Proposta di legge n. 393/9^

RELAZIONE INTRODUTTIVA

 

La presente proposta di legge si inserisce nel quadro delle iniziative legislative che, sia a livello comunitario che statale, sono volte ad agevolare ed incentivare l'inserimento delle donne nei vari ambiti della vita politica, sociale, istituzionale.

Anche le Regioni, pertanto, sono state chiamate ad adeguare la propria legislazione e garantire la parità di genere.

Tra i problemi rilevanti si pone appunto quello di garantire la rappresentanza femminile all'interno delle istituzioni.

Al fine di agevolare l'adozione di azioni positive in materia elettorale, in primo luogo è intervenuta nel 2003 la modifica dell'articolo 51 della Costituzione che, nel suo testo originario, garantiva l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso agli uffici ed alle cariche elettive.

Con la modifica si rafforza la ratio dell'articolo in esame laddove si prevede che “A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”. Inoltre già con la riforma del titolo V l’articolo 117 affida alle Regioni il compito di promuovere, anche in ambito politico, le pari opportunità tra i sessi. Guardando alla legislazione regionale, tra gli interventi rilevanti si segnala la legge regionale 27 marzo 2009, n. 4, della Campania in materia elettorale, con la quale si introduce, tra le altre misure, la cosiddetta "preferenza di genere", che riconosce all'elettore la facoltà di dare una seconda preferenza. Nel caso di espressione della seconda preferenza, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile, ovviamente della stessa lista. Tale norma è stata impugnata dal Governo per contrasto con gli articoli 3, 48 e 51 della Costituzione. La Corte costituzionale tuttavia non ha ritenuto fondata la questione di legittimità predetta ed ha affermato con sentenza n. 4 del 2010 che: “Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge della Regione Campania 27 marzo 2009. n. 4 - il quale prevede la cosiddetta. "preferenza di genere" - promossa in riferimento agli artt. 3, 48 e 51 della Costituzione. L'espressione della doppia preferenza è meramente facoltativa per l'elettore, il quale ben può esprimerne una sola, indirizzando la sua scelta verso un candidato dell'uno o dell'altro sesso. Solo se decide di avvalersi della possibilità di esprimere una seconda preferenza, la scelta dovrà cadere su un candidato della stessa lista, ma di sesso diverso da quello del candidato oggetto della prima preferenza. Nel caso di espressione di due preferenze per candidati dello stesso sesso, l'invalidità colpisce soltanto la seconda preferenza, ferma restando pertanto la prima scelta dell'elettore. Ne discende che la regola censurata non è in alcun modo idonea a prefigurare un risultato elettorale o ad alterare artificiosamente la composizione della rappresentanza consiliare. Pertanto, non vi sono, in base alla norma censurata, candidati più favoriti o più svantaggiati rispetto ad altri, ma solo una eguaglianza di opportunità particolarmente rafforzata da una norma che promuove il riequilibrio di genere nella rappresentanza consiliare. In tema, v. citate sentenze n. 49/2003, n. 422/1995. (sent. Corte cost. n. 4/2010)". Pertanto la proposta bene si inserisce nel quadro normativo che si sta delineando a livello statale e regionale. Tecnicamente la proposta di legge si compone di un unico articolo che modifica l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 1/2005 nella parte in cui prevede un solo voto di preferenza, stabilendo la facoltà (e non l'obbligo) in capo all'elettore di esprimere due preferenze, purché riferite a candidati di sesso diverso.

 

Art. 1

(Modifica dell'articolo 2, comma 2 della legge regionale 7 febbraio 2005. n.1)

 

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 7 febbraio 2005, n.1, il periodo: “L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa,” è sostituito dal seguente: “L’elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo e può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome dei due candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l’altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza”.

 

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale. E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.