Proposta di legge n. 381/9^

Relazione di accompagnamento

 

La presente proposta di legge mira a garantire la prosecuzione delle attività del polo oncologico, centro di eccellenza della sanità calabrese, oltre che la salvaguardia delle professionalità esistenti. Nello specifico - considerato che il comma 1, art. 5, della legge n. 11/09 è stato abrogato dall'art. 1 della L. R. n. 48/09, poi dichiarata incostituzionale, e che le leggi regionali n. 35/11 e n. 50/11 sono anch'esse state oggetto di sentenze della Corte Costituzionale - si interviene con la proroga del termine previsto, che viene ora fissato al 31 dicembre 2013, entro il quale dovrà intervenire il riconoscimento quale Istituto di ricerca e cura a carattere scientifico della "Fondazione Campanella". Si riconosce, pertanto, la rilevanza della Fondazione "Tommaso Campanella" quale punto di riferimento della sanità calabrese e quale struttura da preservare per assicurare servizi indispensabili ai malati oncologici.

 

Relazione finanziaria

 

Per la determinazione del finanziamento da riconoscere si è preso a parametro il costo pro die di un posto letto oncologico di analoga struttura e, pertanto, si è determinato il costo complessivo, tenendo conto di quanto disposto dal Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 26/2012 che assegna alla Fondazione Tommaso Campanella n. 35 posti letto oncologici, relativamente all'esercizio finanziario 2012, secondo semestre, in euro 6.500.000,00, e per l'esercizio finanziario 2013 in 13.000.000,00 di euro, gravanti sul fondo sanitario regionale con imputazione sul capitolo 4211103.

 

Art. 1

 

1. Entro il 31 dicembre 2013 la "Fondazione Tommaso Campanella" - Centro oncologico regionale di eccellenza, dovrà ottenere il riconoscimento quale Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico di diritto privato (IRCCS).

2. La Giunta regionale attiverà le procedure per il recesso della Regione Calabria dalla "Fondazione Tommaso Campanella", qualora entro il termine di cui al comma 1, non si addivenga al riconoscimento quale Istituto di Ricerca e cura a carattere scientifico.

 

Art. 2

 

1. Al finanziamento degli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati per l'anno in corso in euro 6.500.000,00, si provvede utilizzando i fondi attualmente disponibili del corrente bilancio regionale cap. 4211103, che viene diminuito per l'importo di pari entità.

2. Per l'esercizio finanziario 2013, al finanziamento degli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 13.000.000,00, si provvede con la relativa legge di bilancio e con imputazione sul capitolo 4211103.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.