Proposta di legge n. 343/9^

RELAZIONE

 

Premesso:

- che con legge regionale n. 34/2010 è stato disciplinato l'istituto della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro del personale regionale;

- che per l'anno 2011 la legge sopra specificata ha trovato applicazione negli enti ai quali era diretta;

- che per l'anno 2012 si sono verificati alcuni problemi di applicazione a causa della modifica della disciplina pensionistica di cui all'art.24 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito in legge il 22 dicembre 2011 n. 214;

- che il Dipartimento del personale con note prot. 23250 in data 20 gennaio 2012 ha chiesto al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Dipartimento dell’Economia e delle Finanze un parere sulla possibilità di continuare nell'applicazione della normativa regionale;

-  che in data 11 maggio 2012 il Ministero della Funzione Pubblica con nota prot. 19018 dell'11 maggio ha riscontrato positivamente la questione;

- che, tuttavia, permangono delle difficoltà applicative in quanto la normativa regionale era stata costruita sulla base della normativa statale previgente, in materia pensionistica, a quella sopra specificata. Sono, infatti, stati modificati i limiti di età e di anzianità contributiva per il collocamento in quiescenza dei dipendenti pubblici.

Tanto premesso, si ritiene necessario apportare alcune modifiche alla normativa regionale sopra specificata per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro del personale regionale, degli enti, delle aziende e delle società regionali, al fine di risolvere le seguenti problematiche:

- consentire al personale anche per il 2012 la possibilità di risolvere il rapporto di lavoro adeguando le scadenze previste dalla normativa nazionale vigente;

- adeguare i limiti di servizio e di età previsti dalla normativa regionale a quelli della normativa nazionale.

 

Art. 1

 

1. All'art. 13 comma 1 della L.R. 29 dicembre 2010 n. 34, le parole « 65 anni e, comunque, per un massimo di cinque anni>> sono eliminate e sostituite dalle seguenti "limiti di età previsti dalla normativa tempo per tempo vigente in materia pensionistica".

2. All'art. 13 comma 3 della L.R. 29 dicembre 2010 n. 34, dopo le parole « la risoluzione del rapporto di lavoro, è fissata al 1° aprile di ciascun anno, », si aggiunge la seguente frase "ad eccezione dell'anno 2012 per il quale le istanze possono essere presentate o confermate entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge e la risoluzione del rapporto è fissata al 1° ottobre".

3. All'art. 13 comma 14 della L.R. 29 dicembre 2010 n. 34, le parole <abbiano un'età anagrafica pari o superiore a 65 anni, oppure un'anzianità contributiva complessiva, anche figurativa, pari o superiore a 40 anni», sono eliminate e sostituite dalle seguenti "raggiungano tali limiti".