Proposta di legge n. 345/9^

RELAZIONE

 

L'istituzione del Catasto delle Strade viene sancito dall'art. 13 comma 6 Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) che detta "Gli enti proprietari delle strade sono obbligati ad istituire e tenere aggiornati la cartografia, il catasto delle strade e le loro pertinenze secondo le modalità stabilite con apposito Decreto che il Ministro dei Lavori Pubblici emana sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio nazionale delle ricerche.

Nel catasto dovranno essere compresi anche gli impianti e i servizi permanenti connessi alle esigenze della circolazione stradale."

Il D.M.LL.PP. 1/6/2001 "Modalità di istituzione e aggiornamento del Catasto delle strade" precisa le caratteristiche del catasto delle strade il quale rappresenta l'inventario di tutte le strade ad uso pubblico presenti sul territorio nazionale, il cui obiettivo primario è la definizione della consistenza stradale in modo compatibile ed integrabile in una prospettiva di medio e lungo termine con il catasto terreni e fabbricati. Il Catasto, sempre secondo le direttive del suddetto decreto ministeriale, deve contenere obbligatoriamente gli elementi relativi alle caratteristiche geometriche delle strade e le relative pertinenze nonché gli impianti ed i servizi permanenti connessi alle esigenze della circolazione. I dati contenuti nel Catasto delle Strade riguardano,pertanto, le informazioni di base alle quali devono fare riferimento ogni altro tipo di informazioni che saranno contenute nei Sistemi Informativi stradali quali cartografie, dati di traffico, stato di conservazione delle opere d'arte, delle pavimentazioni e delle opere complementari, monitoraggi ambientali, segnaletica, ecc.).

Tutte queste informazioni vanno a comporre, ai sensi dell'art. 226 Codice della Strada l'Archivio Nazionale delle Strade (ANS) tenuto presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, il quale in attuazione dell'art. 401 del Regolamento di attuazione CdS deve contenere tutti dati tecnici e giuridici delle strade e viene suddiviso in cinque sezioni:

 Sezione 1 : Elenco delle strade distinto per categorie di cui all'art. 2 CdS contenente lo stato tecnico e giuridico con i relativi dati concernenti la strada in sé, la sua percorribilità, le caratteristiche tecniche geometriche e strutturali, il catasto delle strade; Sezione 2:Traffico veicolare; Sezione 3: Incidentalità con localizzazione e dati complessivi; Sezione 4: Stato di percorribilità dei mezzi d'opera; Sezione 5: Dati sui livelli di inquinamento.

Il Catasto delle Strade strutturalmente deve essere organizzato (art. 3 Decreto di attuazione CdS) secondo una architettura hardware di tipo client/server con possibilità di collegamento in rete ai fini della consultazione da parte di terzi. Tale architettura software è basata su una banca dati di tipo relazionale strutturata secondo le specifiche contenute nell'allegato al decreto ministeriale e su un sistema GIS (Geographic Information System:sistema che integra informazioni alfanumeriche e geometriche in relazione alla struttura territoriale, il GIS è quindi un archivio di mappe stratificate,un sistema che gestisce dati geografici e georeferenziati, intendendo con tale termine la procedura con la quale le unità statistiche sono localizzate sul territorio con riferimento a coordinate relative ad un sistema di riferimento predefinito).

La disamina normativa delle leggi riguardanti l'istituzione del Catasto delle Strade evidenzia, in primis, "l'obbligatorietà" dell'istituzione dello stesso da parte degli enti proprietari delle strade. Questo progetto di legge, ai fini dell'ottemperanza della normativa vigente, detta norme per regolamentare ed agevolare l'istituzione del catasto delle strade e delle loro pertinenze in Calabria. Il progetto di legge stabilisce: gli obiettivi, definisce i soggetti beneficiari; i contenuti del catasto delle strade regionali, provinciali e comunali; i termini entro cui gli enti provinciali e comunali devono attuare il catasto; la creazione del catasto regionale delle strade dove confluiscono i dati dei catasti regionali, provinciali e comunali e che in base ad esso la Giunta Regionale definisce i criteri e gli indirizzi per l'attuazione degli interventi sulle reti stradali; i contributi agli enti provinciali e comunali; il fabbisogno finanziario per l'attuazione della legge con riferimento all'anno in corso; l'entrata in vigore.

 

Relazione economico - finanziaria

 

Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 6 della presente legge, previsti per l'esercizio 2012 in Euro 50.000,00 si provvederà con le risorse disponibili all'UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio inerente a "Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente", il cui finanziamento viene ridotto del medesimo importo. Tale disponibilità è utilizzata, nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico degli UPB 3.7.02.01.01 " Spese per il sostegno della crescita delle funzioni urbane superiori, per aumentare la competitività e per migliorare la fornitura di servizi di qualità nelle città e nei bacini territoriali sovracomunali e regionali di riferimento (asse VIII — Settore VIII. 1 — obiettivo operativo 8.1.1)" e 3.7.03.01.01 " Spese per migliorare la qualità della vita, la competitività e l'attrattiva dei sistemi territoriali non urbani attraverso la realizzazione di progetti integrati in grado di valorizzare le risorse e le specificità locali e contrastare il declino delle aree interne e marginali (Asse VIII — Settore VIII. 2 - Obiettivo operativo 8.2.1) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2012. La Giunta Regionale, successivamente all'entrata in vigore della legge, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. io della L.R. n.8/2002.

Per gli anni successivi, la corrispondente spesa, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio e con la collegata legge finanziaria inerente allo stesso esercizio nell'apposito capitolo di bilancio che verrà istituito con la denominazione " Contributi alle Province e ai Comuni per l'istituzione del catasto delle Strade".

 

Art. 1

Obiettivi

 

1. La Regione Calabria, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 13, comma 6 del D.lgs n. 285/1992 — Nuovo Codice della strada e del Decreto Attuativo del Ministero dei Lavori Pubblici dell'1/6/2001 (Modalità di istituzione e aggiornamento del Catasto delle strade ai sensi dell'art. 13, comma 6, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni) e dell'art. 2, lett. r dello Statuto Regionale, regolamenta l'istituzione e la tenuta del catasto delle strade e delle loro pertinenze nella Regione, nelle Province e nei Comuni al fine di garantire una pianificazione degli interventi nel settore della viabilità e della gestione del territorio adeguando il livello dei servizi allo sviluppo territoriale calabrese.

 

Art. 2

Soggetti destinatari

 

1. Le norme della presente legge sono dirette a tutti gli enti proprietari e competenti delle strade di uso pubblico.

2. Le strade interessate secondo la classifica di cui all'art. 2, commi 5-9 del D.Lgs. n. 285/1992 sono: strade extraurbane principali e secondarie (regionali, provinciali e comunali);  strade urbane di scorrimento; strade urbane di quartiere; strade locali.

3. Tra le funzioni fondamentali assegnate ai Comuni dall'art. 21, comma 3 della L.n. 42/2009 rientrano quelle relative al campo dei trasporti e quelle riguardanti la gestione del territorio, la realizzazione del catasto delle strade attiene ad entrambe le funzioni per tanto i Comuni che hanno le caratteristiche previste dal D.L. n. 78/2010 convertito con legge n. 122/2010 e D.L. n. 98/2011 convertito con L. n. 111/2011 devono farlo in forma associata.

 

Art. 3

Contenuti del catasto delle strade regionali provinciali e comunali

 

1. Il Catasto delle strade consiste nell'inventario di tutte le strade ad uso pubblico presenti sul territorio regionale di proprietà della Regione, delle Province e dei Comuni i quali sono obbligati alla sua istituzione e alla sua tenuta, al fine di perseguire l'obiettivo di definire la consistenza della rete stradale in modo compatibile e integrabile con i catasti dei terreni e dei fabbricati.

2. Il catasto delle strade viene creato dalla raccolta dati del censimento e dell'informatizzazione della rete stradale e deve contenere obbligatoriamente tutti gli elementi relativi alle caratteristiche geometriche delle strade e delle relative pertinenze, nonché gli impianti e i servizi permanenti connessi alle esigenze territoriali del suolo, del sottosuolo e del soprasuolo anche in riferimento alle necessità dei cittadini, alla sicurezza stradale con riferimento ai fattori di rischio che determinano l'incidentalità stradale urbana ed extraurbana, l'incidentalità a carico degli utenti deboli, l'incidentalità a carico degli automobilisti, l'incidentalità riguardante gli spostamenti casa-lavoro e per lavoro, l'incidentalità per gli spostamenti occasionali e per divertimento attivando così il circuito controllo-valutazione-correzione e alla circolazione in genere.

3. Il catasto delle strade è organizzato secondo una architettura hardware di tipo client/server con possibilità di collegamento in rete ai fini della consultazione da parte di terzi. I dati e le informazioni che costituiscono il catasto delle strade rappresentano la documentazione di base alla quale devono fare riferimento tutti gli altri documenti che sono e saranno contenuti nei vari Sistemi Informativi Stradali e Territoriali (S.I.S.T) quali cartografie, dati urbanistici e tecnici, dati di traffico, stato di conservazione delle strade stesse e delle opere d'arte, delle pavimentazioni e delle opere complementari, dei sistemi idrici ed elettrici, dei m monitoraggi ambientali, della segnaletica stradale e delle altre segnaletiche, oltre alle concessioni in genere, agli accessi rurali, carrai e pedonali, commerciali e industriali, alle intersecazioni semaforiche, rotatorie, intersezioni, ecc., ai dati sull'incidentalità stradale.

4. Ai fini dell'elaborazione di cui al precedente comma gli enti devono realizzare:

 

a) le rilevazioni della rete stradale per la formazione di una specifica banca dati territoriale con procedure di georeferenziazione o di geocodifica di tutte le tipologie viarie esistenti adottando in tutti i casi gli strumenti di analisi che gestiscono la componente spaziale dei dati e che vengono indicati come Geographical Information Systems (GIS);

b) l'acquisizione di informazioni di dettaglio attraverso sopralluoghi che definiscono i limiti geografici di competenza di ogni singola amministrazione provinciale e comunale;

c) l'analisi dei dati e della documentazione inerente la rete stradale, verifica dello stato di aggiornamento dei documenti esistenti, in ogni Ente ed effettuazione di rilievi integrativi dove la documentazione risultasse carente.

 

Art. 4

Termini

 

1. Il termine entro il quale gli Enti provinciali e comunali devono realizzare il Catasto delle strade di cui all'art. 1 e secondo le modalità di cui all'art. 2 è quello di un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Tale termine può essere prorogato una sola volta per ulteriori sei mesi.

2. Gli Enti sono tenuti, altresì, all'aggiornamento annuale del catasto delle strade.

 

Art. 5

Catasto regionale delle strade

 

1. Gli Enti provinciali e comunali entro sei mesi dalla formazione dei loro catasti delle strade trasmettono i dati e le informazioni alla Regione Assessorato ai trasporti, per la creazione di una unica banca dati regionale che andrà a formare il Catasto regionale delle strade insieme ai dati censiti per le strade regionali.

2. Alla Regione,gli Enti sono obbligati ad inviare tutti gli aggiornamenti.

3. La Giunta Regionale, in conformità ai suddetti strumenti di pianificazione definisce i criteri e gli indirizzi per l'attuazione degli interventi sulle reti stradali e per il loro coordinamento con riferimento all'attuazione dei programmi in materia di trasporto e di viabilità stradale.

 

Art. 6

Contributi agli Enti provinciali e comunali

 

1. La Regione per la realizzazione dei catasti delle strade concede alle Province e ai Comuni dei contributi stabilendo i criteri di assegnazione con delibera di Giunta Regionale entro e non oltre 6o giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 7

Norma finanziaria

 

1. Per gli interventi di cui alla presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario in corso la spesa di Euro 50.000,00 con allocazione all'UPB 8.1.01.o i dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a "Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente" il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.

2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico degli UPB 3.7.02.01.01 e 3.7.03.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2012.

3. La Giunta Regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. io della L.R. n. 8/2002.

4. Per gli anni successivi la corrispondente spesa sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio regionale e con la collegata legge finanziaria inerente allo stesso esercizio.

 

Art.8

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.