Proposta di legge n. 370/9^

Relazione

 

La Calabria deve far fronte ad una disoccupazione, in gran parte giovanile, che sta per superare le 185 mila unità. Un dramma di proporzioni tali da mettere in crisi anche la prospettiva di un reale sviluppo socio economico e competitivo della regione. Un bacino, così enorme, qualificato e preparato di risorsa umana in attesa da tempo ad entrare nel mondo del lavoro e che non può essere ulteriormente tenuta ai margini di una crisi che si sta presentando lunga e difficile a livello nazionale ed europeo. La Calabria in questa crisi del lavoro, come altre regioni del Mezzogiorno, è tra le più penalizzate. L'impegno serio e responsabile avviato dalla Giunta regionale per dare risposta, attraverso politiche attive del lavoro, all'attuale e difficile periodo di crisi va ulteriormente sostenuto al fine di allargare l'ambito dell’inclusione sociale così come, d'altra parte, impone "Europa 2020". La lunga crisi della mancanza di lavoro si riflette in modo penalizzante sul sistema della coesione sociale e sulla nascita di nuove famiglie. La drammatica e annosa disoccupazione giovanile e precarietà impone la nascita di proposte e risposte di politiche del lavoro, ancorché "temporanee e straordinarie" per rimuovere gli ostacoli stagnanti che impediscono l'ingresso, almeno ad una prima esperienza di attività lavorativa per migliaia di giovani e di soggetti appartenenti alle fasce deboli.

La Regione Calabria, se approvata la legge sui Cantieri Scuola Lavoro, potrebbe avviare e finanziare progetti ed interventi straordinari per la esecuzione o manutenzione straordinaria di opere di pubblica utilità appartenenti agli Enti locali (realizzare servizi di notevole importanza sociale nei settori: dell'ambiente, dei beni culturali, del turismo o altri servizi pubblici o per realizzare la manutenzione del patrimonio pubblico, aree verdi, manutenzione e assetto stradale). Attraverso Cantieri scuola lavoro progettati per gruppi di lavoratori, massimo 15, e guidati da professionisti (ingegneri, architetti, agronomi, geometri, esperti in materie ambientali e della gestione del territorio). Lavori urgenti che le Amministrazioni comunali in particolare hanno difficoltà a realizzare per mancanza di fondi. Tutti lavori, pertanto, che renderebbero il territorio calabrese accettabile e tutelabile prima di tutto dal punto di vista dell'assetto idrogeologico. Attraverso la manutenzione dei beni culturali e dei servizi per il turismo si rafforzerebbe l'attrattività del nostro territorio ed il rilancio dei settori, con conseguenti ricadute dal lato dell'occupazione. Bisogna tenere nella urgente e dovuta considerazione che vi sono centinaia di comuni delle aree interne di straordinario valore storico, architettonico e culturale, a rischio spopolamento, che assistono al degrado per mancanza di politiche di piccoli interventi di manutenzione nei vari ambiti. In buona sostanza i Cantieri Scuola Lavoro renderebbero non solo un servizio di inclusione sociale dei giovani attraverso nuove occasioni di esperienze formative e di lavoro ma renderebbero più bello ed attraente il territorio calabrese e pronto alle esigenti richieste ed aspettative del turismo europeo ed internazionale.

L'esperienza dei CSL dimostra di essere oltremodo positiva nelle regioni in cui è stata realizzata: Piemonte , Sicilia , Liguria e diverse province. Sarebbe un modo positivo per far partecipare al 1, esperienza del lavoro migliaia di giovani che sono fuori dai bacini LSU/LPU, Cassa integrazione, mobilità ecc. e che oggi rappresentano la maggior parte dei disoccupati e dei precari più in generale a cui bisogna dare una risposta ed una base seria di speranza per essere " chiamati al lavoro ".

 

Relazione Tecnico Finanziaria art. 39 dello Statuto

 

La proposta di legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno diffuso della disoccupazione e della inoccupazione in Calabria. I fruitori dell'iniziativa sono indicati all'articolo 4 e si ricollegano ai soggetti disoccupati ed inoccupati, quantificati in circa 185 mila unità.

Gli articoli che presentano un impatto finanziario sono il 3 che disciplina i progetti di realizzazione di opere pubbliche e la fornitura di servizi di utilità collettiva, ed il 6 che prevede la corresponsione di un'indennità giornaliera ai soggetti impiegati nei Cantieri Scuola — Lavoro.

L'articolo 6 precisa che gli oneri finanziari sono a carico degli enti utilizzatori; tuttavia, prevede la facoltà di intervento della stessa Regione, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, con l'erogazione di incentivi a seguito della definizione di un Piano annuale di azione.

Ai fini della quantificazione a regime degli oneri della legge, considerato che il costo del progetto rimane a carico dell'ente utilizzatore, si è utilizzato come parametro di riferimento l'indennità giornaliera corrisposta dalla Regione Liguria, pari a 44 euro giornaliere, al fine di quantificare il costo del trattamento indennitario per i soggetti coinvolti nei Cantieri Scuola Lavoro.

Ipotizzando progetti della durata media di 9 mesi, ed una contribuzione della Regione variabile tra il 50% ed il 70% del costo complessivo, la norma finanziaria valuta in 3.600.000,00 curo l'onere a regime della presente legge.

La copertura finanziaria per l'esercizio 2012 viene imputata sulle risorse contenute nell'UPB 4.03.02.01 "Interventi per il reinserimento nel mercato del lavoro di soggetti in difficoltà occupazionale nel quale confluiscono le risorse del fondo nazionale per l'occupazione.

Per gli anni successivi, con la definizione del Piano di azione annuale verranno individuate le modalità di copertura a valere sulla programmazione del Fondo Sociale Europeo 2007¬2013 e 2014 - 2020.

 

Art. 1

(Finalità della legge)

 

1. La Regione Calabria, nell'ambito di politiche attive dirette a favorire l'inserimento o il reinserimento lavorativo di coloro che versano in condizioni di svantaggio nel mercato del lavoro, inoccupati, disoccupati al fine di ridurre i rischi di emarginazione e di esclusione sociale e consentire interventi eccezionali nella attuale situazione di grave crisi occupazionale, in particolare dei giovani nella fascia di età tra i 18 e 30 anni, con la presente legge disciplina, nell'ambito delle competenze trasferite dallo Stato alle regioni in materia di mercato del lavoro, l'istituzione dei " Cantieri scuola lavoro ".

2. L'attuazione avviene attraverso l'utilizzo temporaneo e straordinario da parte degli Enti locali, di lavoratori disoccupati / inoccupati in cantieri di lavoro per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità.

 

Art. 2

(Definizione)

 

1. Si definiscono Cantieri scuola lavoro i progetti che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l'utilizzo di categorie svantaggiate di lavoratori così come individuati dal successivo articolo 4.

 

Art. 3

(Soggetti promotori di cantieri scuola lavoro)

 

1. I progetti di cui alla presente legge possono essere promossi dai seguenti soggetti promotori

 

a) le Province, i Comuni, le Associazioni e le Unioni di comuni e le Comunità Montane;

b) le istituzioni universitarie;

c) le Camere di commercio;

d) gli enti pubblici non economici regionali e locali ivi comprese le aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione;

e) le cooperative sociali, loro consorzi, operanti nel territorio della Regione.

 

2. I progetti promossi dalle cooperative sociali e loro consorzi possono essere approvati quando ricorrano le seguenti condizioni:

 

a) l'attività della cooperativa o delle cooperative facenti parte del consorzio, deve essere stata avviata da almeno due anni ;

b) il numero dei soggetti da impegnare non deve eccedere il 30 per cento o il 15 per cento dei lavoratori, dipendenti o soci;

c) non devono essere state effettuate riduzioni di personale nei 12 mesi precedenti la presentazione del progetto di cantieri scuola lavoro;

 

Art. 4

(Beneficiari degli interventi di cantieri scuola lavoro)

 

1. La presente legge individua , quali categorie di soggetti deboli sul mercato del lavoro, le seguenti categorie:

 

a) disoccupati. effettivamente in cerca di lavoro da almeno sei mesi ;

b) disoccupati con nuclei familiari in particolare stato di bisogno;

c) disoccupati invalidi fisici e sensoriali la cui riduzione della capacità lavorativa sia pari o superiore al 46%, compatibile con le esigenze di funzionalità del cantiere;

d) disoccupati portatori di handicap intellettivo/psichico lieve o medio lieve, compatibile con le esigenze di funzionalità del cantiere;

e) disoccupati che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età alla data di autorizzazione del cantiere;

f) inoccupati;

 

2. Possono altresì essere utilizzati nei progetti cantieri scuola lavoro di cui all'articolo 1, i lavoratori svantaggiati per come previsto dall'art. 2 comma 18 del Regolamento (CE) N. 800 del 2008.

3. La durata del progetto Cantiere Scuola Lavoro è di sei mesi, massimo 12 mesi, rinnovabile una sola volta di ulteriori sei mesi e solo in casi eccezionali e motivati da parte dell'Ente. In nessun caso può essere superato tale periodo di diciotto mesi (come da accordo sottoscritto tra l'Ente e le Organizzazioni sindacali, tenuto conto delle direttive della Commissione Regionale Tripartita (di cui all'art. 6 L.R. n. 5 del 19.2.2001, art. 4 laddove viene detto che la stessa "assume compiti di iniziativa e coordinamento al fine di promuovere intese tra le parti sociali per favorire l'impiego dei disoccupati ed inoccupati in attività lavorative e formative"), atteso che trattasi di impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di Enti Locali.

4. Per la durata del progetto i lavoratori in esso impiegati mantengono la figura giuridica di disoccupati e la iscrizione al Centro per l'Impiego.

 

Art. 5

(Interventi di politica attiva)

 

1. L'intervento Cantieri Scuola Lavoro in Calabria prevede azioni di politica attiva del lavoro attraverso la partecipazione del soggetto destinatario ad attività di riqualificazione ed orientamento professionale volte al suo inserimento o reinserimento lavorativo o al potenziamento delle competenze al fine di una migliore collocazione nel mercato del lavoro.

 

Art. 6

(Trattamento economico dei lavoratori)

 

1. Ai lavoratori partecipanti ai cantieri di lavoro, gli Enti gestori corrispondono una indennità giornaliera nella misura stabilita nel Piano di azione regionale.

2. Il trattamento assicurativo spetta a tutti i lavoratori avviati ai cantieri, mentre quello previdenziale assistenziale è dovuto alle sole persone prive di occupazione. A tali trattamenti si applicano inoltre le disposizioni della legge 6 agosto 1975, n. 418 (Modifiche e integrazioni della legge 2 aprile 1968, n. 424, in materia di cantieri di lavoro e di rimboschimento sistemazione montana).

 

Art. 7

(Disposizioni attuatine)

 

1. Gli oneri finanziari per le iniziative di cui al presente articolo sono a carico degli Enti utilizzatori. La Regione e le Province possono, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, partecipare finanziariamente ai progetti da esse autorizzati. Il finanziamento è revocato qualora non venga utilizzato in conformità alle finalità del progetto ovvero non siano rispettate le disposizioni di cui al presente articolo

2. Il Piano d'Azione Regionale definisce:

 

a) gli ambiti territoriali ed i settori prioritari d'intervento;

b) le risorse destinate ai progetti;

c) l'entità delle indennità giornaliere da corrispondere alle persone avviate ai cantieri, eventualmente differenziate per categoria di appartenenza;

d) la quota dell'eventuale partecipazione finanziaria della Regione;

e) la ripartizione tra le Amministrazioni degli oneri finanziari per il pagamento dei trattamenti.

 

Art. 8

(Norma finanziaria)

 

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati per l'anno 2012 in euro 900.000,00, si provvede con le risorse disponibili all'UPB 4.03.02.01 "Interventi per il reinserimento nel mercato del lavoro di soggetti in difficoltà occupazionale".

2. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge possono essere utilizzate, per quanto compatibili con la normativa ed i regolamenti in vigore, ulteriori risorse di provenienza statale e comunitaria.

3. Per gli anni successivi, alla copertura finanziaria degli oneri previsti dalla presente legge, quantificati a regime in euro 3.600.000,00, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, si provvede con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con la collegata legge finanziaria che l'accompagna.