Proposta di legge n. 386/9^

Relazione

 

La presente legge di modifica si rende necessaria dall’attuale stato attuativo della del Titolo V della medesima  LR 19/02. In particolare si prevede la una proroga dei termini perentori di approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica da parte dei Comuni, al fine di dare attuazione al principio di sussidiarietà nella formazione del sistema pianificatorio urbanistico regionale, anche alla luce della recente approvazione da parte della Giunta Regionale del QTR, strumento sovraordinato regionale (Delibera 773, del 22 Agosto 2012), attualmente in giacenza alla IV Commissione Consiliare per il parere di merito, e dello stato in itinere degli strumenti provinciali PTCP. La suddetta proroga permetterebbe agli enti locali comunali di adeguare i propri strumenti urbanistici ai sovraordinati in tal modo da dar vita ad una pianificazione organica e coerente su tutto il territorio regionale, che non presenti ed ammetta norme in contrasto che potrebbero comportare contenziosi tra la pluralità dei soggetti sottoposti alle suddette previsione ai diversi livelli di pianificazione. Si sottolinea inoltre che l’estensione di detti termini perentori con il conseguente adeguamento degli strumenti comunali ai dettami di QTR e PTCP, persegue la finalità attuativa della politica regionale strategica espressa all’interno dello strumento pianificatorio regionale.

 

Relazione finanziaria

 

La presente proposta di Legge non comporta oneri finanziari, in quanto trattasi della proroga dei termini all’obbligo ad adempiere da parte dei comuni al TitoloV della LR 19/02.

 

Articolo unico

(Modifiche ed integrazioni all’articolo 65 della Legge Regionale n°19/02)

 

1. Alla lettera a) del  comma 2 dell’articolo 65 della LR 19/02, le parole: “cinquantaquattro mesi dall’entrata in vigore delle Linee Guida della Pianificazione Regionale” sono sostituite dalle parole “19/06/2013”.

2. Alla lettera c) del  comma 2 dell’articolo 65 della LR 19/02, le parole: “cinquantaquattro mesi dall’entrata in vigore delle Linee Guida della Pianificazione Regionale successivamente a tale scadenza” sono sostituite dalle parole “19/06/2013”.

3. Alla lettera d) del  comma 2 dell’articolo 65 della LR 19/02, le parole: “sessantasei mesi dall’entrata in vigore delle Linee Guida della Pianificazione Regionale, ovvero il 19/06/2012” sono sostituite dalle parole “ il 19/06/2013”.

 

Norma finanziaria

 

La presente legge non comporta oneri finanziari

 

Entrata in vigore

 

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria