Proposta di legge n. 394/9^

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

 

Con la Legge del 13 dicembre 1956 n. 1439, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1957, è stato costituito in provincia di Catanzaro il Comune Autonomo di Sellia Marina, composto da Sellia Marina – Capoluogo del nuovo Comune – dalle Frazioni Uria di Magisano, Calabricata e Località Feudo De Seta di Albi e delle località di La Petrizia di Soveria Simeri, Frasso e Rocca di Cropani.

La legge in questione, dopo aver autorizzato il Governo “a far delimitare il territorio del nuovo comune di Sellia Marina”, ha così statuito: “il Prefetto di Catanzaro, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni interessati” (in conformità al disposto dell’allora vigente art. 36 del R.D. 3.3.1934 n. 383, che attribuiva al Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, il compito di procedere alla separazione del patrimonio nonché al riparto delle passività ed attività).

Il Governo ha provveduto puntualmente alla determinazione dei confini del nuovo Comune di Sellia Marina con D.P.R. 27.10.1958, n. 1078, secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annessa allo stesso decreto.

Il Prefetto, competente a regolare i rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni, con successivi atti prefettizi, tra cui il verbale del 30 marzo 1957, cominciò a delimitare anche catastalmente il territorio comunale di Sellia Marina. Sin dalla costituzione del nuovo Comune, e almeno fino agli anni 70, il Comune di Sellia ha accettato pacificamente la situazione consolidatasi nel corso degli anni, ispirata alla regola che in assenza di specifiche e diverse pattuizioni, ciascun comune è rimasto proprietario dei beni ricadenti sul proprio territorio. Sennonché con atto di citazione del 11.04.2003 il Comune di Sellia ha rivendicato, nei confronti del Comune di Sellia Marina, la proprietà del fondo sito il località Don Antonio (denominato anche “Carrera” o “Cipollina” o “Praia”) identificato al foglio di mappa n. 9 del catasto di Sellia Marina, particelle n. 104 e 105.

Il fondo in contestazione, morfologicamente, ricade nel territorio del Comune di Sellia Marina il quale ha esercitato sul cespite da tempi immemorabili tutte le attività necessarie alla bonifica, ha intrattenuto rapporti con terzi sulla scorta che il territorio fosse parte del proprio patrimonio ed ha eseguito una serie di ingenti opere pubbliche e massicci investimenti che hanno trasformato il fondo da terreno improduttivo, incolto e sabbioso a pregevole zona turistica.

Le opere di valorizzazione del fondo, costato alle casse del Comune di Sellia Marina circa un milione di euro, hanno modificato irreversibilmente la natura del bene grazie alla costruzione di pavimentazioni e strade dotate di illuminazione pubblica, manufatti adibiti a bar e servizi, aree adibite a parcheggio e tutta un’altra serie di opere pubbliche mirate a garantire l’utilizzabilità dell’area da parte della collettività. Il Comune di Sellia, solo successivamente alla trasformazione dell’area contesa in parco naturale protetto a ridosso dell’arenile, resa possibile dalla costante opera di miglioramento e di manutenzione effettuate dal Comune di Sellia Marina, ha manifestato il proprio interesse per l’immobile, adducendo a sostegno ragioni prettamente formalistiche e omettendo di rammentare le ingenti spese sostenute dal Comune di Sellia Marina.

L’unico soggetto deputato ad affermare la titolarità in via esclusiva del Comune di Sellia Marina sul fondo “Don Antonio” è la Regione Calabria.

Difatti, con il D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 1 è stato sancito il trasferimento alle regioni a statuto ordinario di tutte le funzioni esercitate dagli organi centrali periferici dello Stato in materia di circoscrizioni comunali. In particolare competono alla Regione tutte le funzioni relative:

a) all’istituzione di nuovi comuni e variazioni di circoscrizioni comunali;

b) alla denominazione dei comuni, delle frazioni e delle borgate;

c) alla determinazione delle sedi comunali;

d) alla determinazione, rettifica e contestazione dei confini;

e) alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività nel caso di variazioni circoscrizionali;

f) alla separazione delle rendite patrimoniali, delle passività e di spese tra comuni riuniti od aggregati;

g)alla separazione, o fusione delle rendite patrimoniali, delle passività e di spese delle frazioni nei confronti dei comuni cui appartengono;

h) ad ogni altra funzione amministrativa esercitata dagli organi dello Stato in materia di circoscrizioni comunali.

Ciò comporta che, ad oggi, l’unico soggetto deputato ad affermare la titolarità in via esclusiva di un bene conteso tra più comuni è la Regione.

A livello costituzionale la materia dell’istituzione di nuovi comuni trova una prima disciplina negli artt. 177 e 133 della Costituzione. Il primo, a seguito della riforma del 2001, affida la materia in esame alla competenza residuale delle regioni; il secondo, configurandosi come norma attributiva di competenza, oltre che formalmente, anche sostanzialmente legislativa, precisa che l’istituzione o la modificazione delle circoscrizioni comunali deve avvenire con legge regionale, a seguito della consultazione delle popolazioni interessate.

I criteri guida in base ai quale la Regione deve definire i rapporti di ordine patrimoniale tra comuni di nuova creazione sono rintracciabili nelle leggi generali e nelle sentenze della Corte Costituzionale.

In particolare la Legge 142/90, attuativa dell’art.133 Cost., all’art 20 comma 4, afferma che occorre garantire agli enti di nuova istituzione, in proporzione al territorio e alla popolazione, persone, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguate.

Con il D.Lgs 267/2000, la disciplina in oggetto ritorna nel limbo tra legalità e prassi, in quanto il TUEL all’art. 15, relativo ai comuni, si è limitato ad un generico riferimento all’art. 133 Costituzione.

La Corte Costituzionale ha in più occasioni evidenziato che il legislatore nazionale e quello regionale, ai fini del riparto patrimoniale fra i diversi comuni a seguito di operazioni di scorporo, hanno adottato quali principi guida l’assegnazione dei beni immobili e mobili in proporzione alla consistenza demografica e territoriale degli enti coinvolti, nonché in base alla collocazione fisica dei beni immobili.

Altro criterio fondamentale, sancito in più sentenze della Corte Costituzionale, stabilisce che il comune di nuova istituzione subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive. è logica, dunque, l’attribuzione al nuovo comune dei beni immobili che ricadono per intero nel suo ambito territoriale.

 

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

 

Il presente progetto di legge non comporta nuove o maggiori spese, atteso che si tratta

dell’assegnazione di un bene immobile conteso tra il Comune di Sellia Marina e il Comune di Sellia.

 

ARTICOLO UNICO

 

È assegnato in esclusiva proprietà al Comune di Sellia Marina il fondo denominato “Don Antonio” identificato al foglio di mappa n. 19, particelle n. 104 e 105, del N.C.E.U. di Sellia Marina.

 

NORMA FINANZIARIA

La presente legge non comporta oneri finanziari

 

ENTRATA IN VIGORE

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria