Proposta di legge n. 384/9^

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

 

La presente proposta ha come obiettivo primario la modifica dell'articolo 1 comma 4 della legge sulla Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI. Tale modifica è dettata dall'esigenza di rendere conforme le norme in essa contenute alle disposizioni delle diverse manovre finanziarie che hanno interessato l'ordinamento della pubblica amministrazione negli ultimi tempi.

La previsione di specifici compensi sembrerebbe superare i limiti volti al contenimento della spesa in materia contrattuale, in particolare di quelli di cui all'articolo 9, colmi 1 e 2-bis, del decreto legge 78/2010, con conseguente violazione dei principi in materia di riduzione della spesa pubblica e, quindi, lesione dei principi stabiliti dall'articolo 117 della Costituzione, nell'ottica del coordinamento della finanza pubblica, cui le regione nel rispetto della sua autonomia non può derogare.

L'articolo 1 comma 4 oggetto della modifica sembrerebbe contenere un meccanismo elusivo di quanto stabilito dalla vigente normativa contrattuale, disciplinante gli istituti relativi alla retribuzione accessoria. Ne potrebbe conseguire, pertanto, una violazione dello disposizioni contenute nel Titolo III (Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che indica le procedure da seguire in sede di contrattazione e l'obbligo del rispetto della normativa contrattuale. Per tali motivi si potrebbe profilarsi un contrasto con l'art 117, lettera 1) della Costituzione, quale riserva alla competenza esclusiva delle Stato l'ordinamento civile e, quindi i rapporti di diritto privato regolabili dal Codice civile.

In relazione a quanto premesso si propone la seguente proposta di legge composta da un solo articolo modificativo del comma 4 dell'articolo 1.

La proposta non comporta oneri a carico del bilancio regionale, pertanto non si rende necessaria la relazione tecnico-finanziaria.

 

Art. 1

(Modifica all'articolo 1 1.r. 39/2012)

 

1. Al comma 4 dell'articolo 1 (Struttura Tecnica di Valutazione — S.T.V.) della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39 (Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI) le parole «e per la remunerazione del personale impegnato nelle attività della struttura che abbiano conseguito gli obiettivi di produttività o di risultato secondo le incentivazioni previste dalla contrattazione collettiva» sono soppresse.

 

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.