Proposta di legge n. 373/9^

Relazione illustrativa

 

La presente proposta, modificando la legge regionale 13/2002 (Testo unico sulla struttura e finanziamento dei gruppi consiliari), interviene sullo specifico tema della disciplina dei Gruppi. Appare infatti maturo il momento di superare l'attuale assetto regolamentare minimale che sostanzialmente rimette alla piena autonomia dei Gruppi la determinazione delle modalità del loro funzionamento ed esclude qualsiasi tipo di controllo in ordine all'impiego delle risorse di cui sono destinatari. Un principio generale di responsabilizzazione massima dei Gruppi consiliari chiamati a concorrere al funzionamento del Consiglio regionale che fissi chiaramente limiti e responsabilità.

La trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria sono quindi assicurate attraverso la previsione che ciascun Gruppo si avvalga di una società di revisione legale, che verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ed esprime un giudizio sul rendiconto.

Il rendiconto è quindi trasmesso al Presidente del Consiglio, corredato da una dichiarazione del presidente del Gruppo che ne attesti l'avvenuta approvazione da della società di revisione e viene pubblicato sul sito internet del Consiglio regionale.

La serie di controlli non si esaurisce qui, in quanto sulla conformità dei rendiconti alle prescrizioni regolamentari è chiamato a pronunciarsi l'Ufficio di Presidenza, secondo forme e modalità stabilite dallo stesso, che autorizzerà l'erogazione delle risorse finanziarie solo in caso di esito positivo del controllo. La mancata trasmissione del rendiconto entro i termini fissali comporta prima la sospensione e infine la decadenza dal diritto all'erogazione delle risorse annuali, decadenza comminata anche in caso di irregolarità dei documenti trasmessi non tempestivamente sanata. La decadenza è deliberata dall'Ufficio di Presidenza, il quale è chiamato altresì a disciplinare ulteriori termini e modalità per l'attuazione delle disposizioni in questione.

L'efficacia delle norme è differita al primo gennaio 2013.

La presente proposta consta di 2 articoli. L'articolo 1 modifica, come detto, l'articolo 7 della legge sui contributi dei Gruppi consiliari. L'articolo 2 contiene la norma finanziaria. Per le spese relative ai compensi della società di revisione legale si fa fronte riducendo in misura proporzionale i contributi da erogare ai gruppi consiliari, capitolo 3 del bilancio del Consiglio regionale.

 

Art. 1

(Sostituzione articolo 7)

 

1.  L'articolo 7 della legge regionale 15 marzo 2002, n. 13 (Testo unico sulla struttura e finanziamento dei gruppi consiliari) è sostituito dal seguente:

 

"Art. 7

(Rendiconti e controlli)

1. Ciascun Gruppo approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo un modello comune approvato dall'Ufficio di Presidenza. In ogni caso il rendiconto deve evidenziare espressamente, in apposite voci, le risorse trasferite al Gruppo dal Consiglio regionale, con indicazione specifica del titolo del trasferimento, nonché l'avvenuta destinazione delle risorse medesime alle finalità di cui alla presente legge.

2. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, il Presidente del Consiglio regionale, incarica una società di revisione legale, vincitrice di un apposito bando pubblico indetto dall'Ufficio di Presidenza, che verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. La società di revisione legale esprime, inoltre, un giudizio sul rendiconto di cui al comma 1, dando conto in ogni caso della relativa corrispondenza a quanto previsto dal medesimo comma 1, secondo periodo.

3. Il rendiconto, entro il 31 marzo di ogni anno, è trasmesso al Presidente del Consiglio, corredato da una dichiarazione del presidente del Gruppo e dal giudizio positivo della società di revisione di cui al comma 2. Il rendiconto è pubblicato sul sito internet della Consiglio regionale della Calabria.

4. Il controllo della conformità del rendiconto presentato da ciascun Gruppo alle prescrizioni della presente legge è effettuato a cura dell'Ufficio di Presidenza.

5. L'erogazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio del Consiglio regionale a favore dei Gruppi è autorizzata dall'Ufficio di Presidenza, subordinatamente all'esito positivo del controllo di cui al comma 4.

6. Ove il Gruppo non trasmetta il rendiconto entro il termine di cui al comma 3, si sospende l'erogazione, per l'anno in corso, delle risorse di cui al comma 5, fino alla trasmissione del rendiconto che deve avvenire massimo entro trenta giorni successivi, trascorsi i quali si decade automaticamente dal diritto all'erogazione. Ove l'Ufficio di Presidenza riscontri che il rendiconto o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo, entro cinque giorni dall'accertamento il Presidente del, Consiglio invita il presidente del Gruppo a provvedere alla relativa regolarizzazione, fissandone il termine. Nel caso in cui il Gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, esso decade dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso, delle risorse di cui al comma 5. La decadenza di cui al presente comma è accertata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

7. L'Ufficio di Presidenza disciplina i termini e le modalità ulteriori per l'attuazione del presente articolo."

2. Il comma 1 produce i suoi effetti a decorrere dall’1 gennaio 2013.          

 

Art. 2

(Norma finanziaria)

 

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sul capitolo 3 (Spese di funzionamento dei Gruppi consiliari) del Bilancio del Consiglio regionale per l'anno 2012.

2. Il contributo spettante ai gruppi consiliari ai sensi della Legge regionale 13/2002 è ridotto della quota percentuale necessaria per far fronte alle spese di cui al comma 1.

3. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà con la legge di bilancio relativa agli esercizi medesimi.

 

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. É fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.