Proposta di legge n. 339/9^

RELAZIONE

 

La proposta di Legge in oggetto, tende a modificare la LR n°7 del 10/02/2012 -Modifiche ed integrazione alla legge regionale I i agosto 2010 n°21, nonché disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 13 maggio 2011 n°70 convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n°106".

La proposta di legge si rende necessaria per modificare radicalmente l'impostazione delle norme in precedenza approvate. Ed anche le eventuali parziali modifiche della legge conseguenti all'impugnativa avanzata dal Governo presso la Corte Costituzionale, non sarebbero sufficienti a limitare i guasti che l'attuale normativa provocherebbe.

in generale, la presente proposta dì legge mira, in alcuni casi, ad abrogare, in altri, a modificare, le norme della L.R. n. 7/2012.

Limitare ai soli edifici uni e bifamiliari l'aumento del venti per cento delle volumetrie esistenti, anziché prevederlo in maniera indiscriminata per tutte le costruzioni esistenti, e quindi anche per i condomini, rientra tra gli obiettivi principali della presente proposta di legge. Sostituire la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) con il permesso a costruire è garanzia di rispetto delle normative antisismiche e di sicurezza, così come il divieto di deroghe a distanze ed altezze previste dagli strumenti urbanistici assieme, inoltre, al rispetto del disegno urbano del paesaggio

per l'utilizzo delle norme in deroga per ciò che concerne aumenti volumetrici, distanze e altezze. Queste, insieme ad altre, le modifiche da apportare alla L.R. n.7/2012, con l'intento di tutelare il territorio calabrese che, al contrario, necessita di provvedimenti che salvaguardino il paesaggio, che puntino alla riqualificazione del tessuto urbano, alla valorizzazione turistica ed al riuso dei centri storici; e, comunque, di iniziative di trasformazione edilizia che garantiscano la sicurezza degli edifici, attesa l'alta sismicità ed il degrado idrogeologico del territorio calabrese.

 

RELAZIONE TECNO-FINANZIARIA

 

La presente proposta di legge non comporta oneri finanziari.

 

Art. 1

(Modifiche ed integrazioni articolo 1 Legge regionale 10 febbraio 2012 n. 7)

 

1. Al Comma 2 dell'articolo 1 della 1.r. 10/02/2012 n. 7 eliminare, dopo le parole "previste nel comma 1,", le parole "in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali,".

2. Al Comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 10/02/2012 n. 7 eliminare, dopo le parole "<<riqualificazione di aree urbane degradate»" le parole "di <<sostituzione edilizia>>,"

 

Art. 2

(Modifiche ed integrazioni articolo 2 Legge regionale 10 febbraio 2012 n. 7)

 

1. Il Comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 10/02/2012 n. 7 è soppresso.

2. Al Comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 10/02/2012 n. 7 sostituire rispettivamente le parole: "in deroga alle" e "in deroga al" con "nel rispetto delle" e "nel rispetto del"

 

Art. 3

(Modifiche ed integrazioni articolo 3 Legge regionale 10 febbraio 2012 n. 7)

 

1. Al Comma 1 lettera c), dell'articolo 3 della 1.r. 10/02/2012 n. 7 dopo le parole "volumetria lorda già edificata" eliminare le parole "incrementata di quella dei sotto tetti, degli eventuali volumi tecnici, accessori o pertinenziali".

2. Al Comma 1 lettera d), dell'articolo 3 della 1.r. 10/02/2012 n. 7 sostituire la parola "2,40" con "2,70".

3. Al Comma 1, dell'articolo 3 della 1.r. 10/02/2012, la lettera e) è sostituita con:

e) La volumetria lorda assentita è determinata sulla base delle norme tecniche e dei regolamenti vigenti nel Comune in cui è ubicato l'edificio;

4. Al comma 1 lettera i), dell'articolo 3 della 1.r. 10/02/2012 n. 7 dopo le parole "D.M. infrastrutture 22 aprile 2008" sopprimere le parole ", ovvero le unità immobiliari adibite ad uso residenziale in locazione permanente od in forme di sostegno all'accesso della proprietà che svolgono la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione o alla proprietà di alloggi nel libero mercato".

 

Art. 4

(Modifiche ed integrazioni articolo 4 Legge regionale 10 febbraio 2012 n. 7)

 

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 10/02/2012 n. 7 è sostituito integralmente con:

“1. In deroga agli strumenti urbanistici vigenti, nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo e alle condizioni e con le modalità di cui alla presente legge, sono consentiti interventi edilizi di ampliamento entro il limite del 20% della volumetria già esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, degli edifici residenziali uni-bifamiliari, che abbiano una volumetria non superiore ai 1000 mc e abbiano altezza non superiore ai 7 m dalla linea di gronda.”.

2. Al comma 2 dell'articolo 4 della 1.r. 10/02/2012 n. 7 , la lettera a) è soppressa.

3. Al comma 2 lettera b), dell'articolo 4 della 1.r. 10/02/2012 n. 7 dopo le parole "nonché su aree agricole" eliminare le parole "o non disciplinate, in deroga agli strumenti urbanistici per ciò che concerne le distanze minime e le altezze massime, nel rispetto del DM 1444/68, nel DPR 380/01 smei nonché nel Codice Civile, fatte salve le distanze e le altezze esistenti, se rispettivamente inferiori o superiori."

4. Al Comma 2 lettera c), dell'articolo 4 della l.r. 10/02/2012 n. 7 dopo le parole "(OPCM 3741/2009)" eliminare le parole "e come tali oggetto di proposta di riclassificazione a rischio elevato o molto elevato, salvo preliminare acquisizione del nullaosta o autorizzazione da parte dell'ente preposto".

5. Al comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 10/02/2012 n. 7, la lettera e) è soppressa.

6. Al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 10/02/2012 n. 7 , la lettera h) è soppressa.

7. Al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 10/02/2012 n. 7 ,alla lettera i) sostituire le parole "in conformità alle" con "si applicano le".

8. Al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 10/02/2012 n. 7 ,alla lettera i) dopo le parole "delibera GR n. 330 del 22.07.2011", sopprimere le parole "ed alla relativa normativa regionale, non sono richiesti se l'intervento di ampliamento previsto non modifica, in maniera sostanziale, la distribuzione complessiva dei carichi in gioco e, conseguentemente, l'intervento non incide, in misura significativa, sull'equilibrio complessivo statico-strutturale. Tale circostanza deve essere attestata dal Progettista e/o Direttore dei Lavori mediante relazione tecnica asseverativa".

9. Al Comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 10/02/2012 n. 7, alla lettera 1) sostituire le parole "Inoltre al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva in linea con il D.L.gs. 192/05 s.m. e i., qualora l'incremento volumetrico sia perseguibile mediante la realizzazione di superfici opache verticali e/o orizzontali e/o inclinate, in una zona climatica B o C con esposizione diversa da Nord-Ovest, Nord, Nord-Est è fatto obbligo per la loro costruzione di rispettare i seguenti parametri: 1. Per le superfici verticali la trasmittanza termica periodica (YIE) non potrà essere superiore a 0.12 W/m2K, 2. Per le superfici orizzontali o oblique la trasmittanza termica periodica (YIE) non potrà essere superiore a 0.20 W/m2K." con "La trasmittanza termica periodica (YIE) secondo la legislazione cogente (DPR 59/09 uno dei decreti attuativi del D.Lgs. 192/05) va verificata in tutte le zone climatiche con esclusione della zona F qualora vi sia il valore medio mensile dell'irradianza sul piano orizzontale, nel mese di massima insolazione estiva maggiore di 290 W/mq. In tal caso vanno rispettati i seguenti valori limite: 0.12 W/mqK per chiusure opache verticali e 0.20 W/mqK per chiusure superiori (orizzontali, inclinate, ecc.) opache se esposte direttamente al sole."

10. Al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 10/02/2012 n. 7, alla lettera m) i punti 2 e 3 sono integralmente sostituiti con il punto:

“2. Nel caso in cui l'involucro, alla data di richiesta d'accesso ai benefici della presente legge, presenti elementi vetrati dell'involucro non in conformità alle prescrizioni tecniche limite dell'allegato C del D.Lgs. 192/05, prendendo a riferimento i valori imposti dal D.Lgs. 192/05 e s.m.i. per l'anno di riferimento della costruzione dell'edificio o dell'applicazione degli elementi vetrati in oggetto, il valore limite di conformità della trasmittanza delle superfici trasparenti inserite in quelle opache delimitanti il volume di ampliamento e quello prescritto dai decreti sopracitati prendendo a riferimento i valori imposti dal 01.01.2010, con l'ulteriore onere di adeguare ai suddetti parametri tutti gli elementi vetrati preesistenti nell'involucro e non rispondenti ai valori imposti dal D.Lgs. 192/05 e s.m.i. prendendo come riferimento l'anno di costruzione dell'edificio o dell'applicazione degli elementi vetrati.”

 

Art. 5

(Modifiche ed integrazioni articolo 5 Legge regionale 10 febbraio 2012 n. 7)

 

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 10/02/2012 n. 7, sostituire le parole "In deroga alle previsioni" con "Nel rispetto"

2. Al comma 1 dell'articolo 5 della 1.r. 10/02/2012 n. 7, eliminare, dopo le parole "comma 1 lett. a) e b)," le parole "con eventuale riposizionamento dell'edificio all'interno delle aree di pertinenza catastale dell'unità immobiliare interessata, anche conformata con atti successivi alla realizzazione dell'edificio stesso,"

3. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 10/02/2012 n. 7 è soppresso.

4. Al comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 10/02/2012 n. 7, alla lettera c), eliminare, dopo le parole "La presentazione dell'istanza autorizzativa", le parole "SCIA o"

 

Art. 6

(Modifiche ed integrazioni articolo 6 Legge regionale 10 febbraio 2012 n. 7)

 

1. Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 10/02/2012 n. 7 eliminare, dopo le parole "possono essere realizzati su edifici", le parole "o parti di essi"

2. Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 10/02/2012 n. 7 eliminare, dopo le parole "rilasciato prima che venga presentata", le parole "la SCIA o"

3. Al comma 3 dell'articolo 6 della 1.r. 10/02/2012 n. 7 eliminare, dopo le parole "agevolazioni della presente legge", le parole "Nel caso di interventi realizzati su edifici o parti di essi per i quali sia stato rilasciato il titolo abitativo edilizio in sanatoria, gli interventi di cui agli artt. 4 e 5 della presente legge possono essere effettuati soltanto se l'edificio sanato sia stato ultimato ed a condizione che l'intervento sia coerente con le caratteristiche tipologiche, stilistiche ed architettoniche del manufatto già esistente"

4. Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 10/02/2012 n. 7, sostituire la parola "presentata" con "presentato".

5. Il comma 5 dell'articolo 6 della 1.r. 10/02/2012 n. 7 è soppresso.

6. Al comma 6 dell'articolo 6 della l.r. 10/02/2012 n. 7, la lettera a) è soppressa.

7. Al comma 6 dell'articolo 6 lettera b) della 1.r. 10/02/2012 n. 7, sostituire dopo le parole "deve essere rilasciata prima che venga", la parola "presentata" con "presentato"

8. Al comma 6 dell'articolo 6 lettera b) della 1.r. 10/02/2012 n. 7 eliminare, dopo le parole "prima che venga presentata", le parole "la SCIA o"

9. Al comma 8 dell'articolo 6            della l.r. 10/02/2012 n. 7 sostituire la parola "sessanta" con "novanta".

10. Al comma 8 dell'articolo 6, la lettera c) della l.r. 10/02/2012 n. 7 è soppressa.

11. Al comma 9 dell'articolo 6 della l.r. 10/02/2012 n. 7 sostituire le parole "ampliamento, demolizione e ricostruzione, sostituzione edilizia e razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente" con "razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente. Gli interventi di razionalizzazione dovranno, ovviamente, essere corredati dalle autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità in materia paesaggistica e storico-architettonica".

12. Al comma 10 dell'articolo 6 della l.r. 10/02/2012 n. 7 dopo le parole "articoli 4 e 5" sostituire le parole "fatta eccezione degli interventi di ampliamento su edifici plurifamiliari e condomini, sono realizzabili mediante SCIA, ai sensi dell'articolo 22 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con D.P.R. 380/2001, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301, o, in alternativa," con "autorizzati".

13. Al comma 11 dell'articolo 6 della l.r. 10/02/2012 n. 7 sostituire le parole "30 per cento" con "venti per cento".

14. Al comma 12 dell'articolo 6 della l.r. 10/02/2012 n. 7 eliminare le parole "la SCIA".

 

Art. 7

(Modifiche ed integrazioni articolo 7 Legge regionale 10 febbraio 2012 n. 7)

 

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 10/02/2012 n. 7 eliminare, dopo le parole "insieme alla documentazione allegata", le parole "alla SCIA o"

2. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 10/02/2012 n. 7 dopo le parole "al Permesso di Costruire" inserire le parole "ed al Certificato di Agibilità/Abitabilità".

 

Art. 8

(Modifiche ed integrazioni articolo 8 bis Legge regionale 10 febbraio 2012 n. 7)

 

1. Al comma 1 dell’articolo 8 bis lettera a) della l.r. 10/02/2012 n. 7 eliminare, dopo le parole “aree con destinazioni”, la parola "non".

2. Al comma 1 dell'articolo 8 bis lettera a) della 1.r. 10/02/2012 n. 7 eliminare, dopo le parole "specificamente residenziali", le parole "ma strettamente connesse con le residenze".

3. Al comma 1 dell'articolo 8 bis, la lettera b) della l.r. 10/02/2012 n. 7 è soppressa.

 

Art. 9

(Modifiche ed integrazioni articolo 9 Legge regionale 10 febbraio 2012 n. 7)

 

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 10/02/2012 n. 7 eliminare, dopo le parole "I Comuni", le parole "anche su proposta di operatori privati"

2. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 10/02/2012 n. 7 eliminare, dopo le parole "nella stessa area", le parole "o, qualora concordato fra entrambe le parti interessate (Comune e proprietario) , in aree diverse, purché dotate di opere di urbanizzazione primarie e di servizi a rete essenziali, individuate anche attraverso meccanismi perequativi"

3. Al comma 2 dell'articolo 9 della 1.r. 10/02/2012 n. 7 eliminare, dopo le parole "programma di recupero", le parole "e delocalizzazione"

4. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 10/02/2012 n. 7 sostituire le parole "30 per cento" con "venti per cento"

5. Al comma 2 dell'articolo 9 lettera c) della 1.r. 10/02/2012 n. 7 eliminare, dopo le parole "medesime aree", le parole "ove prevista la delocalizzazione"

6. Al comma 2 dell'articolo 9 lettera d) della 1.r. 10/02/2012 n. 7 eliminare, dopo le parole "la ricostruzione", le parole "in caso di delocalizzazione"

7. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 10/02/2012 n. 7 , la lettera e) è soppressa.

8. Al comma 3 bis dell'articolo 9 della 1.r. 10/02/2012 n. 7 eliminare, dopo le parole "demolizione e ricostruzione", le parole "o delocalizzazione"

9. Al comma 3 bis dell'articolo 9 della l.r. 10/02/2012 n. 7 eliminare, dopo le parole "di edifici destinati", le parole “, per una quota non inferiore al settanta per cento della loro volumetria"