Proposta di legge n. 336/9^

Art. 1

(Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 28 marzo 2012, n. 8)

 

1. Al comma 2 lettera e) dell’articolo 4 della legge regionale 28 marzo 2012, n. 8 le parole «l’Università degli Studi della Calabria» sono sostituite dalle seguenti: «e, previa necessaria intesa, l’Università degli Studi della Calabria».

 

Art. 2

 

1. Dopo l’articolo 7 della legge regionale 28 marzo 2012, n. 8, è inserito il seguente:

 

“Art. 7 bis

(Norma finanziaria)

 

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 4 della presente legge, determinati per l’esercizio in corso in euro 5.000,00, si provvede con le risorse disponibili all’UPB 8.1.01.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio, inerente ai “Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di investimento” il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all’articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

3. Per gli anni successivi, agli oneri a regime si provvede, nei limiti consentiti dalla effettiva disponibilità di risorse autonome, con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria di accompagnamento.”