Proposta di legge n. 356/9^

RELAZIONE

 

Come è noto, l’art. 7, comma 7, lettera e) del D. Lgs. 6.4.2002 n. 156, s.m.i., dispone, tra l’altro, che le Regioni disciplinino le regole procedurali per il rilascio dei provvedimenti di V.I.A. ed A.I.A. e dei pareri motivati in sede di V.A.S. di propria competenza, fermo restando il rispetto dei limiti generali di cui al presente decreto ed alla L. 7.8.1990 n. 241, s.m.i., art. 29; altresì, il successivo art. 33, comma 2, di tale decreto legislativo dispone che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire proprie modalità di quantificazione e corresponsione degli oneri da porre in capo ai proponenti per le finalità di cui al comma 1, ossia per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo in materia di procedimenti ambientali regolati dal medesimo decreto legislativo.

Tutto ciò premesso, il puntuale e congruo espletamento dei suddetti procedimenti in materia di valutazione ambientale di competenza regionale – unitamente, per analogia di materia, ai procedimenti di valutazione di incidenza introdotta dall’art. 5 del D.P.R. 8.9.1997 n. 357 e s.m.i. – postula, oltre ad una puntuale attività istruttoria, anche lo svolgimento di un'attività di valutazione critica multidisciplinare, onde poter adeguatamente valutare i molteplici profili relativi all’impatto di opere, interventi, piani e programmi sull’ambiente, come pure la definizione di tariffe adeguate a compensare i relativi costi.

Nello specifico, infatti, occorre tenere in considerazione che numerosi fattori (quali la continua evoluzione della materia, la riduzione dei tempi procedimentali nonché la complessificazione delle competenze disciplinari a vario titolo coinvolte nella materia in questione) rendono l'attuale struttura organizzativa operante presso il Dipartimento Politiche dell'Ambiente non più consona per un congruo svolgimento di tale attività e impone una riorganizzazione della stessa.

Proprio per le ragioni sopra specificate, è d’uopo l'istituzione di una struttura interna che, organizzata adeguatamente, possa ben contribuire al congruo espletamento dell’attività istruttoria e valutativa. In tale ottica, infatti, la creazione di una struttura dotata di personale interno o utilizzato –che operi a tempo pieno per l'espletamento delle attività di istruttoria tecnica e di valutazione– risulta necessaria al fine di risolvere l'attuale situazione di riscontrata criticità e sia preferibile rispetto a soluzioni alternative quali la strutturazione di organi collegiali costituiti da personale esterno operante in termini discontinui; non solo, ma a mezzo di tale struttura potrà essere conseguita maggiore fluidità nell'azione amministrativa, oltre a benefici economici, tenuto conto che i costi saranno verosimilmente inferiori a quelli attualmente sostenuti per lo svolgimento delle attività della struttura attualmente operante,regolata sulla base di gettoni di presenza.

Sulla scorta di ciò ed in considerazione del fatto che tale attività organizzativa, investendo la creazione di competenze organizzative, non può che avvenire – quanto meno a livello di principio – per via legislativa, mentre risulta possibile ed opportuno demandare alla Giunta l’esercizio della potestà regolamentare per quanto concerne gli aspetti di dettaglio, ivi compresa la definizione analitica delle tariffe istruttorie da porre a carico dei proponenti, si ritiene opportuno proporre il seguente emendamento, con il quale si stabilisce di:

a)      disporre la costituzione una struttura tecnica di valutazione (denominata: S.T.V.), costituita da personale specializzato in materia, in sostituzione delle strutture esistenti a livello dipartimentale. Detta struttura sarà costituita da personale regionale o degli enti subregionali, da collocare in posizione di comando, distacco o analogo provvedimento di utilizzazione: si ritiene, infatti, che l'utilizzo di personale interno – che lavori a tempo pieno per l'espletamento delle attività di istruttoria tecnica e di valutazione – sia quanto mai necessario anche al fine di risolvere l'attuale situazione di criticità arretrata e sia preferibile rispetto a soluzioni quali la strutturazione di organi collegiali, magari costituite da personale esterno ed operante in termini discontinui;

b)      demandare ad un regolamento da adottare dalla Giunta Regionale:

1.      la definizione degli elementi di dettaglio della disciplina e, segnatamente: il numero dei componenti, le professionalità, le procedure di individuazione del relativo personale, i compiti e le attribuzioni di dettaglio della struttura, gli aspetti organizzativi ed operativi, ivi compreso il profilo della remunerazione per detto personale (per il quale viene destinata una quota percentuale delle somme introitate a titolo di oneri istruttori) comprensivo dei criteri relativi alle modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione, distribuzione e liquidazione; le modifiche all’attuale disciplina vigente in tale materia, prevista dal Regolamento regionale n. 3 del 4 agosto 2008 s.m.i.

2.      la definizione delle tariffe da applicare ai proponenti per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo previste dalla normativa vigente in materia di valutazioni ambientali e le relative modalità di versamento, dalle quali si attinge per assolvere agli oneri economici derivanti dall’attuazione della presente legge.

Un ulteriore aspetto meritevole di attenzione concerne la quantificazione degli oneri economici: essa è definita dall'art. 2 della medesima legge: a tal proposito, si ritiene opportuno – in attuazione di quanto disposto dall'art. 33, comma 2, del D. Lgs. 152/2006 s.m.i., sopra meglio specificato – demandare al regolamento della Giunta Regionale la definizione delle tariffe da applicare ai proponenti per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo previste dalla normativa vigente in materia di valutazioni ambientali e le relative modalità di versamento (mediante l'istituzione di apposito capitolo di bilancio in favore del Dipartimento Politiche dell'Ambiente e vincolato a tale scopo); tali risorse verranno utilizzate per fare fronte agli oneri economici scaturenti dalla presente legge.

Dal punto di vista economico, viene prevista la costituzione di un fondo, con le somme introitate dalla Regione a titolo di oneri istruttori per i procedimenti in materia ambientale, definite per come disposto dal comma 6 (cioè in conformità a quanto disposto dall'art. 32 del D. Lgs. 152/2006 smi). Tale fondo verrà destinato sia all'acquisto di attrezzature informatiche che attività di supporto alla S.T.V. su interventi particolarmente complessi , oltre che per la remunerazione del personale impegnato nelle attività della struttura che abbiano conseguito gli obiettivi di produttività o di risultato secondo le incentivazioni previste dalla contrattazione collettiva, secondo criteri determinati dal regolamento regionale.

In punto di oneri economici, si prevede che agli stessi si farà fronte nei limiti delle entrate accertate e riscosse annualmente a titolo di oneri istruttori per le relative pratiche,  istituendo un apposito capitolo dell’entrata e del corrispondente capitolo della spesa. Si demanda, peraltro, alla Giunta regionale di apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all’art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

Infine, si precisa che – anche a fini di contenimento della spesa pubblica per organismi, di cui all'art. 5 della L. R. 22/2010 ed al fine di evitare duplicazioni di funzioni e di competenze, a decorrere dall'entrata in funzione della struttura in questione, il Nucleo VIA-VAS-IPPC è automaticamente soppresso ed i rapporti convenzionali in essere sono risolti di diritto.

 

Articolo 1

Struttura Tecnica di Valutazione (S.T.V.)

 

1. Per l’espletamento delle attività di istruttoria tecnica e di valutazione, nonché per le attività consultive e di supporto nell’ambito dei procedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale – in particolare con riferimento ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), valutazione ambientale strategica (V.A.S.), autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) e valutazione di incidenza (V.I.)  – è istituita la Struttura Tecnica di Valutazione (di seguito anche: S.T.V.), incardinata presso il Dipartimento Politiche dell’Ambiente.

2. La S.T.V., che sostituisce il Nucleo VIA-VAS-IPPC operativo presso il Dipartimento Politiche dell'Ambiente, è organizzata in modo da comprendere le professionalità necessarie per il congruo e completo espletamento delle attività di competenza in materia di valutazione ambientale. Essa è costituita da un contingente di personale in numero non superiore a quindici unità, di cui  una unità in rappresentanza dell'A.R.P.A.Cal., dotate di adeguate competenze professionali. I componenti della struttura sono individuati tra i dipendenti dei ruoli della Regione Calabria ovvero degli enti e delle agenzie strumentali della Regione, da collocare nella S.T.V. previo comando, distacco o analogo provvedimento di utilizzazione.

3. Con Regolamento da adottare da parte della Giunta Regionale vengono disciplinati:

a.       il numero dei componenti, nonché le professionalità da inserire nella S.T.V., nel rispetto di quanto statuito nel comma 2 del presente articolo, e le procedure di individuazione del relativo personale;

b.      i compiti e le attribuzioni di dettaglio della S.T.V.;

c.       l’organizzazione e le modalità operative delle attività di competenza della S.T.V., ivi compresa la strutturazione della stessa per compiti specifici, nonché le interrelazioni e i rapporti della stessa con le altre strutture dipartimentali;

d.      le modifiche all’attuale disciplina vigente in tale materia, prevista dal Regolamento regionale n. 3 del 4 agosto 2008 s.m.i.

4. Con le somme introitate dalla Regione a titolo di oneri istruttori per i procedimenti in materia ambientale, definite per come disposto dal comma 6, viene istituito un apposito fondo destinato all'acquisto di attrezzature informatiche, attività di supporto alla S.T.V. su interventi particolarmente complessi e per la remunerazione del personale impegnato nelle attività della struttura che abbiano conseguito gli obiettivi di produttività o di risultato secondo le incentivazioni previste dalla contrattazione collettiva. I criteri relativi alle modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione, distribuzione e liquidazione del relativo fondo vengono disciplinati dal regolamento di cui al comma 3.

5. A decorrere dall'effettiva entrata in funzione della S.T.V. di cui al presente articolo ed anche ai fini di cui all'art. 5 della L. R. 22/2010, il Nucleo VIA-VAS-IPPC, incardinato presso il Dipartimento Politiche dell'Ambiente, è automaticamente soppresso ed i relativi rapporti con i componenti esterni sono risolti di diritto da pari data.

6. Con regolamento della Giunta Regionale sono definite le tariffe da applicare ai proponenti per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo previste dalla normativa vigente in materia di valutazioni ambientali e le relative modalità di versamento. Il medesimo regolamento può demandare la definizione di aspetti di dettaglio a provvedimenti amministrativi del Dirigente Generale del competente Dipartimento. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si farà fronte con le tariffe istruttorie versate alla Regione Calabria, per come definite ai sensi del presente comma. Fino all'emanazione del medesimo regolamento, resta salva la disciplina vigente in materia di oneri istruttori.

7. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede annualmente nei limiti delle entrate accertate e riscosse a titolo di oneri istruttori, di cui ai precedenti commi, mediante l’istituzione di un apposito capitolo dell’entrata nell’UPB 3.4.02 e del corrispondente capitolo della spesa nell’UPB 3.2.01.01. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all’art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

 

Entrata in vigore

 

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.