Proposta di legge n. 351/9^

RELAZIONE

 

La proposta di legge nasce da una convinzione culturale e politica profonda: il software libero che si intende incentivare nella sua diffusione e nel suo utilizzo è una scelta strategica, fondata su di una impostazione di natura libertaria ed egualitaria.

Incentivare l’adozione di software libero, vuol dire prima di tutto, democrazia, uguaglianza oltre le barriere culturali, simboliche ed economiche imposte dalle sole leggi di un mercato spesso selvaggio che limita la partecipazione, l’accesso all’innovazione. Vuol dire pluralismo. Vuol dire incentivare una pratica di scambio e di diffusione di esperienze e di contenuti informatici tra singoli, tra pubbliche amministrazioni, tra realtà associative e culturali.

La ragion d'essere del software libero muove dal principio della libera circolazione del software, che trae origine dal più generale diritto ad un'informazione libera e condivisa, un diritto funzionale alla crescita sociale, alla partecipazione e dunque allo sviluppo democratico. Il software libero vuole essere, nelle intenzioni dei promotori e degli utilizzatori, non solo e non tanto uno strumento tecnico, quanto piuttosto uno stimolo allo sviluppo della conoscenza ed alla sua diffusione.

Il software libero (Free Software) è quel software per il quale all’utente è consentito "eseguire", "studiare", "ridistribuire" e "migliorare" il programma stesso. L’elemento che lo caratterizza risiede non tanto nella gratuità, potendo essere tale programma redistribuito gratuitamente o a pagamento, quanto, piuttosto, nella libertà. All’utente, appunto, è riconosciuto l’esercizio di quattro diritti ognuno corrispondente ad una delle quattro azioni sopra elencate. E i diritti, si sa, generano libertà. Il software libero permette di capire le modalità di lavoro del programma e di adattarlo alle  proprie esigenze, consente la redistribuzione illimitata di copie ed il miglioramento dello stesso, anche attraverso la collaborazione degli utenti. Collaborazione e condivisione di sapere che rende il software libero più sicuro e affidabile rispetto al software proprietario, giacché essendo il codice sorgente liberamente consultabile è sottoposto a revisione da parte di moltissime persone  e, pertanto, è più difficile contenga bachi e malfunzionamenti.

Tali considerazioni introducono un concetto essenziale, ed anzi probabilmente centrale, nel disegno del legislatore, ovvero quello del “pluralismo informatico” attraverso il quale la Regione si pone l’obiettivo di promuovere: la piena realizzazione dei diritti dei cittadini; la più ampia interazione di questi con la p.a.; lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica; la sua stessa sicurezza e il sostegno alla competitività del sistema produttivo e allo sviluppo economico del territorio (art.1).

Da qui la necessità che la Regione ponga in essere azioni positive per dotarsi di piattaforme organizzative informatiche totalmente gestibili, interoperabili, adattabili alle esigenze presenti sul territorio e che diventino incentivo per altri soggetti  pubblici e privati. Promuovendo, sostenendo ed utilizzando soluzioni basate sul software libero si contiene e razionalizza, altresì, la spesa pubblica, essendo favorito il riuso e l’interoperabilità di componenti prodotti da diversi fornitori, e potendo reimpiegare le risorse economiche nella formazione, piuttosto che nell’acquisto di licenze.

Senza, tuttavia, che questo determini uno stravolgimento immediato nell’informatizzazione della Regione e di tutti quegli enti, pubblici e privati, su cui la stessa esercita poteri di indirizzo e controllo. Il ddl prevede, infatti, un passaggio graduale al software libero, disponendo all’art. 17 che la Regione adatti le proprie strutture e completi la formazione del personale entro quattro anni dall’entrata in vigore della legge. In particolare, è attraverso il c.d. “piano d’informatizzazione” di cui all’art. 10, che saranno definite le modalità e le iniziative tecniche, finanziarie ed organizzative necessarie, anche relativamente all’adeguamento delle strutture e dei programmi di formazione del personale, della cui attuazione sarà promotrice la Regione stessa, per il tramite di un organismo di progetto, interno alla sua struttura, in raccordo, anche tramite protocolli d’intesa, con il Centro Studi sul software libero, vero e proprio centro di competenza nel territorio calabrese, e con Università, imprese, associazioni e centri di ricerca. L’amministrazione regionale, nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico, sarà tenuta ad effettuare un’analisi comparativa realizzata sui criteri di funzionalità, efficienza, portabilità ed economicità. Specificando i motivi, quando si dovesse ritenere necessario, e solo in casi eccezionali, dell’uso di formati proprietari (art. 9).

Date le grandi e positive ricadute sull’economia pubblica, sull’alfabetizzazione informatica, sulla diffusione dei saperi, la Regione elabora programmi triennali al fine di incoraggiare progetti di ricerca scientifica e tecnologica relativi al software libero e all’hardware documentato da realizzarsi nel territorio regionale, coinvolgendo il sistema di imprese, i distretti produttivi, il sistema universitario. E i risultati di tali progetti, a loro volta, saranno resi disponibili e idonei a funzionare su piattaforme che si compongono esclusivamente di software libero, in modo da garantirne la massima fruibilità e diffusione (art. 12).

Da evidenziare, infine, la norma di cui all’art. 13 in forza della quale la Regione, riconosciuto l’alto valore formativo, etico e culturale del software libero, pur nel rispetto dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, ne incoraggia la diffusione e il recepimento nei programmi.

Si legge, pertanto, chiaramente, nelle intenzioni del Legislatore la volontà di riconoscere alla regione Calabria una posizione prevalente come area geografica, politica, economica e produttiva, nel settore delle tecnologie informatiche, massimizzando le ricadute positive in termini di beneficio culturale, occupazionale, scientifico e tecnologico.

E senza dimenticare che il Software Libero, nell’era digitale, è indispensabile strumento di tutela dei diritti dei cittadini, del pieno dispiegamento dei principi costituzionali e per la realizzazione di una compiuta democrazia, liberando, di fatto, i soggetti coinvolti dalla necessità di dover acquistare sistemi e software proprietari.

 

RELAZIONE ECONOMICO — FINANZIARIA

 

Per gli interventi di cui alla presente legge, necessitano per l'esercizio finanziario 2012 Euro 50.000,00. Pertanto, si provvede con le risorse allocate all'UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a "Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente", il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.

Per gli anni successivi, la spesa verrà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio regionale e con la collegata legge finanziaria inerente allo stesso esercizio.    

                                                                                 

Sommario

 

TITOLO I – FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Art. 1 - Finalità generali

Art. 2 - Ambito di applicazione

Art. 3 - Definizioni

TITOLO II – INTEROPERABILITA’, ACCESSIBILITA’ E SICUREZZA

Art. 4 - Accessibilità e neutralità tecnologica

Art. 5 - Archivi elettronici

Art. 6 - Documenti

Art. 7 - Hardware documentato

Art. 8 - Trattamento dati personali o relativi alla pubblica sicurezza

TITOLO III – PROMOZIONE E SVILUPPO DEL SOFTWARE LIBERO

Art. 9 -  Software libero: adempimenti per la Regione.

Art. 10 – Piano d’informatizzazione

Art. 11 – Sostegno all’informatizzazione

art. 12 -  Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo

Art. 13 – Istruzione scolastica

Art. 14 - Cittadinanza attiva

Art. 15 – Formazione

TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 16 – Norme di coordinamento

Art. 17 -  Norme transitorie e finali

Art. 18 – Relazione al Consiglio

Art. 19 – Norma finanziaria

Art. 20 – Entrata in vigore

 

TITOLO I

Finalità, ambito di applicazione e definizioni

 

Art. 1

Finalità generali

 

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale in materia di  informatizzazione della Pubblica Amministrazione, di seguito P.A., e nel rispetto del principio costituzionale di buon  andamento e di economicità dell’attività amministrativa, di cui all’articolo 1, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 favorisce il pluralismo informatico al fine di:

 

a) promuovere la piena realizzazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali della Carta Costituzionale;

b) promuovere la più ampia interazione dei cittadini e delle imprese con la P.A.;

c) favorire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica;

d) favorire l’acquisizione e l’utilizzo di software libero da parte degli enti di cui all’art. 2, comma 1;

e) assicurare la permanenza, l’accessibilità e l’interoperabilità dei dati e dei documenti pubblici;

f) garantire la sicurezza dell’Amministrazione regionale e dei cittadini nell’utilizzo delle tecnologie informatiche, anche attraverso l’ ispezionabilità del codice sorgente del software in uso.

g) sostenere e accrescere la competitività del sistema produttivo e lo sviluppo economico del territorio.

 

Art. 2

Ambito di applicazione

 

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle azioni ed agli interventi della Regione Calabria e degli enti pubblici e privati, comunque costituiti, sui quali la stessa esercita poteri di indirizzo e controllo nelle materie oggetto della presente legge.

2. Le disposizioni e i principi della presente legge si applicano nel territorio regionale, nel rispetto delle competenze dello Stato, delle autonomie locali, dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche e delle Università.

3. Gli enti locali adeguano le proprie strutture e i propri programmi di formazione del personale ai principi della presente legge partecipando all’attuazione del programma regionale.

 

Art. 3

Definizioni

 

1. In applicazione del principio di semplificazione e di trasparenza sono di seguito elencate le definizioni dei concetti fondamentali utilizzati all’interno della presente legge. In particolare si intende per:

 

a) software libero: software distribuito con una licenza d’uso che, consentendo un pieno e libero accesso al codice sorgente, concede al licenziatario le seguenti quattro libertà:

1) libertà di eseguire il programma per qualunque scopo, senza vincoli sul suo utilizzo;

2) libertà di studiare il funzionamento del programma e di modificarlo perché funzioni come l’utente desidera;

3) libertà di ridistribuire copie del programma;

4) libertà di distribuire copie delle versioni modificate del programma.

b) software proprietario: un programma per elaboratore, rilasciato con licenza d’uso che non soddisfi i requisiti di cui alla lettera a);

c) codice sorgente: l’insieme di istruzioni appartenenti a un linguaggio di programmazione utilizzato per realizzare un programma per computer;

f) formato aperto: il formato di dati che non presenta restrizioni, anche di licenza, rispondente a specifiche tecniche definite e validate a livello internazionale liberamente disponibili e documentate in modo completo;

g) protocollo aperto: il protocollo di comunicazione con le stesse proprietà di un formato aperto;

h) specifica libera: è una specifica tecnica, disponibile al pubblico, esaustivamente documentata ed il cui documento è dato gratuitamente o ad un costo nominale;

i) accessibilità: la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;

l) interoperabilità: la capacità dei sistemi informativi, anche eterogenei, di interagire, condividere, scambiare e utilizzare dati e programmi informatici;

m) neutralità tecnologica: la condizione che non impone l'uso di una particolare tecnologia, che non discrimina tra diverse tecnologie e che permette di adottare provvedimenti e promuovere servizi indipendentemente dalla tecnologia utilizzata;

n) usabilità: la modalità di organizzazione e strutturazione delle informazioni finalizzata a garantire la massima facilità di utilizzo e soddisfazione dell’utente;

o) pluralismo informatico: l’insieme di condizioni che garantiscono libertà di scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche, eliminando ogni barriera dovuta a diversità di standard;

p) piattaforme informatiche: i sistemi informatici, ovvero insiemi di hardware e software che elaborano dati e informazioni;

q) riuso: il processo di adattamento e trasferimento di un software operativo e/o applicativo dal contesto operativo per il quale è stato progettato e realizzato ad altro contesto;

r) hardware documentato: apparecchiatura elettronica, informatica, parte di essa o ad essa assimilata che è dotata di software libero che ne controlla il funzionamento o, in alternativa, di specifiche tecniche esaustivamente documentate che permettono di sviluppare programmi in software libero che ne controllano il funzionamento.

 

TITOLO II

INTEROPERABILITA’, ACCESSIBILITA’ E SICUREZZA.

 

Art. 4

Accessibilità e neutralità tecnologica

 

1.Tutti i servizi ed i siti telematici messi a disposizione dalla P.A. regionale, per altre p.a., enti, cittadini e imprese,devono essere rigorosamente diretti a favorire i massimi livelli di accessibilità e di interoperabilità,  facendo uso di protocolli liberi, formati liberi e specifiche libere.              

2.La p.a. regionale si conforma al principio di neutralità tecnologica.

 

Art. 5

Archivi elettronici

 

1.  Gli archivi elettronici di ciascuno dei soggetti di cui all’art. 2 sono strutturati secondo criteri di interoperabilità mediante protocolli aperti, in modo da consentire a tutti i soggetti di cui al medesimo articolo, agli enti locali, ai cittadini e alle imprese, l’accesso ai relativi dati, in conformità della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali e di quella in materia di pubblica sicurezza.

2.  La P.A. regionale consente a titolo gratuito l’accesso ai propri archivi elettronici ed il riuso degli archivi stessi e dei dati estratti.

3.  Nessuna limitazione tecnica deve impedire l’estrazione dei dati dall’archivio, il loro trasferimento su altro archivio, o l’uso dell’intero archivio di dati.

 

Art. 6

Documenti

 

1. La Regione utilizza formati liberi per  la diffusione di documenti in formato elettronico.

2. Nella gestione dei rapporti telematici con i cittadini, le imprese e le altre pubbliche amministrazioni, la P.A. regionale si fa carico di indicare gli strumenti in software libero disponibili nella rete Internet utili per accedere ai documenti, usufruire dei servizi telematici, o accedere alle risorse.

 

Art. 7

Hardware documentato

 

1.  La p.a. regionale, nell’attività di acquisizione di prodotti e servizi informatici, si dota di hardware documentato, direttamente o indirettamente funzionale alla propria attività che:

 

a) è utilizzabile senza limitazioni temporali d’uso e di funzionamento regolare;

b) può essere riusato;

c) consente l’interoperabilità.

 

2. Ove non siano disponibili apparecchiature conformi ai requisiti di cui al comma precedente, la Regione promuove azioni congiunte con altre p.a. e con terzi per stabilire accordi con produttori di hardware al fine di ottenere la vendita al pubblico di hardware conforme.

 

Art. 8

Trattamento dei dati personali o relativi alla pubblica sicurezza

 

1. La Regione, nel trattamento dei dati personali mediante l’ausilio di mezzi elettronici, nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di dati personali) e della normativa vigente in materia di pubblica sicurezza, utilizza programmi per elaboratore a sorgente aperto.                                                                                                            

2. I codici sorgenti dei programmi per elaboratore elettronico utilizzati dalla Regione per il trattamento dei dati personali e sensibili, nel rispetto del d.lgs. 196/2003 sono conservati al fine di permetterne future verifiche riguardo al controllo degli standards di sicurezza.                           

3. Le denominazioni e le modalità di reperimento del codice sorgente dei vari software utilizzati nell’ambito del trattamento di dati personali mediante l’ausilio di mezzi elettronici rientrano nelle informazioni da rendere all’interessato ai sensi dell’art. 10, comma 1, D. L. gs. 196/2003.

 

TITOLO III

PROMOZIONE E SVILUPPO DEL SOFTWARE LIBERO

 

Art. 9

Software libero: adempimenti per la Regione

 

1. In conformità con il principio di neutralità tecnologica, la Regione promuove, sostiene ed utilizza soluzioni basate su software libero che contengono e razionalizzano la spesa pubblica, favoriscono la possibilità di riuso e l’interoperabilità di componenti prodotti da diversi fornitori facendo uso di protocolli e formati aperti.

2. L’amministrazione regionale, nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico, predispone un’analisi comparativa realizzata sulla base dei criteri di funzionalità, affidabilità, efficienza, portabilità ed economicità.

3. Qualora si renda necessario, e solo in casi eccezionali, l’uso di formati proprietari, la p.a. è tenuta a  motivare le ragioni delle proprie scelte, sotto la diretta responsabilità del responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L. 241/1990 e successive modificazioni, specificando i motivi per cui è impossibile convertire gli stessi in formati liberi. La p.a. è tenuta altresì a rendere disponibile una versione il più similare possibile agli stessi dati, in formato libero.

4. La Regione e gli enti locali, nelle procedure ad evidenza pubblica, promuovono l’utilizzo di software libero e di formati aperti e possono prevedere l’assegnazione di punteggi aggiuntivi nei bandi di gara

 

Art. 10

Piano d’informatizzazione

 

1.  La Regione Calabria definisce le modalità e le iniziative tecniche, finanziarie ed organizzative necessarie per il conseguimento delle finalità di cui all’art. 1, mediante l’adozione del piano di informatizzazione, approvato dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, ed aggiornato con cadenza triennale.

2.  Il piano di informatizzazione indica il software utilizzato dall’ente che non è software libero e contiene un’analisi tecnico-economica, corredata da una adeguata pianificazione temporale e basata sui criteri di cui al comma 2 dell’ art. 9 per valutare la sua eventuale sostituzione con software libero.

3.  La Regione individua, all’interno della propria organizzazione, una struttura di progetto incaricata di promuovere, in raccordo con il Centro Studi sul Software Libero, l’attuazione del piano nonché il rispetto degli altri obblighi previsti dalla presente Legge.

4.  Il primo piano di informatizzazione è realizzato entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente Legge.

 

Art. 11

Sostegno all’informatizzazione

 

1. La Regione favorisce l’uso delle tecnologie informatiche nelle imprese e nelle altre pubbliche amministrazioni attraverso iniziative di sostegno all’adozione di software libero e di hardware documentato.

2. La Regione coopera con le altre P.A. nello sviluppo di piattaforme comuni che, oltre ad adottare protocolli liberi, formati liberi ed altre specifiche libere, dovranno, ove risulti più vantaggioso ai sensi dell’art. 9, essere basate su software libero.

 

Art. 12

Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo

 

1. La Regione elabora un programma triennale finalizzato alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo e produzione relativi al software libero e all’hardware documentato da realizzarsi nel territorio regionale, coinvolgendo il sistema di imprese, i distretti produttivi, il sistema universitario e della ricerca.

2.I risultati di tali progetti devono essere resi disponibili con licenze appartenenti alla categoria del software libero, devono essere idonei a funzionare su piattaforme che si compongono esclusivamente di software libero e ne deve essere garantita la massima diffusione e la massima fruibilità.

 

Art. 13

Istruzione scolastica

 

1. La Regione Calabria riconosce il particolare valore formativo, etico e culturale del software libero e ne incoraggia la diffusione, nel rispetto dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche.

2. La P.A. regionale, nell’ambito e nei limiti della propria competenza, favorisce, promuove ed incentiva:

 

a) il recepimento del contenuto e dei principi della presente legge nei programmi didattici;

b) l’adozione, la produzione e la diffusione, anche per il tramite di tecnologie info-telematiche, di materiali e supporti multimediali in formato digitale rilasciati con licenza che consente l’uso, la modifica e la distribuzione dei contenuti stessi, finalizzati all’informazione, alla comunicazione ed alla formazione.

 

Art. 14

Cittadinanza attiva

 

1. La Regione, al fine di promuovere la partecipazione democratica dei cittadini e contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione della persona e del cittadino, in ossequio ai principi della Costituzione:

 

a) riconosce, promuove e tutela il software libero come mezzo per diffondere la cultura informatica, per abbattere le barriere digitali e per dare piena attuazione ai diritti dei cittadini ed ai principi fondamentali della carta costituzionale;

b) istituisce programmi specifici di formazione e supporto, anche mediante sportelli fisici e/o telematici permanenti, rivolti a docenti, studenti e cittadini sulle tematiche relative al software libero;

c) favorisce l’adozione di software libero e di hardware documentato sia mediante programmi di distribuzione di software libero che mediante il sostegno all’acquisto o al recupero di hardware che possa essere impiegato presso biblioteche, scuole, associazioni, nonché a sostegno di soggetti in condizione di disagio sociale, economico e culturale.

 

2. I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere da parte degli enti di cui all’art. 2 il pieno rispetto delle disposizioni della presente legge.

 

Art. 15

Formazione

 

1. La p.a. regionale adegua le proprie strutture e i propri programmi di formazione del personale secondo quanto stabilito dalla presente legge.

2.Tutti gli enti di cui all’art. 2 promuovono iniziative formative per garantire che il personale addetto ad attività di ufficio sia in possesso di idonea certificazione di una capacità di utilizzo degli strumenti in software libero adeguata alle mansioni svolte.

 

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

Art. 16

Norme di Coordinamento

 

1. Al fine di garantire la piena attuazione della presente legge, la Regione provvede a:

 

a) definire e favorire l’adozione, da parte degli enti di cui all’art. 2, di norme tecniche e criteri riguardanti la sicurezza dei sistemi informatici e la loro qualità;

b) coordinare, anche attraverso il monitoraggio della predisposizione e dell’attuazione del piano di cui all’art.10, i progetti e i principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informatici automatizzati delle amministrazioni;

c) promuovere, anche d’intesa con altre Amministrazioni pubbliche interessate, progetti di infrastrutturazione informatica e telematica, nonché sovrintendere alla realizzazione di essi anche quando coinvolgano apparati amministrativi non regionali;

d) definire indirizzi e direttive per la predisposizione dei piani di   formazione del personale in materia di sistemi informatici, in particolare orientati all’utilizzo di software libero in coerenza con il disposto della presente legge;

e) svolgere azione di riferimento territoriale e coordinamento tra p.a. centrale e periferica al fine di rendere disponibili, distribuibili, fruibili tutte le risorse info-telematiche in software;

f) svolgere azioni di riferimento territoriale e coordinamento rispetto alle necessità di relazione tra imprese e p.a. in rapporto alle specificità della presente legge;

h) promuovere la collaborazione e l’interazione con il Centro Studi sul Software Libero, anche attraverso protocolli d’intesa con Università, centri di ricerca, associazioni di promozione sul software libero, enti pubblici e aziende.

 

2. La Regione coordina gli interventi previsti dalla presente legge con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione in materia.

 

Art. 17

Norme transitorie e finali

 

1. La Regione, entro quattro anni dall’entrata in vigore della presente legge, adegua le proprie strutture informatiche ed attiva programmi di formazione del personale.

2.Per quanto non previsto dalla presente legge, nel rispetto della propria autonomia organizzativa e del riparto di competenze di cui all’articolo 117 della Costituzione, la Regione applica le disposizioni del d.lgs. n. 82 del 2005 “Codice dell’amministrazione digitale”.

 

Art. 18

Relazione al Consiglio

 

La Giunta regionale presenta ogni due anni alla commissione consiliare competente una relazione che descrive le attività progettate ed attuate per l’impiego ottimale del software libero e l’adeguamento ad esso delle proprie strutture.

 

Art. 19

Norma finanziaria

 

1. Per gli interventi di cui alla presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 2012 la spesa di Euro 50.000,00 con allocazione all'UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a "Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente", il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.

2. La Giunta Regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della L. R. n. 8/2002.

3. Per gli anni successivi, la spesa verrà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio regionale e con la collegata legge finanziaria inerente allo stesso esercizio.    

 

Art. 20

Entrata in vigore

 

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

E' fatto obbligo a chiunque di rispettarla e farla rispettare come legge della Regione Calabria.