Proposta di legge n. 333/9^

Relazione

 

La presente proposta di legge nasce dall’esigenza di disporre, da parte della Giunta regionale, il trasferimento delle risorse necessarie alle Unioni dei Comuni, per il mantenimento economico giuridico del personale in servizio presso le stesse e transitato dai ruoli delle Comunità Montane soppresse alla data di entrata in vigore della presente legge. Tale impegno economico è condizionato alla permanenza in servizio del citato personale.

 

Art. 1

 

Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale n. 8 del 26 febbraio 2010 è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: “L’erogazione può essere disposta in favore di un Unione dei Comuni, in caso di trasferimento a questa del personale di una Comunità montana soppressa alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 15, comma 5, legge regionale 10 luglio 2008, n. 20”.