale necessità il Comune può approvare, sentita l'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio, la costruzione di nuovi cimiteri, l'ampliamento di quelli esistenti o la costruzione di crematori a una distanza inferiore ai duecento metri dal centro abitato, purché la fascia di rispetto non scenda in nessun caso al di sotto dei cinquanta metri e sia adottato un piano cimiteriale che valuti la necessità di future sepolture per non meno di vent'anni.

4. I crematori devono essere realizzati all'interno delle aree cimiteriali esistenti o di ampliamenti delle stesse. Non è consentito l'utilizzo di crematori mobili.

5. Ogni Comune deve allestire sul proprio territorio almeno una camera mortuaria collocata in uno dei cimiteri del territorio, al fine di consentire, in situazione di sicurezza igienico-sanitaria, la custodia provvisoria delle salme, in attesa di sepoltura e/o cremazione.

 

Art. 5

Obblighi dei Comuni e gestione dei servizi pubblici essenziali

 

1. I Comuni, singoli o associati, provvedono ad assolvere alle funzioni ed ai servizi pubblici ad essi spettanti ai sensi della normativa statale e regionale ed in particolare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria). La gestione dei servizi pubblici, in ambito necroscopico e cimiteriale, può essere effettuata in economia diretta o attraverso le altre forme di gestione individuate dalla normativa vigente sui servizi pubblici locali, in particolare attraverso società miste pubblico privato che garantiscono una maggiore funzionalità e risparmio della spesa pubblica al fine di avere la gestione di questi servizi in equilibrio di bilancio, in base a modalità che garantiscano comunque il pieno soddisfacimento delle esigenze della popolazione in condizioni di equità e di decoro, senza attingere a risorse economiche comunali.

2. Nel caso in cui il gestore dei servizi pubblici cimiteriale, necroscopico o funebre svolga anche l'attività del servizio di primo soccorso con ambulanze e altri mezzi di cui all'articolo 13 della presente legge, è d'obbligo la separazione societaria, da attuare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. I servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate non possono in ogni caso essere dati in gestione a soggetti esercenti, anche attraverso società controllate o collegate, l'attività funebre di cui all'articolo 13. Le gestioni in corso, ove in contrasto con le previsioni del presente comma, cessano alla scadenza di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

4. I Comuni provvedono a favorire l'accesso della popolazione residente alle informazioni necessarie alla fruibilità dei servizi pubblici e privati in ambito funerario, con particolare riferimento ai profili economici e alle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento.

5. Fermo restando l'esercizio dei compiti obbligatori ad essi spettanti ai sensi della normativa statale e regionale ed in particolare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, i Comuni hanno facoltà di assumere ed organizzare attività e servizi accessori, da svolgere comunque in concorso con altri soggetti imprenditoriali, quali l'attività funebre o la gestione di strutture per il commiato.

 

Art. 6

Funzioni amministrative e di vigilanza

 

1. Fatte salve le attribuzioni dei Comuni previste dalla presente legge nonché dalla normativa statale e regionale, sono attribuite ai Comuni le funzioni autorizzative in merito:

 

a) all'esercizio dell'attività funebre di cui all'articolo 13;

b) alla costruzione e al funzionamento delle strutture per il commiato di cui all'articolo 14.

 

2. Fermo restando il generale divieto di seppellimento di cadavere, resti mortali od ossa umane al di fuori dei cimiteri e delle cappelle private familiari, il Comune può autorizzare, di volta involta, sentita l'Azienda Unità sanitaria locale territorialmente competente, la sepoltura di cadavere, di resti mortali, di ceneri o di ossa umane in altri luoghi, quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la sepoltura avvenga con le garanzie stabilite dalla normativa vigente.

3. La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge e nei regolamenti di cui all'articolo 7 spetta al Comune, che si avvale, per i profili igienico sanitari, dell'Azienda Unità sanitaria locale territorialmente competente.

 

Art. 7

Regolamenti comunali

 

1. Nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge i Comuni, singoli o associati, disciplinano le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria attraverso apposito regolamento.

2. Con i regolamenti di cui al comma 1, vengono in particolare stabiliti:

 

a) le condizioni e le modalità di localizzazione e di esercizio dei cimiteri, dei crematori, del deposito di osservazione delle salme e degli obitori, nonché le modalità di fornitura dei servizi cimiteriali, necroscopici e di polizia mortuaria;

b) le condizioni e le modalità di fornitura del servizio di trasporto delle salme e dei cadaveri;

c) le prescrizioni relative all'affidamento personale delle urne cinerarie di cui all'articolo 11, comma 3;

d) l'importo delle sanzioni applicabili in caso di violazione, che non possono essere inferiori a Euro 250,00 né superiori a Euro 9.300,00. In assenza dell'individuazione della sanzione da parte dell'atto normativo dell'Ente locale, il Comune applica una sanzione da Euro 1.350,00 a Euro 9.300,00.

 

3. Il regolamento di cui al comma 1 può altresì prevedere le modalità per la costruzione dei cimiteri per gli animali d'affezione, da parte di soggetti pubblici o privati, definendone irequisiti. L'autorizzazione alla costruzione dei cimiteri per gli animali d'affezione viene concessa dal Comune, previo parere favorevole espresso dall'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio.

 

TITOLO III

Norme di polizia mortuaria

 

Art. 8

Organizzazione delle attività di medicina necroscopica

 

1. Nel rispetto della normativa statale relativa alla denuncia delle cause di morte e all'accertamento dei decessi, le strutture di medicina legale delle Aziende sanitarie garantiscono le funzioni di coordinamento, di consulenza e di supervisione delle attività di medicina necroscopica, definendo le procedure di espletamento dell'attività stessa in particolare nei casi di morte improvvisa o non spiegabile. Le strutture di medicina legale provvederanno altresì al riscontro diagnostico, anche mediante convenzione, nelle evenienze in cui sia necessario accertare le cause di morte in soggetti giunti cadavere in ospedale, deceduti sulla pubblica via, a domicilio senza assistenza medica o comunque deceduti al di fuori dell'ospedale.

2. L'accertamento della realtà della morte viene effettuata dal medico necroscopo nominato dal Direttore generale di ciascuna Azienda Unità sanitaria locale fra i medici dipendenti o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale (SSN), inclusi i medici di medicina generale, al fine di assicurare la tempestività e l'ottimale distribuzione del servizio.

 

Art. 9

Decesso per malattia infettiva e diffusiva

 

1. Nel caso la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva, il medico necroscopo dell'Azienda sanitaria competente deve adottare, a tutela della salute pubblica, le eventuali misure che si rendano di volta in volta opportune nei casi specifici. Tali misure devono essere coerenti con consolidate evidenze scientifiche e non comportano l'obbligatoria osservanza delle procedure di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.

2. In ogni caso il personale addetto all'attività funebre è tenuto ad utilizzare, indipendentemente dalla causa del decesso, gli adeguati mezzi di protezione per prevenire un eventuale contagio, nell'evenienza di contatto con liquidi biologici.

 

Art. 10

Trasporto di salme, di cadaveri e di resti mortali

 

1. Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le apposite strutture adibite al commiato di cui all'articolo 14.

2. Nei casi di cui al comma 1, il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

3. La certificazione medica di cui al comma 2 è titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga interamente nell'ambito del territorio della Regione Calabria.

4. Durante il trasporto la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi.

5. L'autorizzazione al trasporto di resti mortali è rilasciata dal Comune di partenza.

6. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi.

7. Il trasporto di cadavere è autorizzato, ove possibile, con unico provvedimento valevole per tutti i trasferimenti di cui al comma 6, dal Comune ove è avvenuto il decesso, previa eventuale comunicazione al Comune di destinazione. Il trasporto deve avvenire mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e con personale adeguato, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

8. All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione.

9. Il rilascio del passaporto mortuario ed il rilascio dell'autorizzazione all'estradizione di salme di cui, rispettivamente, agli articoli 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 competono al Comune ove è avvenuto il decesso. Il certificato di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 viene sostituito da attestazione di garanzia fornita dall'impresa che effettua il trasporto, comprovante l'idoneità della cassa secondo quanto previsto dall'articolo 30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

10. Per il trasporto da comune a comune nell'ambito del territorio regionale non è obbligatoria l'effettuazione dell'iniezione conservativa di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 e, nel caso il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 può essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto.

11. Al soggetto che svolge il solo servizio di trasporto delle salme e dei cadaveri, esercitato in qualità di affidatario del servizio pubblico, non si applicano le incompatibilità previste dall'articolo 5, commi 2 e 3.

12. Ai fini di quanto disposto dal presente articolo è escluso dalla nozione di trasporto di salma o di cadavere il trasferimento della salma nell'ambito della struttura sanitaria in cui è avvenuto il decesso. Tale trasporto deve essere svolto da personale che a nessun titolo possa essere collegato ad un soggetto esercente l'attività funebre.

 

Art. 11

Cremazione

 

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal soggetto competente individuato dalla normativa statale e secondo le modalità stabilite dalla medesima, anche relativamente alle forme di manifestazione della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari.

2. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri viene rilasciata dal soggetto competente individuato dalla normativa statale, ove vi sia volontà espressa del defunto. La dispersione delle ceneri può avvenire unicamente in aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati; la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da manufatti. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale appositamente autorizzato del Comune o delle imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'articolo 13.

3. Nel caso il defunto non abbia disposto la dispersione delle ceneri, la conservazione delle stesse avviene mediante consegna, ritualmente verbalizzata nelle forme previste dalla normativa vigente, dell'urna sigillata al familiare o all'esecutore testamentario o al rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto, i quali possono disporne, nel rispetto della volontà del defunto, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento personale. L'urna viene sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto. In caso di affidamento personale il Comune annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo.

4. In caso di affidamento personale dell'urna il Comune annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo. Con apposito regolamento comunale sono stabilite le dimensioni delle urne, le caratteristiche dei luoghi di conservazione da parte dei privati in modo da garantire la sicurezza da ogni forma di profanazione e ogni altra prescrizione di carattere igienico-sanitario. In assenza dei regolamenti comunali tali disposizioni sono contenute nell'atto di affidamento.

5. É consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, previo consenso dei familiari. In caso di irreperibilità dei familiari il Comune autorizza la cremazione decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo pretorio di uno specifico avviso.

6. Le ceneri già custodite al momento dell'entrata in vigore della presente legge possono essere disperse o affidate secondo le modalità previste dai commi 2, 3 e 4.

7. É istituito presso ogni comune il registro per la cremazione, nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato.

8. Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'articolo 602 del codice civile; a tale scopo il comune predispone un modello di dichiarazione.

9. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni oppure il ritiro dell'atto.

 

Art. 12

Esumazioni ed estumulazioni

 

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari. Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie possono essere eseguite anch'esse in qualsiasi periodo dell'anno e senza la presenza di operatori sanitari anche relativamente alle persone decedute per malattie infettive e diffusive, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere all'Azienda Unità sanitaria locale.

 

TITOLO IV

Attività funebre

 

Art. 13

Attività funebre

 

1. Ai sensi della presente legge per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

 

a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;

b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;

c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane.

 

2. L'attività funebre è espletata da imprese pubbliche o private in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune in cui ha sede legale l'impresa. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta l'autorizzazione si intende concessa sulla base della documentazione e delle autocertificazioni prodotte dal richiedente in ordine al possesso dei requisiti previsti.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata secondo le modalità generali e sulla base dei requisiti individuati dalla presente legge.

4. Autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre:

 

1.1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre, è comprensiva delle autorizzazioni, comunque denominate, di competenza del Comune previste dalla normativa vigente in materia di commercio e di agenzia di affari, e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre.

1.2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre viene rilasciata dal Comune ove ha sede legale l'impresa che richiede l'autorizzazione. L'utilizzo da parte della stessa impresa di altre eventuali sedi per la trattazione degli affari, ubicate in Comuni diversi da quello che ha rilasciato l'autorizzazione, non comporta il rilascio di ulteriori autorizzazioni all'esercizio dell'attività funebre: le eventuali autorizzazioni in materia edilizia o commerciale, necessarie per l'utilizzo di dette sedi, verranno rilasciate previa dimostrazione del possesso di autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre rilasciata dal Comune ove ha sede l'impresa.

1.3. Nel caso di imprese aventi sede legale al di fuori della Regione Calabria, ma che esercitano o intendono esercitare stabilmente l'attività funebre sul territorio regionale, l'autorizzazione deve essere richiesta al Comune ove si trova la sede per la trattazione degli affari, o dove si trova la sede principale nel caso di impresa operante su più sedi: in quest'ultimo caso l'individuazione della sede principale spetta al legale rappresentante dell'impresa.

 

2. Requisiti per lo svolgimento dell'attività funebre:

 

2.1. Le imprese che esercitano l'attività funebre devono disporre di almeno una sede idonea per la trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel Comune ove ha sede legale l'impresa e al quale si richiede l'autorizzazione, anche coincidente con la sede legale stessa. Tale sede, come tutte le eventuali ulteriori sedi per la trattazione degli affari amministrativi di cui è dotata l'impresa, deve avere caratteristiche tali da consentire la trattazione degli affari e il conferimento degli incarichi nelle dovute condizioni di riservatezza e rispetto dei dolenti. La trattazione degli affari amministrativi da esercitarsi presso tale sede comprende il disbrigo delle procedure amministrative, le operazioni di vendita di casse e articoli funebri in genere ed ogni altra attività connessa alle pratiche funebri.

2.2. Ogni impresa esercente l'attività funebre deve disporre di una persona, specificamente individuata, che svolga le funzioni di responsabile della conduzione dell'attività.

Il responsabile della conduzione dell'attività funebre, in possesso dei requisiti formativi di cui al successivo punto

2.3. è responsabile del corretto svolgimento delle pratiche amministrative e degli altri compiti e funzioni affidati alle imprese esercenti l'attività funebre.

Detta funzione può essere assunta anche dal titolare o legale rappresentante dell'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività funebre.

2.4. Per l'apertura di ulteriori sedi commerciali, i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre di un addetto alla trattazione degli affari, che sia in possesso degli stessi requisiti formativi del responsabile della conduzione dell'attività.

2.5. Presso ogni sede commerciale delle imprese esercenti l'attività funebre deve essere esposto il prezziario di tutte le forniture e prestazioni rese, e lo stesso deve essere esibito a chiunque richieda un preventivo per lo svolgimento del servizio funebre.

2.6. Le imprese che esercitano l'attività funebre devono disporre di almeno un'auto funebre conforme ai requisiti sotto riportati che consentono il decoro del trasporto a tale fine è consentito esclusivamente utilizzare auto funebre modello berlina, station wagon, o furgoni chiusi o vetrati, non superiore a 2800 cc di cilindrata.

Di avere almeno una adeguata autorimessa attrezzata per le relative operazioni di pulizia e sanificazione. I mezzi funebri destinati al trasporto dei cadaveri su strada, immatricolati come tali, devono essere rivestite internamente, nel comparto destinato al feretro, da idoneo materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, e sono attrezzati in modo da impedire che il feretro si sposti durante il trasporto: il comparto destinato al feretro deve inoltre essere nettamente separato dal posto del conducente. La vigilanza sull'idoneità delle auto funebri e delle rimesse è effettuata dall'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio.

L'Azienda USL, previa verifica della sussistenza dei requisiti sopra descritti, rilascia al proprietario dell'auto funebre apposito attestato in cui è indicata anche la rimessa di abituale deposito; sull'attestato è esplicitamente indicato che lo stesso ha validità indefinita, fatta salva la possibilità di sospensione o di revoca della stesso qualora emerga, dall'attività di controllo espletata, il venir meno di uno o più dei requisiti richiesti per i mezzi funebri e per le autorimesse adibite al ricovero degli stessi. I requisiti relativi alla disponibilità dell'auto funebre e dell'autorimessa si devono intendere soddisfatti anche laddove la disponibilità degli stessi venga acquisita attraverso consorzi o contratti di agenzia o di fornitura, di durata e contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale 1' espletamento dell' attività.

2.7. Le imprese che svolgono attività funeraria non possono svolgere anche attività di servizio ambulanza di primo soccorso se non nel tramite di separazione societaria da farsi entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, le stesse per tale servizio non possono utilizzare personale in forma promiscua o personale di associazione di volontariato a tutela della concorrenza di mercato.

2.8. Le imprese che esercitano l'attività funebre devono disporre di almeno quattro operatori funebri, o necrofori, in possesso dei requisiti formativi di cui al successivo punto.

2.9. Detta disponibilità può essere assicurata secondo le diverse forme di rapporto di lavoro previste dalla normativa vigente, purché sia documentata la capacità di poter effettivamente disporre in ogni circostanza del numero necessario di operatori in ragione della specifica prestazione svolta, in modo da assicurare il rispetto di tutte le norme in materia di regolarità e sicurezza del lavoro.

 

3. Obblighi del datore di lavoro in tema di sicurezza e salute dei lavoratori

 

3.1. Il legale rappresentante dell'impresa esercente l'attività funebre dovrà comunque garantire il rispetto di tutte le incombenze e le procedure inerenti l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. In particolare dovrà procedere ad una accurata valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e alla messa in atto di tutte le misure volte alla loro eliminazione, o alla loro riduzione secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia, avendo presente che i rischi più rilevanti sono quelli conseguenti alla movimentazione manuale dei carichi e quelli di natura biologica. Il relativo documento di valutazione dei rischi dovrà evidenziare le misure organizzative necessarie per soddisfare i criteri (numero di operatori, attrezzature, procedure, ecc.) di salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori e le misure di prevenzione e di protezione. Inoltre il legale rappresentante dell'impresa esercente l'attività funebre ha l'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi presenti nell'impresa e sulle modalità di prevenirli: tale obbligo si applica a tutto il personale che opera a diverso titolo nell'impresa, indipendentemente dalle modalità di acquisizione dello stesso.

 

4. Svolgimento del servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività funebre:

 

4.1. Lo svolgimento del servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività funebre comporta il rilascio di apposita autorizzazione del Comune nel cui territorio ha sede l'impresa.

Nel caso di imprese con più sedi, l'autorizzazione è rilasciata dal Comune ove insiste la sede legale: le autorizzazioni in materia edilizia o commerciale, eventualmente necessarie per l'utilizzo di eventuali ulteriori sedi collocate in comuni diversi, verranno rilasciate previa dimostrazione del possesso di autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto funebre rilasciata dal Comune ove ha sede l'impresa.

Le imprese che esercitano il trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività funebre dovranno inoltre disporre di personale di qualifica e in numero adeguato all'attività svolta.

Nell'ambito dell'applicazione delle norme inerenti la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, il datore di lavoro è tenuto a definire le misure organizzative, di protezione e di prevenzione che devono essere adottate in relazione alle tipologie di rischio evidenziate nel documento di analisi dei rischi presenti nello svolgimento delle specifiche attività; inoltre il legale rappresentante dell'impresa esercente l'attività di trasporto funebre ha l'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi presenti nell'impresa e sulle modalità di prevenirli. Tale obbligo si applica a tutto il personale che opera a diverso titolo nell'impresa, indipendentemente dalle modalità di acquisizione dello stesso.

 

5. Requisiti del personale delle imprese che esercitano l'attività funebre


 

5.0. Il personale delle imprese esercenti l'attività funebre dovrà essere in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche, in attinenza allo svolgimento delle attività di responsabile della conduzione dell'attività, di addetto alla trattazione degli affari e di operatore funebre o necroforo. Allo scopo il legale rappresentante dell'impresa esercente l'attività funebre o della impresa che esercita il trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività funebre è tenuto ad adottare un apposito piano di formazione avente ad oggetto la individuazione dei bisogni formativi, in relazione al personale di cui dispone e alla esperienza da questi già acquisita, dei contenuti dei corsi e dei soggetti incaricati della loro effettuazione. Il piano di formazione, periodicamente aggiornato, viene tenuto a disposizione degli organismi incaricati delle attività di vigilanza insieme agli attestati relativi ai corsi frequentati dal personale operante presso l'impresa. Lo svolgimento dei corsi di formazione per il personale delle imprese che esercitano l'attività funebre può essere affidato agli Enti di formazione accreditati ai sensi della normativa regionale vigente, alle Associazioni rappresentative delle imprese private e pubbliche operanti in ambito funerario.

5.1 I corsi di formazione per il personale addetto alle imprese che esercitano l'attività funebre dovranno avere i seguenti contenuti minimi:

5.2.a. La formazione teorica di base per tutti gli operatori funerari, deve avere una durata minima di 40 ore, e vertere sui seguenti argomenti:

5.2.a.l. Autorizzazioni al trasporto, alla sepoltura e alla cremazione. Attestazioni mediche;

5.2.a.2. Norme concernenti il trasporto funebre e gli obblighi dell'incaricato di pubblico servizio;

5.2.a.3. Obitorio, servizio mortuario sanitario, servizi per il commiato;

5.2.a.4. Operazioni cimiteriali, sepolture e cimiteri, cremazioni e crematori;

5.2.a.5. Norme e procedure in tema di salute e sicurezza dei lavoratori;

5.2.a.6. Procedure nel trattamento delle salme e dei cadaveri

5.2.a.7. Norme, regolamenti, vigilanza, controlli e sanzioni;

5.2.a.8. Mezzi funebri, rimesse, sistemi di sanificazione e disinfezione.

5.2.b. La formazione teorica specialistica, aggiuntiva rispetto a quella individuata al punto 5.2.a, che deve essere posseduta dal responsabile della conduzione dell'attività funebre e dall'addetto alla trattazione degli affari, deve avere una durata minima di 30 ore e vertere sui seguenti argomenti:

5.2.b.l. Le norme che regolamentano i rapporti di lavoro;

5.2.b.2. Gli obblighi del datore di lavoro in tema di salute e sicurezza dei lavoratori;

5.2.b.3. Conduzione del personale e dell'impresa;

5.2.b.4. Principi e metodi della promozione della qualità nelle imprese;

5.2.b.5. Rapporti con i dolenti. Problematiche del lutto;

5.2.b.6. Qualità del servizio e cerimoniale;

5.2.b.7. Aspetti amministrativi, contabili e fiscali e formazione dei prezzi.

5.3. Le imprese che si avvalgono di personale non in possesso di precedenti esperienze operative nel settore di durata pari ad almeno sei mesi, sono tenute a formare previamente il medesimo personale secondo le disposizioni di cui ai commi precedenti, prima di poterlo definitivamente adibire alle mansioni ed agli incarichi operativi.

 

6. É vietato l'esercizio di intermediazione nell'attività funebre. L'attività funebre di tipo commerciale deve essere tassativamente svolta al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o private, dei locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali.

7. Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio della attività funebre. È sospeso dalla possibilità di ulteriore esercizio dell'attività funebre dal Comune, con effetto immediato e per un periodo di tempo determinato dal Comune stesso, fatta salva l'irrogazione delle eventuali sanzioni penali e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal regolamento di cui all'articolo 7, chi, nello svolgimento dell'attività funebre o del trasporto funebre, propone direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più funerali o indicazioni per l'attribuzione di uno o più funerali. In relazione alla gravità del fatto può essere disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

8. Le imprese devono comunicare al Comune entro il 15 del mese successivo il numero dei servizi funebri effettuati con allegato il numero e rilascio delle fatture. Il comune in considerazione che l'attività funebre è un servizio pubblico a rilevanza economica, in base alla comunicazione prevista dal precedente punto attiva periodiche verifica sulla congruità e la consistenza economica dell'impresa, monitorando costantemente il suo sviluppo al fine di evitare il profilarsi di nuove imprese che non siano sostenibili dal mercato commisurato al numero dei decessi. In ogni caso il Comune provvederà alla revoca della licenza se il numero dei servizi funebri non raggiungesse il numero di 100 unità annue.

 

TITOLO V

Servizio Obitoriale, Casa funeraia e Sala del Commiato

 

Art. 14

Servizio Obitoriale

 

1. Sono strutture obitoriali:

 

a) i locali all'interno della struttura sanitaria o socio assistenziale che ricevono le persone decedute all'interno della struttura;

b) i depositi di osservazione e gli obitori comunali, che ricevonole persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico, o decedute in abitazioni, se richiesto dai familiari.

 

2. I requisiti strutturali delle strutture obitoriali sono definiti dalla presente legge.

3. Presso le strutture obitoriali è assicurato lo svolgimento delle seguenti funzioni:

 

a) il mantenimento in osservazione del cadavere;

b) il riscontro diagnostico;

c) le autopsie giudiziarie;

d) il deposito di cadaveri per un tempo indefinito a disposizione dell'autorità giudiziaria o per il riconoscimento di ignoti;

e) le iniezioni conservative di cui all'articolo 20;

f) i trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi.

 

4. Il comune può istituire il deposito di osservazione e l'obitorio unicamente nell'ambito del cimitero o presso gli ospedali o altri istituti sanitari, previa convenzione con gli stessi.

5. L'addetto al servizio obitoriale è incaricato di pubblico servizio.

 

Art. 15

Casa Funebre

 

1. La "casa funeraria" è la struttura autorizzata allo svolgimento delle seguenti funzioni:

 

a) osservazione del cadavere;

b) trattamento conservativo;

c) trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi;

d) custodia ed esposizione del cadavere;

e) attività proprie della sala del commiato.

 

l'ubicazione, e le condizioni di esercizio e di utilizzo della casa funeraria in relazione alla situazione locale, fermo restando il rispetto della distanza minima di 1000 metri (mille) dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dai cimiteri e dai crematori.

La gestione della casa funeraria è subordinata a specifica autorizzazione rilasciata dal Comune ai soggetti autorizzati ad esercitare attività funebre.

L'istanza deve essere corredata da idonea documentazione ed elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza.

L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari e l'idoneità dei locali competono al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL.

2. La struttura deve avere destinazione d'uso esclusivo e rispondere ai seguenti requisiti minimi generali.

1. locali, di norma ubicati al piano terra, distinti e separati per le seguenti attività:

 

a. accoglimento e osservazione del cadavere durante il periodo di osservazione

b. esecuzione dei trattamenti consentiti

c. preparazione, custodia ed esposizione del cadavere prima della chiusura della cassa

d. celle frigorifere o locali climatizzati dedicati per le salme

e. celebrazione del commiato

 

2. ulteriori locali richiesti:

 

a. servizi igienici per il personale

b. spogliatoi per il personale, attrezzati di armadietti individuali a doppio scomparto

c. servizi igienici per i dolenti accessibili e attrezzati anche per i portatori di handicap 2. assenza di barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente;

 

3. illuminazione e aerazione naturali dirette in ragione di 1/8 della superficie in pianta dei singoli locali, uniformemente distribuita;

4. altezza libera interna non inferiore a m 3,00 fatte salve diverse previsioni stabilite dai regolamenti edilizi locali in relazione a situazioni geografiche particolari;

5. impianto di illuminazione di emergenza;

6. locale/spazio per il deposito del materiale d'uso, attrezzature e strumenti

7. locale/spazio, non accessibile al pubblico, per il deposito del materiale sporco e dei rifiuti speciali Requisiti minimi specifici per i locali destinati all'osservazione, trattamenti e preparazione del cadavere:

1. superficie minima in pianta dei singoli locali non inferiore a mq 20 con lato minimo non inferiore a m 4;

2. pavimenti, pareti e superfici di lavoro lavabili, disinfettabili e privi di connessioni ad angolo;

3. condizionamento ambientale idoneo a garantire:

 

- temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18 °C;

- umidità relativa 60% (± 5%);

- 15 v/h ricambi aria/ora esterna;

 

4. per il solo locale destinato ai trattamenti e preparazione del cadavere:

 

a. lavello in acciaio inox dotato di rubinetteria a comando non manuale e dispensatore di sapone liquido o detergente antisettico.

b. tavolo per gli eventuali trattamenti consentiti in acciaio inox o pietra naturale ben levigata od altro idoneo materiale perfettamente lavabile e disinfettabile, provvisto di canalizzazione per il rapido e sicuro allontanamento e smaltimento dei liquidi e acque di lavaggio

c. sistema di aspirazione dei gas.

 

Il locale destinato all'accoglimento e osservazione della salma deve essere accessibile direttamente dall'esterno e dotato di apparecchiature di rilevazione e segnalazione a distanza per la sorveglianza della salma anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

La sala destinata alla celebrazione dei riti di commemorazione deve rispondere ai requisiti specifici previsti per la "sala del commiato".

Deve inoltre essere garantita la presenza di operatori nella struttura per un periodo di 16 ore nei giorni feriali e di 12 ore nei giorni prefestivi e festivi.

Devono essere formalmente predisposte e regolamentate le procedure relative a tutte le attività svolte all'interno della casa funeraria, a disposizione degli utenti.

 

Art. 16

Sala del Commiato

 

1. "Sala del commiato" la struttura destinata, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi nonché esporre il feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato.

Per feretro si intende il cadavere chiuso in cassa destinato alla sepoltura o cremazione. L'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo della sala del commiato in relazione alla situazione locale, ferma restante la distanza non inferiore a metri mille dalle strutture sanitarie pubbliche e private, quando non ubicato all'interno della struttura sanitaria o socio assistenziale.

La gestione della struttura può essere affidata a soggetti pubblici o privati ed è compatibile con l'attività funeraria previa comunicazione al Comune competente.

L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari e l'idoneità dei locali competono al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL.

La struttura deve avere destinazione d'uso esclusivo e rispondere ai seguenti requisiti:

 

1. locali al piano terra e direttamente comunicanti con l'esterno;

2. assenza di barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente in materia

3. illuminazione e aerazione naturali dirette in ragione di 1/8 della superficie in pianta dei singoli locali, uniformemente distribuita

4. altezza libera interna non inferiore a m 3,00 fatte salve diverse previsioni stabilite dai regolatamente edilizi locali in relazione a situazioni geografiche particolari

5. superficie minima in pianta dei singoli locali di commemorazione non inferiore a mq 70 con lato minimo non inferiore a m 7

6. impianto di condizionamento idoneo ad assicurare condizioni microclimatiche confortevoli

7. servizi igienici per il pubblico accessibili e attrezzati anche per i portatori di handicap

8. dotazione di arredi adeguati all'accoglimento del feretro e dei partecipanti

 

Non costituisce "sala del commiato" il locale destinato alla sosta temporanea del feretro per il tributo di speciali onoranze.

8. Il Comune promuove la realizzazione e il funzionamento di strutture nell'ambito delle quali, su istanza del familiare del defunto, possono tenersi riti per il commiato.

9. Tali strutture possono essere utilizzate anche per la custodia e l'esposizione delle salme.

10. Le strutture per il commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati, sono in ogni caso fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso.

11. Nell'esercizio delle attività di cui al comma 2 le strutture devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme nazionali e regionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.

12. Le strutture per il commiato non possono essere collocate nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, né di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva, ma possono essere collocate nella zona di rispetto cimiteriale.

13. La Regione favorisce, con appositi strumenti incentivanti, un'adeguata presenza sul territorio regionale di strutture per il commiato.

 

TITOLO VI

MODALITÀ TECNICHE DELLE PROCEDURE PER IL TRASPORTO DELLE SALME, DEI CADAVERI E DEI RESTI MORTALI

 

Art. 17

Il Trasporto di salma

 

1. Per salma si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento della morte. Il comma 1 dell'art. 10 prevede che, qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate, o presso le apposite strutture adibite al commiato.

Emerge pertanto una sostanziale novità rispetto a quanto previsto dalla normativa previgente che subordinava la possibilità di spostamento della salma alla sola casistica della inidoneità dell'alloggio affinché vi si svolgesse la prescritta osservazione. Pertanto era sempre necessaria una certificazione rilasciata dal medico del dipartimento di Sanità pubblica che attestasse la inidoneità dell'abitazione.

Con la nuova normativa regionale il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso deve rilasciare, nel caso in cui i familiari del deceduto richiedano il trasferimento della salma in altro luogo, un certificato che attesti l'esclusione del sospetto che la morte sia dovuta a reato e che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica.

Il medico intervenuto in occasione del decesso può eventualmente rivolgersi anche telefonicamente, per chiarire eventuali dubbi o per avere ulteriori informazioni circa gli adempimenti conseguenti al decesso che gli competono, al Servizio di Medicina legale della Azienda sanitaria, al quale sono attribuite per effetto dell'art. 8 le funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione delle attività di medicina necroscopica.

La certificazione di cui sopra è titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga interamente nell'ambito del territorio della regione Calabria. Al fine di facilitare ed uniformare tale procedura si fornisce di seguito il modello di certificazione da utilizzare.

Questa nuova disposizione, tra l'altro, viene incontro alle esigenze delle famiglie di coloro che decidono di affrontare la morte nella propria abitazione e favorisce l'umanizzazione della morte stessa, riducendo il numero delle figure mediche che intervengono immediatamente dopo il decesso e rendendo possibile il trasporto della salma su semplice richiesta dei familiari, anche per motivazioni di ordine psicologico o di opportunità, indipendentemente dalle condizioni strutturali dell ' alloggio.

L'addetto al trasporto della salma deve consegnare copia della certificazione medica di cui sopra al personale della struttura ricevente (obitorio o servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate, o apposite strutture adibite al commiato) e deve dare comunicazione preventiva del trasporto, trasmettendo copia della certificazione medica anche per fax o altra via telematica, al Comune ove è avvenuto il decesso e al servizio di Medicina legale dell'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio (quella che opera sul territorio ove è ubicato il Comune in cui è avvenuto il decesso). La trasmissione al Servizio di Medicina legale delle Aziende Sanitarie è motivata dal ruolo dei medesimi, cui la legge attribuisce compiti di supervisione e di coordinamento su tutta l'attività di Medicina necroscopica al fine di garantirne correttezza e rigore.

Il responsabile della struttura ricevente o suo delegato registra l'accettazione della salma, con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo e dell'addetto al trasporto, e trasmette queste informazioni, anche per fax o altra via telematica, al Comune in cui è avvenuto il decesso e a quello dove insiste la struttura ricevente, se diverso dal primo.

La copia originale del certificato medico attestante che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato verrà successivamente consegnato al Comune in cui è avvenuto il decesso.

La salma deve essere riposta, durante il trasporto, in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi.

Il trasporto deve essere effettuato da impresa in possesso di apposita autorizzazione, rilasciata dal Comune in cui ha sede legale la medesima, secondo le modalità ed i requisiti

Individuati all'art.13.

Fino alla adozione di tale norma, il trasporto deve essere effettuato da imprese autorizzate secondo la normativa.

La salma può essere trasferita presso:

 

1. l'obitorio o il deposito di osservazione delle salme;

2. i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate;

3. strutture per il commiato di cui all'art. 14, comma 2 ove deve essere portato a termine il prescritto periodo di osservazione, secondo le modalità previste dalla legge, e deve essere effettuato l'accertamento della realtà della morte da parte del medico necroscopo.

 

Art. 18

Il trasporto di resti mortali

 

Per il trasporto di resti mortali che non presentino parti molli si deve utilizzare un contenitore in materiale combustibile e biodegradabile, chiuso, di spessore e portata sufficiente in relazione al peso trasportato, riportante all'esterno nome, cognome, data di morte del defunto.

Per il trasporto fuori del cimitero di resti mortali con parti molli o comunque in condizioni da rendere necessaria l'adozione di misure precauzionali igienico-sanitarie, il contenitore di cui al precedente comma viene racchiuso in una cassa di legno.

 

Art. 19

Il trasporto di cadavere

 

Dopo l'accertamento della morte eseguito ai sensi di legge, la salma è definita "cadavere".

Al fine degli adempimenti richiesti i Comuni autorizzino, ove possibile, con un unico provvedimento il trasporto di cadavere, prevedendone tutti i trasferimenti (ad es. dalla abitazione ove è avvenuto il decesso al luogo di onoranze, al cimitero).

L'autorizzazione al trasporto deve essere comunicata al Comune di destinazione del cadavere.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 24 del DPR 285/90 tale comunicazione va fatta anche all'eventuale Comune intermedio dove sia richiesta la sosta del feretro per tributare speciali onoranze.

Il trasporto di cadavere deve essere effettuato con auto funebre, deve essere svolto con l'utilizzo di personale adeguato (in termini numerici e per conoscenza delle modalità regolamentari) e nel rispetto delle norme in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori.

L'addetto al trasporto, in veste di incaricato di pubblico servizio, deve verificare in particolare:

 

a) la corrispondenza della identità del defunto con le generalità contenute nel titolo che autorizza il trasporto;

b) l'uso di cofano appropriato in funzione del tragitto e della destinazione;

c) le modalità di confezionamento del feretro e della sua chiusura.

 

A conclusione delle verifiche sopraddette lo stesso addetto al trasporto sigilla il feretro e attesta l'avvenuta verifica compilando e sottoscrivendo un'apposita attestazione. A fine di facilitare tale procedura si fornisce di seguito un modello di attestazione.

Poiché la attività sopra descritta viene attribuita dalla presente legge direttamente alle imprese che effettuano l'attività funebre (e che saranno dotate di specifica autorizzazione del Comune, come previsto dall'art. 13 nei tempi determinati dall'articolo stesso), non occorre alcuna delega allo svolgimento di tali funzioni e tutte le imprese dovranno dotarsi degli strumenti (timbro e ceralacca, modulistica) necessari. Il timbro utilizzato per sigillare il feretro deve riportare almeno il nome del Comune che autorizza l'esercente dell'attività funebre, ai sensi dell'art. 13, e il numero identificativo dell'autorizzazione.

In Calabria le autorizzazioni al trasporto funebre internazionale (rilascio passaporto mortuario e autorizzazione all'estradizione nei casi dei Paesi diversi da quelli aderenti all'Accordo di Berlino) competono al Comune di decesso.

La certificazione di corretto confezionamento di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b) del DPR 285/90 è sostituita a tutti gli effetti dalla attestazione di garanzia sottoscritta dall'addetto al trasporto, comprovante l'idoneità del feretro in funzione del trasporto. Negli altri casi resta la normativa nazionale vigente.

 

ATTESTATO MEDICO PER IL TRASPORTO DI SALMA

(Art. 10, comma 2, L.R. __________)

di ____________________________________________________________________          

(generalità del defunto)

nato/a il ____ /_____ /_____ a _____________________________________________  

deceduto/a il__/____/______           alle ore ___________           

Io sottoscritto _____________________________            medico _______________________

(medico curante, continuità assistenziale, emergenza territoriale o altro)

CERTIFICO

di essere intervenuto, alle ore            _____del giorno ____           /____/_____ in ________________ 

Via __________________________           n. _____

 

di aver posto diagnosi di morte e che dalla visita effettuata non ravviso ipotesi di reato. Il trasporto della salma, se effettuato nei modi previsti dalla L.R. 19/04, può svolgersi senza pregiudizio per la salute pubblica.

La salma verrà trasportata, come da richiesta dei familiari, presso la seguente struttura:

______________________________________________________________________

Rilasciato il _____/____/____ alle ore ______

 

Timbro e Firma

________________

Nota

Ai sensi dell'art. 10, comma 4 della L.R., la salma deve essere riposta, durante il trasporto, in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi.

Inoltre il trasporto dovrà essere effettuato da impresa in possesso di apposita autorizzazione (art. 13, L.R. ) , con mezzi adeguati e nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti.

La salma può essere trasferita presso:

1) l'obitorio o il deposito di osservazione delle salme;

2) i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate;

3) strutture per il commiato di cui all'art. 14, comma 2 della L.R. ove deve essere portato a termine il prescritto periodo di osservazione secondo le modalità previste dalla legge e deve essere effettuato l'accertamento della realtà della morte da parte del medico necroscopo.

 

ATTESTATO DI GARANZIA PER IL TRASPORTO DI CADAVERE

Il sottoscritto __________________________________________________________

in qualità di addetto al trasporto funebre della impresa __________________________     

incaricata dagli aventi titolo del trasporto di: __________________________________ 

nato il ___/____/____ a ___________________________prov. _____ Paese _________      

deceduto il ____/____/____/            a ____________________________  prov. _______           

da effettuarsi nei modi e nei tempi consentiti secondo le norme regionali e statali vigenti,

in veste di incaricato di pubblico servizio,

 

ATTESTA:

1) di aver identificato il defunto attraverso:

[ ] Carta Identità N. ___________________rilasciata dal Comune di _______________    

Il ____________

[ ] o nella seguente forma:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

e che l'identità del cadavere corrisponde con le generalità contenute nelle autorizzazioni al trasporto e alla inumazione, tumulazione o cremazione;

2) che il feretro utilizzato è rispondente per modalità costruttive e allestimento a quanto previsto dalla normativa vigente, in relazione alla immediata destinazione;

3) che la partenza avviene, alle ore ______ del giorno ___ /___/___ in _____________        

Via n.______, per la seguente destinazione:

[ ] cimitero di ____________________sito nel Comune di _______________________           

[ ] crematorio di __________________sito nel Comune di _______________________           

[ ] _____________________________sito ____________________________________         

e che il trasporto avviene in base alla seguente documentazione accompagnatrice: [ ] autorizzazione alla inumazione [ ] autorizzazione al trasporto

[ ] autorizzazione alla tumulazione

[ ] autorizzazione alla cremazione

4) con l'utilizzo di auto funebre, rispondente ai requisiti di legge, targato           

 

Firma

_______________

 

TITOLO VII

 

DISCIPLINA DEI PIANI CIMITERIALI COMUNALI E DESTINAZIONE DEI CADAVERI E DELLE CENERI

 

Art. 20

Piani cimiteriali comunali e disciplina delle Concessioni

 

1. Ogni Comune pianifica l'assetto interno dei cimiteriesistenti e relative aree di rispetto attraverso il Piano cimiteriale, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura della popolazione residente nell'arco dei venti anni successivi all'approvazione del piano stesso, tenendo conto degli obblighi di legge e della programmazione in materia di crematori.

Gli elementi da considerare per la redazione dei piani cimiteriali sono:

a) l'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;

b) la recettività delle strutture esistenti, distinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c) l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre, e relativi fabbisogni;

d) la necessità di creare maggiori disponibilità di sepoltura nei cimiteri esistenti a seguito, ove possibile, di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, del recupero di tombe abbandonate, dell'applicazione delle deroghe ai criteri di utilizzo di manufatti individuate nella presente legge;

e) l'opportunità di prevedere la conservazione o il restauro dei monumenti funerari di pregio, nonché delle zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico o tutela monumentale;

f) la necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori, nonché di prevedere la disponibilità di un congruo numero di impianti idrici e di servizi igienici; g) la necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali ai contenuti della presente legge.

2. I Piani cimiteriali comunali sono approvati dal Comune, sentita l'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio, e devono essere periodicamente aggiornati.

3. Per i cimiteri storici e monumentali il Comune, sentita l'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio in merito alle condizioni igienico-sanitarie, individua specifiche soluzioni atte a conservare i beni storici e artistici e permettere la fruizione degli spazi sepolcrali. Le zone e i criteri di individuazione delle tombe di interesse storico o artistico devono essere contenuti nei piani cimiteriali.

 

Art. 21

Inumazione e Tumulazione dei cadaveri

 

1. Le aree destinate all'inumazione in campo comune devono essere di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore al valore medio annuale delle inumazioni moltiplicato per il periodo ordinario di rotazione e maggiorato del cinquanta per cento; inoltre per la determinazione della superficie di terreno destinata a campi comuni di inumazione occorre conteggiare le inumazioni previste a seguito delle operazioni di estumulazione.

2. Nel caso in cui il Comune disponga di due o più cimiteri, la superficie complessiva destinata ad inumazione in campo comune può anche essere garantita in un solo cimitero, o in modo differenziato fra i diversi cimiteri.

3. Le aree destinate ad inumazione sono ubicate in suolo idoneo, o capace di essere reso tale, a favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri, il fondo della fossa per inumazione si trova alla distanza di almeno 0,50 metri dalla falda freatica.

4. Le aree di inumazione sono divise in riquadri e l'utilizzo delle fosse deve essere garantito da una chiara identificazione planimetrica.

5. La fossa per inumazione può anche avere pareti laterali di elementi scatolari a perdere, dotati di adeguata resistenza e con supporti formanti un'adeguata camera d'aria nell'intorno del feretro. Qualora si impieghino per l'inumazione fosse preformate con elementi scatolari a perdere, tra il piano di campagna e i supporti è comunque necessaria la interposizione di uno strato di terreno di non meno di 0,70 metri.

6. Le fosse per l'inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età hanno una profondità compresa fra 1,5 e 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di almeno 2,20 metri e la larghezza di almeno 0,80 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.

7. Le fosse per l'inumazione di bambini di età inferiore ai dieci anni hanno una profondità compresa fra 1,0 e 1,50 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 1,50 metri e la larghezza di 0,50 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.

8. La superficie della fossa lasciata scoperta, per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno, è pari ad almeno 0,60 metri quadrati per fossa di adulti e a 0,30 metri quadrati per fossa di bambini.

9. Per i nati morti e i prodotti abortivi per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro, con una distanza tra l'una e l'altra fossa di non meno di 0,30 metri per ogni lato, e il periodo di inumazione è ordinariamente fissato in cinque anni.

10. Per inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione, senza obbligo di distanze l'una dall'altra, purché ad una profondità di almeno 0,70 metri, e il periodo di inumazione è ordinariamente fissato in cinque anni.

11. Le fosse per inumazione di urne cinerarie devono avere dimensioni minime di 0,30 metri sia di lunghezza che di larghezza, ed è necessario uno strato minimo di terreno di 0,30 metri tra l'urna e il piano di campagna del campo.

12. Per le inumazioni di cadavere si utilizza la sola cassa di legno. In caso di richiesta di sepoltura col solo lenzuolo di fibra naturale, il Comune può rilasciare autorizzazione, previo parere favorevole dell'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio, reso con la necessaria tempestività, ai fini delle cautele igienico-sanitarie.

13. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi devono essere racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, e l'altra di metallo.

14. Nei loculi , sia o meno presente il feretro, è permessa la collocazione di una o più cassette per ossa, urne cinerarie, contenitori di resti mortali non scheletrizzati, in relazione alla capienza.

15. Non è consentita la tumulazione in loculi nei quali la tumulazione od estumulazione di un feretro non possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.

16. In deroga a quanto previsto al punto precedente è consentita la tumulazione in loculi, cripte o tombe in genere privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro, a condizione che il loculo, la cripta o la tomba siano stati costruiti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, e che la tumulazione possa aver luogo rispettando le seguenti misure:

 

a) cassa avente le caratteristiche per il loculo stagno;

b) dispositivo atto a ridurre la pressione dei gas;

c) separazione di supporto per ogni feretro, onde evitare che una cassa ne sostenga direttamente un' altra.

 

Art. 22

Esumazioni ed estumulazioni di feretri

 

1. I turni di rotazione ordinari dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno per favorire i processi di scheletrizzazione sono fissati dal Comune, laddove siano diversi da quelli ordinariamente stabiliti in dieci anni.

2. Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione o, per effettuare altra tumulazione, quando siano trascorsi almeno venti anni.

3. Quando si estumula per far posto a un nuovo feretro, la residua durata del diritto d'uso del loculo è pari ad almeno vent'anni per i loculi stagni con eventuale prolungamento dell'originaria concessione in uso per il tempo occorrente o, secondo le indicazioni del Comune, con una nuova concessione che sostituisca la precedente.

 

Art. 23

Sepolture private nei cimiteri

 

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono essere approvati dal Comune.

2. I concessionari di sepolture private nei cimiteri devono mantenere a proprie spese, per tutto il periodo della concessione, i manufatti in buono stato di conservazione, pena la decadenza della concessione così come previsto dai singoli regolamenti comunali in materia funeraria e di polizia mortuaria.

3. Le concessioni si estinguono alla loro naturale scadenza se non rinnovate. Con l'estinzione della concessione il Comune acquisisce la disponibilità delle opere e delle aree.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del DPR 10 settembre 1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria", il Comune può pronunciare la decadenza della concessione decorsi venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune provvederà a proprie spese alla traslazione delle salme, dei resti mortali, delle ossa o delle ceneri in sepoltura comunale, secondo i criteri stabiliti dal proprio regolamento. Dopodiché provvederà alla demolizione delle opere o al loro restauro, a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella sua piena disponibilità.

5. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria il Comune, previa diffida a provvedere, può pronunciare la decadenza della concessione e può disporre la rimozione del manufatto o il suo ripristino, se la sepoltura è di interesse storico o artistico. Anche in questo caso, il Comune provvederà a proprie spese alla traslazione delle salme, dei resti mortali, delle ossa o delle ceneri in sepoltura comunale, secondo i criteri stabiliti dal proprio regolamento.

6. Nel caso di concessioni perpetue o di manufatti di proprietà privata presenti all'interno delle aree cimiteriali, il Comune può disciplinare le modalità di partecipazione da parte degli aventi diritto agli oneri di manutenzione delle parti comuni od ai costi di gestione del complesso cimiteriale, secondo i criteri stabiliti nel proprio regolamento.

 

Art. 24

Ossario e cinerario comuni, giardino delle rimembranze, camera mortuario

 

1. In almeno un cimitero del comune sono presenti un ossario e un cinerario comune per la conservazione:

 

a) di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni;

b) di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri,esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.

 

2. Il cinerario e l'ossario comuni sono costituiti da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri o le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.

3. Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune vengono calcinate in crematorio. Le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario

comune.

4. In almeno un cimitero del comune è presente un giardino delle rimembranze, inteso come area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri.

5. La previsione di cui all'art. 64, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 si intende soddisfatta qualora la camera mortuaria sia presente in almeno un cimitero del comune.

 

Art. 25

Concessione Cinerari

 

1. I comuni possono prevedere di concedere in concessione perpetua appositi loculi dalla misura di 30X30 con profondità 30 cm. massimo utili a contenere almeno due urne cinerarie.

2. la concessione perpetua è permessa esclusivamente per alloggiare urne cinerarie al fine di garantire la conservazione delle ceneri.

3. I concessionari al momento della concessione devono sostenere anticipatamente le spese per di manutenzione e gestione almeno per i primi 200 anni di concessione ivi compreso il pagamento della luce votiva se richiesta.

4. I comuni possono prevedere di concessionare e/o autorizzare costruzioni di tombe di famiglia esclusivamente per contenere urne cinerarie al fine di favorire le unioni parentali per non più di n.25 loculi cinerari alle condizioni del comma 3

 

Art. 26

Gestione dei Cimiteri

 

1. Il comune, laddove non intenda procedere alla gestione diretta, può affidare la gestione dei cimiteri nel tramite di azienda mista pubblico privato nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.

2. Tutti i cimiteri assicurano un servizio di custodia. Il responsabile del servizio conserva per ogni cadavere, l'autorizzazione rilasciata dall'ufficiale di stato civile e annota su apposito registro i dati riguardanti ogni cadavere inumato, tumulato e cremato, nonché le relative variazioni.

 

Art. 27

Area di Rispetto

 

1. L'area di rispetto, definita dall'articolo 338 del regio decreto n. 1265/1934, come modificato dall'articolo 4 della legge 30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" e dall'articolo 28 della legge l agosto 2002, n. 166 "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti" è individuata considerando:

 

a) la necessità di parcheggi e di servizi per i frequentatori;

b) la necessità di ampliamento in relazione al numero di abitanti;

c) la presenza di servizi ed impianti tecnologici all'interno del cimitero con le relative distanze di rispetto.

 

TITOLO VIII

Disposizioni transitorie e finali

 

Art. 28

Registro regionale di mortalità

 

1. É istituito il Registro regionale di mortalità, con finalità statistico-epidemiologiche; le Aziende sanitarie sono tenute a trasmettere periodicamente alla Regione le informazioni secondo gli standard di qualità e completezza definiti dalla Direzione generale Sanità e Politiche sociali.

 

Art. 29

Norme transitorie e finali

 

1. Le imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'articolo 13, operanti stabilmente sul territorio regionale, sono tenute ad adeguarsi ai requisiti entro dodici mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del provvedimento medesimo.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto o diversamente disposto dalla presente legge e dai provvedimenti da essa derivanti continuano ad applicarsi in materia funeraria le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

 

Art. 30

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.