Proposta di legge n. 332/9^

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

 

La Regione Calabria, con la presente proposta di legge, si prefigge di attuare la legge nazionale n. 383 del 07/12/2000, promuovendo ed incentivando l'associazionismo nella diversità e pluralità di forme che lo caratterizzano, per concorrere concretamente alla complessiva crescita civile del suo territorio ed al conseguimento di finalità sociali, culturali, nonché per soddisfare e disciplinare la partecipazione di cittadini allo svolgimento delle attività socio — assistenziali - culturali.

A fronte della proliferazione dei bisogni e della crescita della complessità sociale da un lato, e della crisi del sistema del welfare dall'altro, il privato sociale va assumendo anche in Calabria un ruolo strategico in settori di consolidata tradizione, nonché in interventi che vanno al di là della forme strettamente assistenziali e nell' erogazione di servizi in ambito culturale sino ad oggi garantiti o dal pubblico o da istituzioni tradizionali.

Si assiste pertanto ad un crescente protagonismo delle associazioni culturali e sociali che stanno assumendo un ruolo di più immediato accesso per i cittadini che vogliono impegnarsi nella promozione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali nella loro più ampia accezione.

Anche in Calabria, l'associazionismo sociale, al pari del movimento cooperativo e mutualistico, incentiva il coinvolgimento degli attori dell'economia sociale, dell'economia della solidarietà e di altri promotori di iniziative locali.

Particolare attenzione va rivolta pertanto dalle politiche pubbliche verso:

·         le occasioni di impegno civile e sociale dei cittadini, organizzati in reti di solidarietà;

·         l'innovazione e la sperimentazione di nuove dimensioni di utilità sociale, di solidarietà territoriali in un contesto di sviluppo locale che, secondo i più recenti indirizzi comunitari e legislativi, si basa su reti di partenariato;

·         nuovi metodi e mezzi di valorizzazione delle attività ad alto impatto culturale e sociale;

·         nuovi servizi emergenti dai bisogni di vita delle popolazioni e legati alla stessa qualità della vita;

·         le prospettive dell'economia sociale e solidale. 

L'articolato definisce: le attività delle associazioni (artt. 2 e ss.), l'istituzione del Registro regionale e le relative procedure di iscrizione e cancellazione (artt. 6 e ss.), l'Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale (artt. 12 e 13), gli strumenti e le modalità di promozione dell'associazionismo (artt. 15 e ss.), il sistema delle convenzioni (ad. 20) nonché la copertura finanziaria per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della stessa legge (ad. 24)

Sotto il profilo finanziario vengono di seguito evidenziate le disposizioni normative che producono un impatto sul bilancio regionale

Gli articoli 5 e 17 laddove si fa riferimento alla concessione di contributi regionali per il sostegno delle attività di promozione sociale generano oneri con natura mista di spese correnti (attività di funzionamento) e di parte capitale (realizzazione di progetti permanenti e dotazione tecnico patrimoniale).

L'articolo 6 che istituisce il registro regionale genera oneri amministrativi con natura tipica di onere corrente.

L'articolo 12 che istituisce l'osservatorio regionale non comporta oneri in quanto è prevista la partecipazione dei membri designati a titolo gratuito.

Dalla stima dei costi medi sostenuti dal settore politiche sociali per la concessione di contributi alle associazioni operanti in campo sociale, che possono essere individuati tra una fascia da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro, si ritiene congrua l'assegnazione di una dotazione iniziale di 200.000,00 euro che permetterà di finanziaria un quantitativo di progetti da 20 a 40 per esercizio finanziario.

Nella predetta quota possono ritenersi compensati gli oneri amministrativi prodotti dall'istituzione del registro quantificati in 8.000,00 euro.

Considerata la coerenza della attività svolta dalle associazioni di promozione sociale con le finalità perseguite dai fondi strutturali, per la parte inerente la realizzazione di progetti di inclusione sociale, la norma finanziaria richiama l'ipotesi di utilizzo di fondi statali e comunitari.

La copertura per l'anno finanziario in corso verrà assicurata dalla consistenza dei fondi speciali iscritti nel bilancio della Regione Calabria per le annualità 2012-2014.

 

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1

(Finalità e oggetto)

 

1. La Regione Calabria riconosce il ruolo delle associazioni di promozione sociale come espressione dei principi di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita della comunità regionale, in attuazione della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale).

2. La presente legge:

 

a) determina i criteri e le modalità con cui la Regione riconosce il valore dell'associazionismo di promozione sociale favorendone lo sviluppo;

b) istituisce il registro regionale delle associazioni di promozione sociale;

c) istituisce l'Osservatorio regionale per l'associazionismo di promozione sociale;

d) disciplina i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale.

 

Art. 2

(Definizione)

 

1. Ai fini della presente legge sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni, riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati e con lo scopo di recare benefici diretti o indiretti ai singoli e alla collettività.

2. Ai fini della presente legge non costituiscono associazioni di promozione sociale:

 

a) i soggetti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, della legge n. 383 del 2000;

b) i soggetti ricadenti nella definizione di cooperativa sociale ai sensi della legge 8 novembre 1991, n.381 (Disciplina delle cooperative sociali);

c) le associazioni di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) e della legge regionale del 19 aprile 1995, n. 18 (Norme per il riconoscimento e per la promozione delle organizzazioni di volontariato e successive modificazioni);

d) le associazioni che pongono limiti alle ammissioni degli associati non strettamente funzionali e necessari al perseguimento degli scopi di promozione sociale dell'associazione stessa.

 

Art. 3

(Atto costitutivo e Statuto)

 

1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto e sono dotate di uno statuto che ne garantisce l'autonomia organizzativa, gestionale e patrimoniale. Nello statuto devono essere espressamente indicati:

 

a) la denominazione;

b) la sede legale;

c) l'oggetto sociale;

d) l'attribuzione della rappresentanza legale;

e) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

f) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;

g) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative;

h) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi;

i) l'obbligo di redazione di rendiconti economico — finanziari nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

j) le modalità di scioglimento dell'associazione;

k) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

 

Art 4

(Prestazioni degli associati)

 

1. Per il perseguimento dei fini istituzionali, le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate dall'associazione medesima le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti. In caso di particolare necessità, le associazioni possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

 

Art. 5

(Risorse economiche delle associazioni di promozione sociale)

 

1. Le associazioni di promozione sociale utilizzano per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività le risorse economiche derivanti da:

 

a) quote e contributi degli associati;

b) eredità, donazioni e legati testamentari;

c) contributi di organismi internazionali, dell'Unione europea, dello Stato, della Regione, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

f) erogazioni liberali degli associati e di terzi;

g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

 

CAPO II

REGISTRI DELL'ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE

 

Art. 6

(Istituzione del registro regionale delle associazioni di promozione sociale)

 

1. E' istituito, presso il Dipartimento delle politiche sociali, il registro regionale delle associazioni di promozione sociale della Regione Calabria. Il registro regionale si articola in una sezione regionale e in sezioni provinciali.

2. Per l'iscrizione nel registro regionale le associazioni devono:

 

a) avere sede legale in Calabria dove devono essere costituite e operare da almeno dodici mesi, ovvero avere almeno una sede operativa in Calabria, attiva da almeno dodici mesi, ed essere una articolazione territoriale di un'associazione iscritta al registro nazionale di cui all'articolo 7 della legge 383/2000;

b) essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3.

 

3. La perdita di uno solo dei due requisiti di cui al comma 2 comporta la cancellazione dal registro generale.

4. L'iscrizione nei registri di cui al presente articolo è condizione necessaria per poter usufruire dei benefici previsti dalla legge n. 383 del 2000 e per poter accedere alle forme di sostegno e valorizzazione previste dalla presente legge nonché dalla normativa di settore, fatti salvi gli ulteriori requisiti eventualmente da quest'ultima richiesti.

5. Nel registro devono risultare l'atto costitutivo, lo statuto, la sede dell'associazione, l'ambito territoriale di attività, il settore di intervento. Nel registro devono inoltre essere iscritti le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, i trasferimenti della sede, le deliberazioni di scioglimento.

6. L'iscrizione nel registro regionale è incompatibile con l'iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato) e alla legge regionale del 19 aprile 1995, n. 18.

7. L'iscrizione nel registro regionale è condizione necessaria per stipulare le convenzioni di cui all'articolo 20 della presente legge e per usufruire dei benefici di cui alla legge 383/2000.

8. Il registro regionale è pubblicato con cadenza annuale (entro il 31 gennaio dell'anno successivo) sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria.

 

Art. 7

(Sezione regionale del registro delle associazioni di promozione sociale)

 

1. Le associazioni di cui all'articolo 6, comma 2, che operano in Calabria, almeno in tre province, ovvero le associazioni di enti, ovvero gli organismi di collegamento e di coordinamento regionali delle associazioni di promozione sociale iscritte al registro nazionale di cui all'art. 7 della legge 383/2000, sono iscritte nella sezione regionale del registro.

2. La sezione regionale del registro regionale è conservata, gestita e aggiornata dal dipartimento delle politiche sociale della Regione.

3. La Regione Calabria provvede con cadenza biennale alla revisione della sezione regionale del registro per verificare la sussistenza dei requisiti che hanno consentito l'iscrizione alle associazioni. Il riscontro della perdita di uno solo dei due requisiti di cui all'articolo 6, comma 2, comporta la cancellazione dell'associazione dal registro regionale.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, approva il regolamento di esecuzione che disciplina i procedimenti per l'iscrizione, la cancellazione, la revisione, la conservazione e la pubblicazione del registro regionale. Il regolamento stabilisce inoltre, il termine per la conclusione del procedimento attivato dalla richiesta di iscrizione al registro regionale e le modalità di individuazione dei rappresentanti delle associazioni presso l'Osservatorio di cui all'articolo 12.

 

Art. 8

(Sezione provinciale del registro regionale delle associazioni di promozione sociale)

 

1. Le associazioni di cui all'articolo 6, comma 2, che non rientrano nelle previsioni di cui all'articolo 7, sono iscritte, in base alla località della propria sede legale, nella corrispondente sezione provinciale del registro regionale.

2. Le sezioni provinciali del registro regionale sono conservate, gestite e aggiornate dalle province, e in caso di soppressione, dall'ufficio delegato competente subentrante.

3. Le province o il dipartimento della Regione o ufficio delegato provvedono con cadenza biennale alla revisione della sezione provinciale del registro per verificare la sussistenza dei requisiti che hanno consentito l'iscrizione alle associazioni. Il riscontro della perdita di uno solo dei due requisiti di cui all'articolo 6, comma 2, comporta la cancellazione dell'associazione dal registro regionale.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 7, comma 4, ed in armonia con esso, le province emanano il regolamento che disciplina i procedimenti relativi alla sezione provinciale del registro regionale.

 

Art. 9

(Registri comunali)

 

1. Al fine di perseguire le finalità ed i principi di cui alla presente legge, i comuni, di concerto con gli uffici regionali e provinciali, possono prevedere l'istituzione di registri comunali delle associazioni di promozione sociale.

2. Nei registri di cui al comma 1 sono iscritte, a cura dell'ente locale, d'ufficio le associazioni iscritte nel registro regionale e provinciale che hanno sede nel territorio comunale o vi operano in modo continuato da almeno un anno e, su richiesta, le associazioni che, non essendo iscritte in detti registri, hanno sede nel territorio comunale e sono in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3.

3. Le associazioni iscritte unicamente nei registri comunali acquisiscono titola a:

 

a) accedere a contributi erogati dai comuni titolari dei registri;

b) accedere a rapporti convenzionali con gli stessi comuni, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 12 e 13;

c) accedere all'assegnazione di spazi e attrezzature di proprietà dei medesimi comuni, così come previsto dall'articolo 16, comma 3.

 

4. I comuni possono stipulare convenzioni con le associazioni iscritte nei registri nel rispetto delle procedure e delle condizioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 3.

 

Art. 10

(Procedure per l'iscrizione al registro)

 

1. La domanda di iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale della Regione Calabria deve essere inoltrata, a mezzo raccomandata A/R, a firma del legale rappresentante dell'associazione, al dipartimento delle politiche sociali della Regione, corredata dalla seguente documentazione:

 

a) copia dell'atto e dello statuto;

b) elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche associative;

c) dichiarazione dalla quale risulti l'ambito o gli ambiti di attività dell'associazione;

d) copia dell'ultimo rendiconto o bilancio corredata dal verbale di approvazione da parte degli organi statutari.

 

2. L'istruttoria è condotta dai competenti uffici regionali. Lo stesso ufficio cura la conservazione dei documenti ricevuti, la redazione del registro regionale e, come previsto dall'articolo 8, comma 2, della legge n. 383/2000, l'inoltro annuale di copia aggiornata del registro regionale all'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11 della legge 383/2000.

3. La domanda, trascorsi sessanta giorni dalla data di presentazione risultante dal timbro postale, si intende accolta, salvo comunicazione motivata di diniego.

4. Il registro regionale è soggetto a revisione biennale per la verifica della permanenza dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione.

5. Le associazioni sono cancellate dal registro regionale se si verifica una o più delle seguenti condizioni:

 

a) mancanza, alla verifica biennale, di almeno un requisito cui è subordinata l'iscrizione;

b) utilizzo o distrazione di contributi, pubblici o privati, per scopi diversi da quelli per i quali erano stati erogati;

c) violazione di uno più termini delle convenzioni di cui all'articolo 20 stipulate con la Regione, con le province, i comuni e gli enti pubblici;

d) scioglimento, cessazione o estinzione della associazione.

 

6. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 383/2000, l'iscrizione nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro regionale della Regione Calabria.

7. Avverso i provvedimenti di diniego di iscrizione nei registri regionale, provinciali e comunali e avverso i provvedimenti di cancellazione dai registri regionale, provinciali e comunali sono ammessi i ricorsi di cui all'articolo 10 della legge n. 383 del 2000.

 

Art. 11

(Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni)

 

1. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione degli stessi, ricorso in via amministrativa al Presidente della Giunta regionale che decide previa acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio regionale di cui all'articolo 12.

2. Il ricorso in via amministrativa avverso i provvedimenti di rifiuto d'iscrizione e i provvedimenti di cancellazione dalla sezione provinciale del registro è ammesso nei termini e all'organo dell'amministrazione provinciale individuati da ciascuna provincia nel regolamento di cui all'ad. 8 comma 4. Detto organo decide previa acquisizione del parere obbligatorio dell'Osservatorio regionale per l'associazionismo di cui all'articolo 12.

3. Il ricorso in via giurisdizionale avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e i provvedimenti di cancellazione dalla sezione regionale e dalle sezioni provinciali del registro è ammesso, in ogni caso, entro il termine di sessanta giorni, al tribunale amministrativo regionale della Calabria, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge n. 383/2000.

 

CAPO III

OSSERVATORIO REGIONALE DELL'ASSOCIAZIONISMO

 

Art. 12

(Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale)

 

1. E' istituito l'Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale, composto da:

 

a) assessore con delega alle politiche sociali, o un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) un segretario, nella persona del responsabile dell'ufficio regionale preposto alla gestione delle politiche sociali;

c) cinque membri designati dalle province, uno ciascuno per provincia;

d) tre membri designati dalle associazioni rappresentative delle autonomie locali, uno ciascuno in rappresentanza dell'Anci, dell'Uncem e della Lega Autonomie Locali;

e) quindici membri in rappresentanza delle associazioni di promozione sociale iscritte al registro di cui all'articolo 6. L'individuazione dei membri è effettuata nel rispetto dei principi di elettività da parte delle associazioni iscritte e di rappresentatività delle sezioni regionale e provinciali del registro, secondo modalità definite dalla Giunta regionale mediante il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 7, comma 4.

2. L'Osservatorio elegge tra i suoi componenti un Vicepresidente espressione delle associazioni.

3. Nel corso della prima riunione, l'Osservatorio regionale, a maggioranza assoluta dei componenti, fissa le proprie modalità di funzionamento adottando apposito regolamento interno.

4. L'Osservatorio dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono essere nominati per più di due mandati.

5. I membri dell'Osservatorio regionale, che prestano la loro attività a titolo gratuito, sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

 

Art. 13

(Funzionamento e attribuzioni)

 

1. Per lo svolgimento dei suoi compiti l'Osservatorio, che ha sede a Catanzaro presso il Dipartimento per le politiche sociali, adotta un apposito regolamento entro sessanta giorni dall'insediamento.

2. All'Osservatorio sono assegnate le seguenti competenze:

 

a) assistenza al Dipartimento per le politiche sociali, nella tenuta e nell'aggiornamento del registro regionale di cui all'art. 6;

b) analizzare i bisogni del territorio e le priorità d'intervento;

c) formulare proposte operative in materia di associazionismo e promozione sociale;

d) promuovere, direttamente o in collaborazione con gli enti locali e con le associazioni di promozione sociale, iniziative di studio e di ricerca i▪ n tema di associazionismo;

e) favorire la conoscenza e la circolazione di esperienze, raccogliere ed aggiornare dati, documenti e testimonianze sulle attività di p▪ romozione sociale;

f) esprimere il parere obbligatorio di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, nel caso di ricorso in via amministrativa avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e di cancellazione;

g) conservare copia delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 20;

h) organizzare, con cadenza triennale, una conferenza regionale sull'associazionismo, alla quale partecipano i soggetti istituzionali e le associazioni interessate.

 

3 L'Osservatorio si riunisce almeno tre volte l'anno o quando lo richiede un terzo dei suoi componenti o su convocazione del Presidente.

4. Ai componenti dell'Osservatorio è assicurato un gettone di presenza e il rimborso per le spese sostenute per la partecipazione alle riunioni o per lo svolgimento di eventuali incarichi assegnati dallo stesso Osservatorio o da altri enti pubblici nell'ambito delle finalità dell'Osservatorio.

5. L'Osservatorio dura in carica tre anni, anche se i membri restano in carica fino all'insediamento dell'Osservatorio successivo.

6. Per Io svolgimento dei propri compiti l'Osservatorio si avvale delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dal Dipartimento per gli affari sociali.

 

Art. 14

(Rapporti Regione ed enti locali)

 

1. La Regione, le province, i comuni e gli altri enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze:

 

a) favoriscono lo sviluppo dell'associazionismo di promozione sociale, salvaguardandone l'autonomia di organizzazione e di niziativa;

b) hanno facoltà di mettere a disposizione, previa verifica di disponibilità spazi e attrezzature nelle proprie strutture con utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 6.

c) hanno facoltà di concedere in comodato beni mobili e immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali e previa verifica di disponibilità, alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 6 per lo svolgimento delle loro attività istituzionali;

d) hanno facoltà di stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'articolo 20.

 

2. La Regione e le province, per quanto di competenza, hanno facoltà di disporre controlli sulle attività delle associazioni iscritte nelle corrispondenti sezioni del registro regionale di cui all'articolo 6.

 

CAPO IV

SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO

DI PROMOZIONE SOCIALE

 

Art. 15

(Forme di sostegno dell'associazionismo sociale)

 

1. La Regione con la presente legge promuove l'associazionismo di promozione sociale attraverso interventi a favore delle strutture associative dei soggetti iscritti nei registri regionale e provinciali.

2. La Regione favorisce altresì l'acquisizione da parte delle associazioni delle informazioni e degli strumenti utili all'accesso ai finanziamenti e alle iniziative nazionali e dell'Unione Europea.

 

Art. 16

(Fornitura di spazi e attrezzature)

 

1. La Regione può concedere, anche a titolo gratuito, in comodato o in uso, beni appartenenti al suo patrimonio disponibile alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale.

2. Gli spazi e le attrezzature concesse possono essere utilizzati dalle associazioni sia per attività inerenti la vita associativa, sia per lo svolgimento di attività statutarie specifiche, alle seguenti condizioni:

 

a) le spese di gestione di manutenzione ordinaria sono a carico delle associazioni concessionarie;

b) l'associazione concessionaria è tenuta alla restituzione del bene nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso;

c) la concessione può comportare una decurtazione del canone di locazione a fronte di opere di miglioria e di manutenzione straordinaria le cui spese sono sostenute dall'associazione concessionaria.

 

3. Le province, gli enti locali, gli enti pubblici dipendenti dalla Regione e gli enti pubblici soggetti a vigilanza regionale, nel rispetto delle normative di settore, possono offrire alle associazioni iscritte nei registri analoghe opportunità per l'uso di spazi e attrezzature di loro proprietà o a loro disposizione.

 

Art. 17

(Contributi finanziari a sostegno dell'associazionismo)

 

1. La Regione assegna contributi finanziari alle associazioni iscritte al registro regionale per la realizzazione di progetti specifici di interesse e diffusione regionale volti:

 

a) alla conoscenza e alla valorizzazione dei principi ispiratori e dell'evoluzione storica dell'associazionismo;

b) al rafforzamento di strategie di coordinamento tra i vari livelli associativi e di raccordo interassociativo;

c) alla formazione e al'aggiornamento degli aderenti;

d) al potenziamento e alla qualificazione dei servizi;

e) alla tutela e alla valorizzazione delle associazioni storiche, con più di cinquant'anni di vita attiva, e del loro patrimonio mobile e immobile di valore storico.

 

2. La Regione assegna altresì contributi alla province per il sostegno di piani di intervento per la realizzazione di iniziative concordate con le associazioni operanti nel proprio territorio ed iscritte nei registri provinciali.

3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce annualmente le priorità di assegnazione nonché le modalità ed i criteri per l'accesso e per l'erogazione delle sovvenzioni di cui ai commi 1 e 2.

 

Art. 18

(Diritto di partecipazione e di informazione)

 

1. Le associazioni iscritte nei registri regionale e provinciali nell'ambito operativo dell'Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale:

 

a) partecipano alla programmazione pubblica nei settori cui si riferisce la loro attività;

b) possono proporre, ciascuna per il proprio ambito territoriale di attività, programmi e iniziative di intervento alla Regione e agli enti locali nelle materie di loro interesse.

 

2. Alle associazioni di promozione sociale è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo quanto previsto dal'articolo 26 della legge n. 383 del 2000.

 

Art. 19

(Formazione, aggiornamento e qualificazione)

 

1. La Regione promuove la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione degli operatori e degli associati delle associazioni di promozione sociale, secondo la normativa vigente di formazione professionale e di educazione degli adulti.

 

Art. 20

(Convenzioni)

 

1. La Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con associazioni iscritte da almeno dodici mesi nei registri di cui alla presente legge per la gestione di attività di promozione sociale o verso terzi di cui all'articolo 2, nonché per attività culturali e ricreative.

2. Gli enti di cui al comma 1 devono pubblicizzare la volontà di stipulare convenzioni, attraverso strumenti idonei a garantire la massima conoscenza da parte delle associazioni interessate ed operanti nel settore oggetto della convenzione.

3. Le convenzioni devono precisare almeno:

 

a) le attività oggetto del rapporto convenzionale, attinenti alle finalità statutarie dell'associazione, nonché le loro modalità di espletamento;

b) le risorse umane - aventi adeguata formazione specifica in caso di interventi rivolti alla persona - le strutture, le attrezzature e i beni strumentali impiegati nell'espletamento delle attività di cui alla lettera a), nonché le condizioni di utilizzazione;

c) i costi relativi alla copertura assicurativa, a carico dell'ente pubblico, delle persone messe a disposizione da parte dell'associazione, per l'attività svolta e con riferimento ai livelli di copertura previsti dalla normativa in materia di lavoro dipendente;

d) l'ammontare dell'eventuale partecipazione finanziaria dei contraenti;

e) le modalità di rimborso delle spese documentate;

f) la durata, le cause e le modalità di risoluzione della convenzione.

 

4. Gli enti pubblici possono erogare alle associazioni di promozione sociale iscritte contributi finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti di pubblico interesse.

 

Art. 21

(Criteri di priorità per la stipula delle convenzioni)

 

1. La scelta, da parte degli enti pubblici di cui all'articolo 20, comma 1, dell'associazione con cui stipulare la convenzione, da effettuarsi in ogni caso attraverso una valutazione comparativa, avviene valutando l'attitudine e le capacità operative delle associazioni, considerando nel loro complesso:

 

a) l'esperienza maturata nell'attività oggetto di convenzione;

b) il livello qualitativo adeguato all'attività convenzionata in ordine agli aspetti strutturali, organizzativi e di personale;

c) l'offerta di modalità a carattere innovativo e sperimentale per lo svolgimento delle attività di pubblico interesse;

d) la sede dell'associazione e la presenza operativa nel territorio in cui deve essere svolta l'attività;

e) il tipo e la qualità della formazione curata dall'associazione;

f) la partecipazione degli addetti a corsi di formazione negli specifici settori d'intervento; ulteriori criteri, di volta in volta individuati, in ragione della particolare tipologia della convenzione stipulata, e preventivamente pubblicizzati dall'ente pubblico.

 

2. Qualora le attività da gestire in convenzione richiedano una capacità operativa particolare, adeguata alle esigenze di pubblico interesse, gli enti di cui all'articolo 20, comma 1, possono stipulare convenzioni dirette con le associazioni che dimostrino un adeguato grado di capacità ad assolvere gli impegni derivanti dalle convenzioni stesse.

 

Art. 22

(Rendiconto)

 

1. Le associazioni beneficiarie dei contributi di cui alla presente legge e di altre leggi della Regione Calabria, qualora non provvedano entro il termine previsto nella domanda o nel provvedimento di concessione, alla realizzazione dei programmi, hanno l'obbligo di rimborsare la Regione delle somme ricevute.

2. Alla fine di ogni anno sociale le associazioni di cui al comma 1 devono presentare alla Regione e, se diversa da quest'ultima, anche all'ente pubblico concedente il contributo, un rendiconto sull'utilizzazione delle somme ricevute.

3. La mancata presentazione di tale rendiconto comporterà l'esclusione da ulteriori forme di concessione di contributi per gli anni successivi, nonché il blocco della liquidazione di eventuali ratei annui di contributi già concessi, fatto salvo l'obbligo di restituire le somme già erogate da parte dell'ente concedente il contributo.

4. Dal rendiconto presentato deve risultare che l'associazione non ha ricevuto, per lo steso motivo, altri contributi da enti pubblici in misura superiore alla somma derivante dalla differenza tra la spesa complessiva ed il contributo concesso ai sensi della presente legge.

5. I giustificativi di spesa sull'utilizzazione dei contributi concessi devono essere conservati per almeno cinque anni a cura dell'associazione ricevente e presso la sede sociale comunicata.

 

Art. 23

(Attività di controllo)

 

1. La Regione e le province stabiliscono criteri e modalità di controllo diretto sulle attività delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri, al fine di verificare l'effettiva esistenza e permanenza dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3, nonché in merito alle modalità con cui esse usufruiscono delle forme di sostegno e di valorizzazione previste dalle leggi di riferimento.

2. Le province stabiliscono i criteri e le modalità di controllo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di uniformità delle procedure stabiliti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, con proprio atto da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale regionale.

3. Qualora venga riscontrata la perdita di uno o più requisiti essenziali per l'iscrizione ovvero gravi disfunzioni nello svolgimento delle attività, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie, l'amministrazione competente procede alla cancellazione dai registri.

4. Avverso i provvedimenti di cancellazione di cui al comma 3, sono ammessi i ricorsi ai sensi dell'articolo 10, comma 7.

 

Art.24

(Conferenza regionale delle associazioni di promozione sociale)

 

1. L'Assessore regionale alle politiche sociali indice ogni tre anni la Conferenza regionale dell'associazionismo con lo scopo di promuovere il coinvolgimento delle associazioni nella definizione delle politiche regionali per l'associazionismo, assicurare lo scambio fra le esperienze realizzate nel settore e raccogliere valutazioni e proposte.

 

CAPO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

Art. 25

(Copertura finanziaria)

 

1. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'autorizzazione della presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario 2012 in euro 200.000,00 è garantita dalle risorse finanziarie allocate all'U.P.B. 8.1.01.01 (capitolo 7001101) ed all'U.P.B. 8.1.01.02 (capitolo 7001102) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2012, rispettivamente per l'importo di euro 70.000,00 ed euro 130.000,00.

2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico della competente U.P.B. iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio 2012.

3. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 17 della presente legge possono essere utilizzate, per quanto compatibili con la normativa ed i regolamenti in vigore, ulteriori risorse di provenienza statale e comunitaria.

4. Per gli anni successivi, alla copertura finanziaria degli oneri previsti dalla presente legge, quantificati a regime in euro 200.000,00 si provvede, nei limiti delle risorse disponibili, con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con la collegata legge finanziaria che l'accompagna.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

 

La presente legge è pubblicata nel Bollettini ufficiale della Regione Calabria. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.