Proposta di legge n. 388/9^

RELAZIONE

 

La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di rilanciare il fenomeno del turismo religioso anche attraverso il coinvolgimento degli enti locali, la Conferenza Episcopale Calabra e [inserimento in un sistema turistico più allargato.

Al fine di pubblicizzare sia a livello regionale che, al di là dei confini regionali. si rivelano indispensabili nuovi strumenti di diffusione di tutte quelle che sono le eccellenze in questo importante settore che può rappresentare un sicuro corridoio di sviluppo turistico.

La presente proposta di legge, pertanto, rappresenta Io strumento base da cui partire onde poter tracciare i principi, le linee generali, le procedure amministrative inerenti la tutela, la valorizzazione, il potenziamento di percorsi idonei ad attrarre nuovi flussi turistici. E le modalità sono quelle di garantire una posizione di privilegio alla realtà dei santuari mariani anche attraverso la loro diffusione in ogni parte del nostro territorio.

Non si tratta solo di monumenti, opere e strutture, bensì di un immenso patrimonio immateriale, legato a una tradizione che è parte importante della stessa identità della Regione, a volte poco conosciuto che, se ben valorizzato, costituirà uno strategico volano turistico.

 

RELAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

 

Per il 2012 è autorizzata la spesa di Euro 200.000,00 con allocazione all'UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio (Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente) il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.

La giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della L.R. n. 8/2002.

Per gli anni successivi, la corrispondente spesa sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio regionale e con la collegata legge finanziaria inerente lo stesso esercizio.

 

Articolo 1

Obiettivi

1. La Regione Calabria riconosce l'inestimabile valore dei percorsi turistici religiosi tradizionalmente radicati nel territorio.

2. Nell'ottica di una più completa valorizzazione del patrimonio storico e artistico, la presente legge si pone l'obiettivo di fortificare gli itinerari che costituiscono espressione autentica e peculiare della cultura religiosa rappresentato dai santuari della tradizione religiosa calabrese.

3. E' prevista la programmazione di progetti e proposte a favore del turismo orientato verso i santuari Mariani siti nel territorio della Regione Calabria.

 

Articolo 2

Coinvolgimento delle rappresentanze regionali presso l'Unione Europea

 

1. La Regione Calabria svolge, attraverso i propri organismi operanti nelle sedi comunitarie, azioni dirette ad ottenere l'inserimento dei percorsi turistici Mariani in territorio calabrese tra gli itinerari culturali europei riconosciuti dalla competente Agenzia del Consiglio d'Europa, ai sensi della risoluzione del Comitato dei Ministri dell'Unione Europea n. 52 dell'08.12.2010.

 

Articolo 3

Sostegno finanziario

 

1. La Regione Calabria sostiene e supporta le iniziative degli Enti Locali, anche costituiti in forma consociativa, tendenti a realizzare le finalità della presente legge, attraverso attività collegate alle mete di pellegrinaggio di spiccata rilevanza legate alla devozione mariana.

2. La Giunta Regionale ripartisce le somme stanziate nei Piani annuali regionali, di cui all'articolo 7, tra i soggetti riconosciuti ai sensi di quanto disposto dalla presente legge.

 

Articolo 4

Riconoscimento

 

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con delibera di Giunta Regionale, vengono individuati i criteri di scelta dei requisiti che dovranno essere posseduti dai soggetti destinatari delle iniziative e degli interventi di cui al Piano annuale e delle relative risorse.

 

Articolo 5

Borse di studio

 

1. Sulla base di apposito bando indetto dall'Assessorato alla Cultura, Istruzione e Ricerca sono conferite borse di studio annuali a favore di studenti che intendono approfondire lo studio e la conoscenza degli itinerari mariani concernenti il patrimonio storico ed artistico dei santuari e dei luoghi di culto ubicati nel territorio regionale, nonché i processi di integrazione europea nel settore del turismo religioso.

 

Articolo 6

Destinazione di risorse

 

1. La Regione ripartisce, sulla base dei Piani annuali di cui all'articolo 7, risorse adeguate per la sempre più di fusa conoscenza delle peculiarità riguardanti i luoghi del culto mariano aventi maggiore capacità di attrazione di flussi turistici, esistenti nel territorio regionale, per l'incremento delle presenze di visitatori ed il miglioramento dell'offerta di accoglienza ed ospitalità.

2. Gli interventi di natura finanziaria volti a beneficio delle attività dirette ad agevolare e potenziare i flussi turistici verso i Santuari, nonché a rendere più elevati gli standard di qualità dei servizi resi, sono destinati. in via prioritaria, agli organismi di più antica fondazione, che hanno ottenuto il prescritto riconoscimento.

 

Articolo 7

Piani annuali regionali

 

1. La Giunta Regionale approva, entro il mese di giugno di ogni anno, Piani annuali regionali per l'attuazione di iniziative, interventi e programmi di intervento, tesi alla realizzazione degli obiettivi della presente legge, tenendo conto delle indicazioni provenienti dalla Conferenza Episcopale Calabrese e definisce i criteri da seguire per l'erogazione dei finanziamenti.

2. Prima dell'approvazione, il Piano nel suo complesso è presentato alla Conferenza Episcopale Calabrese per l'espressione del parere definitivo.

3. Gli Enti Locali, consociatisi almeno cinque anni prima dell'entrata in vigore della presente legge, che intendono concorrere alla ripartizione dei fondi sulla base del Piano annuale, sono tenuti ad elaborare apposite progettazioni potenzialmente idonee a conseguire le finalità di cui all'articolo 1, ed a trasmetterle all'Assessorato al Turismo entro due mesi dall'approvazione del Piano annuale regionale.

 

Articolo 8

Progetti degli Enti Locali

 

1. I progetti degli Enti Locali possono riguardare, in coerenza con i Piani di cui all'articolo 7:

 

a) la costruzione, il recupero, l'ampliamento e l'ammodernamento di strutture necessarie per favorire ed incentivare la conoscenza, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ubicati nei luoghi sede di santuari mariani;

b) l'acquisizione di attrezzature indispensabili per l'accoglienza dei pellegrini;

c) l'installazione di impianti destinati a salvaguardare e ad incrementare la fruibilità dei beni culturali esistenti lungo gli itinerari individuati;

d) lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative atte a valorizzare il patrimonio storico, artistico e monumentale e le attività di comunicazione connesse;

e) le attività informative attraverso supporti multimediali, funzionali alla diffusione delle conoscenze in tema di percorsi della devozione mariana e beni di rilevanza storico-artistica esistenti lungo ali percorsi.

 

Articolo 9

Valutazione dei progetti degli Enti Locali

 

1. L'esame dei progetti presentati dagli Enti Locali, ai sensi degli arti. 7 ed 8, è affidato ad una Commissione di Valutazione, costituita da personale interno, appartenente alla Regione Calabria, nominata dal Presidente della Giunta.

2. I lavori della Commissione si articolano nelle due fasi dell'ammissibilità formale e della valutazione di merito.

3. Tra i requisiti obbligatori figura il riconoscimento disposto a norma del precedente articolo 4.

4. Sulla, base dei punteggi attributi, in ragione dei criteri dettati nel Piano Annuale, viene redatta dalla Commissione e trasmessa all'organo competente per l'approvazione apposita graduatoria, ai fini dell'ammissione a finanziamento dei progetti.

5. L'individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento viene effettuata con deliberazione della Giunta Regionale.

 

Articolo 10

Norma finanziaria

 

1. Per gli interventi derivanti dall'applicazione della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 2012 la spesa di Euro 200.000,00 con allocazione all'UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, (Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente) il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'ari. 10 della L.R. n. 8/2002.

3. Per gli anni successivi, la corrispondente spesa sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio regionale e con la collegata legge finanziaria inerente lo stesso esercizio.

 

Articolo 11

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.