Proposta di legge n. 369/9^

RELAZIONE

 

In merito alla materia specificata in oggetto, la Regione Calabria ha approvato la legge n. 35„ del 19 ottobre 2009 transitorie''.elativo Regolamento di attuazione n. 18/2009 che sono entrati in vigore a decorrere dal 01 luglio 2012.

Nello specifico, l'art. 17 della legge regionale n. 35/2009 e s.m.i. indica le “Disposizioni transitorie''.

Tale disciplina transitoria ha posto, per come più volte rilevato sia dagli Enti Locali che dagli Ordini professionali, oggettive problematiche connesse al rispetto, del limite di tempo concesso per il concreto inizio dei lavori attinenti alle opere che hanno ricevuto l'attestato di deposito ai sensi dell'art. 2 della previgente legge regionale 27 aprile 1998 n. 7, scaduto il quale è obbligo la riproposizione del progetto per essere sottoposto ad autorizzazione ai sensi e secondo le modalità della legge 35/2009 e s.m.i.

Tali problematiche sono sia di natura economica, connessa all'ulteriore attività professionale dovuta per la ripresentazione del progetto nonché al pagamento della tariffa regionale introdotta con decorrenza dal 1 luglio 2012, sia di natura amministrativa nel caso specifico delle opere pubbliche.

In questo secondo caso, infatti, per come fatto presente dalle varie amministrazioni pubbliche, non sono del tutto certi i tempi che consentono l'effettivo inizio dei lavori, stante che lo stesso è subordinato a tutte quelle attività amministrative regionalesi delle normative vigenti, sono di norma propedeutiche (gara di appalto, autorizzazioni di altri enti ecc.).

Tutto ciò considerato si è inteso, nell'ottica di una migliore ottimizzazione della legge regio'i.ìle n. 35 del 19 ottobre 2009 e s.m.i. , proporne la modifica.

 

Relazione Finanziaria

 

La proposta di legge non comporta oneri finanziari, in quanto le modifiche introdotte non producono impatti sugli oneri connessi all'applicazione della LR 35/09 smei

 

Articolo Unico

 

1. Il secondo capoverso del comma 1 dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 35 del 16/10/09 smei è soppresso, specificatamente sono soppresse le parole "Tutte le opere anzidette, che hanno ricevuto l'attestato di deposito ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 27 aprile 1998, n. 7, e che non hanno comunicato il concreto inizio dei lavori entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno essere riproposte e sottoposte ad autorizzazione ai sensi e secondo le modalità della presente legge."

 

Entrata in vigore

 

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria

 

Norma Finanziaria

 

La legge non comporta oneri finanziari