Proposta di legge n. 352/9^

RELAZIONE

 

La legge regionale 13/06/2008 n. 15, all'art. 25, comma 2, per come modificato ed integrato con leggi regionali nn. 44/2008. n. 29/2009, n. 58/2009, n. 18/2010, n. 34/2010 e n. 47/2011 dispone il trasferimento delle funzioni e delle risorse dell' ARSSA e dell'AFOR da parte dei commissari liquidatori entro il 30/06/2012. A tal proposito, sono stati compiutamente definiti, nei termini assegnati dalla legge i piani dì massima predisposti dagli organi commissariali per pervenire alla liquidazione dei due Enti soppressi. Il Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione ha predisposto due progetti di legge di iniziativa regionale riguardanti:

a) istituzione, ai sensi dell'art. 54, comma 3, dello Statuto regionale, dell'Azienda Regionale per la Forestazione e per le Politiche delle Montagne e dell'Azienda per lo Sviluppo dell'agricoltura

b) disposizioni in materia di forestazione, politiche della montagna e sviluppo dell'agricoltura;

Detti progetti, sono in corso di confronto con le organizzazioni sindacali di categoria e riguardano anche la definizione di attività strettamente connesse alle procedure di liquidazione dell'AFOR e dell’ARSSA. Per quanto predetto, non è possibile osservare il precetto del 30 giugno 2012, quale data ultima per il trasferimento delle funzioni e delle risorse gestite dall'AFOR e ARSSA ai soggetti destinatari delle stesse e al fine di pervenire alla definitiva liquidazione dell’AFOR e dell’ARSSA, si rende necessario differire il termine del 30/06/2012 al 31/12/2012.

 

Art. 1

 

1. All'art. 25 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15, per come modificato dalle leggi regionali n. 44/2008, n. 29/2009, n. 58/2009, n. 18/2010, n. 34/2010, n. 18/2011 e n. 47/2011, l'espressione "entro il 30 giugno 2012" è sostituita dalla seguente: "entro il 31 dicembre 2012".

 

Art. 2

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a guaio della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale  della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.